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Dati del bando

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI E SCUOLE D’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E GESTIONE DEI CENTRI DI PRODUZIONE PASTI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2026 - AGOSTO 2029
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto111.033.897,38 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema21/05/2026
Termine richiesta chiarimenti18/06/2026 18:00
Termine presentazione delle offerte30/06/2026 18:00
Apertura busta amministrativa01/07/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

CAM per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (Decreto Ministeriale 10 marzo 2020 pubblicato in G.U. serie generale n. 90 del 04.04.2020)

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Diana Iacopo Luca

telefono: 0512194799

Ramazza Maria Gabriella

telefono: 0512193024

Trovato Francesca Maria Carmen

telefono: 0512193434

Stilo Francesco Andrea

telefono: 0512194195

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di refezione e gestione del Centro di Produzione Pasti Fossolo

CIG: BBB9DFA8D1
OpenData ANAC

Lotto 2Servizio di refezione e gestione dei Centri di Produzione Pasti Erbosa e Terracini

CIG: BBB9DFB9A4
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI308544-26

Ultimo aggiornamento: 19/06/2026 12:04

Domanda : Relativamente al modello "modalità applicative clausola sociale di pari opportunità generazioni e di genere" si chiede di specificare cosa dichiarare ai punti: ……. (indicare il numero e la tipologia di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell’offerta) ……. (indicare la stima del personale dipendente addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara).

Risposta :

Al primo punto deve essere indicato il numero di dipendenti dell’operatore economico.

Al secondo punto deve essere indicato il numero di dipendenti che l’operatore economico stima di impiegare per l’esecuzione dell’appalto.

Chiarimento PI307586-26

Ultimo aggiornamento: 19/06/2026 12:03

Domanda : Con riferimento alla domanda di chiarimento n. PI284745-26 e alla relativa risposta n. PI288893-26, si formulano le seguenti osservazioni. Si rileva che il chiarimento fornito dalla Stazione Appaltante introduce, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale relativo alla filiera corta locale, l'obbligo che sia lo stabilimento di produzione sia le materie prime o l'ingrediente principale del prodotto trasformato provengano dal territorio della Regione Emilia-Romagna o comunque entro il raggio previsto dal Capitolato. Tale interpretazione appare evidentemente restrittiva e non pienamente coerente con la struttura delle filiere agroalimentari dei prodotti trasformati. Per numerose categorie merceologiche, quali pasta, formaggi, prodotti lattiero-caseari e altri alimenti trasformati, la disponibilità delle materie prime provenienti esclusivamente dall'ambito territoriale individuato non risulta, in concreto, sufficiente a garantire continuità produttiva e copertura dell'intero fabbisogno richiesto dall'Appalto per tutta la durata contrattuale. La produzione industriale di tali alimenti si caratterizza infatti per approvvigionamenti che possono variare nel corso dell'anno in funzione della stagionalità, delle rese agricole, delle condizioni climatiche e dell'effettiva disponibilità delle materie prime sul mercato. Ne consegue che un requisito che imponga contemporaneamente la localizzazione dello stabilimento e la provenienza locale della materia prima rischia di limitare significativamente la platea degli operatori economici potenzialmente in grado di concorrere, privilegiando un numero estremamente ristretto di produttori. Si osserva inoltre che il concetto di filiera corta, per i prodotti trasformati, dovrebbe essere valutato principalmente con riferimento al luogo di trasformazione e al contenimento delle distanze percorse nella fase produttiva e distributiva, elementi che consentono comunque di perseguire gli obiettivi ambientali e di sostenibilità richiamati dalla procedura di gara. L'interpretazione fornita dalla Stazione Appaltante rischia pertanto di trasformare un criterio premiale in un requisito difficilmente conseguibile per una parte rilevante del mercato, con conseguente compressione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche e possibile alterazione della concorrenza, senza che sia stata dimostrata l'effettiva disponibilità sul territorio delle quantità di materie prime necessarie a soddisfare integralmente i volumi richiesti dall'Appalto. Si ritiene pertanto che, per i prodotti trasformati, il requisito di filiera corta locale dovrebbe potersi ritenere soddisfatto mediante la localizzazione dello stabilimento di produzione nell'ambito territoriale individuato dal Capitolato, fermo restando che l'operatore economico garantisca il rispetto degli ulteriori requisiti qualitativi e ambientali previsti dalla documentazione di gara.

Risposta :

Il criterio premiante 2.1.2 richiama quanto previsto dal DM n. 65 del 10.03.2020, Allegato 1 - C - lettera b) punto 1.

La valorizzazione dei produttori locali e l'accorciamento della filiera produttiva trovano riconoscimento nell'ambito del criterio 1.1.1.


Chiarimento PI299879-26

Ultimo aggiornamento: 18/06/2026 18:09

Domanda : Si richiedono alcuni chiarimenti in merito alle assegnazioni dei plessi scolastici ai centri produzione pasti (CPP) e ai lotti di riferimento, relativamente agli allegati A3.2 e A5.2. 1. Scuola primaria Ercolani Si rileva che, nell’Allegato A3.2 “Elenco plessi da servire”, la scuola primaria Ercolani risulta associata al centro pasti Terracini, mentre nell’Allegato A5.2 il personale del medesimo plesso risulta assegnato al CPP Erbosa. Si richiede pertanto di chiarire quale delle due assegnazioni debba considerarsi corretta ai fini operativi. 2. Scuole Bacchi Gabelli e Cremonini Ongaro Si evidenzia che: - la scuola dell’infanzia comunale Bacchi Gabelli (Via Bellombra n. 30) risulta associata al Lotto 1; - la scuola primaria Cremonini Ongaro (Via Bellombra n. 28) risulta invece inserita nel Lotto 2. Considerata la contiguità geografica dei due plessi, si chiede se, al fine di garantire una maggiore efficienza organizzativa e una riduzione dell’impatto ambientale legato ai trasporti, sia possibile valutare l’accorpamento delle due scuole in un unico lotto . 3. Plessi Coop Azzurra – Via della Beverara Si rileva inoltre che: - la scuola dell’infanzia statale Coop Azzurra (Via Beverara 188) è stata attribuita al CPP Terracini; - il nido Coop Azzurra (medesimo indirizzo) risulta invece assegnato al CPP Erbosa. Anche in questo caso, considerata l’identità di sede, si richiede di verificare la possibilità di un’uniformazione dell’assegnazione, al fine di ottimizzare la gestione del servizio.

Risposta :

  1. Le scuole primarie Ercolani risultano correttamente inserite nell’Allegato A.3.2. Nell’allegato A.5.2 l’attribuzione del personale fa riferimento alla situazione organizzativa in essere a Dicembre 2025. L’attribuzione al medesimo lotto 2 consente comunque all’appaltatore valutazioni organizzative nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale

  2. Le scuole Bacchi Gabelli per mero errore materiale di trascrizione sono state inserite nell’Allegato A.3.1 (Lotto 1) anziché nell’allegato A.3.2. (Lotto 2). Sono state considerate correttamente come numero pasti, costi e gestione e nel calcolo della base d’asta, nell’ambito del lotto 2 (Terracini). Pertanto entrambe le scuole afferiscono al Lotto 2.

  3. L’assegnazione dei plessi scolastici ai 2 CPP dello stesso lotto 2 è da considerarsi indicativa, e può essere oggetto di riallocazione in funzione delle valutazioni organizzative e logistiche dell’appaltatore.


Chiarimento PI294085-26

Ultimo aggiornamento: 18/06/2026 18:09

Domanda : Si chiede di indicare l’ammontare delle spese per le utenze (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.), suddivise per ciascun Centro di cottura, nonché l’importo della TARI a carico dell’aggiudicatario.

Risposta : La risposta è stata fornita per tutte le utenze e la Tassa rifiuti con risposta PI290931-26. Per quanto riguarda l’utenza telefonica, il dato è strettamente collegato alle scelte gestionali rispetto alla scelta del gestore telefonico.

Chiarimento PI291520-26

Ultimo aggiornamento: 18/06/2026 18:09

Domanda : Sulla base della risposta PI288902-26 al chiarimento PI287691-26, nonché a seguito di un’analisi approfondita degli attuali elenchi del personale forniti in gara e del relativo costo della manodopera dichiarato all’art. 3 del Disciplinare, si chiede di confermare che il monte ore minimo settimanale, indicato e distinto per Lotto, sia da intendersi come monte ore complessivo necessario a garantire l’intero servizio, e non esclusivamente riferito alla sola fase di distribuzione.

Risposta :

Il costo della manodopera indicato per ciascun lotto all’articolo 3 del Disciplinare fa riferimento all’intero servizio, si tratta di una stima effettuata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 41 del Dlgs 36/2023 commi 13 e 14, e rispecchia l’attuale configurazione del servizio.


All’art. B.23 del Capitolato viene indicato un ammontare minimo di ore settimanali. Tale parametro, considerato quale mero indicatore minimo prestazionale, considera la sola attività di distribuzione pasti in tutte le scuole statali servite (infanzia, primarie e secondarie di I° grado).


Chiarimento PI290931-26

Ultimo aggiornamento: 18/06/2026 18:00

Domanda : Siamo a richiedere i costi relativi alle utenze dei centri di cottura e alla tassa sui rifiuti.

Risposta :

Utenze 2025

Lotto 1

Lotto 2


CPP Fossolo

CPP Erbosa

CPP Terracini

Costi energetici

€ 97.019

€ 23.106

€ 141.823

Costi gas

€ 73.765

€ 58.637

€ 55.758

Costi idrici

€ 38.041

€ 28.290

€ 35.128

Anno 2026




Smaltimento rifiuti (TARI)

€ 10.280,53

€ 6.962,39

€10.337,47


Chiarimento PI289232-26

Ultimo aggiornamento: 18/06/2026 17:59

Domanda : 1) Con riferimento alla “gestione operativa del front-end” e all’aggiornamento delle sezioni informative del portale, si chiede di confermare che sia corretta l'interpretazione che tali attività debbano essere svolte direttamente dall’Ente e che l’Appaltatore debba limitarsi alla produzione e trasmissione dei contenuti, con pubblicazione a carico dell’Amministrazione, quindi senza accesso operativo al portale. 2) Si richiede di confermare che le attività di “ottimizzazione dell’interfaccia” e “cura dell’esperienza d’uso (UX)”, e integrazione con gli strumenti comunali, debbano intendersi come attività di consulenza a favore dell’Amministrazione, senza un coinvolgimento operativo diretto dell’Appaltatore nelle modifiche evolutive del portale. 3) Si richiede di confermare che il portale di riferimento sarà quello attualmente in uso e la gestione e i relativi oneri saranno in capo al Comune, come pure le modalità di integrazione del portale stesso con i sistemi del Comune.

Risposta :

  1. In linea con quanto previsto dal criterio 5.3 (D) del Progetto di gara e dagli artt. B.47, B.56 e B.57 del Capitolato, la titolarità e la gestione editoriale/infrastrutturale della piattaforma web sono in capo all'Amministrazione Comunale. L'Appaltatore ha tuttavia la responsabilità dei flussi informativi di propria competenza e deve garantire la massima interoperabilità con tutte le interfacce tecnologiche adottate dall’Amministrazione Comunale, sia attraverso alimentazione automatica via API sia mediante lo sviluppo a suo carico di interfacce di Back-Office eventualmente offerte in gara nell’ambito del criterio 5.3.

  2. l’obbligo in capo all’appaltatore relativamente all’ottimizzazione dell'interfaccia (includendo la cura dell'esperienza d'uso) e la tempestività documentale, si configura oltre che come supporto metodologico, propositivo e di fornitura di soluzioni/contenuti, anche come impegno all'adeguamento tecnologico e allo sviluppo software lato sistemi interni per consentire l'integrazione, il dialogo bidirezionale e gli automatismi di caricamento dati con tutti i sistemi comunali in essere o di quelli adottati negli sviluppi futuri.

  3. Si rinvia all’art. B.56 del Capitolato precisando che l’Appaltatore sarà pertanto tenuto a garantire, a propria cura e spese, la massima e più efficace interconnettività e interoperabilità con qualsiasi sistema gestionale o piattaforma telematica venga adottata dall’Amministrazione Comunale nel corso dell'appalto, anche diversa da quella attuale.

Chiarimento PI287691-26

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 15:37

Domanda : 1) Sulla base dell’orario di inizio del consumo indicato all’art. B.8 del Capitolato, si chiede conferma che, nel caso di plessi articolati su più turni, tale orario debba intendersi come riferimento per l’avvio del primo turno di somministrazione e che i turni successivi si collochino in continuità rispetto al primo 2) Negli Allegati A.3.1 e A.3.2 è stato riportato, per ciascun plesso, il numero indicativo di scodellatori sulla base del rapporto in distribuzione previsto dall’art. B.23 del Capitolato. Tuttavia, nel caso di plessi articolati su più turni, tale numero risulta calcolato sul totale dei pasti, senza considerare la ripartizione tra i diversi turni. Si chiede conferma che si tratti di un refuso. 3) Nell’art. B.23 del Capitolato è previsto che l’attività di distribuzione pasti nelle scuole statali servite debba attestarsi su un monte ore settimanale non inferiore a 5.030 ore, riferito complessivamente a entrambi i lotti. Al riguardo, si chiede di specificare il valore del monte ore settimanale minimo da garantire distintamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2.

Risposta :

1) Si conferma.

2) Il numero indicativo di scodellatori riportato negli allegati A.3.1 e A.3.2 rispecchia il piano di somministrazione attualmente in uso nel servizio.

L’indicazione di cui all’art B.23 del capitolato fa riferimento al rapporto numerico medio addetti / utenti serviti nella fase di distribuzione del pasto, ed è da intendersi come funzionale a garantire un adeguato presidio del servizio, anche in caso di articolazione su turni.

3) Per il lotto 1 il monte ore minimo settimanale non deve essere inferiore alle 2.220 ore; per il lotto 2 il monte ore minimo settimanale non deve essere inferiore alle 2.810 ore.

Chiarimento PI284745-26

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 15:35

Domanda : Si richiede conferma che per i prodotti trasformati (ad es. pasta, formaggi, ecc.), ai fini del riconoscimento del requisito di filiera corta locale e dei punteggi premianti, la verifica possa ritenersi soddisfatta attraverso l’indicazione dello stabilimento di produzione ubicato nell’area territoriale definita a chilometro zero, in coerenza con quanto indicato e richiesto nel paragrafo "Prodotti a filiera corta locale" dell'Art. B.2 del Capitolato. Ciò anche in considerazione delle possibili carenze delle quantità di materie prime necessarie per soddisfare l'intero volume della fornitura richiesta per l'Appalto.

Risposta :

Si rinvia all’Art. B.2 del Capitolato.

Ai fini della attribuzione del punteggio per prodotti provenienti da filiera corta locale di cui al criterio 2.1.2., l’offerente deve indicare prodotti per i quali sia lo stabilimento che le materie prime o l’ingrediente principale del prodotto trasformato, siano situati/provenienti dal territorio della Regione Emilia-Romagna oppure entro un raggio pari a 150 km (200 km per le carni avicole).


Chiarimento PI283052-26

Ultimo aggiornamento: 05/06/2026 13:55

Domanda : Con riferimento al criterio premiante 2.1.1, all’art. B.3 del Capitolato Speciale, nonché all’Allegato B.1 “Caratteristiche delle derrate alimentari”, si chiede cortesemente di confermare se l’incremento delle quote di prodotti biologici debba essere considerato al netto dei prodotti DOP/IGP richiesti ed elencati nel sopra citato art. B.3 del Capitolato. Il presente quesito trae origine dal fatto che i quantitativi riportati nei “Moduli offerta criteri tabellari e quantitativi – Lotto 1 e Lotto 2”, predisposti da codesta Stazione Appaltante, risultano riferiti al totale dei prodotti della categoria merceologica e quindi comprensivi anche dei prodotti DOP e IGP.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI281762-26

Ultimo aggiornamento: 05/06/2026 11:59

Domanda : In riferimento al chiarimento PI278814-26 e conseguente risposta PI280940-26 (Risposta 2), siamo a scusarci per aver erroneamente richiesto l'anzianità di servizio per gli allegati A.4.1 e A.4.2, siamo a richiederla invece, se in Vostro possesso, per il tutto il personale degli allegati A.5.1 e A.5.2.

Risposta : Si integrano i dati relativi al personale degli allegati A.5.1 e A.5.2, limitatamente alle unità di personale dipendente dedicate alle attività in subappalto. Le ultime tre colonne dei file di integrazione riportano la data di assunzione, l'eventuale scatto di anzianità già maturato o la data prevista per lo scatto successivo. Le restanti risorse indicate negli allegati già pubblicati fanno riferimento a personale somministrato.

Chiarimento PI281589-26

Ultimo aggiornamento: 04/06/2026 16:22

Domanda : 1) Nella sezione del caricamento nel portale, cosa deve essere indicato nei punti: "Codifica articolo operatore economico" e "Denominazione articolo operatore economico". 2) Premesso che come già chiarito la definizione corretta di prodotto biologico filiera corta locale è quella riportata nel capitolato all’art B.2. Chiediamo conferma che sia considerato tale un prodotto la cui area di produzione si trovi all’interno dell’Emilia-Romagna (senza alcun vincolo di chilometraggio) oppure un prodotto in un’altra regione ad un raggio massimo di 150km (ad eccezione della carne avicola che può essere entro 200km). Chiediamo inoltre conferma che anche l’ingrediente principale del prodotto trasformato deve avere una provenienza locale. (Ad esempio: formaggio prodotto in un raggio di 150km o nella regione Emilia- Romagna ; anche il latte deve essere prodotto in un raggio di 150 km o nella regione Emilia- Romagna)

Risposta :

1) I campi CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO e DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO, presenti nella busta tecnica, costituiscono un vincolo "tecnico" della struttura dell'offerta da parte di SATER, indipendente dalla volontà della stazione appaltante, pertanto si suggerisce di compilare i campi in qualsiasi forma accettata dalla piattaforma, eventualmente contattando il contact center dedicato della piattaforma SATER.


2) Si conferma.


Chiarimento PI278815-26

Ultimo aggiornamento: 04/06/2026 11:51

Domanda : Con riferimento al criterio 2.1.2 “Prodotti biologici da filiera corta locale”, si rileva che il punteggio massimo attribuibile è indicato in 7 punti, mentre i due sub-criteri descritti prevedono rispettivamente 2 e 4 punti, per un totale di 6 punti. Si chiede pertanto di chiarire la corretta ripartizione del punteggio e le modalità di attribuzione del punto residuo necessario al raggiungimento del punteggio massimo previsto.

Risposta :

Come già risposto in un precedente chiarimento, il punteggio del sub criterio “numero maggiore di referenze 100% biologiche a filiera corta locale offerte” è da leggersi 3, anziché 2, riportato per mero errore.


Chiarimento PI278814-26

Ultimo aggiornamento: 04/06/2026 11:50

Domanda : Quesito 1: Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede cortesemente di chiarire alcuni aspetti interpretativi relativi al criterio premiale concernente la “filiera corta locale”. In particolare, il disciplinare/capitolato prevede che: “il sito di produzione (…) sia presente nel territorio della Regione Emilia-Romagna oppure entro un raggio massimo di 200 km (150 km per le carni avicole) dal punto identificato per il consumo (…)”. Si chiede di confermare che il riferimento al “raggio massimo” debba intendersi quale distanza lineare/geografica tra il luogo di produzione e il punto di consumo, e non quale percorrenza chilometrica su rete stradale. Tale interpretazione sembrerebbe infatti coerente: • con il dato letterale della clausola, che utilizza espressamente il termine “raggio”; • con quanto previsto nei CAM richiamati dal Capitolato (DM 10 marzo 2020 e Decreto Interministeriale 29 aprile 2024), ove si fa riferimento ad “un raggio massimo di 150 km terrestri”; • nonché con l’esigenza di garantire uniformità e oggettività nel metodo di calcolo della distanza. Si chiede inoltre di chiarire il coordinamento tra: • il criterio premiale sopra richiamato, nel quale sembrerebbe previsto il limite di 200 km quale parametro generale e 150 km per le carni avicole; • e quanto riportato nel Capitolato, ove invece il parametro generale risulta pari a 150 km e quello relativo alle carni avicole pari a 200 km. Si richiede pertanto di confermare quale sia il corretto limite chilometrico applicabile ai prodotti locali "ordinari" e alle carni avicole, nonché quale previsione debba ritenersi prevalente ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale. Quesito 2: Con riferimento agli allegati di gara A.4.1 e A.4.2, si rileva che non risultano indicati gli elementi utili a determinare l’anzianità di servizio maturata dal personale attualmente impiegato nel servizio. Al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta economica e una puntuale valutazione del costo del lavoro, si chiede cortesemente di voler indicare, per ciascuna unità di personale interessata la data di assunzione, oppure, in alternativa, il numero degli scatti di anzianità maturati e riconosciuti, oppure ogni altro elemento utile alla determinazione del relativo costo contrattuale.

Risposta :

Risposta 1) Come già risposto in un precedente chiarimento, si conferma che si tratta di refusi.

La definizione corretta di “filiera corta locale” è quella dell'art B.1 del Capitolato, coerentemente con quanto previsto nei CAM richiamati dal Capitolato (DM 10 marzo 2020 e Decreto Interministeriale 29 aprile 2024 Modifica del decreto 18 dicembre 2017, recante «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche»).

Con riferimento al calcolo della distanza, si conferma che ai fini della verifica del chilometraggio sarà considerato il raggio, così come previsto dai CAM richiamati, calcolato sulla base della distanza in linea d’aria, e non al tragitto con automezzo, riportato per mero errore nel Progetto.


Risposta 2) Negli allegati citati è indicata la data di assunzione, nella colonna n° 7 (DATA ASS).


Chiarimento PI269775-26

Ultimo aggiornamento: 28/05/2026 13:48

Domanda : 1) Con riferimento all’Art. 7.1 dell’Allegato “Progetto del Servizio”, e in particolare al dettaglio del Criterio premiante 2.1.2 – Prodotti BIOLOGICI da FILIERA CORTA LOCALE per l’intero fabbisogno stimato e per tutta la durata del contratto, si chiede di voler confermare se la definizione di prodotto a filiera corta locale indicata come “entro un raggio massimo di 200 km (150 km per le carni avicole)” sia da considerarsi un refuso. Si chiede, pertanto, conferma che la definizione corretta sia quella riportata nel Capitolato, all’Art. B.1. Si richiede inoltre conferma che, ai fini della verifica del chilometraggio, debba essere considerato il raggio (in conformità alla definizione di prodotto a filiera corta locale) e non il tragitto percorso con automezzo, calcolato tramite Google Maps, come indicato nella specifica del Sub-criterio 2.1.2. 2) Infine, si segnala una possibile incongruenza in merito ai punteggi attribuiti al Sub-criterio 2.1.2, che prevede 7 punti in totale. In particolare, dall’Art. 7.1 dell’Allegato “Progetto del Servizio”, con riferimento al dettaglio del Criterio premiante 2.1.2 – Prodotti BIOLOGICI da FILIERA CORTA LOCALE, emerge una ripartizione dei punteggi pari a un totale di 6 punti, come di seguito specificato: - 2 punti per il numero maggiore di referenze 100% biologiche a filiera corta locale offerte; - 4 punti per la massima rappresentatività in peso delle medesime. Si chiede pertanto di voler chiarire la corretta attribuzione del punteggio complessivo previsto per il suddetto Sub-criterio. Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo Cordiali saluti

Risposta :

1) Si conferma il refuso e si chiarisce che la definizione corretta è quella dell'art B.1 del Capitolato, coerentemente al richiamato DL 18 dicembre 2017.


2) Si chiarisce che il punteggio del sub criterio “ numero maggiore di referenze 100% biologiche a filiera corta locale offerte” è da leggersi 3 , anziché 2, riportato per mero errore.

Con riferimento al calcolo della distanza, si conferma che il criterio è riferito al raggio, così come previsto dai CAM richiamati. Pertanto il chilometraggio sarà calcolato sulla base della distanza in linea d’aria, e non al tragitto con automezzo, riportato per mero errore.

Ultimo aggiornamento: 06-07-2026, 13:21