Domanda : Relativa per lotto ALL RISKS: Si chiede se è possibile per l’Operatore Economico proporre variante migliorativa con criterio discrezionale (D: variante libera) relativa ad un medesimo oggetto previsto dalle varianti peggiorative con criterio di valutazione quantitativo (Q) o tabellare (T); Si chiede se in caso di coassicurazione sia previsto una quota minima per la delegataria; Rileviamo che nella documentazione di Gara è previsto l’obbligo per la Compagnia aggiudicataria di assumere il ruolo di Responsabile Trattamento Dati. Alla luce degli orientamenti e della pronuncia nel merito del Garante per la privacy, chiediamo disponibilità dell’Ente alla modifica di quanto predetto. Nello specifico si chiede di procedere alla sostituzione della nomina della Società da Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali a Titolare Autonomo del Trattamento, ovviamente con tutto ciò che la modifica stessa comporta in termini di operatività della norma sopra richiamata ed oneri a carico della Compagnia; Si chiede di precisare su quali partite e beni assicurati è applicabile la Leeway Clause; Si chiede di precisare su quali partite e beni assicurati è applicabile quanto disposto all’articolo Deroga all’Assicurazione parziale; Si chiede di precisare se la deroga alla proporzionale si intende alternativa e non cumulabile con l’automatismo di copertura previsto Leeway Clause e viceversa; Si chiede di confermare che la proroga obbligatoria per la Compagnia di 180 giorni alla scadenza del contratto e alla scadenza annuale non sia prevista in caso di recesso in per sinistro; Relativamente alle garanzie Terremoto, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; Relativamente alle garanzie Acqua Piovana, INTASAMENTO DI GRONDE, PLUVIALI E CONDUTTURE, Gelo e Ghiaccio, Grandine su fragili, si chiede di confermare che i limiti siano da intendersi quali sottolimiti della garanzia Eventi Atmosferici; Relativamente alla garanzia Acqua Piovana si chiede di confermare che la franchigia sia operante per singolo fabbricato e relativo contenuto; Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro; Si chiede conferma che lo STOP LOSS sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; Si chiede di confermare che lo spostamento della seguente esclusione dal comma B2 al comma A2 non venga conteggiata come variante peggiorativa; “lavori di costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari, salvo quanto previsto all’articolo INNOVAZIONE DEL RISCHIO e all’articolo GUASTI MACCHINE. Relativamente ai beni elettronici si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni”; Si chiede di confermare che lo spostamento della seguente esclusione dal comma C1 al comma A1 non venga conteggiata come variante peggiorativa; “inquinamento e contaminazione ambientale”; Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell’Italia. Se nelle “Condizioni di assicurazione” è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.
Risposta : Si prega di prendere visione del presente quesito