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Dati del bando

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER CONTO DEL COMUNE DI MALE (VI) PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI, PER IL PERIODO 10.10.2026/09.10.2031.
Ente appaltantePROVINCIA DI VICENZA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto70.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema30/07/2026
Termine richiesta chiarimenti24/08/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte31/08/2026 12:00
Apertura busta amministrativa01/09/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

De Matteis Marta

telefono: 0444908454

Camerra Mariachiara

telefono: 0444908140

Sardegna Francesco

telefono: 0444908493

Fulgione Francesca

telefono: 0444908132

Miranda Stefania

telefono: 0444 908441

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - COMUNE DI MALO (VI)

CIG: BC903CDA38
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI401629-26

Ultimo aggiornamento: 14/08/2026 11:07

Domanda : In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1.In ordine alla ripetizione ai debitori delle spese postali e di notifica, nonché al rimborso al concessionario delle suddette spese, si chiede conferma che tali rimborsi avverranno nelle misure definite dal D.M. 14/04/2023; 2.Si chiede di confermare se, in merito al rimborso al concessionario dei diritti per le procedure cautelari ed esecutive attivate, gli importi da applicare siano quelli del D.M. 14/04/2023, anziché quelli del D.M. 21/11/2000 indicati all’art. 4, comma 2 del capitolato; 3.Ai fini di una corretta valutazione economica della procedura, si chiede di quantificare, se presenti, sia le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; 4.Si chiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente; 5.Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria, così come disposto dall’art. 1, comma 791, art. 1, L. 160/2019. 6.Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune; 7.Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell’Ente; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di giudizio di competenza dell’Ente e/o spese di lite a cui l’Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell’Ente impositore stesso; 8.Si chiede se attualmente è presente sul territorio uno sportello dedicato, nonché precisare giorni ed orari di apertura; 9.All’art. 4 del capitolato viene stabilito che l’aggio posto a base di gara, pari al 5,6%, sia calcolato ‘al netto di oneri di riscossione, spese di notifica e di procedura’. Tuttavia, poiché gli oneri di riscossione a carico dei debitori (ai sensi dell’art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019) restano di spettanza esclusiva del Comune, appare contraddittorio che tali importi vengano detratti dalle somme poste a base di calcolo dell'aggio spettante al concessionario, si chiede un chiarimento in merito; 10.Si chiede la portata applicativa della clausola di cui all’art. 4, comma 3 del capitolato dove è previsto che “In caso di mancata notifica e mancata riscossione, per qualsiasi motivazione, le spese postali e di notifica rimangono a carico del concessionario”, indicata all’art. 4, comma 3 del capitolato. Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Risposta :

In risposta al quesito formulato si precisa quanto di seguito:

1) si conferma che i rimborsi delle spese postali e di notifica, in ordine alla ripetizione ai debitori, avverranno nelle misure definite dal D.M. 14/04/2023;
2) si conferma che gli importi da applicare sono quelli del D.M. 14/04/2023 e non del D.M. 21/11/2000 in quanto sostituito;
3) ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice appalti, denominato "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto", per i contratti di importo = € 40.000 < € 150.000 è dovuta un'imposta di bollo pari ad € 40,00;
4) si precisa che l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari possibili deve essere fatta in base alla valutazione da parte del Concessionario della situazione patrimoniale e reddituale, contingente ed attuale rispetto allo stato della riscossione e non deve essere svolta indistintamente per tutte le partite affidate;
5) l'accesso alle informazioni sarà concordato in un momento successivo con l'operatore aggiudicatario. Attualmente eventuali informazioni presenti in anagrafica tributaria vengono fornite dall'ente al concessionario;
6) l'accesso alle informazioni sarà concordato in un momento successivo con l'operatore aggiudicatario;
7) si conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario;
8) è presente uno sportello sul territorio - giorni ed orari sono gestiti dal concessionario;
9) si conferma quanto previsto all'art. 4 del capitolato ovvero che l'aggio posto a base di gara, pari al 5,6 %, è calcolato al netto di oneri di riscossione, spese di notifica e di procedura;
10) si conferma che in caso di mancata notifica e quindi mancata riscossione le spese postali e di notifica sono a carico del concessionario.

Cordiali saluti
Il RUP

Chiarimento PI392684-26

Ultimo aggiornamento: 06/08/2026 11:34

Domanda : Si ringrazia per il riscontro fornito. Tuttavia, si evidenzia che il quesito era specificamente riferito al rimborso delle spese postali sostenute dall'affidatario in relazione a pratiche successivamente dichiarate inesigibili. La risposta fornita fa riferimento al rimborso delle spese per le procedure esecutive, previa presentazione della documentazione prevista e accertamento dell'inesigibilità del credito, ma non chiarisce espressamente il trattamento delle spese postali (notifiche, raccomandate A/R, atti di sollecito, ecc.). Si chiede pertanto di confermare esplicitamente se, nei casi di inesigibilità debitamente documentata, anche le spese postali sostenute dal concessionario siano rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure se le stesse restino a carico del concessionario. Tale precisazione risulta necessaria ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica.

Risposta :

In riferimento al quesito formulato si conferma che, nei casi di inesigibilità debitamente documentata, anche le spese postali sostenute dal concessionario sono rimborsate dalla Stazione Appaltante.

Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI386002-26

Ultimo aggiornamento: 06/08/2026 09:30

Domanda : In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione economica, si richiedono i seguenti chiarimenti: Con riferimento all’art. 4, punto 2 del Capitolato d'Appalto, si richiede un chiarimento in merito al rimborso delle spese postali e/o di notifica relative alle posizioni che si rivelino inesigibili. Nello specifico, si rileva una potenziale incongruenza tra: •Il punto 2, il quale include tra i rimborsi le «spese postali e tutti i diritti anticipati per la spedizione, rispedizione, notificazione e rinotificazione di tutti gli atti del procedimento»; •Il successivo punto 3, il quale stabilisce che «Le spese sostenute dal concessionario per il recupero delle somme, oggetto di successivo discarico per inesigibilità, restano a carico dell’aggiudicatario, con l’unica eccezione del caso in cui il carico delle entrate affidate venga annullato per effetto di provvedimento di sgravio e/o di discarico effettuato dal Comune per mancanza dei presupposti a base della riscossione del credito». Si chiede pertanto chiarire il perimetro di rimborso a carico dell'Ente. Si chiede di confermare se, in caso di mancata riscossione per inesigibilità del credito, tutte le spese relative alle procedure esecutive anticipate dal Concessionario siano rimborsate dall’Ente nel rispetto delle tariffe previste dal D.M. 14 marzo 2023 (e successive modifiche o integrazioni). In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta :

In riferimento al quesito formulato si conferma quanto previsto al punto 2 dell'art. 4 del Capitolato. I rimborsi includono le "spese postali e tutti i diritti anticipati per la spedizione, rispedizione, notificazione e rinotificazione di tutti gli atti del procedimento".
Il successivo punto 3 è un refuso e, pertanto, si spedifica che in caso di inesigibilità, il concessionario deve presentare comunicazione formale corredata da documentazione giustificativa, come indicato all'art. 2, lettera k) del capitolato, e previa dimostrazione dell'espletamento delle fasi di riscosssione, preventivamente concordate con l'Ente.
Accertata la completezza della documentazione, le spese sostenute dal concessionario per le procedure esecutive sono rimborsate dal Comune.

Cordiali saluti
Il RUP


Chiarimento PI385964-26

Ultimo aggiornamento: 06/08/2026 09:27

Domanda : 1. Con riferimento alla documentazione di gara, si rileva una possibile incongruenza in merito alla disciplina del rimborso delle spese postali. Si chiede pertanto di chiarire in modo univoco se, nel caso di pratiche risultate inesigibili, le spese postali sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stesso, al fine di consentire una corretta valutazione economica e la conseguente formulazione dell'offerta. 2. Si chiede di confermare che i volumi stimati posti a base della procedura siano pari a n. 1.110 pratiche annue (PRT) e che l'ammontare complessivo dei crediti da riscuotere sia stimato in € 640.000,00 annui, quindi che il totale per 5 anni sia n. 5.550 pratiche e € 3.200.000,00.

Risposta :

In riferimento al quesito formulato si precisa quanto di seguito:

1. In merito alla disciplina del rimborso delle spese postali, in caso di inesigibilità, il concessionario deve presentare comunicazione formale corredata da documentazione giustificativa, come indicato all'art. 2 lettera K) del capitolato, e previa dimostrazione dell'espletamento delle fasi di riscossione, preventivamente concordate con l'Ente.
Accertata la completezza della documentazione, le spese sostenute dal concessionario per le procedure esecutive sono rimborsate dal Comune.

2. Si confermano i volumi stimati posti a base della procedura.

Cordiali saluti
Il RUP

Chiarimento PI385959-26

Ultimo aggiornamento: 06/08/2026 09:26

Domanda : Buongiorno, 1. Con riferimento alla documentazione di gara, si rileva una possibile incongruenza in merito alla disciplina del rimborso delle spese postali. Si chiede pertanto di chiarire in modo univoco se, nel caso di pratiche risultate inesigibili, le spese postali sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stesso, al fine di consentire una corretta valutazione economica e la conseguente formulazione dell'offerta. 2. Si chiede di confermare che i volumi stimati posti a base della procedura siano pari a n. 1.110 pratiche annue (PRT) e che l'ammontare complessivo dei crediti da riscuotere sia stimato in € 640.000,00 annui, quindi che il totale per 5 anni sia n. 5.550 pratiche e € 3.200.000,00.

Risposta :

In riferimento al quesito formulato si precisa quanto di seguito:

1. In merito alla disciplina del rimborso delle spese postali, in caso di inesigibilità, il concessionario deve presentare comunicazione formale corredata da documentazione giustificativa, come indicato all'art. 2 lettera K) del capitolato, e previa dimostrazione dell'espletamento delle fasi di riscossione, preventivamente concordate con l'Ente.
Accertata la completezza della documentazione, le spese sostenute dal concessionario per le procedure esecutive sono rimborsate dal Comune.

2. Si confermano i volumi stimati posti a base della procedura.

Cordiali saluti
Il RUP

Ultimo aggiornamento: 09-09-2026, 11:39