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Dati del bando

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di Progettazione di fattibilità tecnico-economica, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Relazione Geologica, Coordinamento della sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva e di Direzione dei Lavori per un importo inferiore alla soglia comunitaria dell'intervento di Nuova Costruzione della Palestra della scuola secondaria di I° grado L. Mannetti nel Comune di Antrodoco (RI).
Ente appaltanteUfficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto193.415,73 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema22/03/2019
Termine richiesta chiarimenti19/04/2019 23:59
Termine presentazione delle offerte29/04/2019 23:59
Apertura busta amministrativa02/05/2019 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteL'indirizzo dell'ufficio speciale ricostruzione riportato sulla piattaforma SATER non è aggiornato, l'indirizzo corretto è quello riportato sulla documentazione di gara

Allegati

Referenti

Brunelli Arianna

telefono: 3496092545

Granato Andrea

telefono: 0746264119
cellulare: 3358347617

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di progettazione di edifici

CIG: 784165526B

Chiarimenti

Chiarimento PI114905-19

Ultimo aggiornamento: 23/04/2019 15:50

Domanda : Con riferimento alla dimostrazione della Professionalità ed adeguatezza di cui al criterio A, alla luce di quanto espresso nella sentenza TAR Abruzzo n. 259 del 05 settembre 2018 “ [… nel caso di progettazioni per conto di privati che però non restano in ambito privato in quanto funzionali all’ammissione a una gara pubblica, il requisito della prova dell’avvenuta progettazione deve essere rinvenuto nell’ammissione alla gara del committente privato, che postula appunto una valutazione di idoneità della medesima progettazione in relazione all’oggetto della gara; valutazione che è appunto verificabile al pari di qualsiasi approvazione poiché resta agli atti di gara …] si chiede se tali servizi (svolti e certificati) possano essere considerati validi, ai fini dell’attribuzione dei punteggi qualora fossero utilizzati per la redazione dell’offerta tecnica.

Risposta : Con riferimento ai requisiti necessari alla dimostrazione di cui al criterio A "Professionalità ed adeguatezza dell'offerta" si ribadisce che ai fini della comprova dei requisiti sono ammessi sia i servizi svolti per committenti pubblici, sia i servizi svolti per committenti privati. La documentazione a comprova dei suddetti servizi svolti è dettagliata nell'ambito del medesimo paragrafo 7.3 del disciplinare di gara. Con riferimento altresì ai "Criteri di valutazione" dell'offerta tecnica e segnatamente al criterio A.1 "Professionalità e adeguatezza dell'offerta", relativamente allo svolgimento n.3 (tre) servizi (negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara) relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento, si ribadisce, come già specificato a pag. 40 del disciplinare che, al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui ai sub - criteri A.1.1, A.1.2, e A.1.3 sono valutabili anche i servizi svolti per i committenti privati.

Chiarimento PI114419-19

Ultimo aggiornamento: 19/04/2019 12:52

Domanda : In merito alla domanda si chiede se, in caso di RTP costituenda, possa essere prodotta una domanda unica, sottoscritta in maniera congiunta da tutti i partecipanti. Per quanto attiene al Criterio A, si chiede se la relazione dovrà essere composta da un numero massimo di 3A3 "grafiche"+2A4 "descrittive" per ogni sub criterio (A.1.1 A.1.2 A.1.3.) per un totale di massimo 9A3 + 6A4.

Risposta : Risposta 1 quesito : Il disciplinare di gara indica al paragrafo 15.1 che la domanda di partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti è sottoscritta digitalmente e presentata dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. L'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" indica che la stessa viene presentata in nome e per conto (tra le varie opzioni) dal Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso di raggruppamento misto, compilare riquadro A+B, per ogni componente). Risposta 2 quesito: Con riferimento al criterio A Professionalità e adeguatezza dell'offerta, così come indicato al paragrafo 16 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà redigere apposita relazione tecnica illustrativa con relativa documentazione grafica afferente a n. 3 (tre) servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. La suddetta relazione dovrà essere redatta per ogni tipologia di servizio svolto e potrà essere dedicato a ciascuno dei n. 3 servizi svolti: - un numero massimo di 3 (tre) facciate formato A3, con stampa solo fronte facciata per la rappresentazione grafica; - un numero massimo di 2 (due) facciate in formato A4, con stampa solo fronte facciata, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margine superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm.

Chiarimento PI111359-19

Ultimo aggiornamento: 19/04/2019 11:46

Domanda : Con la presente si chiede se, relativamente all'offerta tecnica, la prescrizione indicata per il Criterio A.1 "dal conteggio delle facciate sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici" possa ritenersi valido anche per gli altri Criteri successivi della medesima offerta, anche se non più espressamente riportato.

Risposta : La prescrizione indicata per il Criterio A.1, come sopra riportata, si ritiene valida anche per gli altri Criteri.

Chiarimento PI108543-19

Ultimo aggiornamento: 15/04/2019 17:51

Domanda : Salve, per i servizi di punta le categorie degli impianti IA.01,IA.02, IA.03 devono essere obbligatoriamente delle medesime categorie o possono essere utilizzate categorie superiori?

Risposta : Come riportato nelle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, è previsto, all'art. 1 del paragrafo V: Classi, Categorie e Tariffe professionali che, "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione delle scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M.17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "Edilizia", Strutture", "Infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949."

Chiarimento PI108131-19

Ultimo aggiornamento: 15/04/2019 15:22

Domanda : Per quanto attiene al sub Criterio A.1.1, relativamente alla congruenza dei servizi presentati in rapporto all’oggetto del servizio a base di gara, si chiede se risultano più qualificanti (in termini di punteggio) servizi analoghi per destinazione d’uso delle strutture (strutture di Palestre) piuttosto che servizi analoghi per classe e categoria S.03 o superiore (come ad esempio strutture di Poli scolastici, Impianti sportivi, Università, Auditorium, Musei, Stadi, Chiese etc…). Per quanto attiene al sub Criterio A.1.2, relativamente alla congruenza dei servizi presentati in rapporto all’oggetto del servizio a base di gara, si chiede se risultano più qualificanti (in termini di punteggio) servizi analoghi per destinazione d’uso (Palestre) piuttosto che servizi analoghi per classe e categoria edilizia E.08 o superiore (come ad esempio Poli scolastici, Impianti sportivi, Università, Auditorium, Musei, Stadi, Chiese etc…). Per quanto attiene al sub Criterio A.1.3, relativamente alla congruenza dei servizi presentati in rapporto all’oggetto del servizio a base di gara, si chiede se risultano più qualificanti (in termini di punteggio) servizi analoghi per destinazione d’uso degli impianti (impianti di Palestre) piuttosto che servizi analoghi per classe e categoria IA.01/IA.02/IA.03 o superiore (come ad esempio impianti di Poli scolastici, Impianti sportivi, Università, Auditorium, Musei, Stadi, Chiese etc…).

Risposta : In riferimento ai quesiti posti si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare di gara al punto 16 lettera a), come di seguito riportato: ".....Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano strutturale, architettonico e impiantistico rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera."

Chiarimento PI108119-19

Ultimo aggiornamento: 15/04/2019 14:41

Domanda : Si chiede chiarimento in merito al pagamento del bollo: 1) Si conferma che il modello F23 messo a disposizione dalla stazione appaltante corrisponde al pagamento del bollo per "Allegato 1 - Domanda di partecipazione"? 2) In caso di RTP costituenda, formata da più professionisti, si conferma che è sufficiente pagare un solo bollo per l' "Allegato 1 - domanda di partecipazione" e che quindi, tale pagamento, avviene tramite il modello F23 messo a disposizione dalla stazione appaltante?

Risposta : 1) Il modello F23, messo a disposizione dalla stazione appaltante, corrisponde al pagamento del bollo per l' "Allegato 1 - Domanda di Partecipazione", la cui ricevuta va allegata alla documentazione di gara. 2) Il pagamento del modello F23 si riferisce ad ogni singola "Domanda di partecipazione", pertanto deve essere effettuato un solo pagamento.

Chiarimento PI105939-19

Ultimo aggiornamento: 12/04/2019 16:55

Domanda : Con la presente si comunica che generando il PASSoe della procedura il sistema comunica che "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito ".

Risposta : In relazione alla procedura di creazione del PASSoe si rappresenta che il CIG è stato perfezionato, pertanto questa può essere espletata.

Chiarimento PI106132-19

Ultimo aggiornamento: 12/04/2019 12:41

Domanda : Buongiorno, circa la redazione del punto C dell'offerta tecnica (sub. criterio C.2) inerente Criteri Premianti di cui al DM 11 Ottobre 2017 (CAM), chiediamo se il professionista certificato che redigerà e firmerà tale relazione, debba essere presente come figura professionale del RTI.

Risposta : Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 del Disciplinare di Gara.

Chiarimento PI086683-19

Ultimo aggiornamento: 12/04/2019 12:18

Domanda : in riferimento alla documentazione tecnica di cui al criterio A (professionalità e adeguatezza dell'offerta) le 3 tavole A3 devono contenere solo rappresentazioni grafiche oppure sono ammessi testi al loro interno?

Risposta : In riferimento alla documentazione tecnica da presentare occorre attenersi a quanto riportato nel Disciplinare di Gara nell'art. 16 lettera a).

Chiarimento PI105281-19

Ultimo aggiornamento: 12/04/2019 11:57

Domanda : Si chiede se Codesta Spettabile Stazione Appaltante accetti la presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta del 50 per cento, priva di impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerta sia presentata da una microimpresa, piccola o media impresa o come costituendo R.T.P. composto esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese, ai sensi dell’art. 93, commi 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016 e della Raccomandazione 2003/361/CE che definisce microimprese, piccole o medie imprese «imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR» e precisa che «conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un’attività economica» e pertanto anche i liberi professionisti e gli studi associati. In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti.

Risposta : La presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta del 50 per cento, priva di impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l'offerta sia presentata da una microimpresa, piccola o media impresa o come costituendo R.T.P. composto esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese, ai sensi dell'art. 93, commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e della raccomandazione 2003/361/CE è ammissibile in sede di gara.

Chiarimento PI104183-19

Ultimo aggiornamento: 12/04/2019 11:29

Domanda : Con la presente, considerato che l'oggetto dei lavori a cui si riferiscono i servizi riguarda una palestra, si chiede conferma della categoria di progettazione a base di gara edile E.08 (anzichè E.11-E.12-E.13), in caso affermativo, si chiede se, relativamente al criterio A dell'offerta tecnica "Professionalità e adeguatezza dell'offerta", potranno essere presentati servizi similari, riguardanti palestre o impianti sportivi, certificati però conseguentemente nelle categorie E.11-E.12-E13. Appare evidente infatti che risulta impossibile presentare un servizio similare ad una palestra certificato nella categoria E.08 che fa riferimento a scuole o ospedali. In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti.

Risposta : Si conferma la categoria Edile E.08, posta a base di gara. Relativamente al criterio A dell'offerta tecnica si potranno presentare servizi similari, riguardanti palestre o impianti sportivi.

Chiarimento PI092861-19

Ultimo aggiornamento: 03/04/2019 10:42

Domanda : Gentile amministrazione, la presente per chiedere: Quesito 1 A pagina 18 del Disciplinare di gara , al punto 7.3 , REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, (lettera h), si dice “…il cui importo complessivo, per ogni categoria ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori…… Nella sottostante tabella 6, invece, l’importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi è pari a 2 volte il valore delle opere. Di quale dobbiamo tenere conto? Quesito 2 A pagina 21 del Disciplinare di gara , al punto 7.3, REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, (lettera J) viene fatto l’elenco delle figure minime professionali tra i soggetti. Si chiede: • è necessaria la figura dell’architetto e se si, questo deve occuparsi necessariamente anche della direzione lavori? • Le figure minime professionali elencate devono corrispondere a soggetti differenti oppure un professionista può riassumere in se più figure professionali? Ringrazio e porgo cordiali saluti

Risposta : Quesito 1: L'importo complessivo minimo dei servizi per ogni categoria deve essere pari a 1,5 volte il valore delle opere oggetto di gara pertanto si rimanda alla tabella pubblicata nell'allegato di avviso pubblicato in data 03/04/2019 per la verifica dei nuovi valori. l'importo dei "servizi di punta" per ogni categoria deve essere pari a 0,5 volte il valore delle opere oggetto di gara pertanto si rimanda alla tabella pubblicata nell'allegato di avviso pubblicato in data 03/04/2019 per la verifica dei nuovi valori. Quesito 2: Si rende necessaria la figura dell'architetto come riportato nel disciplinare di gara, ma non deve necessariamente occuparsi della direzione dei lavori. Un professionista può riassumere in se più figure professionali se in possesso dei requisiti richiesti.

Chiarimento PI084886-19

Ultimo aggiornamento: 26/03/2019 11:27

Domanda : Buonasera, in riferimento al punto 7 lett. j) pag.21 del Disciplinare dove è richiesta la figura di Ingegnere per la progettazione e D.L. strutturale, si chiede se tale prestazione può essere svolta anche da parte di Architetto iscritto nell'apposito albo, così come, del resto, regolato e statuito dalle vigenti norme in materia

Risposta : In riferimento al quesito posto si comunica che la figura professionale richiesta dovrà rispettare quanto stabilito nel Disciplinare al punto 7 lett. J pag. 21.

Ultimo aggiornamento: 13-01-2022, 09:33