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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Gara 08/2019 - DEMOLIZIONE EX SCUOLA OPERATORI SANITARI
Ente appaltanteAZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI PARMA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto350.558,98 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema18/07/2019
Termine richiesta chiarimenti02/08/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte07/08/2019 12:00
Apertura busta amministrativa08/08/2019 11:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Corradi Elisa

telefono: 0521703673

Ghibaudi Stefano

telefono: 0521971010

Saviano Renato Maria

telefono: 0521393426
cellulare: 0521393485

Boschi Michela

telefono: 0521704166
cellulare: 0521703299

Sinigaglia Matteo

telefono: 0521971024

Canepari Paolo

telefono: 0521703405

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI A CORPO

CIG: 79895365AD

Chiarimenti

Chiarimento PI233074-19

Ultimo aggiornamento: 02/08/2019 17:20

Domanda : Dall'analisi della documentazione fornita ed in partidolare il CME e l'analisi nuovi prezzi, si evindenziano alcune problematiche nella determinazione di alcune voci di prezzo specifiche per le demolizioni (ad es. NP.DEM.07, NP.DEM.08, NP.DEM.09, ecc...). In tali analisi si calcola solamente il costo della manodopera omettendo di inserire il costo dei mezzi necessari all'esecuzione delle lavorazioni (lavorazioni da svolgere per mezzo di macchinari pesanti il cui costo incide notevolmente sull'analisi prezzo) ed il costo degli oneri per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti (pur essendo specificato che tale costo è ricompreso nella voce di prezzo). Si richiede un chiarimento in merito all'aspetto evidenziato.

Risposta : Si specifica che per mero errore materiale, il documento ELABORATI GENERALI – DEMOLIZIONE EX SCUOLA INFERMIERI – ANALISI PREZZI - CODICE 17.23 PE.G.05.901/B REV.00 è integralmente sostituito da pari documento con REVISIONE 01. Si specifica che il Computo Metrico Estimativo rimane invariato e identifica con chiarezza tutti gli oneri e le lavorazioni comprese, che comunque sono da prevedersi a corpo come specificato dal Capitolato Speciale D’appalto.

Chiarimento PI233402-19

Ultimo aggiornamento: 01/08/2019 15:20

Domanda : Il computo metrico, per quanto riguarda la bonifica amianto, riporta le sole voci di demolizione copertura in eternit relativa ai 3 edifici oggetto di demolizione. La relazione di bonifica amianto riporta in allegato la valutazione del rischio amianto negli edifici eseguita nel 2015/2016 evidenziando la presenza di guarnizioni e corde nella centrale termica nonché pavimento in linoleum con amianto in altri edifici. Confermate che gli MCA friabili non sono più presenti nei 3 fabbricati oggetto di demolizione? Oppure è ancora presente dell'amianto friabile o nei pavimenti, nel qual caso si renderebbe necessario aggiornare il computo metrico nonché il possesso da parte della ditta esecutrice della categoria 10B anziché della 10A.

Risposta : La relazione amianto allegata al progetto di gara è comprensiva di tutta la mappatura ospedaliera anche per edifici non oggetto di lavori. Per quanto attiene alla gara in oggetto, occorre fare riferimento esclusivamente alle prove effettuate presso la ex scuola infermieri come da tabella a pag. 8 dell’allegato all’elaborato 17.23 PE.G.01.902.01 – RELAZIONE BONIFICA AMIANTO. Il computo metrico estimativo è quindi congruente con la mappatura effettuata.

Chiarimento PI232654-19

Ultimo aggiornamento: 01/08/2019 09:26

Domanda : Sto predisponendo l'F23 per il pagamento della marca da bollo come indicato al F.1. Non trovo il codice ufficio o ente da inserire al punto 6 dell'F23, riesce a comunicarmelo ?

Risposta : Il codice ufficio è il seguente: R7Y

Chiarimento PI231253-19

Ultimo aggiornamento: 31/07/2019 11:48

Domanda : La presente per chiedere 1) se è possibile utilizzare un dgue già in nostro possesso, o se il dgue è fornito da questa Stazione Appaltante. In tal caso potreste indicarci dove reperirlo? 2) Inoltre, per quanto riguarda i subappalti, siamo a chiedere se è obbligatoria l'indicazione della terna.

Risposta : 1) Il DGUE è fornito tramite la piattaforma. 2) La normativa attuale non prevede l'indicazione della terna.

Chiarimento PI231709-19

Ultimo aggiornamento: 31/07/2019 11:28

Domanda : La presente per comunicare che "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". Chiediamo di verificare quanto prima possibile presso ANAC poiché NON possiamo procedere né al PAGAMENTO ANAC né alla creazione del PASSOE.

Risposta : Il CIG inizialmente presente sul bando risultava privo di validità in quanto riportato erroneamente; abbiamo già provveduto alla rettifica sui documenti di gara e sulla piattaforma: il CIG corretto è il seguente: 79895365AD. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiarimento PI226629-19

Ultimo aggiornamento: 29/07/2019 16:22

Domanda : Dalle Vs. risposte in merito al possesso della categoria 10A e/o 10b ANGA si evince che si può partecipare in ati con azienda di possesso di detto requisito. Si può a tal fine associare impresa con 10a e/o 10b ma con categoria SOA OG12 "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" ?

Risposta : Si, è possibile; si rinvia a quanto indicato in risposta al quesito n° PI226522-19.

Chiarimento PI226625-19

Ultimo aggiornamento: 29/07/2019 16:03

Domanda : Con la presente richiediamo indirizzo dell'ente garantito da indicare nella polizza fideiussoria (nel bando fate riferimento al punto R ma non è indicato) e indirizzo Pec.

Risposta : L'indirizzo dell'Ente garantito è il seguente: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci, 14 - 43126 Parma - P.IVA 01874240342. Ci scusiamo per il riferimento al punto R mancante, trattasi di refuso.

Chiarimento PI227738-19

Ultimo aggiornamento: 29/07/2019 15:57

Domanda : Ai fini della produzione della cauzione, chi dobbiamo considerare come beneficiario: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITA' DI PARMA - P.IVA 01874240342?

Risposta : Si, confermiamo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci, 14 - 43126 Parma - P.IVA 01874240342.

Chiarimento PI228049-19

Ultimo aggiornamento: 29/07/2019 15:51

Domanda : La scrivente impresa parteciperà alla presente gara quale mandante di RTI costituendo e pertanto vorremmo sapere se fosse possibile eseguire il prescritto sopralluogo quale impresa mandante munita di delega della capogruppo/mandataria. Il dubbio è sorto in quanto nel punto F.3 del bando è indicato che il sopralluogo potrà essere eseguito da un incaricato di un operatore economico raggruppato, mentre nella risposta PI225953-19 sembra che la visita possa essere solo effettuata dalla capogruppo.

Risposta : In considerazione di quanto riportato nel Bando di Gara, si conferma la possibilità che il sopralluogo venga effettuato anche da uno degli operatori economici costituenti l'RTI purché munito di idonea delega.

Chiarimento PI226522-19

Ultimo aggiornamento: 26/07/2019 11:54

Domanda : Buongiorno, è possibile partecipare in ATI con soggetto privo di attestazione SOA OS23 (in quanto interamente coperta da noi) ma idoneamente qualificato per il requisito a noi mancante avendo iscrizione all'Albo Gestori ambientali nelle categorie richieste?

Risposta : Si conferma la possibilità di partecipazione in ATI per coprire il requisito mancante.

Chiarimento PI225083-19

Ultimo aggiornamento: 26/07/2019 09:18

Domanda : Buongiorno in merito alla presa visione essendo la Ns. impresa la capogruppo di un RTI può effettuarla in forma autonoma oppure occorrono deleghe da parti delle mandanti?

Risposta : In caso di ATI il sopralluogo - effettuato preferibilmente da tutti i componenti il raggruppamento - può essere anche svolto dalla sola capogruppo, che dovrà esplicitamente indicare i riferimenti delle mandanti. In sede di gara se ne valuterà la corrispondenza.

Chiarimento PI221946-19

Ultimo aggiornamento: 26/07/2019 09:14

Domanda : 1) Relativamente alla gara in oggetto si chiede se è possibile ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, delle lavorazioni che necessitano del requisito di iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali Cat. 10A per matrice compatta o 10B per materiali d’atrito (lavori edili in presenza di amianto ed interventi di bonifica). 2) Si chiede se possibile eseguire una campagna di frantoiazione per il recupero del materiale inerte in cantiere in luogo dello smaltimento delle opere oggetto di demolizione, eseguita con impianto mobile autorizzato, al fine dell'ottenimento di un materiale riutilizzabile per recuperi ambientali e/o realizzazione di rilevati e sottofondi.

Risposta : 1) Il possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori ambientali nelle categorie 10A per matrice compatta, o 10B per materiali d’attrito è previsto quale requisito obbligatorio di qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara, pertanto non è ammessa la partecipazione in assenza della predetta iscrizione, tantomeno dichiarandone il subappalto. 2) Trattandosi di cantiere in prossimità di area di tipo ospedaliero ad alta intensità di cura (pronto soccorso provinciale e padiglione Ortopedico con sale operatorie), la Stazione Appaltante ritiene che non possa essere installato impianto mobile per recupero materiale in situ, eventuale recupero potrà essere eseguito dall’Impresa secondo le disposizione di legge al di fuori del sito ospedaliero. L’Azienda ospedaliera di Parma ha inteso individuare nell’Impresa appaltatrice dei lavori di demolizione il produttore iniziale/detentore che conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento ai sensi dell’art. 188 del D.Leg.vo 03/04/2006 n. 152 così come specificato nella relazione tecnica-illustrativa allegata al progetto. Si specifica inoltre che gli oneri per conferimento ad impianto di smaltimento sono ricompresi nell’appalto come da computo metrico estimativo.

Chiarimento PI221961-19

Ultimo aggiornamento: 23/07/2019 17:48

Domanda : Buongiorno, la nostra impresa possiede la cat. OS23 II ma non l'iscrizione all'Albo Gestori cat. 10A/B. E' possibile partecipare in raggruppamento solo per coprire iscrizione mancante? Mi confermate che l'avvalimento non è autorizzato per soddisfare talo requisito?

Risposta : Il possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori ambientali nelle categorie 10A per matrice compatta, o 10B per materiali d’attrito è previsto quale requisito obbligatorio di qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara, pertanto non è ammessa la partecipazione in assenza della predetta iscrizione, tantomeno dichiarandone l’avvalimento (ipotesi esclusa dall’art. 89, comma 9 del D. Lgs. 50/2016). Si conferma la possibilità di partecipazione in ATI per coprire il requisito mancante, secondo quanto previsto dall’art. 92 del DPR 207/2010, ad oggi in vigore.

Chiarimento PI219318-19

Ultimo aggiornamento: 23/07/2019 17:47

Domanda : La ns. azienda è in possesso della categoria OS23 classifica III bis ma non è in possesso della categoria 10a o 10b dell'albo gestori ambientali. E' possibile partecipare alla gara dichiarando subappalto per tutte le operazioni relative alla bonifica?

Risposta : Il possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori ambientali nelle categorie 10A per matrice compatta, o 10B per materiali d’attrito è previsto quale requisito obbligatorio di qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara, pertanto non è ammessa la partecipazione in assenza della predetta iscrizione, tantomeno dichiarandone il subappalto. E’ però fatta salva la partecipazione in ATI, secondo quanto previsto dall’art. 92 del DPR 207/2010, ad oggi in vigore.

Chiarimento PI218827-19

Ultimo aggiornamento: 23/07/2019 17:47

Domanda : Buongiorno la Ns. ditta in possesso della categoria OS23 I vorrebbe partecipare alla gara in oggetto, pertanto si chiede se è possibile ricorrere all'istituto di avvalimento sia per la categoria OS23 che per le categorie 10A o 10B oppure vi è bisogno di costituire RTI.

Risposta : Il possesso della qualificazione SOA nella categoria OS23, classifica II, così come dell’iscrizione all’Albo Gestori ambientali nelle categorie 10A per matrice compatta, o 10B per materiali d’attrito sono previsti quali requisiti obbligatori di qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara, pertanto non è ammessa la partecipazione in assenza delle predette qualificazioni/iscrizioni, tantomeno dichiarandone l’avvalimento (ipotesi esclusa dall’art. 89, comma 9 del D. Lgs. 50/2016). E’ però fatta salva la partecipazione in ATI, secondo quanto previsto dall’art. 92 del DPR 207/2010, ad oggi in vigore.

Chiarimento PI218787-19

Ultimo aggiornamento: 23/07/2019 17:45

Domanda : SI CHIEDE SE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI NELLA CATEGORIA 10A E' OBBLIGATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA OPPURE SI PUO' DICHIARARE DI SUBAPPALTARLA A DITTA IN POSSESSO DI RELATIVA ISCRIZIONE.

Risposta : Il possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori ambientali nelle categorie 10A per matrice compatta, o 10B per materiali d’attrito è previsto quale requisito obbligatorio di qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara, pertanto non è ammessa la partecipazione in assenza della predetta iscrizione, tantomeno dichiarandone il subappalto. E’ però fatta salva la partecipazione in ATI, secondo quanto previsto dall’art. 92 del DPR 207/2010, ad oggi in vigore.

Ultimo aggiornamento: 08-08-2019, 17:51