Domanda : Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto si formulano i seguenti quesiti: 1.La parcella per la parte edile è calcolata in E.20. Considerata però la classificazione dell’edificio indicata nel CSA (pag. 3) “L'edificio è classificato dal PUG come edificio di interesse culturale e testimoniale”, chiediamo alla stazione appaltante se non sia più corretto indicare la categoria E.21 per la parte edile e architettonica. 2.Nel calcolo della parcella sono inserite alcune attività per le quali, in merito all’effettiva applicabilità e contenuto, chiediamo un chiarimento alla stazione appaltante: a.Il Piano particellare è previsto solo nel progetto preliminare; b.Lo Studio di inserimento urbanistico è previsto solo nel progetto preliminare. Chiediamo quali siano nello specifico gli elaborati richiesti in progetto; c.Lo Studio di prefattibilità ambientale è previsto solo nel progetto preliminare. Chiediamo quali siano nello specifico gli elaborati richiesti in progetto e se siano collegati alle attività DNSH/CAM; d.Il Piano di monitoraggio ambientale è previsto sia nel preliminare sia nel definitivo. Chiediamo quali siano nello specifico gli elaborati richiesti in progetto e se siano collegati alle attività DNSH/CAM; 3.Le prestazioni relative a relazione archeologica (QbI.10) e relazione geologica (QbI.11, QbII.13), sono prestazioni trasversali a tutte le categorie (edile, impianti termomeccanici, impianti elettrici, strutture) mentre è stato calcolato l’importo di parcella esclusivamente nella categoria strutture. Si chiede pertanto di aggiornare il calcolo di parcella. 4.Si chiede di chiarire quali siano gli elaborati, gli studi specialistici e le indagini richieste per la redazione della Verifica Climatica (vedi “Relazione Tecnico Amministrativa” par. 5 “Oggetto dell’appalto” p.4). 5.Visto che in parcella non sono presenti voci relative alla progettazione antincendio chiediamo alla stazione appaltante se tali prestazioni rientrino tra le attività che il professionista dovrà svolgere. Chiediamo inoltre se l’edificio rientri effettivamente tra le attività soggette e se siano quindi necessari esame di progetto e/o SCIA antincendio. 6.La relazione sismica e sulle strutture (QbI.09) è calcolata in parcella solo nella progettazione preliminare. Visto l’oggetto della gara chiediamo alla stazione appaltante di aggiornare la parcella inserendo tale prestazione anche per la progettazione definitiva. 7.Considerato che: • nel DIP viene espressamente richiesta la valutazione della sicurezza secondo NTC 2018 (prestazione che dovrebbe includere la verifica di vulnerabilità sismica) e sono previste prove strumentali in situ sui materiali. • al punto D del calcolo di parcella, che non comprende la voce relativa alla vulnerabilità sismica, compare una voce separata di circa € 31.984,35 per indagini e rilievi, il cui importo è sostanzialmente coincidente con le aliquote relative ad analisi storico-critica, piano di indagini sui materiali e verifica sismica/vulnerabilità chiediamo se la Stazione Appaltante intenda remunerare con questa voce aggregata l’analisi storico-critica, il piano di indagini sui materiali e la verifica sismica/vulnerabilità. In tal caso le indagini – prove, saggi, laboratori, eventuali mezzi di accesso, ripristini, ecc. – dovrebbero essere interamente a carico della Stazione Appaltante in quanto non espressamente remunerate in capo al concorrente. Chiediamo quindi che venga chiarito quali prestazioni da svolgere a cura del concorrente siano esattamente comprese nell’importo citato. 8.Chiediamo se sia consentito inserire all’interno dell’offerta tecnica link interattivi, che rimandino a contenuti multimediali online come: video, presentazioni, immagini, company profile, indirizzi web, virtual tour, etc; 9.È possibile redigere l’offerta tecnica in formato orizzontale ed eventualmente su più colonne? 10.Le specifiche indicate nel documento “Relazione Tecnica Amministrativa” al par. 16 “Contenuto della busta “B – OFFERTA TECNICA” alle pagg. 15 – 17, ci appaiono generiche in quanto: a.Criterio A1, non viene indicato il font da utilizzare e il tipo di formato delle schede (2 pagine) e della relazione (1 pagina); b.Criterio A2, non viene indicato il font da utilizzare e il tipo di formato della relazione (2 pagine) e degli allegati (2 pagine); c.Criterio B, non viene indicato il font da utilizzare e il tipo di formato della relazione descrittiva indicata con un numero massimo di 6 “facciate”, una scheda di sintesi 1 “facciata”, allegati in 3 pagine complessive Chiediamo alla stazione appaltante di specificare il formato delle pagine richiesto per la redazione dell’offerta tecnica. 11.Per il criterio C “Caratteristiche dell’offerta di gestione informativa” esistono dei limiti redazionali? 12.Premesso che l’art. 119 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 del codice degli appalti non configura il subappalto per le forniture di servizi dei professionisti che effettuano prestazioni secondarie, accessorie e sussidiarie in favore di soggetti affidatari in forza di contratti di cooperazione sottoscritti precedentemente all’indizione della gara e che l’articolo sopracitato è recepito dal bando tipo dell’Anac 2/2026 a pag. 26 -si chiede conferma alla stazione appaltante circa la possibilità di inserire quali soggetti richiesti nel Gruppo di lavoro (es. geologo, acustico, ecc.) - pag. 7, professionisti in forza al concorrente in virtù di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura, di cui art. 119 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara; -si chiede conferma alla stazione appaltante circa la possibilità di inserire, all’interno del gruppo di lavoro proposto in sede di offerta tecnica, figure specialistiche aggiuntive, rispetto a quelle minime richieste dalla lex specialis, in forza al concorrente in virtù di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura, di cui art. 119 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara. Restando in attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.
Risposta : Si conferma l’attribuzione della categoria E.20, in quanto l’edificio in oggetto non risulta classificato nel PUG vigente come SA - edificio di interesse storico-architettonico, categoria alla quale è associata la classificazione E.21, bensì come CT - edificio d’interesse culturale e testimoniale.
Inoltre, come indicato nel DIP, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha comunicato che l’immobile non presenta i requisiti di interesse culturale ai sensi degli artt, 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004,non sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004.
Pertanto, non ricorrendo i presupposti urbanistici e di tutela necessari per l’attribuzione della categoria E.21, si conferma la classificazione dell’immobile nella categoria E.20
a)Il parametro QbI.03 presente nel calcolo dei compensi è denominato “Piano Particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili” nel presente caso è stato inserito nel compenso in quanto è necessario eseguire un rilievo di massima degli immobili, da implementare con il parametro QbII.02 denominato “Rilievi dei manufatti”. Per il caso di specie non è necessario predisporre il Piano Particellare in quanto l’immobile non è soggetto a procedura espropriativa in linea con quanto indicato nell’Allegato I.7 contenuti minimi dei livelli progettuali ed in particolare con l’art. 6 comma 7 lett. t) che indica l’elaborato da inserire ove pertinente.
b) Lo studio di inserimento urbanistico è previsto solo nel parametro QbI.13 in quanto già in sede di redazione del DIP allegato alla procedura di gara, il RUP ha redatto l’inserimento ed inquadramento urbanistico dell’edificio, indicando in esso tutti i vincoli cui è soggetto e le strategie di PUG da adottare nella elaborazione dei livelli di progettazione e delle soluzioni progettuali da proporre. Con riferimento all’Allegato I.7 ed in particolare all’art. 6 comma 7 non esiste un elaborato denominato Studio di inserimento urbanistico, ma questa attività va ricompresa nella redazione della Relazione Generale come indicato all’art. 7 dell’Allegato I.7
c) e d) Si conferma che entrambi i parametri indicati nel quesito sono collegati alle attività DNSH/CAM per cui gli elaborati previsti sono quelli indicati dall’Allegato I.7 art. 6 comma 7 lett. e) “relazione di sostenibilità dell’opera” e le relazioni specifiche richieste nella normativa DNSH/CAM
In generale per gli elaborati da produrre in sede di redazione del PFTE e del PE si dovrà fare riferimento all’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 come indicato nel bando di gara.
Si conferma quanto indicato nel compenso allegato alla procedura di gara per quanto riguarda il parametro QbI.10, QbI.11 e QbII.13 applicato alla sola componente relativa alle strutture.
la Verifica Climatica è uno studio obbligatorio per gli interventi che sono finanziati con i Fondi Europei e tale verifica è collegata alle attività previste all’interno del rispetto del principio del DNSH come indicato nella procedura di gara. Tale studio va inserito negli elaborati da predisporre per il rispetto del principio del DNSH;
L’edificio non rientra tra le attività soggette a Prevenzione Incendi in quanto si tratta di Edificio Residenziale con una altezza inferiore ai 24 m;
Si conferma la parcella allegata alla procedura di gara in quanto questa Stazione Appaltante ha già fra i documenti in suo possesso una relazione di vulnerabilità sismica, per cui il parametro è relativo al progetto di consolidamento sismico da elaborare sia nella fase preliminare che nella fase di progettazione definitiva (PFTE D. Lgs 36/2023) infatti in questa ultima fase è stato inserito il parametro QbII.01 denominato “Relazioni generale e tecniche. Elaborati grafici. Calcolo delle strutture e degli impianti,ecc..”
7. Come già indicato nel punto 6 questa Stazione Appaltante ha fra i suoi documenti la vulnerabilità sismica dell’edificio effettuata anche tramite dei saggi in sito. Nel DIP è indicata la valutazione di sicurezza a norma delle NTC 2018 facendo riferimento alle soluzioni strutturali progettuali che i progettisti vorranno proporre. La somma pari a euro 24.230,57 e indicata alla voce “Compenso indagini e rilievi durante la fase di PFTE”, è da intendersi quale costo per l’esecuzione materiale delle indagini, dei saggi, delle prove e dei rilievi che il progettista strutturale aggiudicatario della procedura in oggetto vorrà eventualmente ed ulteriormente far eseguire al fine di raggiungere un migliore livello di conoscenza delle strutture esistenti rispetto quanto emerso nel documento di vulnerabilità sismica di cui al punto 6. Tale somma è da considerarsi a forfait e da riconoscere nell’effettiva necessità valutata dal professionista di ricorrere a tale indagini.
8. Non è consentito.
9. Si conferma.
10. Il formato delle pagine richiesto per la relazione tecnica per ciascun criterio è indicato a pag 16 del documento “Relazione Tecnica Amministrativa” : dovrà essere predisposta in formato A4, con carattere leggibile (es.: Arial, Verdana, ecc...., dimensione 11), con un numero di righe non superiore a 35 (trentacinque) per pagina, contenenti anche eventuali immagini. Gli allegati in formato A3.
11. Non sono previsti limiti di pagine e redazionali.
12. Come espressamente previsto dal Disciplinare di gara al par 6.1, possono far parte del gruppo di lavoro proposto dal concorrente: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA); ausiliario; i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l’appalto in questione prima della presentazione dell’offerta e per tutta la durata della prestazione.