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Dati del bando

GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RECUPERO AI FINI RESIDENZIALI DELL’EDIFICIO SITO IN VIA DE’ CARRACCI 61-63-63/2
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto411.783,82 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema11/08/2026
Termine richiesta chiarimenti14/09/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte01/10/2026 15:00
Apertura busta amministrativa01/10/2026 15:30
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Alla procedura di cui trattasi si applica la normativa in materia di CAM richiamata nella documentazione a base di gara.

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Falivene Maria Filomena

telefono: 0512193134

Lentini Graziella

telefono: 0512194057

Bertola Ilaria

telefono: 0512194349

Piazza Angelo

telefono: 0512193002

Prandini Cristina

telefono: 0512194550

Napoli Calogera Tiziana

telefono: 051-2195430
cellulare: 3666325904

Trevisani Maria Pia

telefono: 0512193251

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RECUPERO AI FINI RESIDENZIALI DELL’EDIFICIO SITO IN VIA DE’ CARRACCI

CIG: BCAE8EAE38
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI443488-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 15:08

Domanda : Con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e professionale, nel paragrafo 6.3 dello Schema di disciplinare viene specificato che "Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare." In merito a quanto sopra, si chiede se un eventuale servizio di punta di categoria E.06 possa considerarsi idoneo a comprovare i requisiti richiesti in categoria E.20, considerando che il grado di complessità è il medesimo.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI443399-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 15:08

Domanda : Nel documento di gara "Calcolo Corrispettivo" viene inserita, tra le prestazioni del PFTE, la Relazione Archeologica (QbI.10), tuttavia tra le figure minime del gruppo di lavoro indicate al Capitolo "6.1 - Requisiti di idoneità professionale" dello Schema di disciplinare non viene richiesta la figura dell'archeologo. Si conferma che la presenza di tale professionista archeologo non è obbligatoria ai fini della partecipazione al bando?

Risposta :

In considerazione della natura dell’intervento, della limitata entità delle opere di scavo previste e della bassa potenzialità archeologica, come individuato dal PUG, si conferma che non si è ritenuta necessaria la figura dell’archeologo quale componente del Gruppo di Progettazione e requisito per la partecipazione.


Chiarimento PI442999-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 15:06

Domanda : Riguardo all'offerta tecnica del criterio A.1 non è ancora chiarito un aspetto: il disciplinare indica che per ogni servizio simile vanno prodotti una scheda sintetica di max 2 facciate (si presuppone A4) più una relazione di max 1 facciata (si presuppone A4). Alla relazione si possono allegare max 3 schede A3 per ogni servizio. In definitiva per ogni servizio andranno prodotte 3 facciate A4 (scheda sintetica + relazione) e 3 facciate A3 di schede con schemi, disegni e rappresentazioni. E' corretta questa interpretazione?

Risposta :

Si conferma quanto indicato. Si precisa, tuttavia, che nei documenti di gara il riferimento redazionale stabilito è espresso in pagine anziché in facciate.


Chiarimento PI442871-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 15:05

Domanda : In merito all’offerta tecnica da produrre, nel documento “Relazione tecnico-amministrativa” e in particolare a pag.16, per lo sviluppo dei criteri A1 e B, è richiesta la predisposizione di “schede di sintesi” per le quali non è presente un modello tra la documentazione di gara né sono state fornite indicazioni sui limiti editoriali. In maniera analoga, per la stesura del criterio C – offerta di gestione informativa, non sono presenti modelli e indicazioni sui limiti editoriali. Pertanto, al fine di garantire che tutti gli operatori economici dispongano dei medesimi strumenti per sviluppare l’offerta, si chiede di fornire: - modello per la scheda di sintesi criterio A1 - modello per la scheda di sintesi del criterio B - modello per oGI

Risposta :

E’ necessario e sufficiente attenersi alle indicazioni redazionali già fornite nel “documento "Relazione Tecnico Amministrativa" .


Chiarimento PI442305-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 15:03

Domanda : Con riferimento al criterio A.2, si chiede di confermare che il limite massimo di n. 2 pagine indicato per l’Allegato sia da intendersi autonomo rispetto alle n. 2 pagine previste per la relazione descrittiva e che, pertanto, la documentazione complessiva del criterio A.2 possa essere composta da n. 2 pagine di relazione + n. 2 pagine di allegato.

Risposta :

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata di massimo n. 2 pagine.
Le schede dovranno essere accompagnate da una relazione descrittiva di numero massimo di 1 pagina per servizio.
Alla relazione possono essere allegati (massimo 3 pagine complessive) foto, stralci grafici o altro ritenuto utile a dimostrazione di quanto indicato in relazione, ordinatamente richiamati nella relazione stessa.

Chiarimento PI440957-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 15:00

Domanda : Con riferimento alle prestazioni archeologiche previste nell’ambito del servizio, si rileva che il Documento di Indirizzo alla Progettazione prevede, tra gli elaborati del PFTE, la redazione della relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico, nonché l’esecuzione di eventuali indagini dirette sul terreno, mentre il Capitolato Speciale ricomprende espressamente la verifica preventiva dell’interesse archeologico tra le prestazioni oggetto dell’affidamento. Si rileva, altresì, che la figura dell’archeologo non risulta compresa tra le figure professionali minime richieste per la costituzione del gruppo di progettazione. Con riferimento, inoltre, alla disciplina del subappalto, il Disciplinare e l’art. 9 del Capitolato prevedono la possibilità di subappaltare le indagini e i rilievi, individuando tuttavia espressamente, tra le prestazioni specialistiche, la relazione geologica e la relazione acustica. Si chiede pertanto di chiarire se le prestazioni di competenza dell’archeologo, e in particolare la redazione della verifica preventiva dell’interesse archeologico e le eventuali indagini archeologiche previste dagli atti di gara, possano essere affidate in subappalto a professionista in possesso dei necessari requisiti, senza che lo stesso debba essere componente del raggruppamento temporaneo o del gruppo minimo di progettazione. In caso affermativo, si chiede altresì di precisare se tale subappalto debba essere necessariamente dichiarato già in sede di offerta nel DGUE e nella domanda di partecipazione e se il relativo professionista debba essere nominativamente individuato in tale fase, analogamente a quanto espressamente previsto per le prestazioni geologiche e acustiche.

Risposta :

In considerazione della natura dell’intervento, della limitata entità delle opere di scavo previste e della bassa potenzialità archeologica, come individuato dal PUG, si conferma che non si è ritenuta necessaria la figura dell’archeologo quale componente del Gruppo di Progettazione e requisito per la partecipazione.


Chiarimento PI433827-26

Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 14:58

Domanda : Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto si formulano i seguenti quesiti: 1.La parcella per la parte edile è calcolata in E.20. Considerata però la classificazione dell’edificio indicata nel CSA (pag. 3) “L'edificio è classificato dal PUG come edificio di interesse culturale e testimoniale”, chiediamo alla stazione appaltante se non sia più corretto indicare la categoria E.21 per la parte edile e architettonica. 2.Nel calcolo della parcella sono inserite alcune attività per le quali, in merito all’effettiva applicabilità e contenuto, chiediamo un chiarimento alla stazione appaltante: a.Il Piano particellare è previsto solo nel progetto preliminare; b.Lo Studio di inserimento urbanistico è previsto solo nel progetto preliminare. Chiediamo quali siano nello specifico gli elaborati richiesti in progetto; c.Lo Studio di prefattibilità ambientale è previsto solo nel progetto preliminare. Chiediamo quali siano nello specifico gli elaborati richiesti in progetto e se siano collegati alle attività DNSH/CAM; d.Il Piano di monitoraggio ambientale è previsto sia nel preliminare sia nel definitivo. Chiediamo quali siano nello specifico gli elaborati richiesti in progetto e se siano collegati alle attività DNSH/CAM; 3.Le prestazioni relative a relazione archeologica (QbI.10) e relazione geologica (QbI.11, QbII.13), sono prestazioni trasversali a tutte le categorie (edile, impianti termomeccanici, impianti elettrici, strutture) mentre è stato calcolato l’importo di parcella esclusivamente nella categoria strutture. Si chiede pertanto di aggiornare il calcolo di parcella. 4.Si chiede di chiarire quali siano gli elaborati, gli studi specialistici e le indagini richieste per la redazione della Verifica Climatica (vedi “Relazione Tecnico Amministrativa” par. 5 “Oggetto dell’appalto” p.4). 5.Visto che in parcella non sono presenti voci relative alla progettazione antincendio chiediamo alla stazione appaltante se tali prestazioni rientrino tra le attività che il professionista dovrà svolgere. Chiediamo inoltre se l’edificio rientri effettivamente tra le attività soggette e se siano quindi necessari esame di progetto e/o SCIA antincendio. 6.La relazione sismica e sulle strutture (QbI.09) è calcolata in parcella solo nella progettazione preliminare. Visto l’oggetto della gara chiediamo alla stazione appaltante di aggiornare la parcella inserendo tale prestazione anche per la progettazione definitiva. 7.Considerato che: • nel DIP viene espressamente richiesta la valutazione della sicurezza secondo NTC 2018 (prestazione che dovrebbe includere la verifica di vulnerabilità sismica) e sono previste prove strumentali in situ sui materiali. • al punto D del calcolo di parcella, che non comprende la voce relativa alla vulnerabilità sismica, compare una voce separata di circa € 31.984,35 per indagini e rilievi, il cui importo è sostanzialmente coincidente con le aliquote relative ad analisi storico-critica, piano di indagini sui materiali e verifica sismica/vulnerabilità chiediamo se la Stazione Appaltante intenda remunerare con questa voce aggregata l’analisi storico-critica, il piano di indagini sui materiali e la verifica sismica/vulnerabilità. In tal caso le indagini – prove, saggi, laboratori, eventuali mezzi di accesso, ripristini, ecc. – dovrebbero essere interamente a carico della Stazione Appaltante in quanto non espressamente remunerate in capo al concorrente. Chiediamo quindi che venga chiarito quali prestazioni da svolgere a cura del concorrente siano esattamente comprese nell’importo citato. 8.Chiediamo se sia consentito inserire all’interno dell’offerta tecnica link interattivi, che rimandino a contenuti multimediali online come: video, presentazioni, immagini, company profile, indirizzi web, virtual tour, etc; 9.È possibile redigere l’offerta tecnica in formato orizzontale ed eventualmente su più colonne? 10.Le specifiche indicate nel documento “Relazione Tecnica Amministrativa” al par. 16 “Contenuto della busta “B – OFFERTA TECNICA” alle pagg. 15 – 17, ci appaiono generiche in quanto: a.Criterio A1, non viene indicato il font da utilizzare e il tipo di formato delle schede (2 pagine) e della relazione (1 pagina); b.Criterio A2, non viene indicato il font da utilizzare e il tipo di formato della relazione (2 pagine) e degli allegati (2 pagine); c.Criterio B, non viene indicato il font da utilizzare e il tipo di formato della relazione descrittiva indicata con un numero massimo di 6 “facciate”, una scheda di sintesi 1 “facciata”, allegati in 3 pagine complessive Chiediamo alla stazione appaltante di specificare il formato delle pagine richiesto per la redazione dell’offerta tecnica. 11.Per il criterio C “Caratteristiche dell’offerta di gestione informativa” esistono dei limiti redazionali? 12.Premesso che l’art. 119 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 del codice degli appalti non configura il subappalto per le forniture di servizi dei professionisti che effettuano prestazioni secondarie, accessorie e sussidiarie in favore di soggetti affidatari in forza di contratti di cooperazione sottoscritti precedentemente all’indizione della gara e che l’articolo sopracitato è recepito dal bando tipo dell’Anac 2/2026 a pag. 26 -si chiede conferma alla stazione appaltante circa la possibilità di inserire quali soggetti richiesti nel Gruppo di lavoro (es. geologo, acustico, ecc.) - pag. 7, professionisti in forza al concorrente in virtù di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura, di cui art. 119 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara; -si chiede conferma alla stazione appaltante circa la possibilità di inserire, all’interno del gruppo di lavoro proposto in sede di offerta tecnica, figure specialistiche aggiuntive, rispetto a quelle minime richieste dalla lex specialis, in forza al concorrente in virtù di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura, di cui art. 119 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara. Restando in attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta :

  1. Si conferma l’attribuzione della categoria E.20, in quanto l’edificio in oggetto non risulta classificato nel PUG vigente come SA - edificio di interesse storico-architettonico, categoria alla quale è associata la classificazione E.21, bensì come CT - edificio d’interesse culturale e testimoniale.

Inoltre, come indicato nel DIP, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha comunicato che l’immobile non presenta i requisiti di interesse culturale ai sensi degli artt, 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004,non sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004.

Pertanto, non ricorrendo i presupposti urbanistici e di tutela necessari per l’attribuzione della categoria E.21, si conferma la classificazione dell’immobile nella categoria E.20

  1. a)Il parametro QbI.03 presente nel calcolo dei compensi è denominato “Piano Particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili” nel presente caso è stato inserito nel compenso in quanto è necessario eseguire un rilievo di massima degli immobili, da implementare con il parametro QbII.02 denominato “Rilievi dei manufatti”. Per il caso di specie non è necessario predisporre il Piano Particellare in quanto l’immobile non è soggetto a procedura espropriativa in linea con quanto indicato nell’Allegato I.7 contenuti minimi dei livelli progettuali ed in particolare con l’art. 6 comma 7 lett. t) che indica l’elaborato da inserire ove pertinente.

b) Lo studio di inserimento urbanistico è previsto solo nel parametro QbI.13 in quanto già in sede di redazione del DIP allegato alla procedura di gara, il RUP ha redatto l’inserimento ed inquadramento urbanistico dell’edificio, indicando in esso tutti i vincoli cui è soggetto e le strategie di PUG da adottare nella elaborazione dei livelli di progettazione e delle soluzioni progettuali da proporre. Con riferimento all’Allegato I.7 ed in particolare all’art. 6 comma 7 non esiste un elaborato denominato Studio di inserimento urbanistico, ma questa attività va ricompresa nella redazione della Relazione Generale come indicato all’art. 7 dell’Allegato I.7

c) e d) Si conferma che entrambi i parametri indicati nel quesito sono collegati alle attività DNSH/CAM per cui gli elaborati previsti sono quelli indicati dall’Allegato I.7 art. 6 comma 7 lett. e) “relazione di sostenibilità dell’opera” e le relazioni specifiche richieste nella normativa DNSH/CAM

In generale per gli elaborati da produrre in sede di redazione del PFTE e del PE si dovrà fare riferimento all’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 come indicato nel bando di gara.

  1. Si conferma quanto indicato nel compenso allegato alla procedura di gara per quanto riguarda il parametro QbI.10, QbI.11 e QbII.13 applicato alla sola componente relativa alle strutture.

  2. la Verifica Climatica è uno studio obbligatorio per gli interventi che sono finanziati con i Fondi Europei e tale verifica è collegata alle attività previste all’interno del rispetto del principio del DNSH come indicato nella procedura di gara. Tale studio va inserito negli elaborati da predisporre per il rispetto del principio del DNSH;

  3. L’edificio non rientra tra le attività soggette a Prevenzione Incendi in quanto si tratta di Edificio Residenziale con una altezza inferiore ai 24 m;

  4. Si conferma la parcella allegata alla procedura di gara in quanto questa Stazione Appaltante ha già fra i documenti in suo possesso una relazione di vulnerabilità sismica, per cui il parametro è relativo al progetto di consolidamento sismico da elaborare sia nella fase preliminare che nella fase di progettazione definitiva (PFTE D. Lgs 36/2023) infatti in questa ultima fase è stato inserito il parametro QbII.01 denominato “Relazioni generale e tecniche. Elaborati grafici. Calcolo delle strutture e degli impianti,ecc..”

7. Come già indicato nel punto 6 questa Stazione Appaltante ha fra i suoi documenti la vulnerabilità sismica dell’edificio effettuata anche tramite dei saggi in sito. Nel DIP è indicata la valutazione di sicurezza a norma delle NTC 2018 facendo riferimento alle soluzioni strutturali progettuali che i progettisti vorranno proporre. La somma pari a euro 24.230,57 e indicata alla voce “Compenso indagini e rilievi durante la fase di PFTE”, è da intendersi quale costo per l’esecuzione materiale delle indagini, dei saggi, delle prove e dei rilievi che il progettista strutturale aggiudicatario della procedura in oggetto vorrà eventualmente ed ulteriormente far eseguire al fine di raggiungere un migliore livello di conoscenza delle strutture esistenti rispetto quanto emerso nel documento di vulnerabilità sismica di cui al punto 6. Tale somma è da considerarsi a forfait e da riconoscere nell’effettiva necessità valutata dal professionista di ricorrere a tale indagini.

8. Non è consentito.

9. Si conferma.

10. Il formato delle pagine richiesto per la relazione tecnica per ciascun criterio è indicato a pag 16 del documento “Relazione Tecnica Amministrativa” : dovrà essere predisposta in formato A4, con carattere leggibile (es.: Arial, Verdana, ecc...., dimensione 11), con un numero di righe non superiore a 35 (trentacinque) per pagina, contenenti anche eventuali immagini. Gli allegati in formato A3.

11. Non sono previsti limiti di pagine e redazionali.

12. Come espressamente previsto dal Disciplinare di gara al par 6.1, possono far parte del gruppo di lavoro proposto dal concorrente: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA); ausiliario; i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l’appalto in questione prima della presentazione dell’offerta e per tutta la durata della prestazione.


Chiarimento PI441125-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 12:28

Domanda : Con riferimento al Criterio A1, si chiede di specificare l’esatta modalità di computo del limite di massimo 3 pagine complessive previsto per gli allegati alla relazione descrittiva (foto, stralci grafici o altro materiale utile alla dimostrazione di quanto indicato nella relazione). In particolare, si chiede di confermare se il limite di 3 pagine debba intendersi riferito a ciascuno dei tre servizi professionali presentati, consentendo quindi fino a 3 pagine di allegati per ciascun servizio, oppure se debba intendersi complessivamente riferito all’intero Criterio A1, consentendo quindi un massimo di 3 pagine di allegati complessive per i tre servizi.

Risposta :

Il limite massimo per gli allegati è da intendersi per ciascun servizio.


Chiarimento PI439087-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 12:07

Domanda : Con riferimento alla documentazione richiesta per il criterio A.1 – Professionalità e adeguatezza dell’offerta, il Disciplinare prevede che: “Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata di massimo n. 2 pagine. Le schede dovranno essere accompagnate da una relazione descrittiva di numero massimo di 1 pagina per servizio.” Considerato che, per ciascun servizio, la scheda definita “sintetica” può avere un’estensione massima di 2 pagine, mentre la relazione descrittiva è limitata a 1 pagina, si chiede di chiarire se tale indicazione sia corretta oppure se si tratti di un refuso, con particolare riferimento al numero massimo di pagine attribuito rispettivamente alla scheda sintetica e alla relazione descrittiva. Si chiede pertanto di confermare quale sia la corretta articolazione e il relativo limite dimensionale della documentazione da produrre per ciascuno dei servizi presentati.

Risposta :

Si confermano le indicazioni fornite nella relazione tecnico-amministrativa.


Chiarimento PI438578-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 12:06

Domanda : Con riferimento alla risposta fornita al precedente quesito relativo al §3.16 del Capitolato Informativo, con la quale è stato precisato che il richiamo ai paragrafi 4.10.1 e 4.10.2 è da intendersi riferito ai paragrafi 3.10.1 e 3.10.2, si rileva che nel Capitolato Informativo il §3.10 “Elaborati grafici digitali” non risulta articolato nei sottoparagrafi 3.10.1 e 3.10.2. Si chiede pertanto di chiarire quale sia il corretto riferimento cui attenersi ai fini della redazione dell’oGI

Risposta :

Il richiamo è da intendersi riferito ai paragrafi 3.11.1 e 3.11.2 del Capitolato informativo.


Chiarimento PI438106-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 12:05

Domanda : Buon pomeriggio si chiede alla SA quali siano le dimensioni della relazione tecnica da redigere per i criteri A e B. Saluti

Risposta : Per quanto riguarda le dimensioni e gli aspetti formali delle relazioni, si rinvia al paragrafo 16 dell’elaborato “Relazione Tecnica Amministrativa”.

Chiarimento PI436249-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 12:03

Domanda : Gent.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, si rileva che il Disciplinare di gara e la Relazione tecnico-amministrativa individuano tra le categorie di opere di riferimento la categoria S.03 - Strutture in calcestruzzo soggette ad azione sismica, quale categoria ristrutturale rilevante ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale. Dal Documento di Indirizzo alla Progettazione emerge che l'immobile oggetto di intervento è costituito da una struttura esistente realizzata con tecniche costruttive tradizionali, in muratura portante in mattoni pieni, con solai in putrelle e volterrane. Considerando che l'offerta tecnica di cui al Criterio A1, richiede la presentazione di servizi analoghi relativi ad interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico (par. 18.1 del Disciplinare), si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione della professionalità e dell'adeguatezza dell'offerta tecnica, possano essere ritenuti valutabili interventi eseguiti su edifici esistenti con ID categoria strutturale S.03.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI429723-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 11:57

Domanda : In merito all'Offerta Tecnica da produrre, si chiede: 1) i 3 allegati per il criterio A1 si intendono complessivi tra i tre servizi, o sono da intendere 3 per ciascun servizio (in totale 9)? 2) Le caratteristiche indicate a pag. 16 del documento "Relazione Tecnico Amministrativa" (relazione formato A4, allegati formato A3, font, dimensioni ecc) sono da considerarsi validi solo per il criterio B o anche per il criterio A? Nel primo caso, è possibile ricevere informazioni in merito ai formati da prevedere per il criterio A? 3) E' previsto un numero limite di pagine per l'Offerta di Gestione Informativa?

Risposta :

1) I 3 allegati alla relazione descrittiva sono da intendersi per ciascun servizio.

2) Le dette indicazioni sono riferite anche per al criterio B.

3) Non sono previsti limiti di pagine.


Chiarimento PI434531-26

Ultimo aggiornamento: 09/09/2026 10:16

Domanda : Buongiorno, si chiede se, per soddisfare il Criterio E, ovvero il possesso della Certificazione SA8000, sia possibile fare avvalimento esclusivamente a studi/società di ingegneria e architettura oppure anche ad imprese/consorzi di imprese. Si ringrazia. Cordiali Saluti

Risposta :

Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, nel contratto di avvalimento premiale devono essere dettagliatamente indicate le risorse - tra quelle valse all’ottenimento della certificazione - che saranno messe concretamente a disposizione dell’ausiliato per tutta la durata dell'esecuzione.

Pertanto, non rilevano la natura giuridica o l’oggetto sociale dell’ausiliario, ma la circostanza che le risorse messe a disposizione siano compatibili con la struttura organizzativa dell’ausiliato e concretamente “prestabili”.


Chiarimento PI428613-26

Ultimo aggiornamento: 09/09/2026 10:14

Domanda : Oggetto: Modalità di coinvolgimento delle figure specialistiche nel Gruppo di Lavoro. Con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 6.1, punti e) e g), in relazione alla composizione del Gruppo di Lavoro, si chiede di CONFERMARE: 1.Che le figure professionali del GEOLOGO e del Professionista qualificato in materia di ACUSTICA possano partecipare al Gruppo di Lavoro quali professionisti esterni indicati/consulenti specialistici, mediante presentazione di apposita lettera di impegno a svolgere l'incarico in caso di aggiudicazione (sottoscritta digitalmente) con allegati documenti a comprova dei requisiti obbligatori richiesti da Disciplinare; 2.Nel caso il punto 1) sia confermato, le sopracitate figure non dovranno compilare il DGUE; Oppure 3.Che sia obbligatorio che tali professionisti debbano figurare esclusivamente quali mandanti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituendo/costituito.

Risposta :

Come espressamente previsto nel Disciplinare di gara (paragrafo 6.1), si conferma che le figure professionali del GEOLOGO e del Professionista qualificato in materia di ACUSTICA possano partecipare al Gruppo di Lavoro quali consulenti specialistici esterni in virtù di un rapporto di consulenza stabilito ad hoc per l’appalto in questione prima della presentazione dell’offerta e per tutta la durata della prestazione.


I dipendenti e i consulenti del concorrente indicati nel gruppo di lavoro non devono produrre il DGUE.


Chiarimento PI427176-26

Ultimo aggiornamento: 09/09/2026 10:10

Domanda : Buongiorno, chiediamo conferma che l’attività richiesta al professionista qualificato in materia di acustica sia subappaltabile al 100% (art. 8 del disciplinare) e in caso di risposta positiva se nel DGUE sia sufficiente dichiarare il ricorso al subappalto per tali attività oppure se sia da indicare il nominativo. Ringraziamo per l'attenzione prestata

Risposta :

Si conferma la subappaltabilità e si chiarisce che nel DGUE è necessario e sufficiente dichiarare il ricorso al subappalto per la prestazione di cui trattasi.


Chiarimento PI425558-26

Ultimo aggiornamento: 09/09/2026 10:09

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla figura professionale del BIM Manager prevista nella documentazione di gara, si chiede di voler chiarire se, ai fini del possesso dei requisiti richiesti, tale professionista possa essere privo di iscrizione a un Albo professionale, purché in possesso della specifica certificazione professionale come BIM Manager in conformità alla norma UNI 11337-7. Si chiede, pertanto, di confermare se la certificazione BIM Manager possa ritenersi sufficiente ai fini dell'abilitazione allo svolgimento del ruolo richiesto, anche in assenza di iscrizione ad un Albo professionale. Cordiali Saluti

Risposta :

Come espressamente previsto dal Disciplinare di gara, i requisiti richiesti al BIM Manager sono i seguenti:

  • almeno 1 servizio svolto con progettazione BIM

in alternativa

  • attestazione di qualifica “CDE Manager” in conformità alla norma UNI 11337-7, rilasciata da Ente terzo, accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

Chiarimento PI425339-26

Ultimo aggiornamento: 09/09/2026 10:07

Domanda : Gentile Amministrazione, siamo a porvi i seguenti quesiti: 1) E' possibile portare schede di servizi di concorsi di progettazione (per il criterio A.1)che siano stati premiati e della quale siamo a disposizione di certificato di regolare esecuzione assimilabile a PFTE ricevuto da parte della stazione appaltante ? 2) Sempre per il criterio A.1 si chiede se i servizi debbano essere necessariamente efficientamento energetico e miglioramento sismico (congiuntamente) oppure possono essere in modo indipendente un servizio di miglioramento sismico e un servizio di efficientamento energetico?

Risposta :

  1. Si conferma.

  2. I servizi pregressi possono essere diversi, fermo restando che, come espressamente previsto nella documentazione a base di gara, saranno valutate positivamente offerte che in primis presentino almeno un servizio di progettazione che comprenda entrambe le attività.

Chiarimento PI421117-26

Ultimo aggiornamento: 09/09/2026 10:06

Domanda : Buonasera, si chiede alla Stazione Appaltante di specificare quali certificazioni o sistemi di gestione siano ritenuti equivalenti alla certificazione SA8000 ai fini della presente gara.

Risposta :

L’equivalenza è ammessa solo tra certificazioni, rilasciate da enti/organismi di certificazione a tal uopo autorizzati. In ogni caso la relativa valutazione è di competenza della commissione giudicatrice.


Chiarimento PI412543-26

Ultimo aggiornamento: 09/09/2026 10:05

Domanda : 1. Capitolato Informativo – § 3.16 “Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati”. Il § 3.16 richiama le indicazioni contenute ai paragrafi 4.10.1 e 4.10.2, che non risultano presenti nel Capitolato Informativo. Si chiede di indicare il corretto riferimento ai paragrafi o ai documenti cui tale richiamo si riferisce. 2. Capitolato Informativo – § 3.12.1 “Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo”. Il § 3.12.1 richiama le “Specifiche del Piano di Gestione della Progettazione”, documento che non risulta individuato tra la documentazione di gara disponibile. Si chiede di chiarire a quale documento debba intendersi riferito tale richiamo e, qualora si tratti di un documento ulteriore, di indicarne il corretto riferimento e renderlo disponibile. 3. Capitolato Informativo – § 1.4 “La prevalenza contrattuale” e § 3.14 “Modalità di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi” Il §1.4 prevede che la produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti avvengano mediante ACDat, mentre il §3.14 richiede all’offerente di indicare nell’oGI la piattaforma di collaborazione che intende utilizzare e mettere a disposizione del gruppo di progettazione e del Committente. Si chiede di chiarire se la piattaforma di cui al §3.14 sia da intendersi quale ambiente collaborativo aggiuntivo dell’affidatario, distinto dall’ACDat della Stazione Appaltante previsto dall’Allegato I.9 al D.Lgs. 36/2023.

Risposta :


  1. Trattandosi di refuso, si prega di fare riferimento alle indicazioni dei paragrafi 3.10.1 e 3.10.2 del Capitolato informativo.

  2. Si chiarisce che il Piano di gestione della progettazione deve essere predisposto dal concorrente e inserito all'interno dell'offerta di gestione informativa e di conseguenza del PGO.

  3. Si chiarisce che la piattaforma di cui al paragrafo 3.14 è da intendersi quale ambiente collaborativo aggiuntivo dell'affidatario, distinto dall'ACDat della Stazione Appaltante.



Chiarimento PI412377-26

Ultimo aggiornamento: 09/09/2026 10:04

Domanda : Si richiede chiarimento sul seguente quesito: 1) con riferimento al punto E) dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (certificazione responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente) si chiede conferma che la certificazione PAS 24000:2022 sia ritenuta equivalente alla SA8000, cosi come indicato dal Tar Piemonte con sentenza del 30/07/2024. 2) con riferimento ai unti D) e E) dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (PDR 125:2022 ed SA 8000 o equivalente), si chiede conferma che, in caso di RTP; sia sufficiente che la certificazione sia in possesso di almeno un membro dell'RTP per accedere al punteggio pieno.

Risposta :

  1. L’equivalenza sarà verificata dalla commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte, sulla base dell’effettivo e documentato possesso della certificazione di cui trattasi.

  2. Si conferma .

Ultimo aggiornamento: 01-10-2026, 16:48