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Dati del bando

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 - Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'Intervento A0100E0452 - LI-ES2-20160115-0820168 - presso il "Plesso scolastico Risorgimento" sito nel Comune di Frascati (RM).
Ente appaltanteREGIONE LAZIO
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto66.039,70 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema20/05/2019
Termine richiesta chiarimenti09/06/2019 23:59
Termine presentazione delle offerte19/06/2019 23:59
Apertura busta amministrativa20/06/2019 10:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gubinelli Margherita

telefono: 0651686091
cellulare: 3388916511

Randò Maria

telefono: 0651686024

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di progettazione di edifici

CIG: 781017584B

Chiarimenti

Chiarimento PI164923-19

Ultimo aggiornamento: 11/06/2019 11:57

Domanda : In riferimento all’art.2 del Capitolato Prestazionale allegato alla gara, si chiede chiarimento in merito a quanto riportato nel punto 2.3, circa la redazione di ulteriori elaborati individuabili dal RUP in relazione allo specifico intervento da affidare, quali la Relazione specialistica impianti termici/climatizzazione, la Relazione specialistica illuminotecnica, la Relazione specialistica impianto fotovoltaico, la Relazione paesaggistica, gli Elaborati grafici relativi a impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione, impianto fotovoltaico

Risposta : Al punto 2.3 dell’art. 2 del Capitolato prestazionale sono elencati a titolo esemplificativo eventuali ulteriori elaborati che saranno individuati dal RUP in riferimento allo specifico intervento da affidare. Nella fattispecie, considerato che l’intervento di efficientamento energetico presso il plesso scolastico risorgimento consiste, come si evince dalla relazione tecnica posta a base di gara, nell’installazione di apparecchiature di illuminazione interna/esterna ad alta efficienza e nella sostituzione degli infissi esistenti, gli ulteriori elaborati aggiuntivi da produrre in sede di progettazione sono, oltre a quelli specificati al punto 2.2 e nel calcolo del compenso, la relazione specialistica illuminotecnica e l’abaco degli infissi.

Chiarimento PI156616-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 12:36

Domanda : In riferimento all'art. 18.1 del disciplinare di gara, si chiede se la modalità per il calcolo dell'imposta di bollo della domanda di partecipazione è una marca da bollo ogni 4 pagine come indicato nell'Art. 3 o se l'importo è quello indicato nel modello F23 già precompilato e presente tra i documenti allegati (16,00€).

Risposta : Si conferma che la domanda di partecipazione dovrà essere redatta in bollo, conteggiando 1 marca da bollo da € 16.00 ogni quattro pagine.

Chiarimento PI159236-19

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 12:33

Domanda : In relazione alla CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE: 1) E' possibile inserire tra i servizi svolti negli ultimi 10 anni e quindi sommarne l'importo dei lavori, un servizio di architettura di sostituzione infissi effettuato in una Residenza Sanitaria per Anziani. ID opere: E.09? 2) In merito alla PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA di cui al p.to 19 del Disciplinare, bisogna presentare 3 servizi inerenti alla categoria EDILIZIA E.22 + 3 servizi inerenti alla categoria IMPIANTI IA.03 per un complessivo di 6 servizi oppure i servizi affini dovranno essere complessivamente 3 racchiudendo in questo numero sia quelli di edilizia che di impianti? 3) L'intervento di sostituzione infissi esterni in una Residenza sanitaria per anziani di cui al punto 1) del quesito, con ID opere E.09, è definibile un servizio "AFFINE" a quelli oggetto di affidamento? In caso affermativo si può inserire nella relazione di offerta tecnica della busta B?

Risposta : Si riscontra puntualmente quanto richiesto: 1) Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. (Sezione V delle Linee Guida ANAC n. 1 dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 e art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 ). Ciò premesso, considerato che la categoria E.09 presenta un grado di complessità pari a 1,15 e quindi inferiore a quello della categoria E.22, si fa presente che l’aver svolto servizi in E.09 non qualifica il concorrente ai fini della partecipazione alla presente procedura. 2) Così come specificato al paragrafo 19 del disciplinare di gara il concorrente, con riferimento al criterio di valutazione A Professionalità e Adeguatezza Dell’offerta, dovrà presentare una relazione contenente la descrizione di n. 3 servizi affini a quelli oggetto di affidamento complessivamente considerati, svolti relativamente ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. 3) In merito alla valutazione circa l’affinità dei servizi svolti rispetto a quelli oggetto di affidamento, rimessa comunque al concorrente, si faccia riferimento a quanto stabilito nel paragrafo V delle Linee guida ANAC n.1 e nel DM tariffe.

Chiarimento PI157589-19

Ultimo aggiornamento: 04/06/2019 10:48

Domanda : In merito alla capacità tecnico professionale di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara si chiede se sia sufficiente l'aver eseguito la progettazione preliminare e definitiva inerente la categoria E.22, in quanto è in corso di ultimazione la progettazione esecutiva.

Risposta : Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale il concorrente, ai fini della partecipazione alla presente procedura, potrà indicare anche la sola progettazione preliminare e definitiva, fermo restando che per ciascun servizio svolto il concorrente dovrà dimostrare la comprova del requisito secondo le modalità indicate al paragrafo 8.3 del disciplinare di gara.

Chiarimento PI157616-19

Ultimo aggiornamento: 04/06/2019 10:37

Domanda : In merito alla CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara si chiede di specificare: 1) se ,per soddisfare i requisiti di gara, per gli importi minimi della categoria EDILIZIA si debba far riferimento all'ID E.20 oppure E.22 (entrambi riportati in tabella); 2) cosa si intende per "medesima destinazione funzionale" ai fini del soddisfacimento dei requisiti per la categoria impianti IA03.

Risposta : Si riscontra puntualmente quanto richiesto: 1)Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, perciò che attiene il requisito di capacità tecnica e professionale, il concorrente dovrà aver svolto un elenco di servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID di cui alla tabella riportata al punto 8.3 del disciplinare di gara e precisamente: per la categoria E.22 = € 429.457,50 per la categoria IA.03 = € 99.218,50 L’indicazione della categoria E.20 a margine della tabella è un mero refuso. Si evidenzia altresì che l’importo a base di gara è stato calcolato, ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato, ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” tenendo conto delle categorie E.22 e IA.03; il dettaglio di tale calcolo è riportato all’art. 28 del capitolato prestazionale. 2)Per ciò che attiene la definizione di destinazione funzionale si faccia riferimento al succitato Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e al relativo allegato. A maggior chiarimento si specifica che per la categoria impianti IA03 ai fini della qualificazione, il concorrente dovrà dimostrare di aver svolto servizi afferenti alla medesima categoria o alla categoria IA.04 caratterizzata da un grado di complessità superiore.

Chiarimento PI155358-19

Ultimo aggiornamento: 31/05/2019 22:58

Domanda : Si chiede se al fine di soddisfare il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale, l'aver svolto servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori nella categoria IA.04 (impianti elettrici - grado di complessità 1,30) possa ritenersi idoneo a comprovare il requisito relativo alla categoria IA.03 (impianti elettrici - grado di complessità 1,15) richiesto nel disciplinare di gara.

Risposta : Così come specificato al paragrafo 8.3 del disciplinare di gara ai fini della qualificazione per la categoria impianti IA.03, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla medesima destinazione funzionale. Nello specifico le opere IA.03 appartengono alla destinazione funzionale “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota” nell’ambito della quale è compresa anche la categoria IA.04 caratterizzata peraltro da un grado di complessità superiore. Ciò premesso si conferma che l’esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura afferenti all’ID Opere IA.04 risulta idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti (per la categoria impianti) ai fini della partecipazione alla presente procedura.

Chiarimento PI153973-19

Ultimo aggiornamento: 31/05/2019 22:57

Domanda : Relativamente a quanto indicato al paragrafo 19.b) del disciplinare di gara "caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta" si chiede, di precisare se il numero di pagine complessivo della relazione sia costituito da 11 facciate in formato A4 +6 facciate per l'inserimento di tabelle, grafici, disegni, fotografie ecc. per un totale di 17 facciate. Si chiede, inoltre, di precisare se indice e copertina siano ricompresi nel numero di facciate complessivo sopra specificato o siano da computare a parte.

Risposta : Con riferimento al Criterio di valutazione B - Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta si specifica che la numerazione massima di 6 (sei) facciate consentite per l’inserimento di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. all’interno della relazione tecnica illustrativa da presentare dovrà rientrare nel conteggio complessivo di n. di 11 (undici) facciate della relazione citata. Dal suddetto conteggio sono esclusi eventuali indici e copertine.

Chiarimento PI147486-19

Ultimo aggiornamento: 31/05/2019 22:54

Domanda : Premesso che è possibile soddisfare il requisito della capacità economica avvalendosi per quota parte del fatturato tramite contratto di avvalimento, si chiede cortesemente di indicare se è possibile utilizzare un contratto di avvalimento tra una società di ingegneria ed il suo amministratore unico, nonché socio di maggioranza e direttore tecnico in qualità di libero professionista individuale.

Risposta : Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Dlgs 50/2016 l’operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In particolare, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2 del disciplinare, il concorrente potrà avvalersi in toto o in parte del fatturato di altro soggetto.

Chiarimento PI147637-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 17:14

Domanda : Ai fini della partecipazione alla presente procedura quali sono i soggetti deputati allo svolgimento del sopralluogo? E' necessario che tali soggetti sia muniti di apposita delega?

Risposta : Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete, se costituita in raggruppamento, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore A seguito di sopralluogo verrà rilasciata relativa attestazione.

Chiarimento PI147522-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 15:54

Domanda : Con riferimento al quadro economico di spesa dell’intervento in oggetto, considerato che l’importo a base d’asta inserito nel qte della diagnosi energetica è pari ad € 589.000,00 mentre quello riportato nel qte della relazione tecnica è pari ad € 528.676,00 si chiede quale sia l’importo a base d’asta (lavori + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) da tenere in considerazione.

Risposta : Il quadro economico da tenere a riferimento ai fini della partecipazione alla presente procedura è quello riportato nella Relazione tecnica; sulla base di tale importo (lavori e oneri della sicurezza) si è provveduto alla stima del corrispettivo posto a base di gara del presente appalto, calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato, ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”.

Chiarimento PI147515-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 15:52

Domanda : 1) In merito al punto 8.2 del disciplinare di gara, si chiede di chiarire se nel caso di R.T.P. da costituirsi, il fatturato globale medio annuo debba essere calcolato considerando i medesimi 3 anni per tutti i componenti del R.T.P., o i migliori 3 anni di ogni singolo partecipante al R.T.P., che potrebbero risultare diversi per ognuno. 2) In merito al punto 9 del disciplinare di gara, si chiede di chiarire se il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, riguarda sia i requisiti di capacità economico finanziaria che quelli di capacità tecnica e professionale (elenco servizi). 3) Nel caso in cui l'operatore economico in possesso dei requisiti per essere mandatario del R.T.P. da costituirsi voglia invece partecipare al raggruppamento in qualità di mandante, si chiede di chiarire quale è la modalità per spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti (capacità economico finanziaria e capacità tecnica e professionale).

Risposta : 1) Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria ciascun componente del RTP potrà considerare il relativo fatturato con riferimento ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, indipendentemente dalle annualità prescelte dagli altri componenti del medesimo RTP. 2) In merito al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si richiamano le disposizioni di cui al punto 9 del disciplinare di gara (pag. 10): “Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.” “Il requisito dell’elenco dei servizi nell’ipotesi di RTP orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, sia dalla mandataria in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Se il RTP è verticale ciascun componente deve possedere il predetto requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.” 3) Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima. (Chiarimento al bando tipo Anac n. 3, deliberato dal Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 14 novembre 2018 e pubblicato in data 19 novembre 2018).

Chiarimento PI147362-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 14:46

Domanda : In merito alla capacità tecnico professionale di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara si fa riferimento ai soli servizi svolti inerenti le categorie E.22 e IA.03. Non si fa riferimento a requisiti specifici relativi al CSP. Si chiede se tale figura debba avere requisiti specifici e in caso affermativo se gli stessi debbano essere riferiti alla categoria specifica E.22 o se si possa far riferimento a lavori inerenti opere edili, ad esempio E12

Risposta : I requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura e richiamati al paragrafo 8.3 del disciplinare di gara, afferiscono alla qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività di progettazione. Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, così come esplicitato al paragrafo 8.1 del disciplinare di gara, è richiesta l’abilitazione ex art. 98 D.Lgs. n. 81/2008.

Chiarimento PI147359-19

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019 14:45

Domanda : Si chiede se al fine di soddisfare il requisito del fatturato medio globale negli ultimi tre anni sia possibile utilizzare un contratto di Avvalimento Parziale del Fatturato, ossia al fine del raggiungimento del valore della soglia indicata dal bando lo stesso possa essere raggiunto come somma dei fatturati dell'ausiliaria e dell'ausiliato.

Risposta : A sensi dell’art. 89 comma 1 del Dlgs 50/2016 l’operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In particolare, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2 del disciplinare, il concorrente potrà avvalersi in toto o in parte del fatturato di altro soggetto.

Ultimo aggiornamento: 03-03-2020, 12:11