Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento alla previsione di cui al disciplinare di gara allegato 1, ove previsto che "L’aggiudicatario sarà designato responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regolamento U.E. 679/2016" si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede quindi di confermare che l'aggiudicatario agirà quale titolare autonomo del trattamento dati così come anche stabilito dall'art. 4 del codice di condotta privacy delle agenzie di somministrazione lavoro 2) Con riferimento alla richiesta di documentazione necessaria per la verifica della responsabilità solidale (a titolo esemplificativo e non esaustivo contratto di lavoro, busta paga. etc..) si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. Art. 8 - Obblighi di condotta del capitolato di gara, si segnala che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/15, agisce nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'azienda utilizzatrice. L'agenzia per il lavoro potrà quindi avere un mero onere informativo ma non di controllo sull'operato dei somministrati. Di conseguenza alcuna contestazione potrà essere sollevata alla stessa alcuna contestazione in caso di violazione ovvero essere previste ipotesi di risoluzione contrattuale. Per contro sarà possibile agire a livello disciplinare nei confronti dei somministrati. Si chiede di confermare 4) Con riferimento alla previsione di cui all'Art. 15 - Inadempienze e penalità del capitolato di gara si chiede di espungere dalle ipotesi di applicazione delle penali tutte le circostanze che esulano dal servizio fornito ovvero la somministrazione di lavoro e che attengono all'operato dei somministrati che si ricorda agiscono nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore (comportamento gravemente scorretto degli addetti al servizio nei confronti degli utenti o familiari o dipendenti dell'Azienda o nell'esecuzione del servizio e per i quali l’Azienda ha chiesto l’avvio dell’azione disciplinare €. 100,00) 5) Si chiede di confermare che nelle ipotesi di recesso i contratti di lavoro in essere saranno onorati sino al termine contrattualmente pattuito con oneri a carico dell'azienda speciale (ex artt. 33, comma 2 d. lgs. 81/15 e 45 CCNL agenzie per il lavoro) salvo nel caso di mancato superamento del periodo di prova e/o giusta causa di recesso. Cordiali Saluti
Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:
1) Il quesito non è ritenuto rilevante per la formulazione dell'offerta.
2) Si conferma, i dati devono essere sufficienti a garantire lo scopo.
3) Come già riscontrato con chiarimento pubblicato in data 07/09/2026 (Rif. PI433461-26), il quesito non è pertinente per la formulazione dell'offerta.
4) Si rettifica richiamando l'applicazione della riduzione unicamente alle previsioni del CCNL sanità privata per quanto riguarda le sanzioni eventualmente applicate al dipendente (es. multa).
5) Si chiede di prendere nota del chiarimento pubblicato in data 07/09/2026 - Rif. PI433461-26.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)