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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI RIVA DEL PO (FE) PRESSO LE DUE SEDI IN LOCALITA’ BERRA E RO – BIENNIO 2027/2028, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI DUE ANNI
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto426.191,11 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema17/09/2026
Termine richiesta chiarimenti14/10/2026 14:00
Termine presentazione delle offerte22/10/2026 10:00
Apertura busta amministrativa22/10/2026 10:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
Responsabile del procedimentoTrevisani Silvia

Allegati

Referenti

Trevisani Silvia

telefono: 0532383111
cellulare: 3665712625

Maniezzo Alice

telefono: 3666551468

Chiarato Giulia

telefono: 0532383111

Pasquali Alessia

telefono: 0532864598

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI RIVA DEL PO (FE)

CIG: BCFBB6DE8D
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI491895-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 11:07

Domanda : Spett.le Stazione appaltante, la presente per richiedere il dettaglio delle spese di contratto comprensive di eventuali bolli, diritti di segreteria, e ogni altra spesa diretta o indiretta relativa alla sottoscrizione del contratto relative alla gara in oggetto. Si rimane pertanto in attesa di cortese riscontro in merito, ricordando l’eventualità prevista dall’art. 92 comma 2 del d.lgs. 36/2023. Qualora all’interno degli atti di gara trovino risposta uno o più dei quesiti posti, o in caso questi ultimi siano non pertinenti in relazione alla procedura in oggetto, si prega la stazione appaltante di soprassedere alla nostra richiesta.

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato, si precisa che non rientra tra i compiti di questa Stazione Appaltante (delegata dal Comune di Riva del Po per la sola fase di affidamento dell’appalto) quantificare o calcolare preventivamente tali importi.

Le spese contrattuali dipendono, infatti, da molteplici elementi, tra cui la natura/tipologia dell'operatore economico aggiudicatario, l’importo contrattuale complessivo, il numero globale di pagine del contratto e dei relativi allegati e altri fattori che si potranno definire e quantificare solo al momento della stipula.


Chiarimento PI486784-26

Ultimo aggiornamento: 09/10/2026 08:51

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, la presente per richiedere alcune informazioni relative alla gara in oggetto. 1.Con riferimento al punto 9.2 del Disciplinare e all’art. 25 del Capitolato, relativi alla tutela e al riassorbimento del personale uscente, si chiede di chiarire come debbano essere applicati i criteri A.1 e A.4 di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare, con particolare riferimento all’esperienza, alle specializzazioni e alle certificazioni del personale. Considerata la clausola di riassorbimento del personale uscente, si chiede di chiarire se quest’ultimo sia già in possesso dei requisiti minimi previsti dall’art. 11.1 del Capitolato e delle caratteristiche oggetto di valutazione secondo i criteri indicati nella suddetta documentazione di gara. In considerazione della clausola sociale riportata, si chiede quindi se, in sede di offerta tecnica, ai fini dell’attribuzione dei punteggi A.1 e A.4, sia possibile fare riferimento direttamente ai curricula del personale attualmente impiegato nel servizio, essendo questo prioritariamente oggetto di riassorbimento, oppure se sia comunque necessario presentare i curricula di ulteriori operatori individuati dall’offerente, pur trattandosi di personale che, in ragione della clausola sociale, non sarebbe presumibilmente destinato a essere impiegato nel servizio. 2.Al fine di consentire una corretta e tempestiva predisposizione della documentazione di gara, si chiede di confermare se, oltre ai documenti, modelli e dichiarazioni già disponibili tra gli atti di gara, la piattaforma telematica preveda, nelle successive fasi di compilazione e caricamento dell’offerta, ulteriori moduli, dichiarazioni, campi obbligatori o richieste di dati che non risultino preventivamente visibili o desumibili dalla documentazione pubblicata. In caso affermativo, si chiede cortesemente di indicare sin d’ora la natura delle ulteriori informazioni o documentazioni richieste, con particolare riferimento a eventuali dati che necessitino dell’intervento o della verifica di consulenti o soggetti esterni all’operatore economico. La richiesta è formulata al solo fine di poter predisporre con adeguato anticipo tutta la documentazione necessaria alla partecipazione e di evitare che eventuali richieste rese visibili esclusivamente nelle fasi finali di caricamento possano impedire il corretto completamento della procedura entro il termine previsto. 3.Con riferimento all’art. 16 del Disciplinare, relativo alle modalità di redazione dell’offerta tecnica, e in particolare ai criteri e sottocriteri di valutazione di natura discrezionale, si chiede di chiarire come debba essere inteso il limite di una pagina previsto per la trattazione dei singoli elementi. In particolare, si chiede se il limite di una pagina debba essere conteggiato per ciascun criterio di valutazione, prevedendo quindi la medesima estensione per il criterio A, del valore di 40 punti, e per il criterio D, del valore di 8 punti, oppure se debba essere riferito a ciascun sottocriterio ricompreso nei singoli criteri, consentendo in tal modo una suddivisione della lunghezza della relazione maggiormente proporzionata e omogenea rispetto al numero e al peso dei relativi sottocriteri. Si rimane pertanto in attesa di cortese riscontro in merito, ricordando l’eventualità prevista dall’art. 92 comma 2 del d.lgs. 36/2023. Qualora all’interno degli atti di gara trovino risposta uno o più dei quesiti posti, o in caso questi ultimi siano non pertinenti in relazione alla procedura in oggetto, si prega la stazione appaltante di soprassedere alla nostra richiesta.

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti:

1. L’operatore economico concorrente deve formulare la propria offerta tecnica basandosi esclusivamente sulle competenze, specializzazioni e certificazioni del personale che intende mettere a disposizione per il servizio, indipendentemente dall’effettivo assorbimento del personale uscente.
Come indicato in precedente chiarimento, non è obbligatorio l'inserimento, all'interno dell'offerta tecnica, dei CV delle singole figure che l’Operatore Economico intende impiegare nel presente appalto. Nel caso in cui il Concorrente intenda comunque presentarli in forma di allegati alla relazione, la Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di non tenerne conto ai fini della valutazione, attenendosi esclusivamente ai criteri previsti e ai documenti espressamente richiesti dal Bando-Disciplinare di gara per l'attribuzione dei punteggi tecnici, come indicato all’art. 16 dello stesso.

2. La documentazione ufficiale di gara (Bando-Disciplinare di gara e documentazione del Progetto) contiene tutti i requisiti di partecipazione, le dichiarazioni e i documenti formali necessari e sufficienti per la corretta predisposizione dell'offerta.
La stazione appaltante non ha visibilità né gestione diretta delle interfacce tecniche lato utente, estranee alla documentazione pubblicata. Si invitano pertanto gli operatori economici a verificare preventivamente i manuali d'uso della piattaforma (presenti sul sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe) e/o a contattare tempestivamente il supporto tecnico del gestore per qualsiasi necessità di assistenza.


3. Con il termine "ciascun criterio" l’art. 16 del Bando-Disciplinare di gara si riferisce specificamente a ognuno dei 11 singoli elementi di valutazione di tipo discrezionale (D) dettagliati nella tabella del Paragrafo 18.1 (nello specifico: i criteri da A.1 ad A.5, da B.1 a B.2, da C.1 a C.2 e da D.1 a D.2).
Di conseguenza:
  • il limite di n. 1 facciata si applica a ciascun singolo criterio discrezionale (es. massimo 1 facciata per il criterio A.1, massimo 1 facciata per il criterio A.2, e così via);
  • si ribadisce che, come previsto dall'art. 16, lett. a.1), non sono computati nel limite massimo di facciate le copertine, gli eventuali sommari, gli elaborati grafici, le schede tecniche e/o altri allegati illustrativi della proposta. Le facciate dovranno essere numerate con una numerazione progressiva univoca;
  • le facciate eccedenti il limite massimo di una facciata per singolo criterio, a discrezione della Commissione giudicatrice, potranno non essere valutate se ritenute ininfluenti in termini di apporto qualitativo all'offerta tecnica presentata.

Chiarimento PI477905-26

Ultimo aggiornamento: 02/10/2026 09:57

Domanda : Gentilissime/i, si prega di rispondere alle seguenti richieste di chiarimento: 1.Si chiede se sia necessario allegare i CV del personale proposto all’offerta? 2.Si chiede di specificare se sia necessario presentare garanzia provvisoria e, in caso affermativo, di specificare l’importo e il beneficiario. Cordiali saluti

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti:
1)Non è obbligatorio l'inserimento, all'interno dell'offerta tecnica, dei CV delle singole figure che l’Operatore Economico intende impiegare nel presente appalto. Nel caso in cui il Concorrente intenda comunque presentarli in forma di allegati alla relazione, la Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di non tenerne conto ai fini della valutazione, attenendosi esclusivamente ai criteri previsti e ai documenti espressamente richiesti dal Bando-Disciplinare di gara per l'attribuzione dei punteggi tecnici, come indicato all’art. 16 dello stesso.
2)Trattandosi di procedura di gara inferiore alle soglie di rilevanza europea, la garanzia provvisoria non è richiesta; la stazione appaltante ha deciso di avvalersi della facoltà di esonero dalla presentazione della garanzia fideiussoria, in conformità con le disposizioni dell’art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Si precisa inoltre che ogni eventuale riferimento alla garanzia provvisoria contenuto nel Bando-Disciplinare di gara è da ritenersi non applicato al caso di specie.

Chiarimento PI472615-26

Ultimo aggiornamento: 01/10/2026 14:36

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, la presente per richiedere alcune informazioni relative alla gara in oggetto. Considerato che, ai fini della determinazione del costo della manodopera e della base di gara, la Stazione Appaltante ha assunto quale riferimento per entrambe le figure di bibliotecario il profilo Fascia III – Livello VI del CCNL per i dipendenti dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero – codice T711, applicando un costo medio orario di € 31,18 riferito, come espressamente indicato negli atti di gara, ai valori di marzo 2023, si chiede di chiarire il criterio professionale, contrattuale ed economico che ha condotto all’individuazione di tale specifico livello e di tale parametro di costo. Dalla declaratoria del CCNL citato, infatti, il livello individuato appare caratterizzato da funzioni di elevata responsabilità e autonomia professionale, gestionale e organizzativa, con competenze relative anche alla programmazione e alla soluzione di problematiche gestionali e organizzative. Tali caratteristiche non sembrano immediatamente corrispondenti alle mansioni attribuite negli atti di gara ai due operatori di biblioteca, prevalentemente riferite ad attività di front-office, prestito, catalogazione, supporto bibliografico, promozione della lettura, attività culturali e back office, mentre le funzioni di coordinamento del servizio risultano autonomamente individuate. Si rileva inoltre che il personale attualmente impiegato e interessato dalla clausola sociale è costituito da n. 2 bibliotecari inquadrati rispettivamente ai livelli D2 e D1 del CCNL Cooperative Sociali. A mero titolo comparativo, i costi medi orari tabellari relativi a tali livelli risultano sensibilmente inferiori al costo di € 31,18/ora assunto dalla Stazione Appaltante, con uno scostamento indicativo nell’ordine di circa il 17-22%, prima di considerare gli specifici elementi retributivi individuali del personale attualmente impiegato. Si evidenzia altresì che il costo di € 31,18/ora assunto dalla Stazione Appaltante è ricavato da valori tabellari riferiti a marzo 2023, mentre l’esecuzione dell’appalto è prevista per il biennio 2027-2028. Si chiede pertanto di chiarire se la Stazione Appaltante ritenga tale parametro tuttora idoneo ai fini della determinazione del costo della manodopera e della base di gara oppure se debba essere considerato unicamente quale riferimento estimativo. Alla luce di quanto sopra, si chiede in particolare di precisare: 1.per quale ragione sia stato assunto quale riferimento, per entrambe le figure di bibliotecario, il VI livello della III Fascia del CCNL T711, anziché un livello maggiormente corrispondente alle mansioni concretamente richieste nell’ambito del presente appalto; 2.se il riferimento alla Fascia III – Livello VI costituisca uno specifico livello di inquadramento professionale ed economico che la Stazione Appaltante ritiene necessario garantire nell’esecuzione del servizio oppure rappresenti esclusivamente un parametro utilizzato ai fini della determinazione estimativa della base di gara e del costo della manodopera; 3.se, tenuto conto che il costo medio orario di € 31,18 utilizzato negli atti di gara è riferito a marzo 2023, la Stazione Appaltante ritenga confermata tale quantificazione anche ai fini dell’esecuzione del servizio nel biennio 2027-2028; 4.qualora il predetto livello e il relativo costo costituiscano esclusivamente parametri estimativi, se l’operatore economico possa determinare il costo della manodopera da indicare in offerta sulla base degli effettivi inquadramenti del personale impiegato e delle mansioni concretamente svolte, nel rispetto del CCNL applicato e delle disposizioni relative all’equivalenza delle tutele; 5.in particolare, se sia ammissibile, nell’ambito dell’applicazione della clausola sociale, mantenere gli attuali inquadramenti D1 e D2 del CCNL Cooperative Sociali, ove compatibili con le mansioni richieste e previa dimostrazione dell’equivalenza delle tutele rispetto al CCNL individuato dalla Stazione Appaltante, indicando conseguentemente in offerta un costo della manodopera inferiore rispetto all’importo di € 137.690,88 stimato negli atti di gara; 6.in caso affermativo, se il differenziale derivante dai diversi inquadramenti contrattuali possa costituire elemento idoneo a giustificare il minor costo della manodopera in sede di verifica della congruità dell’offerta e quali elementi o documenti debbano essere prodotti dall’operatore economico a relativa dimostrazione. Si chiede pertanto di chiarire, in definitiva, se il costo della manodopera indicato negli atti di gara debba essere considerato quale parametro economico vincolante collegato allo specifico inquadramento Fascia III – Livello VI, oppure se possa essere legittimamente rideterminato dall’operatore economico sulla base del CCNL effettivamente applicato, degli inquadramenti del personale e delle mansioni richieste, fermo restando il rispetto dei minimi retributivi e dell’equivalenza delle tutele prevista dalla normativa vigente. Si rimane pertanto in attesa di cortese riscontro in merito, ricordando l’eventualità prevista dall’art. 92 comma 2 del d.lgs. 36/2023. Qualora all’interno degli atti di gara trovino risposta uno o più dei quesiti posti, o in caso questi ultimi siano non pertinenti in relazione alla procedura in oggetto, si prega la stazione appaltante di soprassedere alla nostra richiesta.

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato sentito il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell’Ente delegante la procedura di appalto in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti:

1) Il riferimento, per entrambe le figure di bibliotecario, al VI livello della III fascia del CCNL T711 è stato assunto dalla Stazione appaltante ai fini della determinazione del costo della manodopera posto a base di gara, quale parametro retributivo ritenuto idoneo a garantire un'adeguata valorizzazione economica dei profili professionali richiesti per l'esecuzione del servizio. La scelta è stata effettuata in via prudenziale, tenendo conto della qualificazione professionale richiesta e al fine di evitare una sottostima del costo della manodopera. Il livello indicato negli atti di gara costituisce pertanto il parametro utilizzato dalla Stazione appaltante per la stima del costo della manodopera e non implica necessariamente che l'operatore economico debba organizzare il servizio mediante personale inquadrato nel medesimo livello, fermo restando che l'eventuale diverso inquadramento dovrà essere coerente con le mansioni effettivamente svolte, con il CCNL applicato e con i relativi minimi salariali inderogabili.

2) Tale riferimento non costituisce uno specifico requisito di esecuzione e non comporta, pertanto, l’obbligo per l’operatore economico di applicare al personale impiegato nell’esecuzione del servizio il medesimo livello di inquadramento. Resta ferma la facoltà dell’operatore economico di organizzare il servizio secondo la propria autonomia imprenditoriale e di applicare al personale i livelli di inquadramento coerenti con le mansioni effettivamente svolte e con il CCNL applicabile, nel rispetto della normativa vigente e dei trattamenti salariali minimi inderogabili. Il livello indicato negli atti di gara rileva, pertanto, quale parametro per la stima effettuata dalla Stazione Appaltante e non quale livello minimo contrattuale imposto per l’esecuzione del servizio.

3) Il costo medio orario di € 31,18, assunto negli atti di gara, costituisce il parametro utilizzato dalla Stazione Appaltante ai fini della determinazione estimativa del costo della manodopera posto a base di gara, sulla base dei valori risultanti dalle tabelle ministeriali allora assunte a riferimento.
Si precisa, inoltre, che il valore di € 31,18 è quello risultante dalle tabelle di cui al D.D. n. 36 del 19 maggio 2025, con decorrenza marzo 2023. Il successivo D.D. n. 80 del 23 settembre 2026 ha aggiornato i valori del costo medio orario del lavoro per il settore Federculture, con decorrenza dicembre 2024, marzo 2026 e luglio 2026. Tale decreto, però, è successivo alla pubblicazione della presente procedura.

4) Il riferimento relativo al costo della manodopera costituisce un parametro utilizzato dalla Stazione Appaltante ai fini della determinazione estimativa del costo della manodopera posto a base di gara e non costituisce, di per sé, un livello di inquadramento obbligatorio per l’esecuzione del servizio.
L’operatore economico può pertanto determinare il costo della manodopera indicato in offerta sulla base degli effettivi inquadramenti del personale che intende impiegare e delle mansioni concretamente svolte, purché tali inquadramenti risultino coerenti con le mansioni richieste, con il CCNL applicato e con i relativi trattamenti economici e normativi, nel rispetto dei minimi salariali inderogabili.
Qualora l’operatore economico intenda applicare un CCNL diverso da quello individuato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, dovrà rendere la dichiarazione prevista dall’art. 11 del d.lgs. 36/2023 in ordine all’equivalenza delle tutele economiche e normative. La relativa dichiarazione di equivalenza sarà oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante. Tale verifica costituisce un autonomo adempimento rispetto alla verifica della congruità del costo della manodopera.
Resta altresì fermo che l’eventuale costo della manodopera indicato dall’operatore economico in misura inferiore rispetto alla stima effettuata dalla Stazione Appaltante dovrà risultare adeguatamente giustificabile nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta, ove dovuta.

5) sì è possibile

6) Il diverso livello di inquadramento contrattuale può incidere sul costo della manodopera e può, pertanto, costituire uno degli elementi idonei a giustificare un eventuale scostamento rispetto alla stima effettuata dalla Stazione Appaltante. Tale elemento, tuttavia, non è di per sé sufficiente a dimostrare la congruità dell’offerta, la quale deve essere valutata complessivamente, avuto riguardo all’effettiva organizzazione del servizio e alla sostenibilità dei relativi costi.
In particolare, nell’ambito della verifica di congruità, potranno assumere rilievo, ove effettivamente sussistenti e adeguatamente documentati, elementi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diversa composizione del personale impiegato, i relativi livelli di inquadramento e gli elementi retributivi connessi all’anzianità, il diverso monte ore necessario per l’esecuzione delle prestazioni, eventuali agevolazioni contributive legittimamente applicabili, nonché specifiche modalità di organizzazione ed efficientamento del servizio.
Il differenziale derivante da un diverso inquadramento contrattuale può concorrere a giustificare un minor costo della manodopera rispetto alla stima della Stazione Appaltante, ma deve essere valutato unitamente agli ulteriori elementi dell’offerta e adeguatamente documentato, non potendo il solo diverso inquadramento essere considerato, di per sé, dimostrazione della congruità dell’offerta.

Chiarimento PI455553-26

Ultimo aggiornamento: 25/09/2026 09:30

Domanda : Buongiorno, si chiede quanto di seguito a codesta spettabile Stazione Appaltante: 1) Il nome dell’impresa che attualmente gestisce il servizio; 2) Monte ore settimanale e orario di servizio del personale addetto; 3) Per il personale impiegato sui servizi si chiede inoltre quanto segue: · n. addetti impiegati; · CCNL applicato; · livello di inquadramento; · monte ore settimanale; · scatti di anzianità; · eventuali indennità/benefit; · se sono in regola con la formazione sul D.lgs. 81/08 (formazione di base, formazione specifica, antincendio e pronto soccorso) e se sì, a quando risalgono le date dei corsi di formazione; · se usufruisce di permessi L.104/92; · se sono iscritti alle categorie protette (L. 68/99). . RAL annuo di ogni dipendente Cordiali saluti

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato sentito il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell’Ente delegante la procedura di appalto in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti:

- per quanto attiene ai punti 1) – 2) e 3) (prima parte) si rimanda al contenuto del CSA, CAPO I - Art.2 Descrizione, finalità e obiettivi dei servizi - capoverso in cui si forniscono alcuni importanti dettagli sul personale attualmente in servizio;

- per quanto attiene al punto 3) (seconda parte) si informa

Formazione sicurezza:

Operatore 1 – form. Gen. e specifica rischio basso 22/02/2025 + antincendio liv. 2 18/11/2025 + ps 16/06/2025;

Operatore 2 – form. Gen. (07/01/17) + form. Spec rischio basso (22/02/25) + antincendio liv. 2 18/11/25;

Entrambi non usufruiscono di permessi L.104/92 e non sono iscritti alle categorie protette (L. 68/99).

RAL annuo di ogni dipendente:

6017

Operatore

1

13.540,23 €

6018

Operatore

2

11.750,94 €

Cordiali saluti.

Ultimo aggiornamento: 02-11-2026, 16:54