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Dati del bando

Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori rientranti nel POR FESR Lazio 2014 – 2020. Call for proposal 2.0 - Intervento A0100E0392 - Progetto di efficientamento energetico presso l’ “Edificio scolastico Papa Giovanni XXIII" nel Comune di Bomarzo (VT).
Ente appaltanteREGIONE LAZIO
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto206.980,00 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema11/06/2019
Termine richiesta chiarimenti04/07/2019 23:59
Termine presentazione delle offerte14/07/2019 23:59
Apertura busta amministrativa15/07/2019 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Manzi Franco

telefono: 0761298243

Randò Maria

telefono: 0651686024

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1lavori efficientamento energetico

CIG: 7878309A3F

Chiarimenti

Chiarimento PI198563-19

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 17:04

Domanda : SPETT.LE S.A. è POSSIBILE PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA CON QUALIFICAZIONE SOA IN OS7 CLASS.I E RELATIVAMENTE OS30 E' POSSIBILE QUALIFICARSI CON L'ART. 90 PER UN IMPORTO CERTIFICABILE DI € 50'000,00?

Risposta : Ai fini della partecipazione alla procedura, ai sensi del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, è richiesto ai concorrenti il possesso dell’attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere, nello specifico l’attestazione per le categorie OS 7 e OS 30, classifica I. Con particolare riguardo alla categoria SIOS OS 30, si richiama la previsione del paragrafo 4 del Disciplinare di gara, ove si legge “Poiché l’importo della SIOS è inferiore ad euro 150.000 i requisiti di capacità tecnica organizzativa potranno essere dimostrati ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010. Il concorrente qualora non sia in possesso degli idonei requisiti, sarà tenuto a presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con impresa in possesso di idonea attestazione SOA”.

Chiarimento PI186498-19

Ultimo aggiornamento: 25/06/2019 17:00

Domanda : Spett.le Ente con riferimento alla procedura in oggetto si richiede se sia ammessa la partecipazione con il possesso di CAT SOA OG1 cl. IV° in sostituzione della richiesta CAT OS7 cl. I° Restiamo pertanto in attesa di vs. indicazioni in merito Distinti Saluti

Risposta : La possibilità di partecipazione da parte di imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 anziché nella categoria di opera specializzata OS7 (categoria prevalente, seppur a qualificazione non obbligatoria) non può ritenersi consentita in quanto non espressamente prevista nel bando di gara (lex specialis), redatto in conformità a quanto stabilito nella documentazione progettuale relativa all’intervento in questione, trattandosi non di ristrutturazione generale dell'edificio ma di esecuzione di opere specifiche.

Chiarimento PI179358-19

Ultimo aggiornamento: 25/06/2019 16:33

Domanda : Buonasera, con la presente si chiede se vale la possibilità di assorbenza della categoria OS7 con la categoria OG1 con la stessa classifica?

Risposta : La possibilità di partecipazione da parte di imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 anziché nella categoria di opera specializzata OS7 (categoria prevalente, seppur a qualificazione non obbligatoria) non può ritenersi consentita in quanto non espressamente prevista nel bando di gara (lex specialis), redatto in conformità a quanto stabilito nella documentazione progettuale relativa all’intervento in questione, trattandosi non di ristrutturazione generale dell'edificio ma di esecuzione di opere specifiche.

Chiarimento PI179309-19

Ultimo aggiornamento: 25/06/2019 16:31

Domanda : Buonasera, con la presente, si formulano i seguenti quesiti: - la categoria OS7 è fungibile con la categoria OG1? - se non si è in possesso dell'Attestato SOA per la categoria OS7, è possibile partecipare dichiarando i requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010? In attesa di Vs, riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta : La possibilità di partecipazione da parte di imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 anziché nella categoria di opera specializzata OS7 (categoria prevalente, seppur a qualificazione non obbligatoria) non può ritenersi consentita in quanto non espressamente prevista nel bando di gara (lex specialis), redatto in conformità a quanto stabilito nella documentazione progettuale relativa all’intervento in questione, trattandosi non di ristrutturazione generale dell'edificio ma di esecuzione di opere specifiche. Ai fini della partecipazione alla procedura, è richiesto ai concorrenti, al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, il possesso dell’attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere. Si precisa, infatti, che l’importo dei lavori è pari ad € 206.980,00, di cui € 169.508,32 per i lavori soggetti a ribasso ed € 37.471,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, non trova applicazione il disposto dell’art. 90 del DPR n. 207/2010, che disciplina espressamente i requisiti per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

Chiarimento PI175864-19

Ultimo aggiornamento: 25/06/2019 16:29

Domanda : Un'impresa qualificata per la categoria OG1 può partecipare alla gara assorbendo la categoria OS7? Cordiali saluti

Risposta : La possibilità di partecipazione da parte di imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 anziché nella categoria di opera specializzata OS7 (categoria prevalente, seppur a qualificazione non obbligatoria) non può ritenersi consentita in quanto non espressamente prevista nel bando di gara (lex specialis), redatto in conformità a quanto stabilito nella documentazione progettuale relativa all’intervento in questione, trattandosi non di ristrutturazione generale dell'edificio ma di esecuzione di opere specifiche.

Chiarimento PI173915-19

Ultimo aggiornamento: 25/06/2019 16:26

Domanda : L'impresa qualificata con la categoria OG1 class. I può considerarsi qualificata in luogo della cat richiesta OS7?

Risposta : La possibilità di partecipazione da parte di imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 anziché nella categoria di opera specializzata OS7 (categoria prevalente, seppur a qualificazione non obbligatoria) non può ritenersi consentita in quanto non espressamente prevista nel bando di gara (lex specialis), redatto in conformità a quanto stabilito nella documentazione progettuale relativa all’intervento in questione, trattandosi non di ristrutturazione generale dell'edificio ma di esecuzione di opere specifiche.

Chiarimento PI169219-19

Ultimo aggiornamento: 25/06/2019 16:22

Domanda : Si richiede se la nostra Azienda in possesso di categoria SOA OG1 III ed OG11 II possa partecipare alla procedura con il suddetto attestato o con i requisiti art 90 DPR 207, visto che l'importo della categoria prevalente OS7 è sottosoglia. Grazie anticipatamente

Risposta : La possibilità di partecipazione da parte di imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 anziché nella categoria di opera specializzata OS7 (categoria prevalente, seppur a qualificazione non obbligatoria) non può ritenersi consentita in quanto non espressamente prevista nel bando di gara (lex specialis), redatto in conformità a quanto stabilito nella documentazione progettuale relativa all’intervento in questione, trattandosi non di ristrutturazione generale dell'edificio ma di esecuzione di opere specifiche. Con riguardo all’attestazione del possesso della qualificazione nella categoria OG 11, si rileva che tale attestazione può essere richiamata ai soli fini della qualificazione per l’esecuzione delle opere nella categoria OS 30, come ricordato al paragrafo 4 del Disciplinare di gara (“Ai sensi dell’art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 l’impresa qualificata nella categoria OG 11 può da regolamento eseguire lavori nella categoria OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”). Si precisa, infine, che l’importo dei lavori è pari ad € 206.980,00, di cui € 169.508,32 per i lavori soggetti a ribasso ed € 37.471,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, non trova applicazione il disposto dell’art. 90 del DPR n. 207/2010, che disciplina espressamente i requisiti per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

Ultimo aggiornamento: 28-08-2020, 14:32