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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO PRESSO L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “G. GARIBALDI” DI CESENA (C.I.G. 7974261858 CUP G19H18000000001)
Ente appaltantePROVINCIA DI FORLI' - CESENA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto3.421.876,03 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema17/07/2019
Termine richiesta chiarimenti02/08/2019 10:00
Termine presentazione delle offerte12/08/2019 10:00
Apertura busta amministrativa19/08/2019 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Costa Alessandro

telefono: 0543714324

Tassinari Simona

telefono: 0543714619

Bevoni Maria

telefono: 0543714252

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO PRESSO L'ITAS G. GARIBALDI DI CESENA

CIG: 7974261858

Chiarimenti

Chiarimento PI233458-19

Ultimo aggiornamento: 02/08/2019 09:28

Domanda : Buongiorno, con la presente si chiede se è possibile ricorrere all'avvalimento interno/infragruppo. La scrivente volendo assumere il ruolo di capogruppo è in possesso di cat. OG III, la mandante in possesso di cat. OG1 IV OG11 IIIBIS. L'impresa mandataria può avvalersi della categoria OG1 dell'impresa mandante? Cordiali saluti

Risposta : Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l’avvalimento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali tra imprese del medesimo raggruppamento temporaneo è ammissibile.

Chiarimento PI233420-19

Ultimo aggiornamento: 02/08/2019 09:26

Domanda : La scrivente impresa è in possesso di categoria OG11 classifica II e intende partecipare in RTI costituendo come mandante con altra impresa mandante in possesso di categoria OG11 classifica II, in base a quanto richiesto nel disciplinare di gara, considerando le classifiche possedute, la mancanza del requisito in OG11 di € 11.890,92, verrà coperto con qualificazione nella categoria prevalente OG1 da parte della mandataria con obbligo di subappalto (subappalto "qualificatorio") ad impresa/e in possesso di adeguata qualificazione OG11. Pertanto si chiede se la dichiarazione del subappalto "qualificatorio” possa essere resa solo dalla nostra impresa mandante e la relativa quota RTI in categoria OG11 compresa la cifra mancante di circa 11mila euro, possa essere assegnata alla ns. impresa, anche se il requisito sarà coperto da parte della mandataria con qualificazione nella categoria prevalente in OG1.

Risposta : Nell’ambito dell’ipotizzato raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione di subappalto deve essere resa dall’impresa capogruppo mandataria nel proprio DGUE (o nell’allegato n. 3). In alternativa può essere resa da tutte le imprese (mandataria e mandanti) che compongono il raggruppamento nei rispettivi DGUE (o negli allegati n. 3).

Chiarimento PI232834-19

Ultimo aggiornamento: 01/08/2019 09:17

Domanda : Buonasera, la scrivente impresa in possesso di attestazione SOA OG1 IV e OG11 I, chiede se può partecipare quale capogruppo di costituenda ATI con altra ditta in possesso di di attestazione SOA OG11 II ? Cordiali saluti

Risposta : Il disciplinare di gara prevede quanto segue: “Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG11 ....................... vige l’obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I., con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% di tale categoria SIOS. .......................... Il concorrente che non possiede la qualificazione nella categoria OG11 per l’intero importo richiesto deve possedere i requisiti nella suddetta categoria nella misura minima del 70% coprendo il restante 30% con qualificazione nella categoria prevalente con obbligo di subappalto (subappalto "qualificatorio" nel predetto limite del 30%)”. La composizione del raggruppamento, così come ipotizzata, consente di coprire il 70% della categoria SIOS OG11. E’ possibile, quindi, la partecipazione nella forma ipotizzata a condizione che sia resa esplicita dichiarazione inerente il subappalto delle opere rientranti nella categoria OG11 per il 30% delle stesse (subappalto qualificatorio), pena esclusione dalla gara.

Chiarimento PI230958-19

Ultimo aggiornamento: 31/07/2019 13:02

Domanda : La scrivente impresa è in possesso di categoria OG1 classe 5° e OG11 classifica 3° in virtù di ciò essendo l'importo della categoria OG11 pari ad €. 1.043.890,92 di poco quindi superiore alla soglia della 3° categoria (ossia €. 1.033.000,00) vige quindi il beneficio del quinto? Possiamo quindi soddisfare a pieno la partecipazione a codesta gara?

Risposta : Come previsto dai documenti di gara l’appalto si compone delle seguenti categorie di lavorazioni: Categoria prevalente OG1 per Euro 2.377.985,11 classifica IV Categoria scorporabile (SIOS di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016) OG11 per Euro 1.043.890,92 classifica III (con beneficio del quinto) Codesta impresa, in possesso di attestazione SOA in categoria OG1 classifica V e in categoria OG11 classifica III, può pertanto partecipare alla gara.

Chiarimento PI225603-19

Ultimo aggiornamento: 26/07/2019 09:20

Domanda : In merito alla presente procedura di gara, relativamente alla richiesta di eseguire il sopralluogo, facciamo notare che il Codice degli Appalti, di cui al D.Lgs n. 50/2016, ha abrogato l’art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Ad oggi non esiste alcuna norma del Codice degli Appalti o nota dell’ANAC emessa dopo il 2016, che indichi tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Nel corso del 2018, quadi tutti gli Enti Appaltanti hanno recepito l’abrogazione dell’art. 106 del DPR 207/2010. Vi chiediamo, pertanto, di consentirci di effettuare il sopralluogo con delega semplice a personale non dipendente. In attesa di riscontro.

Risposta : Il sopralluogo previsto al paragrafo 10 del disciplinare di gara ha lo scopo di permettere agli operatori economici di prendere cognizione delle caratteristiche e delle peculiarità dei lavori in appalto, dei luoghi e del contesto in cui i lavori dovranno essere eseguiti al fine di approfondire lo studio dell’operatività dello specifico cantiere ed acquisire, quindi, le necessarie conoscenze delle effettive condizioni in cui si svilupperà lo stesso. Infatti i lavori in appalto consistono nella realizzazione di un nuovo fabbricato all'interno di un'area a destinazione scolastica ed in prossimità di altri fabbricati che dovranno mantenere attive le funzioni didattiche per tutta la durata dei lavori. La conoscenza delle specifiche problematiche dell’area di cantiere è ritenuta necessaria per una corretta valutazione dei costi dell’intervento. Proprio per questo motivo i soggetti che possono effettuare il suddetto adempimento in rappresentanza dell’Impresa sono stati individuati in modo preciso onde avere certezza che colui che effettivamente curerà tale adempimento sia un soggetto qualificato dando così alla stazione appaltante le necessarie garanzie in merito alla formulazione di un’offerta ponderata. Si conferma pertanto quanto stabilito nella lex specialis, che peraltro dà la possibilità di effettuare il suddetto adempimento, previsto dall’art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non ad un unico soggetto, ma a diverse figure dotate della qualificazione necessaria per capire ed approfondire le tematiche legate all’intervento in appalto, approfondimento fondamentale, si ribadisce, al fine della formulazione di un’offerta consapevole. La suddetta disposizione non appare dunque gravosa per i concorrenti né lesiva del principio di concorrenza e del favor partecipationis.

Chiarimento PI223504-19

Ultimo aggiornamento: 25/07/2019 08:26

Domanda : la scrivente impresa è in possesso di OG1 IV; OG11 II; OS28 I; OS3 I; Si richiede se è possibile partecipare alla procedura in virtù delle altre sottocategorie OG11 possedute;

Risposta : Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 3, comma 2 del DM n. 248/2016 , l’operatore economico qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavorazioni ascrivibili alle categorie OS3, OS28, OS30. Viceversa, l’operatore economico qualificato nelle categorie OS3, OS28 e OS30 non può eseguire lavori iscrivibili alla categoria OG11. Il presente appalto prevede opere per le quali è richiesta la qualificazione in categoria OG11 classe III (SIOS di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016) con obbligo di qualificazione in proprio o mediante raggruppamento, con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% di tale categoria SIOS. Come indicato nei documenti di gara l’operatore economico che non possiede in proprio tale qualificazione deve quindi obbligatoriamente costituire raggruppamento con imprese in possesso di adeguata qualificazione in categoria OG11. Non è pertanto possibile partecipare alla gara sopperendo alla carenza di qualificazione nella categoria OG11 con le altre categorie possedute (nel caso specifico OS28 e OS3).

Chiarimento PI221434-19

Ultimo aggiornamento: 23/07/2019 10:50

Domanda : Importo contributo A.N.AC.

Risposta : Si precisa che per partecipare alla gara è previsto il pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di Euro 140,00 (Euro centoquaranta) come da deliberazione dell’A.N.AC. n. 1.174 del 19/12/2018 e come specificato al paragrafo 11 del disciplinare di gara. L’indicazione di Euro 600,00 riportata al punto 4 del sotto paragrafo 14.5 dello stesso disciplinare non deve, pertanto, essere considerata.

Chiarimento PI217893-19

Ultimo aggiornamento: 22/07/2019 08:55

Domanda : Buongiorno, si chiede se la scrivente impresa, in possesso di SOA per le categorie OG1 in V e OG11 in I, può essere indicata quale impresa esecutrice dal consorzio di cui fa parte che risulta qualificato per le categorie OG1 in VII e OG11 in VI. in attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Risposta : Qualora il consorzio a cui l’impresa scrivente si riferisce sia un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, la risposta al quesito si trova al paragrafo 6.5 del disciplinare di gara: “I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di ordine generale di cui al precedente sottoparagrafo 6.1 e di idoneità professionale di cui al precedente sottoparagrafo 6.2 devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni. Il requisito relativo al possesso dell’attestazione SOA di cui al precedente sottoparagrafo 6.3 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo”

Chiarimento PI214494-19

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 15:28

Domanda : premesso che partecipiamo come consorzio di imprese artigiane di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 indicando una o più consorziate, siamo a chiedere se il soprallugo possa essere effettuato dalla ditta socia che verrà indicata in sede di gara quale ditta esecutrice in caso di aggiudicazione. in attesa di un Vs riscontro porgiamo distinti saluti

Risposta : I soggetti che possono effettuare il sopralluogo sono indicati al paragrafo 10 del disciplinare di gara. Nel caso pertanto di partecipazione di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 il sopralluogo deve essere effettuato da legale rappresentante o dal direttore tecnico o da dipendente (munito di delega) del Consorzio stesso o da altro soggetto munito di procura notarile conferita dal Consorzio. L’impresa esecutrice, indicata dal Consorzio in sede di gara, può pertanto effettuare il sopralluogo tramite un proprio rappresentante solo nell’ipotesi in cui lo stesso sia munito di specifica procura notarile conferita dal Consorzio, procura che deve essere esibita in sede di sopralluogo.

Ultimo aggiornamento: 19-03-2025, 00:47