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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A CANONE ED A MISURA OCCORRENTI AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO GESTITO DA ACER RAVENNA NELLA PROVINCIA DI RAVENNA
Ente appaltanteACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto13.140.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema16/07/2019
Termine richiesta chiarimenti16/08/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte26/08/2019 12:00
Apertura busta amministrativa28/08/2019 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Pellegrini Daniela

telefono: 0544210143

Valmori Katjuscia

telefono: 0544210127

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZI MANUTENZIONE A CANONE E A MISURA

CIG: 79784709B8
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI249706-19

Ultimo aggiornamento: 26/08/2019 09:37

Domanda : A seguito di segnalazione da parte di un partecipante è pervenuta la seguente segnalazione dal sistema SATER: "Buonasera, come da telefonata intercorsa,avendo avuto conferma della mancata presenza di malfunzionamenti in fase di caricamento dell'offerta nelle sezioni di cui si compone,La informiamo che in caso di incoerenza tra configurazione del modello di offerta e quanto richiesto nel disciplinare è necessario rivolgere la segnalazione direttamente alla stazione appaltante. E' in carico all'ente la predisposizione della gara e quindi di tutti i campi necessari per l'inserimento delle informazioni richieste da parte degli operatori economici. Cordiali Saluti, Angela Help Desk SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia - Romagna Agenzia Intercent-ER"

Risposta : Si precisa che al fine della presentazione dell'offerta economica i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno compilare il "Modello 9 offerta economica" allegato al disciplinare di gara, si precisa altresì che ai fini della determinazione del punteggio la Stazione Appaltante procederà alla valutazione dell'offerta in seduta publica, aperta a tutti i soggetti partecipanti, senza tener conto del modello busta virtuale economica del sistema SATER.

Chiarimento PI240265-19

Ultimo aggiornamento: 08/08/2019 12:12

Domanda : AVVISO DI RETIFICA DI MERO ERRORE MATERIALE

Risposta : Si precisa che per mero errore materiale nel disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, alla tabella 3 (articolo 17, pag. 36) - riportante l’indicazione dei criteri di valutazione dell’offerta qualitativa – alla descrizione dei sub criteri C1, C2 E C3 è stata erroneamente riportata la formula 1,25 x mandanti con certificazione/n. totale mandanti con certificazione per l’attribuzione del punteggio relativo ai sopraindicati subcriteri, in luogo della formula corretta 1,25 x mandanti con certificazione/n. totale mandanti Considerato che la correzione sopra riportata riferisce ad errore materiale facilmente rilevabile dal contesto del Disciplinare di gara, il cui contenuto rimane invariato in tutte le rimanenti parti e che lo stesso non pregiudica la regolare prosecuzione della procedura, restano confermati tutti i termini fissati per la presentazione delle offerte

Chiarimento PI235444-19

Ultimo aggiornamento: 08/08/2019 09:56

Domanda : QUESITO 1: Con riferimento al sub-criterio di aggiudicazione A1 riportato all'art. 17 del Disciplinare di Gara, chiediamo conferma che la figura del Mediatore Sociale possa essere anche un dipendente di una struttura esterna specializzata con la quale mettere in atto un accordo di collaborazione, quale sia la disponibilità temporale che tale figura debba garantire durante l'arco settimanale e se debba operare su tutto il territorio dell'appalto oppure essere disponibile in una sede fissa. QUESITO 2: Con riferimento ai sub-criteri di aggiudicazione C1-C2-C3-C4 riportati all'art. 17 del Disciplinare di Gara, siamo a richiedere di esplicitare i punteggi previsti per il possesso delle varie certificazioni, poichè la somma di 1,25 e 1,25 non ci riporta al valore totale dei punti previsti in ciascun sottocriterio (5 punti). QUESITO 3: Con riferimento ai sub-criteri di aggiudicazione D1-D2 riportati all'art. 17 del Disciplinare di Gara, siamo a richiedere quale sia la sostanziale differenza delle proposte da descrivere nei due punti, perchè dalla descrizione dei subcriteri non si riesce ad evincere in modo chiaro.

Risposta : - Con riferimento al quesito n. 1, si conferma che la figura del Mediatore sociale potrà essere un dipendente di una struttura esterna specializzata, con la quale mettere in atto un accordo di collaborazione. Rimane fermo che l’operatore dovrà allegare alla relazione tecnica un cv del professionista (anche se esterno all’azienda stessa), ai fini dell’attribuzione del punteggio. La figura del Mediatore sociale dovrà essere garantita come presenza su tutto il territorio e per l’intera durata dell’appalto. - Con riferimento al quesito n. 2, come indicato nel disciplinare di gara, si precisa che nel caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio massimo (punti 5 per ciascun criterio) sarà riconosciuto SOLO nel caso in cui tutti gli operatori componenti il raggruppamento/ Cconsorzio/ Geie siano in possesso della certificazione richiesta. Qualora il requisito sia posseduto solo da alcuni dei componenti il raggruppamento / consorzio/ GEIE, sarà attribuito il punteggio di 1.25 punti nel caso in cui il requisito sia posseduto esclusivamente dalla capogruppo, ovvero 1.25 in proporzione nel caso in cui il requisito sia posseduto dalle mandanti. In tal caso la somma dei punteggi NON consentirà comunque l’attribuzione del punteggio massimo previsto per ciascun criterio (5 punti) Si precisa che per mero errore materiale nel disciplinare di gara, alla tabella 3, nella descrizione dei sub criteri C1, C2 E C3 è stata erroneamente indicata, tra parentesi, la formula 1,25 x mandanti con certificazione/n. totale mandanti con certificazione in luogo della formula corretta 1,25 x mandanti con certificazione/n. totale mandanti - Con riferimento al quesito n. 3 si precisa che il sub criterio D1 riguarda eventuali ulteriori prestazioni AGGIUNTIVE, connesse alle prestazioni oggetto d’appalto ma ad oggi non previste, che l’operatore si impegna ad eseguire. Il criterio D2 riguarda invece le migliorie proposte in merito alle prestazioni oggetto di appalto.

Chiarimento PI228605-19

Ultimo aggiornamento: 06/08/2019 10:53

Domanda : Con la presente, si chiede di mettere a disposizione l'Allegato n. 1 DGUE richiamato nel disciplinare di gara. si chiede inoltre, essendo lo scrivente un Consorzio di Cooperative di cui all'art. 45 c. 2 del Codice che partecipa alla procedura indicato due soci esecutori, di confermare che gli stessi debbano produrre il DGUE come da fac-simile della Commissione Europea, non essendo possibile richiedere la compilazione a mezzo portale SATER come in caso di RTI o Avvalimento rimanendo in attesa di un Vs. riscontro si porgono cordiali saluti

Risposta : SI precisa che tutti gli operatori potranno rendere le dichiarazioni di cui al DGUE usando, in luogo del DGUE caricato sulla piattaforma SATER, il formulario di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e scaricabile al sito http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue. Si precisa che in ogni caso tutti gli operatori, indipendentemente dal formulario di DGUE utilizzato, dovranno rendere altresì le dichiarazioni di cui all’allegato 3 “Dichiarazioni Integrative”

Chiarimento PI224069-19

Ultimo aggiornamento: 06/08/2019 10:27

Domanda : In relazione ai Requisiti Tecnici e Professionali, di cui all'art. 8.3del Disciplinare di Gara, siamo a chiedere quanto segue: a) in riferimento al punto 8.3.1, lettera A - Fatturato specifico minimo, si chiede conferma che l'attività di "conduzione centrale termica" sia da intendersi comprensiva di "gestione e manutenzione", così come previsto per le attività relative agli impianti ed attrezzature antincendio. b) In riferimento al punto 8.3.1, lettera B - Aver svolto regolarmente e con buon esito... almeno due servizi analoghi di gestione e manutenzione..., si chiede conferma che il triennio antecedente sia da intendersi il periodo compreso tra il 17.07.2016 ed il 16.07.2019. c) Inoltre, sempre in relazione al presente punto (Lettera B) si chiede conferma che un Concorrente possa dimostrare il possesso del requisito contratti il cui servizio sia stato reso in modo continuativo per un periodo non inferiore a 24, ma che ai fini dell'importo complessivo minimo (pari a € 1.500.000,00) venga preso in considerazione solo il periodo rientrante nel "triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara". A maggior chiarimento si riporta un esempio: Durata di un Contratto svolto dal concorrente 01.01.2015 - 31.12.2017, quindi di durata non inferiore ai 24 mesi. L'importo da considerarsi al fine di dimostrare "l'importo complessivo minimo" sarà quello svolto nel periodo rientrante dal 17.07.2017. Si chiede di confermare se è corretto l'esempio riportato. d) In riferimento al punto 8.3.2, lettera A - Possesso di attestazione di Qualificazione SOA, si chiede conferma che un concorrente in possesso di Categoria SOA in OG11 adeguata, possa dimostrare mediante il "principio di assorbenza" il possesso delle categorie SOA OS3, OS28 ed OS30. inoltre in ragione della natura della gara di cui in oggetto che prevede, tra le altre, la predisposizione di una offerta tecnica complessa ed altamente specialistica che necessità di ampi confronti tecnici ed economici anche con Fornitori/Terzi Prestatori specializzati, che nel periodo compreso tra il 05 agosto ed il 18 agosto sospendono l'attività per il periodo di chiusura per ferie estive, e dell'imminente data di scadenza della gara fissata per il giorno 26 agosto 2018, si chiede una proroga di 30 giorni la data di consegna dell'offerta. In attesa di un Vs. sollecito riscontro cordialmente salutiamo.

Risposta : - Con riferimento al quesito di cui alla lettera A) si specifica che per attività di “conduzione centrale termine”, si intende, come espressamente chiarito nel capitolato speciale d’appalto all’articolo 6.1.2. (pagg. 20 e ss.) comprendente “l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici da 35 Kw e fino a 1000 kw, conformemente alla normativa vigente. Le prestazioni richieste sono: - assunzione ed espletamento dell’incarico di Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico come definito dalle norme - Esercizio dell’impianto, intendendo le operazioni eseguite in conformità alle normative UNI di messa in esercizio degli impianti a inizio stagione e di ripristino ad ogni chiamata che segnali un blocco o l’esercizio non regolare dell’impianto; - Conduzione degli impianti termici, intendendo le seguenti operazioni eseguite in conformità alla norma UNI: a) verifica della tenuta delle reti di distribuzione del gas incombusto; b) aspirazione delle impurità sul fondo e dell’acqua di sedimentazione dei serbatoi per combustibili liquidi; c) pulizia e lubrificazione dei bruciatori; d) pulizia dei generatori di calore e dei condotti da fumo; e) controllo dell’efficienza delle apparecchiature delle centrali termiche, degli organi di sicurezza, degli apparecchi indicatori, delle pompe e circolatori, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; - Manutenzione ordinaria, intendendo le operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e dei componenti che possono essere effettuate in luogo, con strumenti, o con attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e materiali di consumo corrente; - custodia e compilazione del libretto di centrale e di impianto anche su piattaforma CRITER (compreso eventuale iscrizione al CRITER) - il caricamento a software di tutti i dati riguardanti l’intervento e di tutta la documentazione comprovante in formato elettronico.” - Con rifermento ai quesiti B) e C) come ribadito sia dall’Anac che dalla giurisprudenza amministrativa (Con. Stato, sentenza n. 3285/2015) solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando. Diversamente, per la capacità tecnica e professionale, il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria. In definitiva, per verificare il quesito del “fatturato” si considerano i tre anni solari, coincidenti con gli esercizi contabili dell’impresa. Con riferimento alla capacità tecnico-professionale, ovvero, i due servizi analoghi, si considera il triennio precedente la data di pubblicazione, con la precisazione che i 24 mesi continuativi, debbono essere compresi tra il 16.07.2016 e il 17.07.2019. - Con riferimento al quesito D), come chiarito da ANAC (Delibera n. 6 del 11 gennaio 2017) “l’art. 79, comma 16 (secondo periodo), del suddetto Regolamento 207/2010, dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva ….. tale norma è fondata sulla considerazione che l’impresa qualificata nella categoria generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (pertinenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, altrettanto possibile sarà l’esecuzione anche di uno soltanto dei quattro specifici impianti a condizione che la classifica della qualificazione nella categoria generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara, (vd. parere prec. n.27 del 13.3.2013)”. - Infine, si precisa che NON sarà concessa alcuna proroga per la presentazione delle offerte.

Chiarimento PI222556-19

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019 09:21

Domanda : In riferimento alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, con la presente, pone il seguente quesito: ? In merito ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e, più precisamente in merito al Sub criterio C3, si chiede di confermare che in caso di Consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, il possesso dell’Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 10A e 10B, essendo requisito di esecuzione, possa essere posseduto solamente dalla/e cooperativa/e indicata/e quale/i esecutrice/i dei lavori. Restando in attesa di un Vs. cortese e sollecito chiarimento in merito, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Risposta : Si conferma con riferimento al subcriterio C3 che l'iscrizionje all'Albo Gestori Ambientali nelle categorie 10A e 10B in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere posseduto dalle società cooperative esecutrici dei lavori. La valutazione del suddetto subcriterio verrà fatta dalla Commissione Tecnica, come previsto dall'art. 17 del disciplinare di gara.

Ultimo aggiornamento: 10-12-2019, 10:11