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Dati del bando

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Parma. CIG 7980967650
Ente appaltanteCOMUNE DI PARMA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto311.177,28 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema04/10/2019
Termine richiesta chiarimenti21/10/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte31/10/2019 12:00
Apertura busta amministrativa04/11/2019 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bertolini Dante

telefono: 0521218660

Sartori Lucia

telefono: 0521218228

Montanini Emanuela

telefono: 0521031299

Usai Donata

telefono: 0521031615

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI PARMA

CIG: 7980967650
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI314536-19

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019 17:01

Domanda : Siamo a richiedere il seguente chiarimento rispetto al requisito del punto 1) “Commercialisti” iscritti all’ordine: un Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei REVISORI CONTABILI può essere "speso" a soddisfacimento del Requisito sopra richiesto.?

Risposta : No, l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili non è rapportabile come competenze tecniche all'iscrizione alla Sezione A - Commercialisti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come richiesto nel disciplinare di gara.

Chiarimento PI313983-19

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019 16:58

Domanda : Nel bando, all’articolo 7.1 - Requisiti del gruppo di lavoro, punto c6, è riportato che: “per l’Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria: Iscrizione (ai sensi dell’art. 1 comma 3 dl D.Lgs 139/2005) alla sezione “A – Commercialisti” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”. Atteso che fra le prestazioni che possono essere svolte da un professionista iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori sono comprese le “stime e valutazioni” (si vedano al riguardo l’allegato al D.M. 17 giugno 2016 e il D.P.R. 328/01), si chiede di confermare che il ruolo di “esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria” di cui al citato articolo, possa essere ricoperto da un architetto o pianificatore di comprovata esperienza professionale nello specifico settore di attività.

Risposta : Si rinvia a quanto riportato nella risposta al quesito avente Registro di Sistema PI297790-19 ricevuto il 07/10/2019.

Chiarimento PI307583-19

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019 16:38

Domanda : Si chiedono due chiarimenti in merito al punto 7.3 del Disciplinare di gara: 1) In merito al punto 7.3 lett. e) si dice che, a pag. 14 del Disciplinare, “Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti”. Questo significa che ciascun componente dell’eventuale RTI orizzontale, sia esso mandatario o mandante, debba possedere un elenco di servizi di ingegneria e di architettura cat. U.3 espletati negli ultimi dieci anni antecedenti il cui importo complessivo minimo sia pari almeno a € 329.129,81? 2) Il Valore delle opere espresso nelle tabelle a pag. 12 pari a € 299.208,92, non ci corrisponde se la formula è data dal PIL procapite per numero di abitanti così come indicato nella successiva pagina del disciplinare. Vi chiediamo pertanto di avere una specificazione per poter procedere nell’esatto calcolo delle opere.

Risposta : 1) Il disciplinare di gara, all’art. 7.3, stabilisce i requisiti di capacità tecnica e professionale che dovranno essere posseduti dai concorrenti. Al punto e) dell’art. 7.3 del disciplinare di gara si richiede un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi 10 anni (antecedenti la data di pubblicazione del bando) e relativi alla Categoria e ID delle opere corrispondente a “TERRITORIO E URBANISTICA-U03” per un importo complessivo minimo pari a € 329.129,81(1,1 volte l’importo stimato). Si evidenzia che nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti; pertanto l’elenco dei servizi è da presentare come elenco unico che riguarda il raggruppamento nel suo complesso come costituito da mandataria e mandanti. 2) Si precisa che per “Valore delle opere” di cui alle tabelle inserite nei punti e) ed f) dell’art. 7.3 si è ritenuto di inserire l’importo stimato del servizio (importo a base di gara), tenuto conto delle riduzioni applicate come espressamente motivate nell’allegato C “Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio” di cui al Progetto di Appalto di Servizi, facente parte della documentazione di gara. L’elenco di servizi di cui al punto e) dell’art. 7.3 del disciplinare di gara dovrà pertanto fare riferimento a servizi di importo minimo complessivo pari all’importo a base di gara moltiplicato per il coefficiente 1,1 come stabilito nel disciplinare di gara. Lo stesso vale per i servizi di punta di ingegneria e architettura di cui al punto f) dell’art. 7.3 del disciplinare di gara per il quale si dovrà fare riferimento a servizi di importo minimo complessivo pari a € 119.683,57 calcolato moltiplicando l’importo a base di gara per il coefficiente 0,40 secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara. Si evidenzia inoltre che l’art. 7.3 del disciplinare di gara (a cui si rimanda per completezza) stabilisce che la comprova dei requisiti di cui alle lettere e) ed f) dovrà essere fornita mediante una delle seguenti modalità: - originali o copia conforme dei certificati rilasciati dall’ente committente; - originale o copia conforme del contratto di affidamento dell’incarico insieme a copia conforme delle fatture emesse nonché degli estratti conto bancari recanti traccia dell’intervenuto pagamento delle stesse a titolo di quietanza.

Chiarimento PI297790-19

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019 16:33

Domanda : Nel bando, all’articolo 7.1 - Requisiti del gruppo di lavoro, punto c6, è riportato che: “per l’Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria: Iscrizione (ai sensi dell’art. 1 comma 3 dl D.Lgs 139/2005) alla sezione “A – Commercialisti” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”. Atteso che fra le prestazioni che possono essere svolte da un professionista iscritto all ’ Ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori sono comprese le “stime e valutazioni” (si vedano al riguardo l’allegato al D.M. 17 giugno 2016 e il D.P.R. 328/01), si chiede di confermare che il ruolo di “esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria” di cui al citato articolo, possa essere ricoperto da un architetto o pianificatore di comprovata esperienza professionale nello specifico settore di attività.

Risposta : Il disciplinare di gara, all’art. 7.1 punto c, stabilisce i requisiti di idoneità che dovranno essere posseduti dal gruppo di lavoro e nello specifico ne definisce le professionalità. Al punto c6 dell’art. 7.1 del disciplinare di gara si richiede per la professionalità riconducibile all’”Esperto in valutazioni di sostenibilità economica finanziaria”, l’iscrizione (ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 139/2005) alla sezione “A-commercialisti” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Si precisa che il disciplinare di gara individua precisamente i requisiti relativi all’iscrizione agli albi professionali per cui nel caso in questione si deve confermare il requisito richiesto di cui al punto c6 dell’art. 7.1 del disciplinare di gara, a pena di esclusione. In riferimento all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 139/2005, si conferma pertanto la necessità dell’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto conto delle specifiche attività ivi elencate per il cui espletamento è riconosciuta la competenza tecnica ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo e valutato che per la professionalità richiesta come "Esperto in valutazioni di sostenibilità economica finanziaria", non possano ritenersi esaustive le sole competenze riconducibili alle “stime e valutazioni” di cui al D.M. 17 giugno 2016.

Ultimo aggiornamento: 23-02-2021, 17:00