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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DEL COMUNE DI FONTANELLATO PER IL PERIODO 15.10.2019 – 14.10.2028.
Ente appaltanteCOMUNE DI FONTANELLATO
Bando rettificato
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto613.173,62 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema09/09/2019
Termine richiesta chiarimenti31/10/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte12/11/2019 12:00
Apertura busta amministrativa13/11/2019 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

BANDO DI GARA
(63.47 kB)
MODELLO DGUE
(77.18 kB)
PROGETTO
(548.96 kB)
PROGETTO
(145.99 kB)
PROGETTO
(745.95 kB)
PROGETTO
(24.25 kB)
PROGETTO
(1.98 MB)
PROGETTO
(3.00 MB)
PROGETTO
(1.01 MB)
PROGETTO
(968.62 kB)
PROGETTO
(1.32 MB)
PROGETTO
(418.67 kB)
PROGETTO
(81.59 kB)
PROGETTO
(42.80 kB)
modello F23
(231.64 kB)

Referenti

Bilzi Roberto

telefono: 0521823242

Pubblicazioni

ESITO DI GARA
(197.31 kB)

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio Energia Plus, ai sensi del d.lgs 115/2008, per gli impianti installati nei fabbricati A.T.E.R. del Comune di Roma ZONA 3-4-5

CIG: 8021188DB9

Chiarimenti

Chiarimento PI324185-19

Ultimo aggiornamento: 30/10/2019 15:03

Domanda : Quesito 1 Considerato che il bando di gara al par. III.1.3) Capacità professionale e tecnica lett. g) richiede ai concorrenti di: g) Aver svolto, con buon esito, nel periodo 2016 – 2018, servizi di Contratto di rendimento energetico per un periodo di almeno due anni continuativi per conto di almeno 5 (cinque) Regioni e/o Province e/o Comuni secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio. Considerato che il disciplinare di gara non richiede il possesso del suddetto requisito tra quelli di partecipazione. Si chiede di chiarire se il requisito di cui al bando di gara par. III.1.3) Capacità professionale e tecnica lett. g) non sia più richiesto ai fini della partecipazione alla gara. Quesito 2 Considerato che il disciplinare di gara al par. 7.4 Requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera c. e c.6 del D.Lgs. 50/2016, prevede “Il concorrente è tenuto a rispondere ai requisiti previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 74 e successive modificazioni, recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.” con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, ovvero “essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle 5 categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28”. Considerato che il disciplinare prosegue richiedendo: La Stazione Appaltante accetta parimenti altre prove attestanti l’adozione da parte dell’offerente di un sistema di gestione ambientale ( a mero titolo esemplificativo: descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale adottato dall’offerente con indicazione della politica ambientale, comprensivo di analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit)”. Precisato che l’articolo 6 co. 8 del DPR 74/2013 prevede “Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28”. Tale disposizione, come si evince dal dettato normativo, non si riferisce al sistema di gestione ambientale. Si chiede di chiarire se il comma del disciplinare di gara (“La Stazione Appaltante accetta parimenti altre prove attestanti l’adozione da parte dell’offerente di un sistema di gestione ambientale ( a mero titolo esemplificativo: descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale adottato dall’offerente con indicazione della politica ambientale, comprensivo di analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit)” sia un refuso ovvero se venga richiesta ai concorrenti, anche se non esplicitamente, il possesso della ISO 14001. Quesito 3 Considerato che la giurisprudenza amministrativa ammette il ricorso alla cooptazione anche nel settore dei servizi (sul punto da ultimo, Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 15 gennaio 2019, n. 19). Considerato che il disciplinare di gara nulla dispone in merito alla possibilità di partecipare mediante Raggruppamenti temporanei di imprese in cooptazione; Si chiede di confermare che, nel caso in cui un concorrente possegga in proprio tutti i requisiti di partecipazione, possa associare un'altra impresa, anche priva dei requisiti di partecipazione, al fine di cooptarla per la partecipazione alla gara. Quesito 4 Vista la risposta al quesito n. 1 “Il requisito di cui al precedente punto Requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 7.2) deve essere posseduto per intero dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto Requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 7.2) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. I requisiti di cui al precedente punto Requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 7.3 e punto 7.4) sistema di gestione della qualità sono posseduti da: ciascun componente”. Considerato che il punto 7.2 si riferisce alla iscrizione alla camera di commercio ed al possesso di certificazioni; Considerato che i requisiti di cui al punto 7.3 e 7.4 non riguardano solo i sistemi di gestione ambientali, ma anche il fatturato globale, il fatturato specifico, etc… Si chiede di chiarire come dovranno essere posseduti i suddetti requisiti (7.2, 7.3, 7.4) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese. Quesito 5 Vista la risposta al quesito n.4 In riferimento al punto 9 “Subappalto”, Considerato che il testo del Codice degli Appalti a cui si fa riferimento per la gara in oggetto, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 18 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55., prevede che in caso di ricorso al subappalto si rende applicabile la sospensione dell’applicazione dell’Art.105, comma 6 del Codice Appalti; Si chiede che sia possibile omettere l’indicazione dei subappaltatori, previa comunque indicazione, all'atto dell'offerta, “…dei lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”.

Risposta : Risposta n°1: Il requisito indicato nel bando di gara è richiesto. Risposta n°2: Non sono escluse altre prove attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Risposta n°3 E' possibile cooptare un'impresa priva dei requisiti di capacità tecnica, occorre chiarire il ruolo di tale impresa. Risposta n°4: Il possesso dei requisiti sarà valutato in base al tipo di raggruppamento e al ruolo dei soggetti facenti parte del raggruppamento. Risposta n°5: E' possibile omettere l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Chiarimento PI324202-19

Ultimo aggiornamento: 30/10/2019 14:48

Domanda : Buongiorno, si chiede a codesto Spett.le Ente di indicare i riferimenti necessari per l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante modello F23. Si chiede se, in alternativa, è possibile assolvere mediante Marca da bollo di 16 euro, debitamente annullata. Cordiali saluti

Risposta : Per compilare il modello F23, unica modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo, potete contattarmi telefonicamente 348-0187816

Chiarimento PI321480-19

Ultimo aggiornamento: 29/10/2019 10:26

Domanda : Buongiorno, con la presente si formulano i seguenti quesiti. Questo n.1 Alla pag.38 dell’allegato “5CSA FONTANELLATO ALL D_Rocca Fontanellato” è indicato un consumo di metano per riscaldamento pari a 37.376 Sm3 mentre nell’allegato “4CSA_FONTANELLATO_Allegato C” dalla somma dei Valori di consumo massimo 1°anno (mc (storico)) delle singole zone che costituiscono la Rocca si ottiene un valore di 34.213 Sm3. Si chiede di chiarire la differenza tra i due valori sopra indicati e il metodo utilizzato per ricavare i consumi delle singole zone, considerando che non sono presenti contabilizzatori di energia per i singoli circuiti. Si chiede inoltre di chiarire la mancanza di Valore consumo massimo 1°anno (mc (storico)) per la zona la zona a3) nell’allegato “4CSA_FONTANELLATO_Allegato C”. Questo n.2 In riferimento all’allegato “4CSA_FONTANELLATO_Allegato C, si chiede di chiarire per l’edificio F.3 Istituto comprensivo il metodo utilizzato per ricavare i consumi elettrici delle singole zone indicate. Inoltre, si chiede se l’indicazione dei soli consumi elettrici nel predetto allegato C per l’edificio F.3 escluda in qualsiasi circostanza il funzionamento delle caldaie presenti. Nel caso in cui sia possibile il ricorso ai generatori di calore a metano per integrare la pompa di calore si chiede il metodo che verrà utilizzato per remunerare l’eventuale consumo di gas metano. Questo n.3 In riferimento all’allegato “4CSA_FONTANELLATO_Allegato C, si chiede di chiarire se consumi di energia elettrica (kWh) indicati per l’edificio F.3 Istituto Comprensivo includono anche la quota di energia elettrica necessaria per assicurare la climatizzazione estiva della Biblioteca. Cordiali Saluti

Risposta : Risposta n.1 Per la prima parte del quesito ho girato la domanda all'AESS società che ha curato la stesura dei documenti progettuali e di gara. Per la seconda parte del quesito si chiarisce che la mancanza del valore storico per la zona A3 è dovuta la fatto che in precedenza veniva contabilizzata insieme alla zona A2. In pratica il circuito A2 viene suddiviso in due nuovi circuiti A2 e A3. Risposta n.2 I consumi elettrici riferiti all'istituto comprensivo si riferiscono al solo utilizzo del generatore pompa di calore del precedente anno termico. L'utilizzo delle caldaie si configura come una finzionalità di soccorso e quindi dovrà essere trattata come tale in considerazione delle circostanze che ne hanno determinato l'utilizzo. Risposta n.3 I consumi energia elettrica per l'istituto comprensivo si riferiscono al funzionamento del generatore in pompa di calore servito da un contatore dedicato.

Chiarimento PI308773-19

Ultimo aggiornamento: 16/10/2019 11:14

Domanda : Buongiorno, all’art.9 del CSA è specificato che nell’Appalto è compresa la realizzazione degli “interventi iniziali” come indicato nell’Allegato D mentre nell’Allegato “11CSA_Fontanellato-All AFinanziaria Norme” nella voce INTERVENTI sono indicati soltanto gli interventi ROCCA -->; Razionalizzazione zone termiche (accorpamento ufficio anagrafe a zona URP), sostituzione di 25 ventilconvettori tra zona uffici e museo e ISTITUTO PIGORINI-->; Efficientamento della gestione degli impianti. Si chiede, pertanto, di chiarire a quali interventi è riferito l’importo di € 25.070,00 relativo agli investimenti di efficientamento energetico indicato nell’Allegato “11CSA_Fontanellato-All AFinanziaria Norme” e, inoltre, si chiede di pubblicare il computo metrico estimativo che ha condotto alla definizione del predetto importo € 25.070,00. Cordiali saluti

Risposta : Buongiorno, l'intervento a cui è riferito l'importo ci € 25.070,00 riguarda esclusivamente l'edifico Rocca Sanvitale. L'importo è stato quantificato all'interno dello studio di tutta la documentazione dell'appalto e non è accompagnato da un computo metrico estimativo. L'intervento dovrà essere sviluppato dall'aggiudicatario e dovrà contenere quanto riportato nei documenti di gara. Cordiali saluti

Ultimo aggiornamento: 15-02-2021, 11:34