Domanda : Quesito 1 Considerato che il bando di gara al par. III.1.3) Capacità professionale e tecnica lett. g) richiede ai concorrenti di: g) Aver svolto, con buon esito, nel periodo 2016 – 2018, servizi di Contratto di rendimento energetico per un periodo di almeno due anni continuativi per conto di almeno 5 (cinque) Regioni e/o Province e/o Comuni secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio. Considerato che il disciplinare di gara non richiede il possesso del suddetto requisito tra quelli di partecipazione. Si chiede di chiarire se il requisito di cui al bando di gara par. III.1.3) Capacità professionale e tecnica lett. g) non sia più richiesto ai fini della partecipazione alla gara. Quesito 2 Considerato che il disciplinare di gara al par. 7.4 Requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera c. e c.6 del D.Lgs. 50/2016, prevede “Il concorrente è tenuto a rispondere ai requisiti previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 74 e successive modificazioni, recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.” con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, ovvero “essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle 5 categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28”. Considerato che il disciplinare prosegue richiedendo: La Stazione Appaltante accetta parimenti altre prove attestanti l’adozione da parte dell’offerente di un sistema di gestione ambientale ( a mero titolo esemplificativo: descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale adottato dall’offerente con indicazione della politica ambientale, comprensivo di analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit)”. Precisato che l’articolo 6 co. 8 del DPR 74/2013 prevede “Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28”. Tale disposizione, come si evince dal dettato normativo, non si riferisce al sistema di gestione ambientale. Si chiede di chiarire se il comma del disciplinare di gara (“La Stazione Appaltante accetta parimenti altre prove attestanti l’adozione da parte dell’offerente di un sistema di gestione ambientale ( a mero titolo esemplificativo: descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale adottato dall’offerente con indicazione della politica ambientale, comprensivo di analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit)” sia un refuso ovvero se venga richiesta ai concorrenti, anche se non esplicitamente, il possesso della ISO 14001. Quesito 3 Considerato che la giurisprudenza amministrativa ammette il ricorso alla cooptazione anche nel settore dei servizi (sul punto da ultimo, Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 15 gennaio 2019, n. 19). Considerato che il disciplinare di gara nulla dispone in merito alla possibilità di partecipare mediante Raggruppamenti temporanei di imprese in cooptazione; Si chiede di confermare che, nel caso in cui un concorrente possegga in proprio tutti i requisiti di partecipazione, possa associare un'altra impresa, anche priva dei requisiti di partecipazione, al fine di cooptarla per la partecipazione alla gara. Quesito 4 Vista la risposta al quesito n. 1 “Il requisito di cui al precedente punto Requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 7.2) deve essere posseduto per intero dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto Requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 7.2) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. I requisiti di cui al precedente punto Requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 7.3 e punto 7.4) sistema di gestione della qualità sono posseduti da: ciascun componente”. Considerato che il punto 7.2 si riferisce alla iscrizione alla camera di commercio ed al possesso di certificazioni; Considerato che i requisiti di cui al punto 7.3 e 7.4 non riguardano solo i sistemi di gestione ambientali, ma anche il fatturato globale, il fatturato specifico, etc… Si chiede di chiarire come dovranno essere posseduti i suddetti requisiti (7.2, 7.3, 7.4) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese. Quesito 5 Vista la risposta al quesito n.4 In riferimento al punto 9 “Subappalto”, Considerato che il testo del Codice degli Appalti a cui si fa riferimento per la gara in oggetto, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 18 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55., prevede che in caso di ricorso al subappalto si rende applicabile la sospensione dell’applicazione dell’Art.105, comma 6 del Codice Appalti; Si chiede che sia possibile omettere l’indicazione dei subappaltatori, previa comunque indicazione, all'atto dell'offerta, “…dei lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”.
Risposta : Risposta n°1: Il requisito indicato nel bando di gara è richiesto. Risposta n°2: Non sono escluse altre prove attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Risposta n°3 E' possibile cooptare un'impresa priva dei requisiti di capacità tecnica, occorre chiarire il ruolo di tale impresa. Risposta n°4: Il possesso dei requisiti sarà valutato in base al tipo di raggruppamento e al ruolo dei soggetti facenti parte del raggruppamento. Risposta n°5: E' possibile omettere l'indicazione della terna dei subappaltatori.