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Dati del bando

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, comma 3 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento annuale, eventualmente rinnovabile per egual periodo, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'ASL Roma 1.
Ente appaltanteASL ROMA 1
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto4.333.500,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema26/09/2019
Termine richiesta chiarimenti11/11/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte05/12/2019 12:00
Apertura busta amministrativa13/12/2019 12:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Santoriello Vittorio

telefono: 0668357059

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SOMMISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

CIG: 80246316FC

Chiarimenti

Chiarimento PI338242-19

Ultimo aggiornamento: 25/11/2019 14:05

Domanda : 1-Circa la previsione di cui all’art. 29 dello schema di contratto si precisa i lavoratori somministrati sono equiparati per legge a quelli diretti all’utilizzatore. Conseguentemente, l’esercizio del diritto di sciopero, ferme le cautele e quanto disposto dalla legge in generale e per tutti i lavoratori circa i servizi pubblici essenziali, non può essere precluso e l’Agenzia, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 81/2015 che prevede “E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero (...)” non può sostituire il lavoratori in sciopero. Tale attività potrebbe altresì risultare condotta antisindacale. A ciò si aggiunga che la procedura in esame ha per oggetto il solo servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, rimanendo il servizio di pubblica utilità in capo esclusivamente codesta spett.le Stazione Appaltante. Si chiede, pertanto, di rivedere la disposizione. 2-Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 23, comma 6 dello Schema di Contratto e con riferimento alla Pattuizioni Sul Trattamento Dei Dati Personali, allegata ai documenti di gara, si chiede conferma che l’Agenzia Aggiudicataria non sarà nominato responsabile del trattamento dei dati personali. Si rende necessario precisare, infatti, che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che nessuna nomina a responsabile del trattamento sarà in capo all’aggiudicatario, in quanto inconferente e incompatibile con il servizio di somministrazione. 3-- Con riferimento allo schema di contratto, art. 5, comma I, lett i) e art. 6, comma I, si chiede conferma che i riferimenti alla previsione di igiene e sicurezza si riferiscono solo ai lavoratori diretti dell’Agenzia e non ai somministrati che in materia salute e sicurezza sono computati nell’organico dell’utilizzatore, come da art. 34, comma 3, del Dlgs n.81/2015. - Con riferimento allo schema di contratto, art. 16 si chiede conferma che le responsabilità indicate sono solo ed esclusivamente ai lavoratori diretti dell’Agenzia aggiudicataria e non ai somministrati. Ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non lavori somministrati. 4-Con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 7.1, lett. c del disciplinare (Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), si fa presente che tale disposizione si riferisce agli appalti mentre la gara in esame ha per oggetto il servizio di somministrazione. Si chiede pertanto conferma che la previsione indicata non trova applicazione. Cordiali saluti

Risposta : RISPOSTA N. 1 Si conferma quanto riportato all'art. 29 dello schema di accordo quadro. RISPOSTA N. 2 Si conferma la richiesta e si rappresenta che il documento dovrà essere fornito esclusivamente dalla società aggiudicataria e non in sede di partecipazione alla gara nell'ambito della documentazione amministrativa. RISPOSTA 3 Si conferma i riferimenti in questione si riferiscono al personale diretto. RISPOSTA 4 Si conferma che trattasi di refuso e che pertanto non deve essere considerato ai fini della partecipazione. ----------------------------------------------------------------------------------------- A parziale rettifica della risposta al chiarimento PI331093-19, si precisa che l'importo di € 16,00 si riferisce non alla singola pagina ma ad ogni 4 pagine

Chiarimento PI337362-19

Ultimo aggiornamento: 25/11/2019 13:52

Domanda : Spett.le Ente e gent.mo dott. Santoriello, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti. Ci si rende tuttavia disponibili, al fine di rendere più leggibili le osservazioni di seguito riportate, a trasmettere un documento formato .pdf all’indirizzo pec che Vi chiediamo di comunicarci in caso di accoglimento della presente segnalazione. * * * Sulla c.d. Clausola Sociale. Considerato: - L’art. 24 del Disciplinare, - La dichiarazione sull’impegno a presentarsi entro 10 giorni dall’aggiudicazione della gara per condividere modalità ri-assorbimento del personale, - La possibile esecuzione anticipata del servizio con la possibile richiesta di attivazione immediata di circa 100 risorse “da inserire prontamente nell’ambito delle attività amministrative della stazione appaltante, dotate di esperienza pregressa nei settori e nelle materie oggetto della prestazione, prestata possibilmente presso aziende sanitarie” (cfr. art. 2 Capitolato) e - L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro che prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se ad oggi alcuni lavoratori sono titolari di un contratto di somministrazione di lavoro. In caso affermativo, si chiede: - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L’inquadramento di tali lavoratori, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e - L’attuale fornitore. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (…) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”. Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale). * * * Sugli allegati alla relazione tecnica. Si prende atto del numero massimo di facciate consentite per la redazione della relazione tecnica, pari a 35 facciate, oltre indice; si richiede se sussista la possibilità di accludere alla predetta relazione tecnica eventuali allegati di approfondimento, ad esempio copia delle certificazioni richieste dal Progetto tecnico e i curricula vitae delle risorse dedicate alla gestione del servizio richiesto, senza che tali allegati vengano conteggiati nel numero massimo di 35 facciate. * * * Sull’interruzione del Contratto. Si prende atto che, come previsto dalla Delibera indizione n. 626 del 28.06.2019, il servizio oggetto di gara si potrà interrompere in caso di conclusione delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione diretta di diversi profili professionali. Sulla base di tale considerazione, visto che la procedura concorsuale è un procedimento amministrativo da Voi gestito e, quindi, prevedibile da un punto di vista temporale, si chiede cortese conferma che i singoli contratti di somministrazione termineranno a loro naturale scadenza in quanto la scadenza dei contratti coinciderà con la conclusione della procedura concorsuale (ad es., verranno stipulati contratti di somministrazione di breve durata per farla coincidere temporalmente con l’esito delle procedure concorsuali) A conferma della necessità di concludere i contratti di somministrazione di lavoro alla loro scadenza naturale si cita l’art. 45 del CCNL Agenzie per il Lavoro che prevede solo determinate ipotesi di interruzione della missione lavorativa. In conclusione, si chiede cortese conferma che, al difuori delle ipotesi ivi indicate in detto art. 45, in tutti i casi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara i contratti di somministrazione lavoro cesseranno alla loro naturale scadenza o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. * * * Sull’importo della polizza provvisoria. Con riferimento alla cauzione provvisoria, si prende atto che l’art.10 del Disciplinare prevede quanto segue: “garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore annuo dell’importo di gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice … L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti” Considerato che la scrivente Società è in possesso sia della Certificazione di Qualità sia della Certificazione Ambientale, si chiede conferma che l’importo della stessa possa essere ridotto ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il seguente calcolo (allegando in gara copia delle 2 certificazioni): Importo a base di gara € 4.050.000,00 x 2%= € 81.000,00 – 50% (riduzione per possesso certificazione qualità) € 40.500,00 - 20% (riduzione per possesso certificazione ambientale) € 32.400,00 (importo della cauzione) * * * Sulle modalità di costituzione della polizza provvisoria. Si chiede conferma che la cauzione provvisoria possa essere prodotta in formato elettronico, allegandola a portale, unicamente o validamente secondo la seguente modalità (punto A, pag 17 del Disciplinare di Gara) “in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto” * * * Sull’obbligo di rispettare le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza. Si prende atto del contenuto dell’art. 3 dell’Accordo Quadro e si chiede cortese conferma che gli obblighi in di rispettare le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza non debba riferirsi ai lavoratori somministrati (in quanto l’Agenzia non è presente sul luogo di lavoro e quindi ragionevolmente non può verificare tale il rispetto di tali obblighi), bensì debba riferirsi esclusivamente ai dipendenti diretti dell’Agenzia nei confronti dei quali, quest’ultima, potrà e dovrà monitorare il rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza. * * * Sull’osservanza degli obblighi di segretezza e riservatezza. Si prende atto del contenuto dell’art. 16 dell’Accordo Quadro e, sempre considerando che l’Agenzia non è presente sul luogo di lavoro e quindi ragionevolmente non può verificare tale il rispetto di tali obblighi, si chiede cortese conferma che l’obbligo possa essere soddisfatto esclusivamente con le 2 seguenti modalità: - L’Agenzia farà sottoscrivere ai lavoratori una dichiarazione sull’obbligo di rispettare la segretezza e la riservatezza (il contenuto della dichiarazione potrà anche essere condivisa con l’Utilizzatore) - L’Agenzia, su segnalazione dell’Utilizzatore, valuterà immediatamente i presupposti di un’eventuale azione disciplinare nei confronti dei lavoratori che violassero tali obblighi. Si chiede conferma che con il rispetto di tali modalità non possa essere addebitata alcuna penale all’Agenzia (e, maggior ragione, non possa essere disposta la risoluzione contrattuale). Diversamente, si chiede di conoscere con quali modalità l’Agenzia potrà verificare il rispetto di tali obblighi. * * * Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione e si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento dovesse occorrere. Cordialmente.

Risposta : CLAUSOLA SOCIALE Si precisa che attualmente risulta vigente un contratto di appalto con scadenza fissata al 31/12/2019 finalizzato all'erogazione di servizi amministratici presso le strutture dell'ASL ROMA 1 che vede inpiegati n. 158 operatori. ALLEGATI Si conferma. INTERRUZIONE DEL CONTRATTO Si conferma quanto riportato negli elaborati di gara e nel corpo della delibera di indizione. IMPORTO CAUZIONE PROVVISORIA Si conferma la determinazione dell'importo ridotto, rappresentando che nel caso di specie dovranno essere allegate copie conformi all'originali delle certificazione citate. MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA Si conferma. OBBLIGO DI RISPETTARE LE NORME E LE PRESCRIZIONI TECNICHE DI SICUREZZA L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri lavoratori. In ogni caso, i lavoratori somministrati dovranno rispettare le prescrizioni tecniche e di sicurezza ed il codice di comportamento del luogo di lavoro. OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA Si conferma quanto riportato all'art. 16 dello schema accordo quadro.

Chiarimento PI332669-19

Ultimo aggiornamento: 25/11/2019 13:46

Domanda : 1)Considerando l’applicazione della clausola sociale, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni, quale categoria di lavoratori è richiesta, con quali mansioni, con quale tipologia contrattuale sono oggi inseriti i lavoratori in ASL ROMA 1(a termine oppure indeterminato) , figure professionali e quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni. A tal riguardo si chiede, altresì, di precisare le figure professionali richieste; all’art. 3 del Capitolato è infatti indicato “Le figure professionali saranno impiegate indicativamente in attività di supporto amministrativo alle attività di segreteria, di contabilità pubblica, attività contrattuale, con impegni settimanali da 20 a 36 ore dal Lunedi al Venerdì” mentre nella delibera di attuazione della gara si parla di acquisizione di servizio CUP (oltre che, alcuni criteri indicati nell’offerta tecnica appaiono più in linea con questa figura). 2)Con riferimento all’offerta tecnica, considerando l’interesse proprio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di avere un quadro ben dettagliato e completo della qualità del servizio offerto e al fine di permettere una migliore valutazione da parte di codesta spett.le Amministrazione, anche in ragione del valore complessivo della gara, si chiede conferma che nelle 35 facciate non devono essere computati gli allegati a corredo di quanto indicato (come, ad esempio, eventuali cv o cataloghi formativi). 3)Con riferimento all’offerta tecnica, in particolare ove sono attribuiti 4 punti per il possesso della certificazione OHSAS 18002 o equivalente, si chiede conferma che il requisito possa ritenersi soddisfatto anche con il possesso di strutture organizzative/tecniche, opportunamente dimostrato dall'operatore economico. Assegnare un punteggio esclusivamente per un requisito soggettivo, infatti, attribuirebbe un indebito vantaggio che non solo comprometterebbe le finalità concorrenziali e di par condicio dei partecipanti ma, altresì, non è attinente con le specifiche della gara in oggetto. La certificazione OHSAS 18002, che certifica le procedure adottate da un’impresa in tema di sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti, infatti, non ha carattere essenziale per il servizio di somministrazione, posto che, nel settore della somministrazione del lavoro, la normativa dettata in materia prevede che sia l’utilizzatore (ossia la stazione appaltante) il responsabile della sicurezza del lavoratore somministrato e non l’Agenzia somministratrice (art. 35, d.lgs. 81/2015). Conseguentemente si chiede conferma che il requisito possa essere soddisfatto con l’ausilio di altre modalità organizzative equivalenti, come indicato nel Disciplinare. 4) Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “Predisposizione della documentazione contabile per l’Amministrazione” di precisare i sub-criteri di valutazione; quanto indicato, infatti, corrisponde ad un refuso con i criteri indicati nella chiamata precedente. Cordiali saluti

Risposta : RISPOSTA N. 1 Si precisa che attualmente risulta vigente un contratto di appalto con scadenza fissata al 31/12/2019 finalizzato all'erogazione di servizi amministratiVI presso le strutture dell'ASL ROMA 1 che vede inpiegati n. 158 operatori. RISPOSTA 2 Si conferma RISPOSTA 3 riterio in parola, che prevede l’assegnazione di 4 punti sui 70 complessivi attribuiti all’elemento qualità, risulta in linea con il disposto di cui all’art. 95, comma 6, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale consente di utilizzare quali elementi di valutazione dell’offerta tecnica “certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni”. Quanto alla possibile equivalenza, considerato che il criterio premiante è stato introdotto per garantire riguardo alla tutela dei lavoratori i livelli massimi reperibili sul mercato, si rappresenta che in ossequio ai principi del favor partecipationis, il medesimo beneficio in termini di punteggio attribuibile, sarà riconosciuto tanto ai concorrenti in possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 quanto a quelli in grado di documentare e comprovare in modo univoco e verificabile che le loro procedure sono conformi rispetto ai parametri di cui alla predetta certificazione. RISPOSTA n. 4 Trattasi ovviamente di refuso. Il criterio fa riferimento alle modalità con le quali in concorrente illustrerà quanto riportato nel capitolato tecnico a pag. 6 in merito alla compilazione, per ogni profilo professionale richiesto, di apposita scheda tecnica indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVa dovuta sul margine di agenzia e all'accessibilità e verifica, anche tramitr prospetti analitici individuali, dei calcoli del TFR e della corresponsione dei realtivi emolumenti dovuti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Chiarimento PI332875-19

Ultimo aggiornamento: 20/11/2019 11:26

Domanda : Con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, di cui all'art. 7.2, lettera d), pagg. 11 e 12 del Disciplinare di gara, e precisamente: “Aver stipulato o aver avuto in corso, negli ultimi 2 anni dalla pubblicazione del bando sulla GURI, due (2) o più contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo di importo complessivo minimo pari a € 1.000.000,00, IVA esclusa”, SI CHIEDE CONFERMA CHE per partecipare sia sufficiente dichiarare due (2) o più contratti ESEGUITI ANCHE SOLO UN IN UNO DEI DUE ANNI SOLARI DECORRENTI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (es. contratto eseguito nel SOLO anno 2018 o nel triennio 2016 – 2017 – 2018 e quindi anche nell’anno 2018 che rientra in uno dei due anni solari decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara).

Risposta : Si conferma. Ai fini della partecipazione è sufficiente aver stipluato almeno due contratti nell'arco temporale di riferimento.

Chiarimento PI336181-19

Ultimo aggiornamento: 19/11/2019 17:59

Domanda : Spett.le Amministrazione, con riferimento alla procedura in oggetto, presentiamo il seguente quesito: 1) a pag. 38 di 38 del Disciplinare di Gara abbiamo notato che i Criteri di Valutazione "Gestione delle emergenze" e "Predisposizione della documentazione contabile per l'Amministrazione" hanno la medesima descrizione del sub criterio. Si chiede di correggere la tabella. Grazie

Risposta : RISPOSTA Trattasi ovviamente di refuso. Il criterio fa riferimento alle modalità con le quali in concorrente illustrerà quanto riportato nel capitolato tecnico a pag. 6 in merito alla compilazione, per ogni profilo professionale richiesto, di apposita scheda tecnica indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVa dovuta sul margine di agenzia e all'accessibilità e verifica, anche tramitr prospetti analitici individuali, dei calcoli del TFR e della corresponsione dei realtivi emolumenti dovuti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Chiarimento PI331093-19

Ultimo aggiornamento: 19/11/2019 11:55

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla procedura in oggetto, formuliamo la seguente richiesta di chiarimenti: DISCIPLINARE Art. 4.I stante l’indiscussa facoltà di recesso, segnaliamo che il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, chiediamo che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15 Art 23 Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali e di pubblicazione PATTUIZZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI Riteniamo non sia necessaria la nomina a responsabile esterno l’Agenzia per i motivi di cui infra, chiediamo pertanto lo stralcio dell’allegato. I lavoratori somministrati svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatrice che fornisce direttamente loro ogni necessaria indicazione in merito alle procedure interne/le regole da seguire. L’agenzia non può, in concreto, effettuare direttamente alcuna attività di vigilanza e/o rendiconto periodico rispetto all’attività professionale svolta dai somministrati ed è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro. I soli dati che vengono da Voi conferiti sono quelli strettamente funzionali all’instaurazione ed alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale -quali, ad esempio, quelli necessari per la fatturazione-, di cui la scrivente diventa titolare. CAPITOLATO TECNICO Art 4 Per quanto riguarda la forza maggiore segnaliamo che in caso di suo verificarsi, permane in capo al lavoratore il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, pertanto chiediamo che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15). Art. 5 fermo restando che l’Agenzia aggiudicataria si impegnerà a comunicare quanto prima e il più celermente possibile eventuali scioperi di cui dovesse avere notizia per il tramite delle rappresentanze sindacali, per quanto concerne però la prescritta continuità dei servizi, ci preme sottolineare che la sostituzione di personale in sciopero può integrare gli estremi della condotta antisindacale, sanzionabile, ai sensi della Legge 300 del 1970. Stante, infatti, l’indiscussa rilevanza della presente commessa, segnaliamo che la stessa non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità, che rimane sempre e solo in capo alla ASL, ma il ben diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo. In caso di sciopero del personale dell’ASL, questo non può essere sostituito, in caso di sciopero dei propri lavoratori l’Agenzia non può impedire loro di non esercitare un diritto. Idem per quanto concerne la forza maggiore che è imprevedibile e pertanto non può ex lege gravare sul fornitore. Chiediamo di stralciare il punto Art 7 Chiediamo di rivedere l’articolo sul punto ove evidenzia che oneri futuri derivanti da norme sono ritenuti ricompresi nel corrispettivo oggi offerto. Tale rischio esce dall’alea del fornitore, anche a tutela dell’amministrazione, in vista della sua responsabilità solidale. Chiediamo di contemperare la clausola al fine di consentire una valutazione ex post degli oneri futuri ed oggi imprevedibili di cui al citato articolo SCHEMA DI AQ Art 1.2 Chiediamo di inserire anche i contratti esecutivi di somministrazione lavoro Art 1.4 Chiediamo di stralciare la parte di rinuncia a far valere i propri diritti, ma di inserire una clausola di valutazione nell’interesse delle parti Art 3.1 Si richiamano le osservazioni ut supra sul recesso Art 4.1 Chiediamo conferma che quando si scrive di spese di trasporto, viaggio si riferisce al personale diretto e non ai somministrati Art 4.3 Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche e di sicurezza tale assunto non può essere applicato rispetto ai somministrati che rispetto a tale materia sono computati nell’organico dell’utilizzatore, si chiede di chiarire, anche in relazione al successivo art 4.4 Art 5 f. ricordiamo che i somministrati sono sotto la vigilanza dell’utilizzatore ex art 30 D. lgs. 81/15, l’Agenzia potrà loro consegnare il Codice di comportamento e sensibilizzarli al rispetto g. chiediamo conferma del rispetto dei procedimenti disciplinari i. ricordiamo che la materia sicurezza è in capo all’utilizzatore ex art 34 e 35 D. Lgs. 81/15 pertanto non può predisporre strumenti per i somministrati, chiediamo conferma o chiarimento sul punto art 6 .1 chiediamo di riallineare l’articolo poiché la materia igiene e sicurezza con riferimento ai somministrati è in capo all’utilizzatore pertanto l’Agenzia non può operare sul tema, neanche con riferimento ai DPI Art 15 .7 chiediamo che le penali non vengano decurtate dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro Art 20 .j In caso di risoluzione per fatti non imputabili al fornitore, , chiediamo che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di risoluzione, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15 Art 21 Si richiamano le osservazioni ut supra sui diritti dei lavoratori Art 24 Chiediamo a quanto ammontano le spese Art 29 Si richiamano le osservazioni ut supra per il caso di sciopero. Ringraziando per l'attenzione e in attesa di Vs riscontro, porgiamo distinti saluti

Risposta : Disciplinare ART. 4.1 Si conferma quanto riportato nel disciplinare, rappresentando che il rapporto contrattuale intercorre tra l'ASL Roma 1 e l'operatore economico aggiudicatario e non con il singolo somministrato. ART. 23 Le spese contrattuali e di pubblicazione ammontano complessivamente a circa 2.500,00 Euro e sarnno comunicate successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione. PATTUIZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI Si conferma la richiesta e si rappresenta che il documento dovrà essere fornito esclusivamente dalla società aggiudicataria e non in sede di partecipazione alla gara nell'ambito della documentazione amministrativa. Capitolato tecnico Art. 4 Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Si rammenta che il rapporto contrattuale intercorre tra l'ASL Roma 1 e l'operatore economico aggiudicatario e non con il singolo somministrato. Art. 5 Si ribadisce quanto disposto dal Capitolato Tecnico e la necessità di garantire la presenza degli operatori in numero adeguato e concordato con i Responsabili, in quanto trattasi di servizio di pubblica utilità. Art. 7 Si conferma quanto riportato nel Capitolato tecnico. SCHEMA DI AQ Art 1.2 Si conferma quanto riportato nello schema di accordo quadro Art. 1.4 Si conferma quanto riportato nello schema di accordo quadro. Art.3.1. Si conferma quanto riportato nello schema di accordo quadro Art. 4.1 Si conferma che il riferimento è al personale diretto Art. 4.3 Si conferma che il riferimento è al personale diretto. Art. 5 f. Si conferma. G. E' riservato al somministratore l'esercizio del potere disciplinare, ponendo a carico dell'utilizzatore l'obbligo di informarlo di eventuali violazioni. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri lavoratori. I. Si conferma quanto riportato nello schema di accordo quadro. In ogni caso, i lavoratori somministrati dovranno rispettare le prescrizioni tecniche e di sicurezza ed il codice di comportamento del luogo di lavoro. Art. 6 .1 Si conferma quanto riportato nello schema di accordo quadro Art. 15 .7 Si conferma quanto riportato nello schema di accordo quadro Art. 20 . J. Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Si rammeta che il rapporto contrattuale intercorre tra l'ASL Roma 1 e l'opertatore aggiudicatario e non con il singolo lavoratore somministrato. Art. 21 Domanda non chiara Art. 24 Le spese di registrazione del contratto ammontano a € 220,00 + € 16,00 per ogni pagina. Art. 29 Domanda non chiara.

Chiarimento PI319441-19

Ultimo aggiornamento: 19/11/2019 09:22

Domanda : QUESITO N. 1 Con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, di cui all'art. 7.2, lettera d), pagg. 11 e 12 del Disciplinare di gara, e precisamente: “Aver stipulato o aver avuto in corso, negli ultimi 2 anni dalla pubblicazione del bando sulla GURI, due (2) o più contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo di importo complessivo minimo pari a € 1.000.000,00, IVA esclusa”, SI CHIEDE CONFERMA CHE l'importo complessivo di € 1.000.000,00, IVA esclusa può essere raggiunto SOMMANDO due o più servizi di somministrazione lavoro effettuati negli ultimi 2 anni dalla pubblicazione del bando sulla GURI. QUESITO N. 2 Con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, di cui all'art. 7.2, lettera d), pagg. 11 e 12 del Disciplinare di gara, e precisamente: “Aver stipulato o aver avuto in corso, negli ultimi 2 anni dalla pubblicazione del bando sulla GURI, due (2) o più contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo di importo complessivo minimo pari a € 1.000.000,00, IVA esclusa”, SI CHIEDE CONFERMA CHE il bando GURI è stato pubblicato il 21/10/2019 e quindi per ultimi 2 anni dalla pubblicazione del bando sulla GURI si devono intendere gli anni decorrenti dal 21/10/2017 al 21/10/2019.

Risposta : RISPOSTA N. 1 Si conferma RISPOSTA N. 2 Si conferma

Chiarimento PI313360-19

Ultimo aggiornamento: 19/11/2019 09:11

Domanda : Onde poter procedere ad una corretta redazione del progetto tecnico, vorremmo richiedervi alcuni chiarimenti in merito al Punto 18.1. del Disciplinare di gara. In primis Vi chiediamo di voler precisare meglio quale sarà il parametro oggetto di valutazione per il criterio n. 9 "Predisposizione della documentazione contabile per l'Amministrazione" dal momento che si ripete la medesima descrizione del criteri precedente "Gestione delle emergenze", che in questo caso risulta però inconferente. Ulteriori perplessità emergono poi in relazione al criterio n. 12 che prevede l'assegnazione di fino ad un massimo di 4 punti in funzione del possesso della Certificazione OHSAS 18002:2008. A ns. avviso tale previsione determinerebbe un'illegittima commistione tra criteri soggettivi di pre-qualificazione e criteri afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione, che dovrebbero invece premiare esclusivamente la qualità del progetto in relazione all'oggetto della gara (si veda C.d.S. Sez. V n. 4184/2016, TAR Lazio - Latina n. 19/2016). In subordine Vi chiediamo comunque di precisare quali misure saranno ritenute equivalenti ed eventualmente prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione del punteggio). In attesa di un pronto riscontro e ringraziandoVi fin d'ora della collaborazione, Vogliate gradire cordiali saluti.

Risposta : RISPOSTA N. 1 Trattasi ovviamente di refuso. Il criterio fa riferimento alle modalità con le quali in concorrente illustrerà quanto riportato nel capitolato tecnico a pag. 6 in merito alla compilazione, per ogni profilo professionale richiesto, di apposita scheda tecnica indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVa dovuta sul margine di agenzia e all'accessibilità e verifica, anche tramitr prospetti analitici individuali, dei calcoli del TFR e della corresponsione dei realtivi emolumenti dovuti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. RISPOSTA N. 2 Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara, atteso che il criterio in parola, che prevede l’assegnazione di 4 punti sui 70 complessivi attribuiti all’elemento qualità, risulta in linea con il disposto di cui all’art. 95, comma 6, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale consente di utilizzare quali elementi di valutazione dell’offerta tecnica “certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni”. Quanto alla possibile equivalenza, considerato che il criterio premiante è stato introdotto per garantire riguardo alla tutela dei lavoratori i livelli massimi reperibili sul mercato, si rappresenta che in ossequio ai principi del favor partecipationis, il medesimo beneficio in termini di punteggio attribuibile, sarà riconosciuto tanto ai concorrenti in possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 quanto a quelli in grado di documentare e comprovare in modo univoco e verificabile che le loro procedure sono conformi rispetto ai parametri di cui alla predetta certificazione.

Chiarimento PI305183-19

Ultimo aggiornamento: 18/10/2019 16:31

Domanda : spett.le SA con riferimento alla gara di cui all'oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti. 1 VOLERE PRECISARE QUALI SIANO ESATTAMENTE I REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE , IN QUANTO SI RISCONTRA UNA INCONGRUENZA TRA PAGINA 3 DEL PROGETTO TECNICO PUNTO 4 OVE SI FA RIFERIMENTO A 2 MILIONI IVA INCLUSA E PAGINE 11 E 12 DEL DISCIPLINARE PUNTO 7.2. OVE INVECE IL CONTRATTO DEVE AVERE UN IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO DI 1 MILIONE DI EURO IVA ESCLUSA; 2 INFINE SI CHIEDE DI ALLEGARE IL BANDO DI GARA

Risposta : 1) TRATTASI DI REFUSO. L'OPERATORE IN MERITO ALLA CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE DOVRA' FAR RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO NEL DISCIPLINARE DI GARA. SEZIONE 7.2. 2) IL BANDO DI GARA E' STATO PUBBLICATO NELLA SEZIONE PUBBLICAZIONI DELLA GARA IN OGGETTO.

Ultimo aggiornamento: 06-08-2020, 12:38