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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BOLOGNA. BIENNIO 2020-2021.
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto1.864.863,35 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema27/09/2019
Termine richiesta chiarimenti22/10/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte04/11/2019 16:00
Apertura busta amministrativa05/11/2019 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Frigato Gessica

telefono: 0512193281

Piazza Angelo

telefono: 0512193002

Ramazza Maria Gabriella

telefono: 0512193024

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1POLIZZA ALL RISKS TUTELA BENI

CIG: 803030949F

Lotto 2POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)

CIG: 8030340E31

Lotto 3POLIZZA RCA VEICOLI COMUNALI

CIG: 8030351747

Lotto 4POLIZZA KASKO VEICOLI IN MISSIONE

CIG: 8030356B66

Lotto 5POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA

CIG: 803037289B

Lotto 6POLIZZA TUTELA LEGALE

CIG: 8030378D8D

Lotto 7POLIZZA RC PATRIMONIALE CERTIFICATORI E PROGETTISTI

CIG: 8030391849

Lotto 8SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE AL DI SOTTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE

CIG: 803040215F

Lotto 9POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE

CIG: 8030409724

Chiarimenti

Chiarimento PI315267-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 12:20

Domanda : In relazione al LOTTO 9 della presente procedura, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: Scheda offerta economica, Lotto 9 – Polizza RSMO QUESITO 16. A pag. 2 per la variante migliorativa 3 si legge: “3) Medici convenzionati diversi da dentisti nel Comune di Bologna: BARRARE LA CASELLA PRESCELTA 50 medici (requisito minimo)?Punteggio corrispondente 0 Oltre 50 fino a 60 medici ? Punteggio corrispondente 2 Oltre 60 fino a 80 strutture ? Punteggio corrispondente 4 Oltre 80 strutture ? Punteggio corrispondente 6”. Si chiede conferma all’Ente che il termine “strutture” per la 3° e 4° scelta rappresenti un refuso e che, conformemente a quanto scritto a pag. 40 del Disciplinare, la corretta formulazione della variante migliorativa 3 sia la seguente: “MEDICI CONVENZIONATI DIVERSI DA DENTISTI NEL COMUNE DI BOLOGNA 50 medici (requisito minimo) PUNTI 0 Oltre 50 fino a 60 medici PUNTI 2 da 61 fino a 80 medici PUNTI 4 Oltre 80 medici PUNTI 6 ”.

Risposta : SI CONFERMA.

Chiarimento PI314905-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 12:13

Domanda : Voler cortesemente fornire i seguenti chiarimenti: Progetto Tecnico Relativamente alla sezione “Lotto 8) Servizio di Gestione Sinistri di Responsabilità Civile al di sotto della Franchigia Contrattuale”, si chiede conferma che nella tabella in alto a pag. 12 l’indicazione alla prima colonna “Lotto: 9” sia un refuso, in quanto la tabella contiene i dati relativi al lotto 8 (“Servizio di gestione sinistri di responsabilità”) e non quelli relativi al lotto 9 (“RSMO”). Analogamente alla sezione “Lotto 9 Rimborso Spese Mediche Ospedaliere”, si chiede conferma che nella tabella in basso a pag. 12 l’indicazione alla prima colonna “Lotto: 8” sia un refuso, in quanto la tabella contiene i dati relativi al lotto 9. Si chiede inoltre conferma che l’indicazione “Lotto 8” e “Lotto 9” sia stata erroneamente invertita anche nella tabella a pag. 15 (sezione “PARAMETRI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGI”). A pag. 12 alla sezione “Lotto 9 Rimborso Spese Mediche Ospedaliere” nella tabella in basso si legge che la stima a base d’asta lorda annua è pari a € 300.000,00 e la stima a base d’asta netta annua è pari a € 266.075,39. Poiché la tassazione dei premi per le coperture “rimborso spese mediche” è pari al 2,5%, si chiede all’Ente se la stima a base d’asta netta annua di € 266.075,39 sia da considerarsi come il premio al netto anche degli accessori. Di conseguenza alla prima pagina dello schema di offerta economica andrebbe aggiunto un ulteriore riquadro destinato al “Premio annuo al netto di imposte ed accessori”. A titolo d’esempio, utilizzando il premio totale a base d’asta, questo verrebbe suddiviso nel seguente modo: Premio annuo al netto di imposte ed accessori (in cifre e lettere) Premio annuo al netto di imposte (in cifre e lettere) Imposte annue (in cifre e lettere) Premio lordo annuo (in cifre e lettere) 266.075,39 (duecentosessantaseimila settantacinque/39) 292.682,93 (duecentonovantaduemila seicentottantadue/93) 7.317,07 (settemila trecentodiciassette/07) 300.000,00 (trecentomila/00) dove le imposte annue corrispondono al 2,5% e gli accessori al 10%. La stessa integrazione vale anche per l’analogo schema di offerta economica per il premio annuo pro-capite sulla base di n. 575 assicurati. Si chiede conferma di tale integrazione dello schema di offerta economica. Disciplinare di Gara A pag. 41 all’Art. “18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del “LOTTO 9 - POLIZZA SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE” si legge “GARANZIA CURE DENTARIE: POSSIBILITÀ’ DI FRUIRE DELLA GARANZIA ANCHE IN REGIME DI ASSISTENZA INDIRETTA, CON APPLICAZIONE DI UNO SCOPERTO DEL 20% CON MINIMO DI € 100”. Si chiede all’Ente di confermare che il minimo di € 100 debba essere applicato per fattura e persona. A pagina 43 all’Art. “18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA PER I LOTTI 1,2,8 E 9” si legge “Quanto all’offerta economica, (…), è attribuito all’elemento economico un coefficiente variabile da zero a uno, tramite la formula del Ribasso Massimo, esplicitata come segue: Formula Ribasso Massimo Ci=(Vb-Va)/(Vb-Vmin) dove: Ci = coefficiente da 0 a 1 attribuito Vb-Va= differenza di importo tra l'importo a base di gara e l'importo offerto dal concorrente in esame Vb-Vmin= differenza di importo tra l'importo a base di gara e l'importo migliore (cioè minor importo) offerto”. Il documento “Progetto tecnico” presenta, a pagina 15, i parametri di valutazione ed attribuzione dei punteggi e, relativamente all’offerta economica, viene indicata la seguente formula matematica: “ P(a)=(30 x Rmin(a))/Rmax R(a) Dove P(a) = punteggio attribuito al concorrente (a) Rmin(a) = premio offerto dal concorrente (a) 30 = punteggio economico massimo assegnabile Rmax = premio più conveniente”. Le due formule presentate non permettono di ottenere lo stesso risultato in termini di punteggio. Poiché la formula a pag. 15 del “Progetto tecnico” attribuisce punteggio maggiore a chi offre premio più alto, si chiede conferma all’Ente che la formula corretta sia quella riportata a pag. 43 del “Disciplinare di gara”. Si chiede inoltre conferma che per il calcolo del punteggio dell’offerta economica verrà usato il premio annuo lordo. A pag. 43 art. 18.4 “METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI” si legge: “Per quanto riguarda l’offerta tecnica, la somma dei punteggi assegnati per tutti i criteri in base all’applicazione dei coefficienti assegnati dalla commissione e alla formula prevista per il criterio oggettivo (come illustrato nel punto 18.2), dà il punteggio totale provvisorio attribuito all’offerta tecnica.”. Poiché per il Lotto 9 (“RSMO”) non è prevista l’assegnazione di coefficienti discrezionali dalla commissione, si chiede conferma che quanto soprariportato valga per il solo Lotto 8 (“Servizio di gestione sinistri di responsabilità”). Analogamente per la “I riparametrazione” si legge: “al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, […], tale punteggio viene riparametrato. […]. Per il criterio oggettivo tale riparametrazione avviene già con l’applicazione della formula individuata.”. Poiché per il Lotto 9 (“RSMO”) tutti i criteri sono oggettivi, si chiede conferma che la “I riparametrazione” venga applicata al solo Lotto 8 (“Servizio di gestione sinistri di responsabilità”). Capitolato Rimborso Spese Sanitarie – Lotto 9 Si chiede all’Ente a quanto ammonti l’importo pro capite della quota di adesione alla Cassa Previline Assistance e se tale quota sia compresa nel premio lordo. A pag. 9 all’art. 6.5 “Forma delle comunicazioni” si legge: “Ad eccezione di quanto previsto nel § - Modalità di invio delle richieste di rimborso, tutte le comunicazioni devono avere forma scritta e devono essere inoltrate con lettera raccomandata, o fax o con posta elettronica.”. Si chiede conferma all’Ente che il riferimento sia all’art. 7.3.3 “Modalità di invio delle richieste di rimborso” di pag. 16. A pag. 13 al punto 3.c) delle “Prestazioni Integrative delle garanzie “1” e “2”” si legge: “[…], le garanzie previste ai precedenti punti 1) e 2), si intendono sostituite dalla corresponsione di una indennità per ogni giorno di ricovero (intendendo come tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento)”. Per meglio comprendere le modalità di erogazione dell’indennità sostitutiva, si propone il seguente esempio. Nel caso in cui un Assicurato venga ricoverato il lunedì mattina e venga poi dimesso il mercoledì pomeriggio, il numero di giorni di diaria a cui esso ha diritto è pari a 2? Si chiede conferma. Si chiede conferma che a pag. 13 la garanzia “Visite specialistiche” trovi corrispondenza nelle prestazioni “Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici”, così come riportato a pag. 21 nella sezione “Area fuori ricovero” della “Tabella prestazioni” e che conseguentemente l’articolo debba essere riformulato nel seguente modo: “VISITE SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI Onorari dei medici per visite specialistiche, fatturati dall’istituto di cura, da uno studio medico o da un medico specialista. Analisi di laboratorio ed accertamenti diagnostici (ivi compresi gli onorari medici). Si intendono escluse le visite odontoiatriche ed ortodontiche.” Per le visite specialistiche a scelta esclusivamente presso strutture convenzionate ed effettuate da medici convenzionati indicati dalla Centrale Operativa previste a pag. 15 “Medicina preventiva”, si chiede conferma che il massimale di n. 3 visite sia da intendersi per anno e per persona, e non per l’intera durata contrattuale. Si chiede conferma che le prestazioni previste all’articolo “Prestazioni erogate dal SSN in ambito di strutture intramoenia” a pag. 15, ossia “le prestazioni connesse con ricoveri, con prestazioni di medici e/o di tipo specialistico extraospedaliero”, siano esclusivamente quelle previste dal presente capitolato e descritte all’interno dell’art. 7.1 “Oggetto dell’assicurazione”. Per non incorrere in contenziosi, si ritiene necessario introdurre a pag. 15 all’art. 7.2 “Rischi esclusi” le seguenti esclusioni: le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie; le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici, fatta eccezione per quanto previsto alla garanzia “Cure dentarie” a pag. 15 del Capitolato; Si chiede conferma di tale integrazione. A pag. 20 nella “Tabella prestazioni” si chiede conferma che per la garanzia “Accompagnatore” il rimborso delle spese sia previsto per un massimo di 50 giorni per anno ed entro il massimale annuo di € 500. Si chiede conferma all’Ente che i limiti indicati a pag. 21 per “Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici” e “Alta Specializzazione” siano da intendersi per prestazione. Si intende quindi che per “Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici” sia prevista in Network franchigia 35€ per prestazione e fuori Network scoperto 20% con minimo non indennizzabile 50€ per prestazione, per “Alta Specializzazione” sia prevista in Network franchigia 30€ per prestazione e fuori Network scoperto 10% con minimo non indennizzabile 50€ per prestazione. Si chiede conferma all’Ente che a pag. 21 per i limiti dei “Trattamenti fisioterapici” fuori Network si intenda scoperto 25% con minimo non indennizzabile 50€ per ciclo di terapia. Scheda offerta economica, Lotto 9 – Polizza RSMO A pag. 2 per la variante migliorativa 3 si legge: “3) Medici convenzionati diversi da dentisti nel Comune di Bologna: BARRARE LA CASELLA PRESCELTA Punteggio corrispondente 50 medici (requisito minimo) ? 0 Oltre 50 fino a 60 medici ? 2 Oltre 60 fino a 80 strutture ? 4 Oltre 80 strutture ? 6”. Si chiede conferma all’Ente che il termine “strutture” per la 3° e 4° scelta rappresenti un refuso e che, conformemente a quanto scritto a pag. 40 del Disciplinare, la corretta formulazione della variante migliorativa 3 sia la seguente: “MEDICI CONVENZIONATI DIVERSI DA DENTISTI NEL COMUNE DI BOLOGNA Punteggio corrispondente 50 medici (requisito minimo) PUNTI 0 Oltre 50 fino a 60 medici PUNTI 2 da 61 fino a 80 medici PUNTI 4 Oltre 80 medici PUNTI 6 ”.

Risposta : I quesiti proposti hanno già ottenuto risposte. Si rinvia, pertanto, alle risposte che sono state pubblicate in riferimento alle seguenti richieste di chiarimenti: PI315233-19 PI315246-19 PI315257-19 Si chiede conferma all’Ente che il termine “strutture” per la 3° e 4° scelta rappresenti un refuso e che, conformemente a quanto scritto a pag. 40 del Disciplinare, la corretta formulazione della variante migliorativa 3 sia la seguente: “MEDICI CONVENZIONATI DIVERSI DA DENTISTI NEL COMUNE DI BOLOGNA: SI CONFERMA

Chiarimento PI314628-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 11:36

Domanda : Buongiorno, con la presente poniamo i seguenti quesiti per il Lotto RCT: 1. Nel caso in cui l’accordo quadro per “servizio manutentivo del patrimonio stradale” non dovesse essere concluso e non ulteriormente prorogato quello in essere con “Bologna Gestione Strade” oltre il prossimo 30/04/2020 il contratto assicurativo opererebbe a favore del comune di Bologna per i danni da manutenzione della rete stradale? In caso positivo il premio indicato per tale servizio sarebbe automaticamente corrisposto dal Comune? 2. Il contratto di manutenzione stradale in essere e quello in stipulazione prevede che l’appaltatore si accolli anche la responsabilità civile ascrivibile al comune in qualità di proprietario della rete stradale? 3. Quali sono nel dettaglio le competenze della società di manutenzione (sia in relazione al contratto cessante che a quello in gara) 4. È possibile ottenere per ciascun sinistro, riportato nella statistica, indicazione di quelli che fanno capo al Comune ovvero all’appaltatore?

Risposta : 1. Si informa che con Determinazione Dirigenziale P.G. 456186/2019 del 15/10/2019, che si allega, è stato aggiudicato l’accordo quadro inerente il servizio integrato per la manutenzione e la riqualificazione del patrimonio stradale comunale (2020 - 2024); (In caso positivo il premio indicato per tale servizio sarebbe automaticamente corrisposto dal Comune?): - Il premio indicato per tale servizio, in caso di adesione, risulterà a completo carico dell’Appaltatore; 2. Sia il contratto di manutenzione stradale/servizio invernale in essere che il nuovo Accordo Quadro in via di stipulazione non prevedono tale accollo ma prevedono che l’Appaltatore risponda dell’esatto adempimento delle previsioni contrattuali. Di seguito si riporta integralmente quanto pubblicato nel documento denominato “Progetto Tecnico..” alla sezione Lotto 2 – Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera – pagina 7. “L’Appaltatore che presta le attività sopra indicate è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle disposizioni contenute nel contratto oggetto dell’appalto. L’Ente appaltante altresì potrebbe essere tenuto a corrispondere, direttamente o indirettamente, indennizzi a titolo di risarcimento per danni subiti da terzi in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, mediante la presente procedura di aggiudicazione si intende proporre al mercato sia il servizio assicurativo riguardante la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi ad esso imputabile, sia la copertura assicurativa di eventuali danni subiti da terzi, da imputarsi all’Appaltatore, in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato d’appalto del servizio di manutenzione strade e segnaletica. Quanto sopra, in quanto l’Ente appaltante, proprietario della rete stradale, rappresenta il primo referente per i terzi danneggiati ed ha interesse sia a mantenere il controllo diretto delle richieste di risarcimento, sia a contenere il più possibile il numero delle stesse, in termini di prevenzione e controllo. La “Scheda di Offerta Economica“ pertanto, presenta al punto “Determinazione del premio annuo”, l’indicazione “opzionale” e non vincolante per la Compagnia di presentare offerta anche per il premio riferibile all’assicurazione dei sinistri riconducibili alla manutenzione della rete stradale, segnaletica e servizio invernale riferibile sia all’attuale appaltatore in proroga che all’Impresa aggiudicataria del futuro Accordo Quadro, in ragione degli obblighi contrattuali su di essa gravanti ( con espressa esclusione di quanto occorso durante l’esecuzione dell’appalto stesso rientrante in ambito CAR). Resta inteso che l’appaltatore del “servizio manutentivo poliennale del patrimonio stradale, servizio invernale e segnaletica comunale” presente e futuro qualora lo ritenesse maggiormente conveniente, potrà dotarsi di propria copertura assicurativa, finalizzata alla copertura di analogo rischio, senza che l'impresa di Assicurazione - che abbia presentato offerta - abbia nulla a pretendere. L’attuale appaltatore ha operato la scelta di assicurarsi all’interno delle garanzie della polizza del Comune, avendo ritenuto conveniente il premio “opzionale” offerto dall’Assicuratore nella procedura concorsuale esperita in data 31.12.2017, pari ad € 169.927,50 annui lordi. Tale scelta è stata operata dall’appaltatore da oltre l’ultimo quinquennio.” 3. Valutato che il contratto cessante non interessa la presente gara in forza dell’intervenuta aggiudicazione al nuovo Appaltatore, si conferma quanto indicato nel capitolato di Accordo Quadro, che si allega per pronta evidenza, e cioè che l'appaltatore potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni arrecati ad un terzo danneggiato in caso di comportamento colposo, anche omissivo, nell'esecuzione di lavori o prestazioni dovute contrattualmente, anche a valle dell'esecuzione degli stessi e non solo in fase di esecuzione. A questo scopo l’Amministrazione richiede la stipula di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi relativa all’attività di cui all’appalto. 4. Circa i dati richiesti, si evidenzia che l’attuale polizza dell’Appaltatore che presta servizio di manutenzione della rete viaria ed invernale risulta indenne da sinistri.

Chiarimento PI316071-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 11:05

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, nello specifico, per la partecipazione al lotto 5 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ed al lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE si prega di fornire i seguenti chiarimenti: - si chiede conferma del fatto che gli importi a base d'asta indicati nelle tabelle a pag. 7 e 9 del disciplinare siano netti e siano importi biennali. In caso contrario, si prega di indicare; - con riferimento alle varianti tecniche relative al lotto 9 e nello specifico in relazione alla richiesta di un determinato numero di strutture convenzionate (criteri da 1 a 4 della tabella alla pag. 40 del disciplinare, si chiede conferma del fatto che, nel caso in cui l'operatore partecipante non possegga dette strutture minime - per le quali viene attribuito punteggio pari a 0 - NON possa presentare offerta; - con riferimento alla garanzia "Assistenza h24" di cui ai punti da 1 a 4 alla pag. 41 del disciplinare di gara si prega di chiarire se la messa a disposizione dei servizi di assistenza non sia obbligatoria e non sia un requisito necessario per la partecipazione. - con riferimento al capitolato di polizza del lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE si chiede conferma del fatto che debba essere messa a disposizione anche una centrale operativa atteso che nel glossario viene indicato che la centrale operativa è "la struttura che provvede alla gestione del circuito di Istituti di cura e medici convenzionati ed al contatto telefonico con l’Assicurato che voglia accedere agli stessi". Si chiede inoltre conferma del fatto che tale centrale operativa non debba essere composta da un numero minimo di operatori o di medici (atteso che non è indicato nulla in tal senso); Si prega di chiarire quali sono nel dettaglio le attività che deve svolgere la centrale operativa; - atteso che all'art. 4 del capitolato del lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE viene indicato che "Le prestazioni oggetto della presente assicurazione confluiranno all’interno del Fondo Sanitario (Cassa di Assistenza) iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 della Cassa di Assistenza sanitaria che la Compagnia dovrà garantire", si evidenzia una discordanza/conflitto infatti, se è la Compagnia a garantire la Cassa, come scritto, quest'ultima deve poter esser scelta dal Concorrente e di certo non può essere la cassa Previline Assistance (indicata nella definizione del "contraente". Inoltre si sottolinea che la Compagnia non può “garantire” alcunché se invece, la Cassa è quella indicata dalla stazione appaltante. Fermo quanto sopra, si segnala altresì che, sempre nel capitolato, si precisa che “Le relative spese di adesione alla Cassa di Assistenza dovranno essere ricomprese nei premi pattuiti”, ma nella documentazione di gara non viene previsto che sia la Compagnia a pagare le spese di adesione e men che meno si indica l’ammontare di tali spese; tale dato è significativo anche ai fini dell’offerta economica al ribasso e si prega pertanto di indicarlo. In conclusione, si chiede dunque conferma che la Cassa sarà necessariamente Previline; - con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 105 del DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56, correttivo del D.LGS. 18.04.2016 N. 50 che si cita testualmente: "Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.", si chiede di confermare che, se il costo annuo del servizio di Assistenza h24, che saranno eventualmente affidate ad un terzo soggetto NON supera il 2% del valore annuo dell’appalto, NON si configura l’istituto del subappalto In tal caso, si chiede di confermare che, pertanto, la compagnia possa NON ricorrere al subappalto, ma semplicemente stipulare un contratto con un terzo che gestirà tali prestazioni/servizi e che tale contratto NON debba essere inserito nella documentazione di gara; - si chiede conferma del fatto che si possa disdire la polizza alla fine di ogni annualità di polizza relativamente alla POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ed alla POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE; - con riferimento al modulo di offerta economica relativo al lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE, si chiede conferma del fatto che nel caso di NON accettazione dell'estensione della copertura sanitaria al nucleo degli assicurati non si debba compilare la parte del premio annuo lordo per nucleo composto da un solo familiare o da due o più familiari. Si chiede inoltre conferma che nel caso in cui si accetti invece l'estensione della copertura sanitaria al nucleo degli assicurati NON venga attribuito un punteggio supplementare.

Risposta : - si chiede conferma del fatto che gli importi a base d'asta indicati nelle tabelle a pag. 7 e 9 del disciplinare siano netti e siano importi biennali. In caso contrario, si prega di indicare: SI CONFERMA - con riferimento alle varianti tecniche relative al lotto 9 e nello specifico in relazione alla richiesta di un determinato numero di strutture convenzionate (criteri da 1 a 4 della tabella alla pag. 40 del disciplinare, si chiede conferma del fatto che, nel caso in cui l'operatore partecipante non possegga dette strutture minime - per le quali viene attribuito punteggio pari a 0 - NON possa presentare offerta: I CRITERI INDICATI NELLA TABELLA CITATA COSTITUISCONO ELEMENTI DI VALUTAZIONE, NON DI PARTECIPAZIONE. PERTANTO, L'ASSENZA DI DETTE STRUTTURE CONVENZIONATE NON COMPORTA L'IMPOSSIBILITA' DI PRESENTARE OFFERTA MA SOLTANTO L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO IN FASE DI VALUTAZIONE DELLA STESSA. - con riferimento alla garanzia "Assistenza h24" di cui ai punti da 1 a 4 alla pag. 41 del disciplinare di gara si prega di chiarire se la messa a disposizione dei servizi di assistenza non sia obbligatoria e non sia un requisito necessario per la partecipazione: NON E' REQUISITO DI PARTECIPAZIONE IN QUANTO TRATTASI DI PARTE DI OFFERTA TECNICA. - con riferimento al capitolato di polizza del lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE, si chiede conferma del fatto che debba essere messa a disposizione anche una centrale operativa atteso che nel glossario viene indicato che la centrale operativa è "la struttura che provvede alla gestione del circuito di Istituti di cura e medici convenzionati ed al contatto telefonico con l’Assicurato che voglia accedere agli stessi". Si chiede inoltre conferma del fatto che tale centrale operativa non debba essere composta da un numero minimo di operatori o di medici (atteso che non è indicato nulla in tal senso); Si prega di chiarire quali sono nel dettaglio le attività che deve svolgere la centrale operativa: LA CENTRALE OPERATIVA DOVRA' PRESTARE LE SEGUENTI ATTIVITA': 1) Gestione dei convenzionamenti secondo quanto previsto all’art. 7.3.1. del capitolato; 2) Supporto agli assicurati che necessitino di chiarimenti sulla copertura e sullo stato dei sinistri. - atteso che all'art. 4 del capitolato del lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE viene indicato che "Le prestazioni oggetto della presente assicurazione confluiranno all’interno del Fondo Sanitario (Cassa di Assistenza) iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 della Cassa di Assistenza sanitaria che la Compagnia dovrà garantire", si evidenzia una discordanza/conflitto infatti, se è la Compagnia a garantire la Cassa, come scritto, quest'ultima deve poter esser scelta dal Concorrente e di certo non può essere la cassa Previline Assistance (indicata nella definizione del "contraente". Inoltre si sottolinea che la Compagnia non può “garantire” alcunché se invece, la Cassa è quella indicata dalla stazione appaltante. Fermo quanto sopra, si segnala altresì che, sempre nel capitolato, si precisa che “Le relative spese di adesione alla Cassa di Assistenza dovranno essere ricomprese nei premi pattuiti”, ma nella documentazione di gara non viene previsto che sia la Compagnia a pagare le spese di adesione e men che meno si indica l’ammontare di tali spese; tale dato è significativo anche ai fini dell’offerta economica al ribasso e si prega pertanto di indicarlo. In conclusione, si chiede dunque conferma che la Cassa sarà necessariamente Previline: Si conferma che la Cassa di assistenza sarà Cassa Previline Assistance e che nessun costo di adesione a quest’ultima sarà richiesto all’Assicuratore. - con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 105 del DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56, correttivo del D.LGS. 18.04.2016 N. 50 che si cita testualmente: "Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare", si chiede di confermare che, se il costo annuo del servizio di Assistenza h24, che saranno eventualmente affidate ad un terzo soggetto NON supera il 2% del valore annuo dell’appalto, NON si configura l’istituto del subappalto In tal caso, si chiede di confermare che, pertanto, la compagnia possa NON ricorrere al subappalto, ma semplicemente stipulare un contratto con un terzo che gestirà tali prestazioni/servizi e che tale contratto NON debba essere inserito nella documentazione di gara: Nell'ipotesi prospettata, non si configura subappalto, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. - si chiede conferma del fatto che si possa disdire la polizza alla fine di ogni annualità di polizza relativamente alla Polizza Infortuni Cumulativa ed alla Polizza Rimborso Spese Ospedaliere: INFORTUNI: non sarà possibile disdire la polizza alla fine della prima annualità, in quanto facoltà non prevista nel capitolato tecnico in quanto la facoltà di “Recesso annuale” non è prevista nel capitolato tecnico. La facoltà di recesso durante la validità del contratto è prevista solo a seguito di denuncia di sinistro come indicato all’Art. 16) del capitolato tecnico. RSM: non sarà possibile disdire la polizza alla fine della prima annualità, in quanto la facoltà di “Recesso annuale” non è prevista nel capitolato tecnico. - con riferimento al modulo di offerta economica relativo al lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE, si chiede conferma del fatto che, nel caso di NON accettazione dell'estensione della copertura sanitaria al nucleo degli assicurati, non si debba compilare la parte del premio annuo lordo per nucleo composto da un solo familiare o da due o più familiari. Si chiede inoltre conferma che, nel caso in cui si accetti invece l'estensione della copertura sanitaria al nucleo degli assicurati, NON venga attribuito un punteggio supplementare: SI CONFERMA.

Chiarimento PI315233-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 10:12

Domanda : Spettabile Comune, in relazione al LOTTO 9 della presente procedura, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: PROGETTO TECNICO QUESITO 1): Relativamente alla sezione “Lotto 8) Servizio di Gestione Sinistri di Responsabilità Civile al di sotto della Franchigia Contrattuale”, si chiede conferma che nella tabella in alto a pag. 12 l’indicazione alla prima colonna “Lotto: 9” sia un refuso, in quanto la tabella contiene i dati relativi al lotto 8 (“Servizio di gestione sinistri di responsabilità”) e non quelli relativi al lotto 9 (“RSMO”). Analogamente alla sezione “Lotto 9 Rimborso Spese Mediche Ospedaliere”, si chiede conferma che nella tabella in basso a pag. 12 l’indicazione alla prima colonna “Lotto: 8” sia un refuso, in quanto la tabella contiene i dati relativi al lotto 9. Si chiede inoltre conferma che l’indicazione “Lotto 8” e “Lotto 9” sia stata erroneamente invertita anche nella tabella a pag. 15 (sezione “PARAMETRI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGI”). QUESITO 2): A pag. 12 alla sezione “Lotto 9 Rimborso Spese Mediche Ospedaliere” nella tabella in basso si legge che la stima a base d’asta lorda annua è pari a € 300.000,00 e la stima a base d’asta netta annua è pari a € 266.075,39. Poiché la tassazione dei premi per le coperture “rimborso spese mediche” è pari al 2,5%, si chiede all’Ente se la stima a base d’asta netta annua di € 266.075,39 sia da considerarsi come il premio al netto anche degli accessori. Di conseguenza alla prima pagina dello schema di offerta economica andrebbe aggiunto un ulteriore riquadro destinato al “Premio annuo al netto di imposte ed accessori”. A titolo d’esempio, utilizzando il premio totale a base d’asta, questo verrebbe suddiviso nel seguente modo: -Premio annuo al netto di imposte ed accessori: € 266.075,39; -Premio annuo al netto di imposte: € 292.682,93; - Imposte annue: € 7.317,07; - Premio lordo annuo: € 300.000,00 dove le imposte annue corrispondono al 2,5% e gli accessori al 10%. La stessa integrazione vale anche per l’analogo schema di offerta economica per il premio annuo pro-capite sulla base di n. 575 assicurati. Si chiede conferma di tale integrazione dello schema di offerta economica

Risposta : QUESITO 1): SI CONFERMA CHE SI TRATTA DI MERI REFUSI. QUESITO 2): I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale non costituiscono reddito né a fini previdenziali né a fini fiscali ma sono soggetti ad un contributo di solidarietà del 10 %. Pertanto a tale 10%, e non già agli accessori, si riferisce la base d’asta lorda.

Chiarimento PI315993-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 10:03

Domanda : Buongiorno , di seguito si sottopongono i seguenti due quesiti e si richiede l'aggiornamento della statistica sinistri relativa al lotto 1 All Risks affinchè possa essere pubblicato il dato aggiornato a seguito dell’evento atmosferico di giugno sotto riportato. Quesito n. 1 Relativamente al Lotto 1 All Risks ed in relazione all’eventuale concessione di quanto previsto nell’art. 41 “Claims Preparation Fee” si chiede di precisare: - quali siano le differenze rispetto a quanto previsto all’art. 40 “Spese per onorari Ingegneri architetti consulenti”, dato che i contenuti di tali articoli sembrano in parte sovrapporsi; - se anche per i soggetti previsti nel citato art. 41 vige l’obbligo dell’iscrizione ad albo professionale; - quale sia il presupposto giuridico in base al quale possa avvenire il pagamento diretto – obbligatoriamente previsto nel citato art. 41 - da parte dell’Assicuratore a favore del soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante, senza quindi che trovi applicazione la normativa sui Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in tema di affidamento diretto. Quesito n. 2 Relativamente al Lotto 1 All Risks ed in relazione a quanto previsto 43 “Spese per onorari periti e consulenti” si chiede di precisare: - quali siano le differenze rispetto a quanto previsto all’art. 41 “Claims Preparation Fee”, dato che i contenuti di tali articoli sembrano in parte sovrapporsi; - quale sia il presupposto giuridico in base al quale possa avvenire il pagamento da parte dell’Assicuratore a favore del Perito/professionista/consulente incaricato dalla Stazione Appaltante, senza quindi che trovi applicazione la normativa sui Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in tema di affidamento diretto. Aggiornamento statistica sinistri Si chiede di pubblicare l’importo del sinistro messo a riserva dalla Compagnia a seguito dell’evento atmosferico che ha interessato il Comune di Bologna in data 22/06/2019. - Riserva € 300.000,00 su polizza 157805265 (su fabbricati vincolati) - Riserva € 500.000,00 su polizza 157805365 (su fabbricati non vincolati)

Risposta : QUESITO N.1: L’art. 40 “SPESE PER ONORARI INGEGNERI” garantisce il ristoro delle spese, relativamente alle fattispecie indicate (ripristino del danno - demolizione e sgombero) per la consulenza necessaria a individuare i professionisti incaricati di tale attività. L’art. 41 “CLAIMS PREPARATION FEE” garantisce il ristoro delle spese per l’eventuale attività di raccolta e verifica di tutti documenti richiesti dall’assicuratore (o dal suo perito) e necessari alla liquidazione del danno, qualora l’amministrazione non sia in grado di provvedere a tali compiti con proprie risorse. Pertanto, l’attività non è volta ad accertare i fatti in base al Mandato dei Periti, ma a fornire quei documenti ed elementi atti a tal scopo richiesti dall’Assicuratore / Perito. La Claims Preparation si focalizza solo su: “la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall’assicuratore e/o dal perito in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza”. - se anche per i soggetti previsti nel citato art. 41 vige l’obbligo dell’iscrizione ad albo professionale: NON E' RICHIESTO L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO. - quale sia il presupposto giuridico in base al quale possa avvenire il pagamento da parte dell’Assicuratore a favore del Perito/professionista/consulente incaricato dalla Stazione Appaltante, senza quindi che trovi applicazione la normativa sui Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in tema di affidamento diretto: Premesso che si tratta di garanzia opzionale che la Compagnia po' scegliere di inserire o meno nella propria offerta , il presupposto per il pagamento diretto da parte della Compagnia risulta dal patto contrattuale costituito dalla polizza. Premesso che il Codice Appalti assoggetta all’obbligo di procedura concorsuale solo i servizi a titolo oneroso, nel caso del perito di parte, il cui onere è rimborsato dalla Compagnia, si tratta di un servizio già incluso nel premio pagato dall’Ente con il premio di polizza. D’altra parte nulla all’Ente di individuare, se lo ritiene, ad individuare il Perito mediante procedura concorsuale. Sarà eventualmente per l’Ente un servizio senza spese. Infine la clausola prevista dalla polizza infatti interviene successivamente alla procedura di nomina. Sarà quindi onere e responsabilità dell’Assicurato stabilire se e con quali modalità la nomina del perito sia da assoggettare al Codice Appalti, e quindi l’argomento non può riguardare l’Assicuratore, che interviene solo nel liquidare il professionista. QUESITO N.2: - quali siano le differenze rispetto a quanto previsto all’art. 41 “Claims Preparation Fee”, dato che i contenuti di tali articoli sembrano in parte sovrapporsi: L’art. 43 - Spese per onorari Ingegneri, Architetti, Consulenti - garantisce il ristoro delle spese per il perito di parte e l’eventuale terzo perito, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell’attività peritale. Quindi sono comunque attività legate alla verifica, analisi, quantificazione dei danni, così come previsto nel Mandato Peritale, mentre la Claims Preparation si focalizza solo su: “...la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall’assicuratore e/o dal perito in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza”. “Gli oneri dei professionisti richiamati sono a carico dell’Assicuratore in virtù della clausola di cui all’Art. 41“Claims preparation fee”, che costituisce – se accettata - garanzia facente parte delle prestazioni che la S.A. richiede all’Assicuratore e per le quali è pagato il premio. Per quanto detto, le modalità di liquidazione di tali oneri costituiscono una mera gestione amministrativa, per la quale opera la pattuizione contrattuale tra Compagnia e Assicurato. Non rileva invece in alcun modo alla Compagnia la modalità di individuazione e scelta del professionista da incaricare, in quanto adempimento di esclusiva spettanza dell’Ente; né la clausola, così come formulata, sarebbe ostativa all’applicazione del “Codice Appalti”, qualora pertinente al caso di specie, come invece presupposto nella richiesta di chiarimenti. - quale sia il presupposto giuridico in base al quale possa avvenire il pagamento da parte dell’Assicuratore a favore del Perito/professionista/consulente incaricato dalla Stazione Appaltante, senza quindi che trovi applicazione la normativa sui Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in tema di affidamento diretto: Oltre alle considerazioni sopra richiamate si precisa che gli oneri del perito di parte sono a carico dell’Assicuratore in virtù della clausola di cui all’Art. 43“ del capitolato Spese per onorari periti e consulenti”, che costituisce garanzia facente parte delle prestazioni che la Stazione Appaltante richiede all’Assicuratore e per le quali viene pagato il premio. Per quanto detto, le modalità di liquidazione dei precitati oneri costituiscono una mera gestione amministrativa, per la quale opera la pattuizione contrattuale tra Compagnia e Assicurato. Non rileva invece la modalità di individuazione e scelta del professionista da incaricare, in quanto adempimento di esclusiva spettanza dell’Ente. Per quanto riguarda le statistiche aggiornate, si rinvia alla risposta al quesito avente registro di sistema PI289312-19 del 30/09/2019.

Chiarimento PI315257-19

Ultimo aggiornamento: 24/10/2019 11:39

Domanda : Spettabile Comune, in relazione al LOTTO 9 della presente procedura, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: Capitolato Rimborso Spese Sanitarie – Lotto 9 QUESITO 6. Si chiede all’Ente a quanto ammonti l’importo pro capite della quota di adesione alla Cassa Previline Assistance e se tale quota sia compresa nel premio lordo. QUESITO 7. A pag. 9 all’art. 6.5 “Forma delle comunicazioni” si legge: “Ad eccezione di quanto previsto nel § - Modalità di invio delle richieste di rimborso, tutte le comunicazioni devono avere forma scritta e devono essere inoltrate con lettera raccomandata, o fax o con posta elettronica.”. Si chiede conferma all’Ente che il riferimento sia all’art. 7.3.3 “Modalità di invio delle richieste di rimborso” di pag. 16. QUESITO 8. A pag. 13 al punto 3.c) delle “Prestazioni Integrative delle garanzie “1” e “2”” si legge: “[…], le garanzie previste ai precedenti punti 1) e 2), si intendono sostituite dalla corresponsione di una indennità per ogni giorno di ricovero (intendendo come tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento)”. Per meglio comprendere le modalità di erogazione dell’indennità sostitutiva, si propone il seguente esempio. Nel caso in cui un Assicurato venga ricoverato il lunedì mattina e venga poi dimesso il mercoledì pomeriggio, il numero di giorni di diaria a cui esso ha diritto è pari a 2? Si chiede conferma. QUESITO 9. Si chiede conferma che a pag. 13 la garanzia “Visite specialistiche” trovi corrispondenza nelle prestazioni “Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici”, così come riportato a pag. 21 nella sezione “Area fuori ricovero” della “Tabella prestazioni” e che conseguentemente l’articolo debba essere riformulato nel seguente modo: “VISITE SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI Onorari dei medici per visite specialistiche, fatturati dall’istituto di cura, da uno studio medico o da un medico specialista. Analisi di laboratorio ed accertamenti diagnostici (ivi compresi gli onorari medici). Si intendono escluse le visite odontoiatriche ed ortodontiche.” QUESITO 10. Per le visite specialistiche a scelta esclusivamente presso strutture convenzionate ed effettuate da medici convenzionati indicati dalla Centrale Operativa previste a pag. 15 “Medicina preventiva”, si chiede conferma che il massimale di n. 3 visite sia da intendersi per anno e per persona, e non per l’intera durata contrattuale. QUESITO 11. Si chiede conferma che le prestazioni previste all’articolo “Prestazioni erogate dal SSN in ambito di strutture intramoenia” a pag. 15, ossia “le prestazioni connesse con ricoveri, con prestazioni di medici e/o di tipo specialistico extraospedaliero”, siano esclusivamente quelle previste dal presente capitolato e descritte all’interno dell’art. 7.1 “Oggetto dell’assicurazione”. QUESITO 12. Per non incorrere in contenziosi, si ritiene necessario introdurre a pag. 15 all’art. 7.2 “Rischi esclusi” le seguenti esclusioni: - le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto. - In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie; - le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici, fatta eccezione per quanto previsto alla garanzia “Cure dentarie” a pag. 15 del Capitolato;Si chiede conferma di tale integrazione. QUESITO 13. A pag. 20 nella “Tabella prestazioni” si chiede conferma che per la garanzia “Accompagnatore” il rimborso delle spese sia previsto per un massimo di 50 giorni per anno ed entro il massimale annuo di € 500. QUESITO 14. Si chiede conferma all’Ente che i limiti indicati a pag. 21 per “Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici” e “Alta Specializzazione” siano da intendersi per prestazione. Si intende quindi che per “Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici” sia prevista in Network franchigia 35€ per prestazione e fuori Network scoperto 20% con minimo non indennizzabile 50€ per prestazione, per “Alta Specializzazione” sia prevista in Network franchigia 30€ per prestazione e fuori Network scoperto 10% con minimo non indennizzabile 50€ per prestazione. QUESITO 15. Si chiede conferma all’Ente che a pag. 21 per i limiti dei “Trattamenti fisioterapici” fuori Network si intenda scoperto 25% con minimo non indennizzabile 50€ per ciclo di terapia.

Risposta : QUESITO 6:Si conferma che tale quota è compresa nel premio lordo; QUESITO 7: SI CONFERMA; QUESITO 8: SI CONFERMA; QUESITO 9: SI CONFERMA; QUESITO 10: SI CONFERMA; QUESITO 11: SI CONFERMA; QUESITO 12: Per non incorrere in contenziosi, si ritiene necessario introdurre a pag. 15 all’art. 7.2 “Rischi esclusi” le seguenti esclusioni: - le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto.SI CONFERMA. - In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie; NON SI CONFERMA. - le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici, fatta eccezione per quanto previsto alla garanzia “Cure dentarie” a pag. 15 del Capitolato; Si chiede conferma di tale integrazione. SI CONFERMA. QUESITO 13: SI CONFERMA; QUESITO 14: SI CONFERMA; QUESITO 15: SI CONFERMA.

Chiarimento PI314729-19

Ultimo aggiornamento: 24/10/2019 10:53

Domanda : Relativamente al lotto n. 8, si richiede un chiarimento in merito al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto al punto 2a). del disciplinare di gara Il requisito infatti richiede "istruttoria e completa trattazione e quantificazione delle pratiche inclusa la fase di reiezione/liquidazione". Orbene, è noto che la gestione dei sinistri rientranti nella Responsabilità Civile verso Terzi ha spesso durata di molti anni. Si chiede pertanto di rimodulare il requisito, proponendo, a puro titolo di esempio, alcune opzioni: 1) si conteggiano i sinistri aperti nel triennio, indipendentemente dalla loro conclusione definitiva (ad esempio, si conteggiano anche i sinistri in contenzioso) 2) si conteggiano i sinistri portati alla fase di liquidazione/reiezione nel triennio, indipendentemente dalla data di apertura. 3) si conteggiano i sinistri aperti nel triennio per i quali sia stata eseguita la fase di istruttoria e quantificazione del danno (riserva), indipendentemente dalla loro conclusione Ringraziando per l'attenzione, si inviano distinti saluti.

Risposta : La gestione dei sinistri di responsabilità civile può avere una durata molto prolungata nel tempo, anche per effetto dell’ eventuale contenzioso. Al fine di integrare il requisito di cui al paragrafo 7.3 – punto 2 a) del disciplinare, bisogna considerare i sinistri verificatisi nel triennio richiesto, in analogia alla previsione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi cui si riferisce la gestione di tali sinistri ed indipendentemente dalla loro conclusione definitiva. Viene richiesto agli operatori economici che, rispetto ai sinistri verificatisi nelle annualità considerate, le prestazioni rese integrino le caratteristiche di responsabilità dell’istruttoria e completa trattazione e quantificazione delle pratiche, inclusa la fase di reiezione/liquidazione, ancorché l’iter non sia terminato nelle medesime annualità.

Chiarimento PI315246-19

Ultimo aggiornamento: 24/10/2019 10:35

Domanda : In relazione al LOTTO 9 della presente procedura, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: Disciplinare di Gara QUESITO 3. A pag. 41 all’Art. “18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del “LOTTO 9 - POLIZZA SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE” si legge “GARANZIA CURE DENTARIE: POSSIBILITÀ’ DI FRUIRE DELLA GARANZIA ANCHE IN REGIME DI ASSISTENZA INDIRETTA, CON APPLICAZIONE DI UNO SCOPERTO DEL 20% CON MINIMO DI € 100”. Si chiede all’Ente di confermare che il minimo di € 100 debba essere applicato per fattura e persona. QUESITO 4. A pagina 43 all’Art. “18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA PER I LOTTI 1,2,8 E 9” si legge “Quanto all’offerta economica, (…), è attribuito all’elemento economico un coefficiente variabile da zero a uno, tramite la formula del Ribasso Massimo, esplicitata come segue: Formula Ribasso Massimo Ci=(Vb-Va)/(Vb-Vmin) dove: Ci = coefficiente da 0 a 1 attribuito; Vb-Va= differenza di importo tra l'importo a base di gara e l'importo offerto dal concorrente in esame; Vb-Vmin= differenza di importo tra l'importo a base di gara e l'importo migliore (cioè minor importo) offerto”. Il documento “Progetto tecnico” presenta, a pagina 15, i parametri di valutazione ed attribuzione dei punteggi e, relativamente all’offerta economica, viene indicata la seguente formula matematica: P(a)=(30 x Rmin(a))/Rmax R(a) Dove P(a) = punteggio attribuito al concorrente (a) Rmin(a) = premio offerto dal concorrente (a) 30 = punteggio economico massimo assegnabile Rmax = premio più conveniente”. Le due formule presentate non permettono di ottenere lo stesso risultato in termini di punteggio. Poiché la formula a pag. 15 del “Progetto tecnico” attribuisce punteggio maggiore a chi offre premio più alto, si chiede conferma all’Ente che la formula corretta sia quella riportata a pag. 43 del “Disciplinare di gara”. Si chiede inoltre conferma che per il calcolo del punteggio dell’offerta economica verrà usato il premio annuo lordo. QUESITO 5. A pag. 43 art. 18.4 “METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI” si legge: “Per quanto riguarda l’offerta tecnica, la somma dei punteggi assegnati per tutti i criteri in base all’applicazione dei coefficienti assegnati dalla commissione e alla formula prevista per il criterio oggettivo (come illustrato nel punto 18.2), dà il punteggio totale provvisorio attribuito all’offerta tecnica.”. Poiché per il Lotto 9 (“RSMO”) non è prevista l’assegnazione di coefficienti discrezionali dalla commissione, si chiede conferma che quanto soprariportato valga per il solo Lotto 8 (“Servizio di gestione sinistri di responsabilità”). Analogamente per la “I riparametrazione” si legge: “al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, […], tale punteggio viene riparametrato. […]. Per il criterio oggettivo tale riparametrazione avviene già con l’applicazione della formula individuata.”. Poiché per il Lotto 9 (“RSMO”) tutti i criteri sono oggettivi, si chiede conferma che la “I riparametrazione” venga applicata al solo Lotto 8 (“Servizio di gestione sinistri di responsabilità”).

Risposta : Di seguito i chiarimenti richiesti: QUESITO 3: SI CONFERMA; QUESITO 4: premesso che la formula sulla base della quale verrà attribuito il punteggio all’offerta economica è quella riportata al paragrafo 18.3 del disciplinare di gara, precisiamo che la formula riportata nel progetto tecnico prevede che il ribasso offerto da un concorrente sia rapportato al ribasso massimo offerto. Tale impostazione è la medesima contenuta nella formula indicata nel disciplinare. La descrizione della formula inserita nel progetto tecnico, però, è stata riportata sinteticamente in termini di premio offerto. Ribadiamo,comunque, che la formula che verrà utilizzata sarà quella indicata nel disciplinare di gara, costituente lex specialis di gara. La valutazione dell’offerta economica avverrà sulla base del premio netto biennale della polizza, come espressamente indicato al paragrafo 17 del disciplinare di gara e come si evince chiaramente dalla scheda offerta economica del lotto 9. QUESITO 5: la prima riparametrazione potrà essere effettuata anche per il lotto 9, in quanto potrebbe non verificarsi la condizione che almeno un operatore economico ottenga il massimo punteggio per ciascun criterio di valutazione. L’attribuzione del coefficiente per criteri di valutazione oggettivi è prevista anche per i lotti 1,2 e 9, come espressamente previsto al paragrafo 18.4 del disciplinare.

Chiarimento PI316174-19

Ultimo aggiornamento: 23/10/2019 14:48

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, nello specifico, in relazione alla richiesta di un determinato numero di strutture convenzionate (criteri da 1 a 4 della tabella alla pag. 40 del disciplinare) per la partecipazione al lotto 9 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE, si chiede conferma del fatto che, nel caso in cui l'operatore partecipante non possegga dette strutture minime, NON possa ricorrere all'istituto dell'avvalimento in quanto non si configurano né come requisito di capacità economica né tecnica. In tal caso, si chiede di indicare se e con quali modalità potranno eventualmente essere messe a disposizione le strutture sanitarie di un terzo soggetto.

Risposta : Quanto riportato nella tabella relativa al lotto 9 del paragrafo 18.1 del disciplinare, fa riferimento a criteri di valutazione e non a requisiti di partecipazione. Trattandosi di elementi di valutazione ai quali può essere attribuito un punteggio, gli stessi non costituiscono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di affidamento del suddetto lotto 9. L’operatore economico che non dichiarerà la disponibilità di strutture e/o centri diagnostici, otterrà per quegli stessi criteri di valutazione un punteggio pari a 0. Pertanto, non costituendo tali elementi di valutazione un requisito di partecipazione, non rileva l’istituto dell’avvalimento. E’ rimessa a ciascun operatore economico che intende garantire la disponibilità di strutture e/o centri diagnostici, l’individuazione delle modalità più idonee con cui mettere a disposizione tali strutture.

Chiarimento PI315408-19

Ultimo aggiornamento: 23/10/2019 10:32

Domanda : Nel Disciplinare non è fatto esplicito divieto di allegare eventuali documenti riferibili esclusivamente a parti citate nella Relazione Tecnica e a supporto e/o specifica della medesima. Vi chiediamo pertanto di confermarci se sia possibile allegare eventuali documenti alla Relazione Tecnica.

Risposta : Si conferma che è possibile allegare eventuali documenti alla relazione tecnica.

Chiarimento PI315427-19

Ultimo aggiornamento: 22/10/2019 17:24

Domanda : CHIARIMENTO LOTTO 8. Con riferimento all'art. 4 del capitolato denominato "GESTIONE DEL CONTENZIOSO- SFERA LEGALE- ATTIVABILE IN VIA OPZIONALE SU RICHIESTA DEL COMUNE" si chiede se per quotazione dei costi del servizio sia necessario allegare o specificare un preventivo dei costi o se sia sufficiente manifestare la disponibilità dello studio fiduciario a fatturare secondo le indicazioni riportate a pagina 8 (compenso di cui al DM 55/2014 per scaglione precedente a quello del valore della causa).

Risposta : E' sufficiente manifestare la disponibilità del gestore sinistri a fatturare secondo le indicazioni.

Chiarimento PI316111-19

Ultimo aggiornamento: 22/10/2019 17:17

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, nello specifico, per la partecipazione al lotto 5 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA si prega di indicare i premi che erano in corso durante la gestion Unipol e Cattolica (precedente a Groupama.

Risposta : - Il premio lordo annuo anticipato durante la gestione Unipol nelle annualità 2013 - 2014 e 2015 è stato pari a € 87.970; - Il premio lordo annuo anticipato durante la gestione Cattolica nelle annualità 2016 e 2017 è stato pari a € 93.730.

Chiarimento PI314804-19

Ultimo aggiornamento: 22/10/2019 17:04

Domanda : Buongiorno relativamente al lotto 1 All risks vi preghiamo di richiedere i seguenti chiarimenti: 1) Si prega di fornire ogni informazione disponibile sul sinistro da grandinata che ha colpito la città di Bologna lo scorso 22/6/19 e non compreso nella statistica fornita che si estende fino al 31/3. In particolare necessitiamo dell’importo stimato del danno, dell’indicazione dei beni colpiti, ecc; 2) Si prega di aggiornare l’andamento tecnico fornito almeno fino al 30/09 scorso; 3) Si prega di rilevare che la base d’asta lorda annua di € 210.000, trova corrispondenza con la base d’asta imponibile solo con integrale applicazione delle imposte (171.779,14 + 22,25% = 210.000). Tuttavia il contratto prevede ben due partite esenti imposte (1a e 3a). Si prega di chiarire 4) In particolare si prega di confermare che il confronta tra ribassi avverrà sul premio al netto delle imposte e non sul lordo.

Risposta : 1),2): In allegato si trasmette la statistica sinistri aggiornata al 30.09 che include il danno da grandine del 22/06/2019; 3) Si conferma che sulle partite indicate 1a e 3a non andranno conteggiate le imposte, ai sensi della legge 53 del 28/02/1983 e ss.mm.ii.; 4) Si rimanda a quanto indicato all’Art. 17 del Disciplinare di gara, precisando che l’offerta economica deve riportare il premio netto biennale di polizza, come indicato nel “Modulo di offerta economica” (previsto per ciascun lotto al quale si intende partecipare) pertanto l’unico premio che rileva ai fini della valutazione economica è il premio netto biennale e non il premio annuale lordo”.

Chiarimento PI313337-19

Ultimo aggiornamento: 22/10/2019 16:33

Domanda : Buongiorno, chiediamo chiarimenti per il Lotto 5 infortuni. CAT. 2.G Personale dipendente e non dipendenti in adempimento di servizio autorizzato all’uso di mezzi di trasporto: per poter effettuare la quotazione si richiede di precisare i capitali fissi e numero persone oppure, in alternativa, la RAL i multipli delle retribuzioni.

Risposta : Come già indicato nella risposta al quesito avente registro di sistema PI310964-19, non si dispone del numero esatto delle persone autorizzate alla guida, pertanto sono state forfettariamente presunte in 1/4 dei dipendenti dell'Amministrazione, alla luce delle categorie ammesse alla guida. Per tale motivo, il calcolo del premio corrispondente alla categoria 2G - "personale dipendente e non dipendente in adempimento autorizzato all'uso dei mezzi di trasporto", viene effettuato sulla base di 1/4 delle retribuzioni erogate dall'Ente. Il numero totale dei dipendenti è indicato nel documento denominato “Note introduttive alla quotazione dei rischi oggetto di gara”. I capitali fissi da assicurare sono indicati nel Capitolato alla relativa categoria.

Chiarimento PI314286-19

Ultimo aggiornamento: 22/10/2019 14:37

Domanda : Chiarimento per Lotto 8. Buongiorno si chiede conferma del fatto che gli allegati non contano ai fini del limite delle 16 pagine della relazione di offerta tecnica.

Risposta : Gli allegati all'offerta tecnica non concorrono al raggiungimento del limite delle 16 pagine.

Chiarimento PI312952-19

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019 09:59

Domanda : Richiesta di chiarimenti Lotto 6) TUTELA LEGALE 1) Abbiamo notato il chiarimento n. 5 nel quale chiarite che il recesso annuale è previsto a favore della Compagnia all’Art. 18 pag. 10 del capitolato. Tuttavia si fa presente che il citato articolo si riferisce al Recesso per sinistro, cioè a seguito di una denuncia di sinistro e non al recesso annuale. Si chiede pertanto di integrare il capitolato con la clausola di recesso annuale, facoltà bilaterale delle parti: “E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al termine di ogni annualità assicurativa, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, telegramma o PEC (posta elettronica certificata) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.”

Risposta : Si conferma che la facoltà di recesso annuale è prevista nel caso di cui all' art. 18 del capitolato "Recesso per sinistro".

Chiarimento PI310170-19

Ultimo aggiornamento: 18/10/2019 11:26

Domanda : Buongiorno, con la presente in relazione al LOTTO 3 e LOTTO 4 si richiede cortesemente quanto segue: - un documento in forma analitica in formato “xls”. riportante l’osservazione di almeno tre anni di sinistri accaduti ( 2017-2018-2019 ) che da presa visione non risultano allegati. possibilmente suddiviso per Gestioni; - i dati riportanti l’evoluzione della Flotta media negli ultimi tre anni in osservazione; - elenco in formato xls , dei Veicoli costituenti lo stato di rischio a gara e completo delle principali informazioni necessarie quali Targa Tipologia Peso CV e Valore.

Risposta : Buongiorno, comunichiamo quanto segue: 1. il documento in formato xls. contenente il report sinistri è allegato alla risposta al quesito avente registro di sistema PI289312-19 del 30/09/2019; 2.se l’evoluzione della Flotta è intesa -naturalmente per il lotto 3 RCA - in termini di numero di veicoli e premio,in allegato si riporta il dettaglio, con riferimento alla data di decorrenza di ogni annualità assicurativa; 3.si provvede alla pubblicazione del file in formato xls. dell’elenco veicoli (già pubblicato in formato PDF) e riportante i dati indicati (per i dati tecnici dei veicoli l’Operatore Economico può comunque consultare la Banca dati ANIA). Si precisa, inoltre, che nell’elenco veicoli non è indicato alcun valore in quanto il premio annuo lordo offerto e quindi da esporre nella scheda di offerta economica, dovrà essere quantificato in base all’elenco dei veicoli allegato alla documentazione di gara. È richiesto comunque agli operatori economici di compilare la tabella presente nella scheda offerta economica con indicazione dei tassi di premio, comprensivi di accessori e imposte, applicabili al valore e tipologia di veicolo assicurato (Sezione II ARD e Sezione IV Multirischi) in caso si opti per una eventuale attivazione di queste garanzie.

Chiarimento PI310964-19

Ultimo aggiornamento: 18/10/2019 11:20

Domanda : Buongiorno, in merito alla procedura servizi assicurativi con la presente siamo a richiedere le seguenti precisazioni: - ai fini del calcolo del premio riferiti alla categoria 2G (personale dipendente e non dipendente in adempimento autorizzato all'uso dei mezzi di trasporto) si richiede evidenza del numero di teste/veicoli in quanto i capitali (M e IP) sono espressi in forma fissa e da calcolarsi in base alle retribuzioni annue lorde indicate.

Risposta : Buongiorno, non si dispone del numero esatto delle persone autorizzate alla guida, pertanto sono state forfettariamente presunte in 1/4 dei dipendenti dell'Amministrazione, alla luce delle categorie ammesse alla guida. Per tale motivo, il calcolo del premio corrispondente alla categoria 2G - "personale dipendente e non dipendente in adempimento autorizzato all'uso dei mezzi di trasporto", viene effettuato sulla base di 1/4 delle retribuzioni erogate dall'Ente. Cordiali Saluti

Chiarimento PI307568-19

Ultimo aggiornamento: 18/10/2019 10:18

Domanda : Buongiorno, relativamente al lotto Infortuni CIG 803037289B e lotto RSM CIG 8030409724, siamo gentilmente a richiede il dettaglio (completo di importo riservato, liquidato e stato del sinistro) della statistica sinistri pubblicata all'interno del file "progetto tecnico".

Risposta : Le statistiche sinistri sono state pubblicate in risposta al quesito avente registro di sistema PI289312-19 del 30/09/2019 (la risposta ha registro di sistema PI292246-19 del 02/10/2019). Cordiali Saluti

Chiarimento PI305177-19

Ultimo aggiornamento: 16/10/2019 15:52

Domanda : Siamo con la presente a rivolgere le seguenti richieste di chiarimento in relazione alla presente gara (Lotto 9 RSMO): 1. con riferimento alla compilazione della scheda tecnica, si chiede conferma se ai fini del conteggio del numero da indicare al punto 2 “Centri diagnostici e laboratori di analisi nel Comune di Bologna” si possano considerare anche gli studi di fisioterapici e gli studi medici; 2. con riferimento alla compilazione della scheda tecnica, si chiede conferma che al punto 3 “Medici convenzionati diversi da dentisti nel Comune di Bologna” si debba indicare il numero di medici, diversi dai dentisti, operati pressi le strutture convenzionate. 3. Si chiede conferma che, come per i costi della manodopera, anche gli oneri aziendali per la siurezza non vadano indicati nell’offerta economica in quanto il servizio oggetto del presente appalto è riconducibile ai servizi di natura intellettuale e pertanto, non risulta applicabile alla presente procedura l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 4. Si chiede se la Cassa/Fondo contraente della polizza sarà Cassa Previline Assistance o se invece sarà la compagnia aggiudicataria ad indicare una Cassa/Fondo contraente; 5. Si chiede conferma che il Lotto 9 – Polizza Rimborso Spese Mediche Ospedaliere operi obbligatoriamente solo per i dipendenti in forza appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Bologna. 6. si chiede l’indicazione dell’attuale Compagnia Assicurativa con la quale il Corpo di Polizia Locale del Comune di Bologna gode della polizza sanitaria ed il relativo testo di polizza in corso. Se tali dettagli non fossero disponibile, si chiede di ricevere le eventuali differenze delle condizioni di polizza tra quelle contenute nel Capitolato in corso e quelle fornite da Capitolato della copertura sanitaria disciplinata dalla presente gara. 7. Si chiede di indicare il premio pro capite annuo netto in corso. 8. In riferimento all’allegato “Scheda_offerta economica lotto 9) RSMO”, si chiede conferma che la parte valevole ai fini dell’attribuzione del punteggio e quindi dell’aggiudicazione sia quella relativa alla prima pagina, ossia quella in cui si chiede di indicare: - il premio pro capite annuo netto. - il premio annuo netto sulla base di 575 assicurati. In merito si chiede se 575 rappresenta il numero di dipendenti in servizio presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di Bologna. In alternativa, si chiede l’interpretazione corretta. 9. In caso risposta positiva al punto 8, al fine di ricostruire il valore stimato a base d’asta netto biennale pari ad € 532.151,77, si chiede se il premio pro capite annuo netto a base d’asta sia pari a € 462,74. Tale premio è ottenuto dividendo il valore stimato a base d’asta netto annuo (266.075,39 € = 532.151,77 € diviso 2 anni) per n. 575 assicurati. In alternativa, si chiede l’interpretazione corretta. 10. In riferimento all’allegato “Scheda_offerta economica lotto 9) RSMO”, sezione relativa:“QUOTAZIONE n. 1 PER ATTIVAZIONE COPERTURA AD ADESIONE FACOLTATIVA DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE DEGLI AVENTI DIRITTO NON VALEVOLE AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE” si chiede: - conferma che l’attivazione della copertura ad adesione facoltativa è rivolta ai familiari dei soli dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale. - di fornire il premio annuo lordo per nucleo composto da un solo familiare (oltre al dipendente). In merito si chiede se bisogna fornire il premio aggiuntivo per il solo familiare in più oppure il premio comprensivo del dipendente. Ad esempio, se il premio pro capite offerto è pari a € 460 e il premio aggiuntivo per un solo familiare in più è pari a € 200, si dovrà indicare il premio pari a € 660 o il premio pari a € 200? - di fornire il premio annuo lordo per nucleo composto da due o più familiari (oltre al dipendente). In merito si chiede se bisogna indicare il premio aggiuntivo per ogni familiare in più che rientra nel nucleo oppure il premio comprensivo del dipendente. Ad esempio, se il premio pro capite offerto è pari a € 460 e il premio aggiuntivo per ciascun familiare in più è pari a € 200 per un totale di 3 familiari, si dovrà indicare il premio pari a € 1.260 o il premio pari a € 600?. - conferma che il rispettivo computo dei premi non sia incluso nel valore stimato a base d’asta. - si chiede di fornire la numerosità del nucleo composto da: o 1 familiare; o 2 familiari; o 3 o più familiari. In alternativa, si chiede l’interpretazione corretta. 11. In riferimento all’allegato “Scheda_offerta economica lotto 9) RSMO”, sezione relativa: “QUOTAZIONE n. 2 PER ATTIVAZIONE COPERTURA AD ADESIONE FACOLTATIVA PER ALTRI DIPENDENTI NON VALEVOLE AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE” si chiede: - conferma che l’attivazione della copertura ad adesione facoltativa è rivolta ai dipendenti e ai relativi familiari che non appartengono al Corpo di Polizia Locale. - di fornire il premio annuo lordo per single. In merito si chiede se bisogna indicare il premio per il solo dipendente non appartiene al Corpo di Polizia Locale. - di fornire il premio annuo lordo per nucleo. In merito si chiede se bisogna indicare il premio a nucleo indipendentemente dalla numerosità dei familiari che compongono il nucleo. - conferma che il rispettivo computo dei premi non sia incluso nel valore stimato a base d’asta. - se il numero dei dipendenti in forza pari a € 3.725 rappresenta il numero di ALTRI DIPENDENTI non appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Se così fosse, si chiede perché nell’allegato “Note introduttive alla quotazione dei rischi”, il numero degli altri dipendenti è pari a 4.070. - si chiede di fornire la numerosità del nucleo composto. In alternativa, si chiede l’interpretazione corretta. 12. Si chiede, se disponibile, l’invio della statistica sinistri per la copertura rivolta ai dipendenti del Corpo di Polizia Locale e per la copertura rivolta agli altri Dipendenti con il dettaglio, relativamente alle ultime tre annualità, degli importi pagati e riservati per ciascuna garanzia, distinti tra sinistri erogati presso strutture convenzionate, sinistri rimborsati in regime rimborsuale e sinistri rimborsati mediante tickets sanitari. Inoltre, si chiede di fornire il premio lordo complessivo per ogni annualità. 13. Si chiede di indicare la numerosità relativa alle precedenti annualità dei Corpo di Polizia Locale del Comune di Bologna. 14. In riferimento all’allegato “Scheda_ offerta tecnica lotto 9 RSMO”, a pagina 3, punto 9) Indennità sostitutiva di ricovero: aumento della diaria giornaliera, si chiede se la seconda opzione si tratti di un refuso, ossia si intende “Da 80 € a 120 € giorni”? 15. Si chiede conferma che per l’intermediazione del Broker sia prevista una percentuale di provvigione in misura pari al 2% a carico dell’aggiudicatario.

Risposta : Ecco le risposte ai quesiti: 1. SI CONFERMA; 2. SI CONFERMA; 3. SI CONFERMA; 4. La contraente sarà la Cassa Previline Assistance. 5. SI CONFERMA; 6. Non c’è una copertura in corso, trattasi di nuova copertura; 7. Non c’è una copertura in corso, trattasi di nuova copertura; 8. SI CONFERMA; 9. SI CONFERMA; 10. Si conferma che l’adesione è rivolta al solo nucleo familiare dei dipendenti appartenenti al Corpo di polizia Locale. Trattandosi di nuova polizza non ci sono premi in corso. I premi per l’adesione che andranno indicati sono quelli in aggiunta a quello del dipendente. Il computo di tali premi non è compreso nella base d’asta. Circa la numerosità richiesta si tratta di un dato non disponibile. 11.Si conferma che l’adesione è rivolta ai dipendenti del Comune di Bologna non appartenenti al corpo di polizia municipale. Trattandosi di nuova polizza non ci sono premi in corso. Circa la numerosità richiesta si tratta di un dato non disponibile. 12.Trattandosi di nuova polizza non è disponibile una statistica sinistri; 13. Trattandosi di nuova polizza non è disponibile una statistica sinistri. 14. Si intende da 80 € a 120 € per giorno; 15. SI CONFERMA.

Chiarimento PI303815-19

Ultimo aggiornamento: 15/10/2019 09:16

Domanda : Con la presente siamo a richiedere la statistica sinistri relativa a tutti i lotti presenti in gara. Restiamo in attesa di un vostro gentile risconto e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti

Risposta : Le statistiche sinistri sono riportate nell'allegato "Progetto tecnico", tra i documenti di gara. I dati di dettaglio per ciascun lotto in formato excel sono stati resi pubblici con la risposta al quesito avente registro di sistema PI289312-19 del 30/09/2019.

Chiarimento PI299684-19

Ultimo aggiornamento: 11/10/2019 11:40

Domanda : Richiesta di chiarimenti Lotto 4) KASKO KM 1) Indicazione premio e Assicuratori in scadenza 2) Si chiede conferma che le condizioni del capitolato di gara siano corrispondenti alle condizioni in essere. Richiesta di chiarimenti Lotto 6) TUTELA LEGALE 1) Indicazione premio e Assicuratori in scadenza 2) Si chiede di fornire un aggiornamento più recente della statistica sinistri pubblicata che risulta aggiornata al 31/03/2019 3) Vi chiediamo di verificare se si tratti di un mero errore l'assenza nel capitolato della facoltà di recesso annuale a favore della Società, peraltro solitamente prevista per questa fattispecie di rischi. Per maggior chiarezza riportiamo di seguito il testo della clausola che prevede la facoltà bilaterale di recesso (così come riportata anche nel capitolato KASKO KM Lotto 4) pregandovi di provvedere all’integrazione anche nel testo Tutela Legale Lotto 6: “E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al termine di ogni annualità assicurativa, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, telegramma o PEC (posta elettronica certificata) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.”

Risposta : Le informazioni relative agli assicuratori ed i premi in corso sono presenti a pag 1 dell'Allegato "Progetto tecnico" al paragrafo - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’ATTUALE PROGRAMMA ASSICURATIVO. Rispetto al lotto 4) KASKO KM la risposta affermativa circa la corrispondenza delle condizioni del capitolato di gara rispetto alle condizioni in essere è anch’essa contenuta nel documento di gara “Progetto Tecnico Ex Art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il collocamento dei servizi assicurativi”; Rispetto al lotto 6 ) TUTELA LEGALE – si allega la statistica aggiornata (periodo di osservazione ampliato al 30.09.2019 anziché al 31.03.2019) sulla base degli aggiornamenti ricevuti dai precedenti assicuratori ITAS e ROLAND. L’articolo relativo alla facoltà di recesso annuale a favore della Compagnia è regolarmente prevista all’art. 18 pagina 10 del capitolato.

Chiarimento PI297511-19

Ultimo aggiornamento: 07/10/2019 12:22

Domanda : Chiarimenti Lotto 1 Per il Lotto 1 All Risks, richiediamo le seguenti informazioni: • Statistica sinistri degli ultimi 5 anni • Premio e assicuratore in corso

Risposta : Le informazioni relative all'assicuratore e premio in corso sono presenti a pag 1 dell'Allegato "Progetto tecnico" al paragrafo - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’ATTUALE PROGRAMMA ASSICURATIVO. La statistica sinistri relativa agli ultimi 5 anni è indicata a pagina 2 del progetto tecnico al paragrafo Lotto 1) All Risks - Tutela dei Beni, ed ulteriormente dettagliata tramite file excel trasmesso in risposta alla richiesta di chiarimento avente registro di sistema PI289312-19 del 30/09/2019 (registro di sistema della risposta: PI292246-19 del 02/10/2019).

Chiarimento PI295987-19

Ultimo aggiornamento: 07/10/2019 09:42

Domanda : Buongiorno, l'allegato word scheda di offerta economica per il loro 8 mi risulta danneggiato, sia prendendolo dalla piattaforma che dal sito del Comune. Potete tornare a caricarlo?grazie

Risposta : Buongiorno, il file caricato a sistema è in formato odt e non risulta danneggiato. Ad ogni buon fine, le inviamo lo stesso documento in formato docx. Cordiali Saluti

Chiarimento PI295158-19

Ultimo aggiornamento: 07/10/2019 09:21

Domanda : Buongiorno, per quanto riguarda il lotto 8, con la presente siamo a richiedere conferma che l'onorario di eventuale intervento medico legale sarà a carico dell'impresa.

Risposta : Buongiorno, si conferma che l'onorario di un eventuale intervento medico-legale sarà a carico dell'Impresa. Cordiali Saluti

Chiarimento PI289312-19

Ultimo aggiornamento: 02/10/2019 09:01

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede conferma che i premi a base d'asta indicati nel disciplinare alle pagg. 5,6,7,8,9 sono premi netti e riferiti al periodo biennale; 2) Si richiede l'inoltro dei report sinistri dettagliati delle ultime 5 annualità, possibilimente in formato excel, per tutti i lotti a gara; 3) Per i requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che l'Impresa potrà dimostrare di aver eseguito almeno 4 servizi negli anni 2016-2017-2018 a favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private.

Risposta : Buongiorno, ecco le risposte ai quesiti formulati: 1) i premi posti a base d'asta indicati nel disciplinare sono da intendersi al netto e per il periodo di due anni, dal 31/12/2019 al 31/12/2021. 2) in allegato si trasmettono i report sinistri richiesti. 3) al paragrafo 7.3 del disciplinare, sono riportati i requisiti di capacità tecnica e professionale, tra cui è menzionato quello di aver svolto, negli anni 2016-2018, almeno n. 4 servizi analoghi a quelli messi a gara e riferiti al ramo assicurativo del lotto per cui si partecipa, reso a favore di PP.AA. e/o imprese private. Per maggiori dettagli si rimanda al disciplinare di gara.

Ultimo aggiornamento: 14-09-2020, 09:33