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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI 1,2,3 DEL DM 332/99 ED AL DPCM 12/01/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA VASTA EMILIA NORD
Ente appaltanteAZIENDA USL DI PIACENZA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto6.603.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema25/10/2019
Termine richiesta chiarimenti06/12/2019 18:00
Termine presentazione delle offerte24/01/2020 18:00
Apertura busta amministrativa29/01/2020 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Scaletti Mario

telefono: 0522270821

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO AUSILI PER DISABILI PER LE AZIENDE AVEN

CIG: 8075785C98

Chiarimenti

Chiarimento PI349503-19

Ultimo aggiornamento: 28/11/2019 09:39

Domanda : Si chiede di specificare come sarà remunerata dal punto di vista economico l’attività di ritiro di più ausili contemporaneamente. Nel file “Elenco Servizi” in un’unica voce sono state infatti raggruppate più attività (ritiro, stoccaggio, riparazione, sanificazione, rimessa in uso, manutenzione a guasto anche a domicilio del paziente e sostituzione pezzi di ricambio), tuttavia il ritiro è unico, ma l’attività di revisione/sanificazione è distinta e prevista per ogni singolo ausilio ritirato. Si chiede di specificare se il compenso economico previsto verrà corrisposto una sola volta (un ritiro) o tante volte quante sono gli ausili ritirati da revisionare/sanificare.

Risposta : L'attività di ritiro non risulta specificatamente compensata, ma lo è, come si evince dai documenti di gara, nell'ambito delle attività di manutenzione e ricondizionamento, che è compensata per singolo ausilio. Viene specificamente compensato solamente il ritiro ad di fuori dell'area territoriale delle Aziende Aven.

Chiarimento PI349506-19

Ultimo aggiornamento: 28/11/2019 09:39

Domanda : Si chiede di specificare secondo quale delle seguenti voci del file “Elenco Servizi” sarà remunerata l’attività di riparazione/manutenzione correttiva al domicilio del paziente: “Ritiro, stoccaggio, riparazione, sanificazione, rimessa in uso, manutenzione a guasto anche a domicilio del paziente e sostituzione pezzi di ricambio” o “manutenzione a forfait al domicilio dell’utente”.

Risposta : si faccia riferimento all'art.11 del Capitolato di gara per la definizione delle due categorie di intervento: "Le attività definite in scheda di offerta come “MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE A FORFAIT” consistono nelle seguenti operazioni: • check up generale dell’ausilio; • piccola manutenzione (lubrificazione, verifica e gonfiaggio gomme ed eventuale sostituzione di camere d’aria e/o copertoni, verifica freni, serraggio viti, sostituzione di piccole parti – viti, gommini, copriperni, controllo cuscinetti o riparazioni con utilizzo di pezzi riciclati); • pulizia, sanificazione e disinfezione; Qualora l’intervento di revisione sia effettuato al domicilio dell’utente, lo stesso comprenderà le attività di cui sopra con l’esclusione delle attività di pulizia, sanificazione e disinfezione (intervento definito in scheda di offerta “manutenzione a forfait al domicilio dell’utente”) . Le attività definite di riparazione consistono nelle seguenti operazioni: • check up generale dell’ausilio • riparazione • sostituzione di parti di ricambio elettriche e non (sedute, schienali, braccioli etc.) con pezzi nuovi Qualora l’attività di riparazione come sopra descritta venga svolta al domicilio dell’utente, nella stessa saranno ricomprese anche le attività di revisione eventualmente necessarie (ad esclusione della pulizia, sanificazione e disinfezione) e non potranno essere addebitati alle aziende sanitarie costi aggiuntivi rispetto a quelli espresso in sede di offerta per la “manutenzione a forfait al domicilio dell’utente ”.

Chiarimento PI349504-19

Ultimo aggiornamento: 28/11/2019 09:34

Domanda : Al fine di poter effettuare le opportune valutazioni in merito alla sostenibilità tecnico/economica del servizio si chiede di specificare il numero medio complessivo di ritiri al quinquennio (conteggiando un ritiro di più ausili contemporaneamente come un unico ritiro). Non è possibile infatti evincere tale dato dal file “Elenco Servizi” fornito in quanto in un’unica voce sono stati raggruppate più attività (ritiro, stoccaggio, riparazione, sanificazione, rimessa in uso, manutenzione a guasto anche a domicilio del paziente e sostituzione pezzi di ricambio).

Risposta : Non rivestendo l'attività di ritiro una sua autonomia contrattuale, ma ricadendo nell'ambito delle manutenzioni si deve far riferimento alle informazioni di cui all'Elenco servizi ad esclusione di quelle relative alle consegne.

Chiarimento PI349494-19

Ultimo aggiornamento: 28/11/2019 09:24

Domanda : L’Art. 14.2 del Capitolato Speciale riporta quanto segue: “formazione contestuale, se possibile, di almeno due persone per ogni apparecchio consegnato ed effettuare richiami formativi (uno gratuito all’anno e gli altri con riconoscimento economico come da offerta economica), se richiesti ed autorizzati dalle Aziende Sanitarie (tracciato sul software LHA)”. Si chiede di specificare dove debba essere indicato il riconoscimento economico per i richiami formativi aggiuntivi, in quanto non è presente un campo dedicato all’interno della piattaforma Sater.

Risposta : All'aggiudicatario sarà richiesta la specifica quotazione, che verrà trattata nell'ambito delle alee contrattuali

Chiarimento PI349718-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:34

Domanda : 1) Art. 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica. a) Si chiede di specificare quale formula matematica viene applicata per attribuire i punteggi quantitativi “Q”. b) si chiede di specificare cosa si intenda per i seguenti parametri di valutazione: • MT. LINEARI UTILI, • MIGLIORIE, UTILIZZO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI. 2) Art. 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Si segnala come aver messo una valutazione tecnica espressa in punteggi quantitativi la cui somma è pari a 11 punti per il Piano di Subentro, a nostro avviso, non ponga tutti i potenziali concorrenti sullo stesso piano. Ci chiediamo infatti come la commissione possa valutare le ditte che attualmente svolgono il servizio in quanto è evidente che queste ultime, nel caso di aggiudicazione, non dovranno effettuare attività inventariali e di trasloco, e/o altre attività finalizzate all’avvio del servizio stesso. Si chiede pertanto che il piano di subentro non sia oggetto di punteggio ma sia semplicemente espresso dalle ditte partecipanti cosicché da essere oggetto di valutazione solo qualora aggiudicatarie del servizio. 3) Il costo della manodopera preso in considerazione è pari ad € 2.400.000,00. La sommatoria delle ore settimanali per il personale previsto è pari a 972 ore che moltiplicate per 52 settimane sono pari a circa 50.544 ore annue. Se si calcola un costo orario medio di circa € 18,00 si ottiene un costo annuale per il personale pari a €909.792,00. Moltiplicato per 5 anni si ottiene un ammontare di circa € 4.550.000,00. Pertanto si chiede di specificare come sono stati calcolati i costi della manodopera che risultano essere decisamente più bassi. 4) In offerta economica si chiede di specificare cosa si intenda alla voce: EVENTUALE SECONDA CONSEGNA DA SEGNALARE AUSL 5) In offerta economica si chiede di specificare cosa si debba inserire alla voce RIMBORSI KM VIAGGI FUORI TERRITORIO, in quanto non è stata prevista la quantità e la base d’asta. In attesa di Vs. riscontro porgiamo cordiali saluti.

Risposta : 1) si è provveduto a specificare tali formule con la rettifica in data di ieri 2) per metri lineari utili si intende la lunghezza complessiva delle scaffalature in dotazione tenuto conto dell'altezza utilizzabile delle stesse. 3) Si intende che la Commissione valuterà l'eventuale proposta di sistemi di automazione del processo produttivo che non vengono richieste ma che possono essere proposte 4) Non essendoci attualmente ne' un solo gestore del servizio nelle diverse aziende, ne' un solo magazzino, non si ritene che vi possano essere disparità di trattamento. Peraltro la valutazione avverrà su differenti "item" e con riferimento a tempistiche che, ai sensi dell'art. 4 del capitolato saranno comunque oggetto di discussione e di condivisione fra Aziende e fornitore. 5) il costo della manodopera è stato modificato in data di ieri e comunque rappresenta un elemento non vincolante per la formulazione dell'offerta come, ad esempio, i costi per la sicurezza 6) per eventuale seconda consegna da segnalare ausl si intende il costo relativo al secondo tentativo di consegna del medesimo ausilio, che comun que dovrà, come specificato nel Capitolato, essere disposto dalla ausl di competenza 7) la voce non è stata quantificata in quanto non determinabile. Per lo stesso motivo non è stata inserita nei conteggi relativi alla base d'asta. Si tratta di un evento raro, che verrà gestito nei limiti delle alee contrattuali e remunerato secondo la quotazione espressa, che comunque non sarà oggetto di valutazione

Chiarimento PI349502-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:17

Domanda : Al fine di poter effettuare una valutazione tecnica ed economica attendibile delle risorse necessarie per l’espletamento del servizio, si richiedono i seguenti dati: - N° totale di ausili vari non elettrificati attualmente inventariati e gestiti - N° totale di ausili elettrificati attualmente inventariati e gestiti

Risposta : si fa riferimento alla precedente risposta per specificare che dette informazioni, in quanto variabili nel tempo, non sono al momento disponibili. Come specificato all'art. 4 del Capitolato, "le Aziende sanitarie concorderanno con il fornitore aggiudicatario, un incontro finalizzato a definire dettagliatamente i tempi e le modalità di attivazione del servizio, che dovranno comunque essere coerenti con le indicazioni evidenziate in sede di offerta tecnica. L’incontro ha la finalità di definire/concordare: • La condivisione del “piano operativo di subentro” proposto dalla ditta aggiudicataria in coerenza con quanto indicato in sede di offerta tecnica; • il trasferimento delle informazioni relative agli utenti aventi diritto e agli ausili in loro possesso; • il trasferimento delle informazioni relative ai magazzini delle ditte terze che hanno precedentemente gestito gli ausili, l’elenco degli ausili in loro possesso e il loro stato manutentivo; • le modalità di utilizzo del sistema informativo in uso (creazione utenze, consegna credenziali, …); • quant’altro necessario al buon funzionamento del servizio"

Chiarimento PI349500-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:15

Domanda : Si chiede di specificare il nome e il produttore della soluzione informatica per la gestione degli ausili attualmente utilizzata che dovrà essere adottata dall’aggiudicatario per l’esecuzione del servizio (cfr. Art. 5.1 del Capitolato Speciale)

Risposta : L'informazione non rileva ai fini della formulazione dell'offerta di gara

Chiarimento PI349497-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:14

Domanda : Come previsto dall’Art. 23 del Disciplinare di gara “Clausola sociale ed altre condizioni particolari di esecuzione” l’aggiudicatario è tenuto a riassorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze delle imprese che attualmente gestiscono gli analoghi servizi delle diverse Aziende sanitarie garantendo l’applicazione dei CCNL di settore. Al fine di poter effettuare le opportune valutazioni sia dal punto di vista tecnico che economico e formulare un’offerta economicamente sostenibile e remunerativa a fronte della richiesta di riassorbire in via prioritaria il personale attualmente operativo, si chiede di indicare per ogni singolo lavoratore oggetto della “clausola sociale” i seguenti dati: - Azienda Sanitaria sede di lavoro - Monte ore settimanale dedicato allo specifico appalto - CCNL impiegato - Livello contrattuale - Costo annuo lordo - Mansione lavorativa, con specifico riferimento alle mansioni indicate all’Art. 5.3 del Capitolato Speciale (tecnico Ortopedico, personale operativo di magazzino, personale tecnico addetto alle manutenzioni, personale operativo logistico e addetto alle consegne, personale amministrativo, coordinatore/direttore del magazzino)

Risposta : Relativamente alla clausola sociale di assorbimento del personale attualmente utilizzato dai gestori del servizio, si specifica quanto segue: a) l’applicazione della clausola sociale prevista per gli affidamenti di servizi ad alta intensità di manodopera, non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. b) Il Capitolato di gara prevede (art. 20) "In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla legge regionale n. 12/2014, il Fornitore: si obbliga ad eseguire il servizio prevedendo l’impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella percentuale del 1% dell’importo complessivo dell’approvvigionamento del servizio, compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste” e nulla dispone in relazione all’eventuale assorbimento del personale attualmente impiegato dalle ditte appaltatrici. Ciò anche in relazione al fatto che, come è esplicitato nel progetto Tecnico (art. 10) il riferimento è al CCNL vigente. Poiché “l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione” (Cons. Stato, III, n. 5597/2015), non potendo essere a conoscenza del CCNL applicato dai concorrenti, e quindi della sussistenza o meno di tale obbligo, l’indicazione è da ritenersi indicativa e verrà verificata, al pari delle altre norme di rilevanza, in relazione all’applicazione del CCNL che i concorrenti indicheranno.

Chiarimento PI349495-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:14

Domanda : Le certificazioni dei produttori relative alle abilitazioni allo svolgimento degli interventi di manutenzione su elettromedicali e montascale, richieste nell’Allegato G dello schema di relazione tecnica, sono certificazioni nominative. L’Offerente non è tenuto a disporre già nel proprio organico di personale con il quale eseguirà, in caso di aggiudicazione, l’appalto in oggetto. Si chiede pertanto la possibilità di consegnare tali certificazioni prima dell’avvio del servizio e non in sede di presentazione dell’offerta.

Risposta : Non costituendo ne' parametro di valutazione ne' condizione di partecipazione il concorrente può comportarsi come da voi ipotizzato, oppure procedere indicando quale informazione di contesto l'eventuale possesso da parte di personale alla proprie dipendenze di tali qualificazioni

Chiarimento PI349486-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:10

Domanda : All’interno della piattaforma Sater non è presente il campo per poter allegare un documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera (documento richiesto al punto b) dell’Art. 16 del Disciplinare di gara). Si chiede pertanto di modificare il contenuto della piattaforma Sater.

Risposta : si è provveduto in data di ieri

Chiarimento PI349485-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:09

Domanda : All’interno della piattaforma Sater non è presente il campo per indicare la stima dei costi della manodopera richiesta al punto b) dell’Art. 16 del Disciplinare di gara. Si chiede pertanto di modificare il contenuto della piattaforma Sater.

Risposta : si è provveduto in data di ieri

Chiarimento PI349482-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:09

Domanda : Il criterio di valutazione n. 21 dell’offerta tecnica ed il punto 9 del Capitolo 3 dello schema della relazione tecnica “Altro personale dedicato in via esclusiva allo svolgimento del servizio” non coincidono con il campo corrispondente presente sulla piattaforma Sater denominato “dotazione di personale - altro personale specializzato a disposizione (oltre a quello dedicato)”. Si chiede di confermare che sia da considerarsi corretta la dicitura presente sulla piattaforma Sater, ovvero che il criterio di valutazione n. 21 ed il corrispondente paragrafo dell’offerta tecnica siano relativi ad altro personale a disposizione (non dedicato).

Risposta : si è provveduto alla omogeneizzazione delle diciture in data di ieri

Chiarimento PI349476-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:08

Domanda : All’interno della piattaforma Sater non è presente il campo per indicare il valore offerto per il criterio di valutazione n. 6 dell’offerta tecnica “Definizione percorsi separati sporco pulito”. Si chiede pertanto di modificare il contenuto della piattaforma Sater.

Risposta : Come si può evincere dalle informazioni di cui al Disciplinare di gara rettificato in data di ieri, verranno assegnati 2 punti ai concorrenti che nell'ambito della relazione tecnica espliciteranno l'esistenza dei percorsi sporco e pulito evidenziandoli nella planimetria. L'indicazione di cui allo schema di relazione tecnica "INDICARE ED INSERIRE SU SATER" deve essere considerata un refuso

Chiarimento PI349474-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:03

Domanda : Il file excel “Elenco servizi” pubblicato tra i documenti di gara contiene delle “quantità” differenti rispetto alle quantità indicate all’interno della piattaforma Sater, da cui deriva un valore a base d’asta di € 6.542.102,50 differente dal valore a base d’asta di € 6.603.000,00 indicato nel Disciplinare. Nel dettaglio sono state riscontrate differenze relative alle quantità per le righe n. 62, 73, 75 e 76. Si chiede di confermare che i valori corretti da considerare siano quelli indicati all’interno della piattaforma Sater e di ripubblicare il file excel “Elenco servizi” con i valori corretti.

Risposta : Si è provveduto a rettificare le informazioni di cui all'elenco servizi in data di ieri

Chiarimento PI349472-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:02

Domanda : Si chiede di specificare quali siano le formule matematiche che saranno adottate per l’assegnazione dei “punteggi quantitativi – Q” di cui all’Art. 17.1 del Disciplinare di gara.

Risposta : Si è provveduto a specificare tali formule nel disciplinare rettificato in data di ieri

Chiarimento PI349269-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:02

Domanda : CLAUSOLA SOCIALE: dal momento che “l’aggiudicatario del Contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze delle imprese che attualmente gestiscono gli analoghi servizi delle diverse Aziende sanitarie interessate alla procedura uscente”, si chiede di fornire un elenco dettagliato del personale attualmente impiegato, con relative qualifiche professionali, CCNL applicato, livelli contrattuali, nonché con la puntale indicazione della retribuzione lorda percepita e relativo costo aziendale, al fine di poter correttamente calcolare i costi della manodopera.

Risposta : Relativamente alla clausola sociale di assorbimento del personale attualmente utilizzato dai gestori del servizio, si specifica quanto segue: a) l’applicazione della clausola sociale prevista per gli affidamenti di servizi ad alta intensità di manodopera, non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. b) Il Capitolato di gara prevede (art. 20) "In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla legge regionale n. 12/2014, il Fornitore: si obbliga ad eseguire il servizio prevedendo l’impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella percentuale del 1% dell’importo complessivo dell’approvvigionamento del servizio, compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste” e nulla dispone in relazione all’eventuale assorbimento del personale attualmente impiegato dalle ditte appaltatrici. Ciò anche in relazione al fatto che, come è esplicitato nel progetto Tecnico (art. 10) il riferimento è al CCNL vigente. Poiché “l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione” (Cons. Stato, III, n. 5597/2015), non potendo essere a conoscenza del CCNL applicato dai concorrenti, e quindi della sussistenza o meno di tale obbligo, l’indicazione è da ritenersi indicativa e verrà verificata, al pari delle altre norme di rilevanza, in relazione all’applicazione del CCNL che i concorrenti indicheranno.

Chiarimento PI348798-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:01

Domanda : Con riferimento all'art. 23 CLUSOLA SOCIALE del DISCIPLINARE DI GARA si chiede di indicare il numero e le mansioni del personale dipendente della ditte che attualmente gestiscono il servizio che potrebbero essere interessate/coinvolte nell'eventuale assorbimento nell'organico di un nuovo aggiudicatario.

Risposta : Relativamente alla clausola sociale di assorbimento del personale attualmente utilizzato dai gestori del servizio, si specifica quanto segue: a) l’applicazione della clausola sociale prevista per gli affidamenti di servizi ad alta intensità di manodopera, non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. b) Il Capitolato di gara prevede (art. 20) "In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla legge regionale n. 12/2014, il Fornitore: si obbliga ad eseguire il servizio prevedendo l’impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella percentuale del 1% dell’importo complessivo dell’approvvigionamento del servizio, compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste” e nulla dispone in relazione all’eventuale assorbimento del personale attualmente impiegato dalle ditte appaltatrici. Ciò anche in relazione al fatto che, come è esplicitato nel progetto Tecnico (art. 10) il riferimento è al CCNL vigente. Poiché “l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione” (Cons. Stato, III, n. 5597/2015), non potendo essere a conoscenza del CCNL applicato dai concorrenti, e quindi della sussistenza o meno di tale obbligo, l’indicazione è da ritenersi indicativa e verrà verificata, al pari delle altre norme di rilevanza, in relazione all’applicazione del CCNL che i concorrenti indicheranno.

Chiarimento PI348791-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 15:00

Domanda : Con riferimento all'art. 4. SUBENTRO ED AVVIO ATTIVITÀ del capitolato speciale, allo scopo di meglio definire le modalità e le tempistiche del subentro alle aziende attualmente operanti nel servizio si chiede di precisare il numero di magazzini dai quali dovrà essere prevista l'attività di prelievo degli ausili, la loro posizione geografica e il numero di ausili stoccati, suddivisi per macro categorie. Per questi ultimi si chiede di indicare quanti sono stoccati su pallet o rastrelliere.

Risposta : Con riferimento a quanto previsto all'art. 4 del Capitolato di gara, premesso che le informazioni quantitative da voi richieste non sono al momento disponibili in quanto variabili, è stato appositamente previsto in detto articolo che "le Aziende sanitarie concorderanno con il fornitore aggiudicatario, un incontro finalizzato a definire dettagliatamente i tempi e le modalità di attivazione del servizio, che dovranno comunque essere coerenti con le indicazioni evidenziate in sede di offerta tecnica. L’incontro ha la finalità di definire/concordare: • La condivisione del “piano operativo di subentro” proposto dalla ditta aggiudicataria in coerenza con quanto indicato in sede di offerta tecnica; • il trasferimento delle informazioni relative agli utenti aventi diritto e agli ausili in loro possesso; • il trasferimento delle informazioni relative ai magazzini delle ditte terze che hanno precedentemente gestito gli ausili, l’elenco degli ausili in loro possesso e il loro stato manutentivo; • le modalità di utilizzo del sistema informativo in uso (creazione utenze, consegna credenziali, …); • quant’altro necessario al buon funzionamento del servizio. "

Chiarimento PI346530-19

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 12:55

Domanda : DISCIPLINARE DI GARA 1. Art. 4 Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti: si chiede di poter suddividere le attività descritte in “prestazione principale” e “prestazione secondaria” per poter prendere in considerazione una eventuale partecipazione in R.T.I. di tipo verticale. 2. Art. 17 .1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica: si rilevano dei discostamenti tra i punteggi indicati nella tabella ivi riportata e quelli indicati nell’Allegato C “Progetto tecnico” pagg. 11, 12 e 13. Si chiede cortese verifica e successiva correzione. ALLEGATO C PROGETTO TECNICO 1. Art. 10 Clausola sociale: viene indicato che “l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente”. Si chiede di poter rendere noto il numero delle persone eventualmente da assorbire e il relativo inquadramento (costo azienda, CCNL, etc…). CAPITOLATO SPECIALE 1. Art. 5.3 Dotazione minima di personale e Art. 9 Modalità di consegna: vengono richieste n. 156 ore settimanali di attività per i Tecnici Ortopedici, prevedendo una specifica referenza per ogni azienda sanitaria e viene riportato che “la ditta all’atto della consegna si impegna a provvedere […] ad adeguare o modificare l’ausilio, su richiesta degli Uffici protesica […], secondo le indicazioni dello specialista prescrittore utilizzando proprio personale qualificato (tecnico ortopedico) per le personalizzazioni richieste”. Preme sottolineare che, con l’introduzione dei nuovi LEA, viene previsto l’intervento del Tecnico Ortopedico unicamente per gli ausili rientranti nell’Elenco 1. Facendo pertanto riferimento all’elenco degli ausili contenuto nell’Allegato C – Progetto tecnico, si nota come solo una quantità esigua di essi rientra in tale Elenco 1, prevedendo quindi l’intervento di un Tecnico Ortopedico specializzato. Posto quanto sopra, la richiesta di n. 4 tecnici ortopedici dedicati in via esclusiva alla gestione del servizio appare eccessiva: da una previsione data dal numero degli ausili riportati nella tabella e rientranti nell’Elenco 1, risulta all’incirca n. 1 intervento al giorno per ogni Tecnico Ortopedico. La richiesta di metterli a disposizione in via esclusiva per il presente appalto appare evidentemente non adeguata. Inoltre, si segnala che, per tutti gli altri ausili che non rientrano nell’Elenco 1, eventuali modifiche possono essere effettuate da un tecnico specializzato, non necessariamente Tecnico Ortopedico. Stante quanto sopra, vi chiediamo di rivedere il numero dei Tecnici Ortopedici dedicati in via esclusiva e, di conseguenza, la previsione di mettere a disposizione “altri Tecnici Ortopedici”, nonché di prevedere la possibilità di intervento da parte di un tecnico specializzato per gli ausili non afferenti all’Elenco 1, come anche previsto dai nuovi LEA.

Risposta : 1. Non risulta possibile - e non si ritiene opportuna - tale suddivisione. Ciò non toglie che sia nella facoltà del concorrente individuare funzioni/servizi da subappaltare o, in caso di partecipazione in RTI suddividere nell'esecuzione all'interno del RTI stesso. 2: Abbiamo provveduto alle rettifiche del caso. Rimane comunque che fanno fede le informazioni pubblicate sulla piattaforma 3. Relativamente alla clausola sociale di assorbimento del personale attualmente utilizzato dai gestori del servizio, si specifica quanto segue: a) l’applicazione della clausola sociale prevista per gli affidamenti di servizi ad alta intensità di manodopera, non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. b) Il Capitolato di gara prevede (art. 20) "In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla legge regionale n. 12/2014, il Fornitore: si obbliga ad eseguire il servizio prevedendo l’impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella percentuale del 1% dell’importo complessivo dell’approvvigionamento del servizio, compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste” e nulla dispone in relazione all’eventuale assorbimento del personale attualmente impiegato dalle ditte appaltatrici. Ciò anche in relazione al fatto che, come è esplicitato nel progetto Tecnico (art. 10) il riferimento è al CCNL vigente. Poiché “l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione” (Cons. Stato, III, n. 5597/2015), non potendo essere a conoscenza del CCNL applicato dai concorrenti, e quindi della sussistenza o meno di tale obbligo, l’indicazione è da ritenersi indicativa e verrà verificata, al pari delle altre norme di rilevanza in relazione all’applicazione del CCNL che i concorrenti indicheranno. 3. Si conferma l'indicazione del mote ore relativo ai tecnici ortopedici. L'organizzazione del servizio che si intende fornire richiede infatti tale dotazione di personale indipendentemente dal riferimento agli elenchi citati

Chiarimento PI349483-19

Ultimo aggiornamento: 25/11/2019 16:00

Domanda : Si chiede di confermare che all’interno del campo “Relazione Tecnica” presente sulla piattaforma Sater debba essere caricata una cartella zip contenente la Relazione Tecnica, tutti gli allegati dalla A alla J richiesti nello Schema di Relazione Tecnica e la dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali richiesta all’Art. 14.3.4 del Disciplinare di gara (non essendo presenti in piattaforma dei campi singoli e dedicati per i suddetti documenti richiesti).

Risposta : Si conferma che nel campo denominato "relazione tecnica" dovrà essere caricato un documento redatto secondo lo schema di cui all'allegato "schema di relazione tecnica" comprensivo degli allegati individuati nello schema stesso che della relazione rappresentano parte integrante e sostanziale La eventuale dichiarazione dei segreti tecnici e commerciali invece dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa utilizzando il comando "aggiungi allegato"

Chiarimento PI349323-19

Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 11:18

Domanda : Punto 3.1 CAPITOLATO: si chiede conferma che la dicitura “metri lineari” si riferisce alla lunghezza delle scaffalature.

Risposta : per metri lineari si intende la lunghezza complessiva delle scaffalature in dotazione tenuto conto dell'altezza utilizzabile delle stesse.

Chiarimento PI349222-19

Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 11:14

Domanda : Si chiede conferma che il termine di presentazione delle offerte è il 10.12.2019 h13:00 così come indicato sulla piattaforma e sul disciplinare di gara e non alle h12:00 come indicato sul bando.

Risposta : si conferma il termine indicato sulla piattaforma

Chiarimento PI346565-19

Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 11:12

Domanda : Si chiede di confermare che la richiesta di indicazione della terna dei subappaltatori contenuta alla pag.5 della “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” sia da considerare refuso e, pertanto, tale dicitura debba essere eliminata dal modello sopra indicato.

Risposta : si conferma

Chiarimento PI348042-19

Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 11:12

Domanda : A pag. 6 della domanda di partecipazione, punti 1 e 2, si chiedono indicazioni relativamente alla possibilità di subappaltare una parte dei servizi previsti. In base al D.L. n. 32/2019 convertito dalla L.55/2019, l’art. 105 del codice sul subappalto non prevede l’obbligatorietà dell’indicazione della terna dei subappaltori in sede di offerta, né delle parti del contratto che si intendono subappaltare a terzi. Si chiede conferma che le indicazioni da inserire sono esclusivamente relative alla quota percentuale che si intende subappaltare in caso di aggiudicazione.

Risposta : Come risulta ovvio la ditta concorrente deve attenersi alle disposizioni normative vigenti, pertanto la vs. interpretazione risulta corretta

Chiarimento PI346562-19

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019 13:32

Domanda : Si chiede di confermare che quanto indicato all’art.8.1 del Disciplinare di gara e precisamente “Per la comprova del requisito l’Azienda Capofila (Ausl Piacenza) acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti” si riferisca esclusivamente al requisito di Idoneità – “Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara” e pertanto l’operatore economico dovrà indicare esclusivamente i riferimenti della propria Iscrizione alla Camera di Commercio

Risposta : Si conferma che non sono richiesti requisiti particolari per la partecipazione alla gara, salvo l'iscrizione alla CCIAA

Chiarimento PI346559-19

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019 13:30

Domanda : Si chiede di pubblicare il documento “Allegato X – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo” richiamato e indicato alla pag.22 del Disciplinare di gara

Risposta : Si allega quanto richiesto

Chiarimento PI346557-19

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019 13:28

Domanda : Si chiede conferma che la cauzione provvisoria debba essere rilasciata e intestata a favore dell’ AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA via Anguissola, 15 29121 PIACENZA

Risposta : si conferma

Chiarimento PI342388-19

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019 13:28

Domanda : Con riferimento alla procedura indicata in oggetto siamo a chiedere gentile conferma che gli unici requisiti di qualificazione richiesti, oltre a quelli soggettivi, sono indicati all’art. 8.1. del Disciplinare di Gara (Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e che, pertanto, nella compilazione del DGUE non andranno inseriti i dati riferiti al fatturato analogo ed all’elenco servizi analoghi eseguiti nell’ultimo triennio. In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo Cordiali Saluti.

Risposta : Si conferma che non essendo richiesti requisiti specifici per la partecipazione alla procedura, ne' di carattere tecnico ne' di carattere economico le informazioni da voi citate non andranno inserite nel dgue

Chiarimento PI332039-19

Ultimo aggiornamento: 06/11/2019 12:41

Domanda : Si chiede di confermare che la dotazione minima di personale richiesta all’Art. 5.3 del Capitolato Speciale, espressa in ore settimanali, sia da considerarsi equivalente al seguente organico minimo richiesto per l’esecuzione del servizio: - N. 4 Tecnici Ortopedici - N. 6 Personale operativo di magazzino - N. 2 Personale tecnico addetto alle manutenzioni - N. 8 Personale operativo Logistico e addetti alle consegne - N. 4 Personale amministrativo - N. 1 Coordinatore/Direttore del Magazzino Per un totale di N. 25 risorse dedicate in via esclusiva allo svolgimento del servizio.

Risposta : Si è ritenuto opportuno ragionare in termini di ore settimanali al fine di rendere maggiormente trasparente la valutazione delle proposte formulate dai concorrenti in quanto l'espressione in termini di numero di unità di personale potrebbe non tener conto di eventuali impieghi a tempo parziale intesi sia come operatori ad orario ridotto che come operatori solo parzialmente utilizzati (sebbene in via esclusiva) per la commessa di che trattasi. Si ritiene che con riferimento agli orari di lavoro previsti dai vigenti CCNL possa essere agevolmente ricavato il numero di FTE (full time equivalent) richiesto.

Chiarimento PI332038-19

Ultimo aggiornamento: 06/11/2019 12:35

Domanda : Al fine di poter effettuare le opportune valutazioni in merito alla sostenibilità tecnico/economica del servizio si chiede di specificare se la stima quantitativa dell’attività di “Prima consegna sia per nuovo che per riciclato” pari a 100.000 (numero riga 74 del file excel “Elenco Servizi”) sia da intendersi in alternativa: - come numero di consegne (es. una consegna di n. 3 ausili contemporaneamente è quindi conteggiata pari ad uno) - come numero di ausili consegnati (es. una consegna di n. 3 ausili contemporaneamente è quindi conteggiata pari a tre).

Risposta : Il quantitativo indicato è da intendersi quale "NUMERO DI CONSEGNE"

Chiarimento PI323896-19

Ultimo aggiornamento: 29/10/2019 14:26

Domanda : Con riferimento al Capitolato Speciale, nell’art. 3.1 relativo alla struttura del magazzino vengono indicate le caratteristiche minime che il magazzino da mettere a disposizione deve avere. Riteniamo si tratti di una struttura che, evidentemente, nessun OE può già avere in uso. Nell’allegato 11 “Schema Relazione Tecnica” viene richiesto al primo punto “Luogo ubicazione Stabile”. Si chiede conferma che si tratta di una indicazione di massima della zona/provincia in cui si prevede di stabilire l’attività in caso di aggiudicazione e non di un indirizzo definito. Si chiede poi conferma che l’indicazione richiesta al punto 2 “metri lineari” sia riferita alla lunghezza delle scaffalature, come pare indicato sempre nell’art. 3.1 del capitolato speciale.

Risposta : Si conferma che il capitolato definisce le caratteristiche di minima che la struttura di magazzino deve possedere. Qualora la stessa non sia già in uso alla ditta o alle ditte che risulterà/risulteranno aggiudicataria/e nella relazione tecnica andrà individuata quantomeno una ubicazione dello stesso magazzino. Si ricorda che: 1. l'ubicazione del magazzino non è soggetta a valutazione 2. la conformità della struttura alle prescrizioni del capitolato ed alle indicazioni dell'offerta tecnica, verrà verificata preliminarmente alla attivazione del servizio. Il RUP

Ultimo aggiornamento: 17-10-2023, 16:36