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Dati del bando

Lavori di riqualificazione dell'illuminazione interna di alcuni edifici di proprietà comunale
Ente appaltanteCOMUNE DI PIACENZA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto212.756,91 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema18/10/2019
Termine richiesta chiarimenti30/10/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte05/11/2019 12:00
Apertura busta amministrativa06/11/2019 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bertani Alessandro

telefono: 0523492066

Gaiuffi Vincenzo

telefono: 0523492028

Albertelli Aldo

telefono: 0523492017
cellulare: 0523492142

Mezzadra Paola

telefono: 0523492030
cellulare: 0523492165

Cig

Lotto 1Lavori di riqualificazione dell'illuminazione interna di alcuni edifici di proprietà comunale

CIG: 8066684638
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI324246-19

Ultimo aggiornamento: 31/10/2019 10:29

Domanda : Spett.le Comune di Piacenza, con riferimento alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: 8066684638, si chiedono delucidazioni in merito alla lista delle categorie (ricevuta al momento del sopralluogo effettuato in data 24/10/2019 dal Direttore tecnico dell'impresa) in quanto diverse voci, pur riportando codice lavorazione e descrizione corrette, applicano un prezzo a base d’asta difforme da quello previsto nel prezzario regionale di riferimento. In attesa di riscontro, Distinti Saluti

Risposta : Una refuso progettuale ha determinato il seguente equivoco: il prezzo descritto come: D02.06.036 - Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086 serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: * D02.06.036 A - diam 16 mm - Euro 5,25 * D02.06.036 B - diam 20 mm - Euro 6,16 * D02.06.036 C - diam 25 mm - Euro 7,18 in realtà è relativo all' articolo D02.06.035 e relativi sub-articoli (A,B,C) del prezzario E.R. 2018 Nella formulazione dell' offerta relativa a detto articolo, si tenga in considerazione il prezzo a base d' asta, ma riferito all' art. D02.06.035. I riferimenti sono, quindi, così di seguito modificati: D02.06.035 - Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, del diametro nominale di: * D02.06.035 A - diam 16 mm - Euro 5,25 * D02.06.035 B - diam 20 mm - Euro 6,16 * D02.06.035 C - diam 25 mm - Euro 7,18

Chiarimento PI324309-19

Ultimo aggiornamento: 30/10/2019 08:38

Domanda : Buongiorno, si chiede se nel documento ''lista delle categorie dei lavori'' rilasciato durante il sopralluogo, ci sia da aggiungere/riportare qualche precisazione/dicitura di riferimento della gara, oltre alla compilazione della tabella della lista delle categorie. Si richiede inoltre se è possibile inserire il documento firmato digitalmente anche con scansione in bianco e nero dell'originale. Grazie, cordiali saluti

Risposta : Non è necessario riportare alcun riferimento/dicitura alla gara in oggetto. Le norme di gara non prevedono nulla in merito alla colorazione della scansione del documento liste delle categorie, il bianco e nero non è dunque motivo di esclusione. Si precisa inoltre che così come già comunicato mediante avviso sulla piattaforma SATER: "Tutti i concorrenti dopo aver compilato la lista delle categorie consegnata al termine del sopralluogo, dovranno indicare in calce al medesimo documento anche le seguenti voci totali a seguito dei prezzi unitari offerti: IMPORTO TOTALE LAVORI OFFERTI: Euro ....(in cifre ed in lettere) RIBASSO PERCENTUALE COMPLESSIVAMENTE OFFERTO: (in cifre e lettere. Fino a tre decimali dopo la virgola, gli ulteriori numeri dopo il terzo decimale non verranno presi in considerazione) ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI: in cifre ed in lettere

Chiarimento PI323101-19

Ultimo aggiornamento: 29/10/2019 09:40

Domanda : Buongiorno, nel campo "prodotti" al momento della generazione dell'offerta viene data la possibilità di inserire un offerta in excel. E' un campo obbligatorio? O è sufficiente compilare il riquadro sottostante e generare in seguito l'offerta in formato PDF? Grazie, cordiali saluti

Risposta : Per l'appalto di lavori di che trattasi, l'oe non deve compilare il campo "prodotti" per la presentazione di una offerta in excel. Il concorrente, per presentare regolare offerta, dovrà utilizzare il comando di generazione dell'offerta in pdf con la compilazione dei campi obbligatori (percentuale ribasso, costi manodopera, oneri aziendali sicurezza), procedendo ad allegare anche la scansione firmata digitalmente della lista delle categorie.

Chiarimento PI320980-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 16:02

Domanda : Spett.le RUP, in merito al subappalto facciamo notare che la recente sentenza della Corte di Giustizia europea n. C-63/18, Quinta Sezione, del 26/09/19 introduce la normativa del “subappalto senza limitazioni”, che modifica la legislazione nazionale vigente in materia ed è di diretta ed immediata applicazione nel diritto di tutti gli Stati membri della comunità europea. Vi preghiamo, pertanto, di poter applicare la nuova normativa comunitaria anche alla procedura in questione.In attesa di un Vs riscontro, salutiamo cordialmente.

Risposta : La risposta al quesito in esame è negativa. A parere della scrivente Amministrazione, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza in argomento, non ha introdotto una nuova normativa positiva del subappalto c.d. “senza limitazioni”, ma si è limitata a disporre l'incompatibilità tra i principi della Direttiva Europea di riferimento (2014/24/UE) ed alcuni aspetti della legislazione nazionale italiana in materia di subbapalto. Ciò premesso e fermo restando il riconoscimento della c.d. “primazia” del diritto dell'Unione, nel caso di specie non è possibile per la Stazione Appaltante, procedere in via autonoma alla disapplicazione della normativa nazionale tuttora vigente in materia di subappalto, in quanto i principi generali contenuti nella Direttiva comunitaria sopra citata, non rivestono i caratteri necessari a tal fine della chiarezza, precisione ed incondizionatezza. Per quanto sopra esposto, in attesa di un provvidenziale adeguamento del Codice da parte del Legislatore nazionale, questa Amministrazione ritiene di non procedere con la disapplicazione del quadro normativo vigente in materia di subappalto, anche ai fini della tutela della certezza del diritto nonché del rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione.

Chiarimento PI320979-19

Ultimo aggiornamento: 28/10/2019 09:40

Domanda : Spett.le RUP, in merito alle modalità in cui effettuare il sopralluogo previste dal bando di gara, facciamo notare che il Codice Degli Appalti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del Dpr 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Ad oggi non esiste alcuna norma del Codice degli Appalti o nota dell' ANAC emessa dopo il 2016, che indichi tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Pertanto, Vi chiediamo di poter effettuare il sopralluogo con delega semplice (non notarile) ad un soggetto non dipendente, come è stato concesso da numerose stazioni appaltanti per le motivazioni esposte. In attesa di un Vs riscontro, salutiamo cordialmente.

Risposta : Con riferimento al quesito posto, si precisa che Anac, con delibera n. 681 del 28 giugno 2017, ha confermato, richiamata la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, a tenore della quale «Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente», il punto 5.6 del Bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014 per i servizi di pulizia, secondo cui «Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente, nonché la delibera Anac precedente n. 219 del 1 marzo 2017, che il sopralluogo debba essere effettuato, oltre che dal direttore tecnico o legale rappresentante, anche da soggetti delegati, purchè dipendenti del concorrente. Considerato quanto espresso più volte da Anac, si ritiene che la lex specialis sia assolutamente in linea e che il sopralluogo possa essere effettuato da persona dipendente, munita di delega. La procura notarile è richiesta solo per il Procuratore delegato.

Chiarimento PI319969-19

Ultimo aggiornamento: 25/10/2019 12:00

Domanda : Compilazione lista della categorie dei lavori: nella colonna "B" (prezzo unitario) l'importo che indicheremo deve essere comprensivo anche della manodopera oppure la SOLO FORNITURA?

Risposta : Si indica il prezzo totale, comprensivo di fornitura e posa in opera.

Chiarimento PI319977-19

Ultimo aggiornamento: 25/10/2019 10:49

Domanda : COMPILAZIONE DGUE: E' NECESSARIO INDICARE ANCHE IL NOMINATIVO DI EVENTUALI SUBAPPALTATORI "Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori propostI" OPPURE IN QUESTA FASE NON E' RICHIESTO

Risposta : Per l'appalto in oggetto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 105, comma 6 del Codice. Il concorrente deve pertanto indicare se intende subappaltare parte del contratto a terzi, indicando la tipologia delle lavorazioni oggetto di subappalto con la relativa quota espressa in percentuale. NON E' RICHIESTA L'INDICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL FUTURO SUBAPPALTATORE.

Ultimo aggiornamento: 12-06-2020, 08:36