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Dati del bando

Gara europea a procedura aperta telematica per appalto servizi attinenti architettura e ingegneria inerenti lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto278.630,75 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema05/11/2019
Termine richiesta chiarimenti04/12/2019 13:00
Termine presentazione delle offerte11/12/2019 12:00
Apertura busta amministrativa12/12/2019 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Nascosi Leonardo

telefono: 0532330345
cellulare: 0532330353

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizi tecnici di architettura ed ingegneria

CIG: 8087905E55

Chiarimenti

Chiarimento PI366188-19

Ultimo aggiornamento: 04/12/2019 16:00

Domanda : Buongiorno, Esistono particolari vincoli sul prospetto posteriore che ne possono limitare il riuso, le bucature e la ricomposizione? Nel caso esistano vincoli, il progetto della scala di sicurezza ivi presente ha ottenuto il permesso della Soprintendenza ai Beni Culturali? È lecito, dunque, pensare a un riposizionamento della stessa scala all’interno del cortile posteriore e in facciata?

Risposta : L’immobile risulta vincolato nella sua interezza. Il progetto Definitivo dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza per il rilascio del parere di competenza. E’ buona norma concordare preventivamente con il Soprintendente la natura dei lavori oggetto del Progetto prima della formale richiesta di autorizzazione.

Chiarimento PI365469-19

Ultimo aggiornamento: 04/12/2019 09:31

Domanda : Buongiorno, si chiede se sarebbe possibile ricevere il progetto preliminare in formato .dwg per poter meglio redigere l'offerta tecnica. Grazie mille

Risposta : Come già specificato in risposta ad altro quesito la documentazione che può essere messa a disposizione dei concorrenti è quella presente sul portale.

Chiarimento PI359686-19

Ultimo aggiornamento: 28/11/2019 17:54

Domanda : Nel documento “2 Progettazione Concordia_disciplinare” a pagina 33 nella tabella delle CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA sono elencati i seguenti subcriteri: -subriterio 1 “l’organizzazione e pianificazione particolareggiata delle attività oggetto dell’incarico, con riferimento agli elementi di seguito indicati…” (valutato 8 punti) -subcriterio 2 “2) la consistenza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio nelle sue diverse fasi di attività (verifiche/valutazioni di vulnerabilità sismica dell’edificio - incluse indagini conoscitive e prove in sito previste, progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione)” (valutato 5 punti) -Si fa inoltre riferimento ad un subcriterio 3 “le modalità di interazione/integrazione con la Committenza …”, che però nella tabella a pagina 32 non risulta essere oggetto di valutazione. Nell’elaborazione della documentazione dell’offerta tecnica è da considerare il subcriterio 3, o si tratta di un refuso?

Risposta : Si conferma che i sub criteri relativi al criterio B "caratteristiche metodologiche dell'offerta" sono due e sono quelli riportati nella tabella di pag.31-32 ( "organizzazione delle attività" e risorse umane e strumentali messe a disposizione"). Quanto riportato alla fine di pag. 33, al punto 3) non è da intendersi quale sub criterio, ma fa parte di una descrizione generale di quanto richiesto nella relazione tecnica relativamente al criterio B e verrà valutato nell'ambito dei due sub criteri.

Chiarimento PI359726-19

Ultimo aggiornamento: 28/11/2019 17:31

Domanda : Si chiede se è possibile avere caricata sul portale la documentazione tecnica relativa agli ultimi lavori di manutenzione della facciata. Grazie

Risposta : La documentazione tecnica che è possibile mettere a disposizione dei concorrenti è quella approvata con lo studio di fattibilità che risulta interamente caricata sul portale.

Chiarimento PI359702-19

Ultimo aggiornamento: 28/11/2019 17:18

Domanda : Si chiede se la procura citata al punto 15.1 debba essere formalizzata con atto notarile o se sia possibile un'altra modalità; in quest'ultimo caso si chiede quale.

Risposta : Si conferma che trattasi di procura notarile.

Chiarimento PI358944-19

Ultimo aggiornamento: 28/11/2019 17:15

Domanda : -si riscontra che nel calcolo delle parcelle sono stati utilizzati gradi di complessità diversi rispetto a quelli indicati dal d.m. 17.6.2016, ad esempio: (E.22 1,30 anzichè 1,55) (S.04 0,8 anzichè 0,9) (IA.03 1,05 anzichè 1,15) -Si riscontra l'assenza della categoria IA.02 relativa a impianti di riscaldamento, raffrescamento ecc, indicati invete nella relazione illustrativa tra le prestazioni da eseguire Si richiedono cortesemente chiarimenti in merito

Risposta : Nel rispetto dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i i corrispettivi di cui al d.m. 17.6.2016 sono stati utilizzati come base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento. I gradi di complessità sono stati parzialmente rimodulati sulla base di considerazioni tecniche effettuate dalla stazione appaltante in relazione all’effettiva complessità delle opere da progettare. Relativamente all’assenza della categoria IA.02 come già specificato in risposta ad altro quesito, avendo a disposizione una progettazione preliminare, nella fattispecie trattasi di studio di fattibilità, le lavorazioni sono state individuate per macro capitoli, in particolare la voce n.5 del Q.E. “Impianti idro-termo-sanitari ed antincendio”, raggrupperebbe le categorie IA.01 e IA.02. Proprio perché trattasi di studio di fattibilità, non è stato possibile suddividere la voce di Q.E. sulle due diverse categorie e pertanto si è scelto di applicare all’intero importo la categoria IA.01, più completa e senz’altro prevalente tra le due.

Chiarimento PI356698-19

Ultimo aggiornamento: 26/11/2019 17:43

Domanda : Se i professionisti esperto in acustica e in apparati scenici non dispongono di firma digitale e non possono quindi iscriversi alla piattaforma Sater (come confermatomi dal numero verde della piattaforma stessa), è possibile allegare all'interno della documentazione amministrativa la loro procura in cui delegano la capogruppo/mandataria a sottoscrivere digitalmente per loro conto le dichiarazioni, le attestazioni e l'offerta economica?

Risposta : Come specificato in risposta ad altro quesito, la modalità proposta è consentita.

Chiarimento PI354974-19

Ultimo aggiornamento: 26/11/2019 17:23

Domanda : in merito alla vostra risposta al quesito P1343617 , relativo all'identificazione della Mandataria in un costituendo RTP di tipo orizzontale/misto, che recita: " Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.", si chiede cosa significhi possedere il requisito dei servizi di punta in maniera maggioritaria. Significa, ad esempio, che più di un membro del RTP può possedere i servizi di punta nella stessa categoria (S.04) e farà il Mandatario quello che ha i servizi di importo più alto? Oppure che un membro del RTP possiede uno dei due servizi di punta, ed un altro membro l'altro servizio, e farà il Mandatario quello con il servizio di dimensione più grande? O, altrimenti, si chiede una spiegazione più chiara possibile.

Risposta : Viste le previsioni del disciplinare, che riportano letteralmente quanto indicato nel bando tipo ANAC, il possesso in misura maggioritaria da parte della mandataria è soddisfatto con la dichiarazione e successiva dimostrazione dello svolgimento dei servizi di punta richiesti per l'importo più elevato rispetto ai restanti componenti del raggruppamento. Il medesimo disciplinare, a pag. 14, prevede che in caso di raggruppamento orizzontale il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Chiarimento PI354945-19

Ultimo aggiornamento: 26/11/2019 17:11

Domanda : La figura professionale dell'esperto in apparati scenici deve essere intesa come facente parte dell'RTP oppure può essere indicata come consulente esterno all'RTP e facente parte del gruppo di lavoro come da " INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO CHE ESEGUIRÀ L'APPALTO" a pagina 11 del Disciplinare?

Risposta : Come già precisato in risposta ad altro quesito, conformemente al bando tipo ANAC, nel gruppo di lavoro possono essere presenti anche consulenti che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. Qualora tale condizione non sia soddisfatta il soggetto dovrà essere inserito nel raggruppamento temporaneo.

Chiarimento PI354765-19

Ultimo aggiornamento: 26/11/2019 17:08

Domanda : In merito alle indicazioni sulla composizione del gruppo di lavoro che eseguirà l'appalto si chiede se il tecnico in acustica deve essere iscritto ad un qualche elenco particolare. Grazie mille

Risposta : Per il tecnico in acustica non è richiesta l’iscrizione in un particolare albo. Il professionista indicherà l’iscrizione al proprio albo di appartenenza, in base al proprio titolo di studio.

Chiarimento PI355257-19

Ultimo aggiornamento: 26/11/2019 17:06

Domanda : Si chiede come nell'allegato 3 (altre dichiarazioni) componenti dell RTP figuranti come figure non iscritti ad albi professionali (Società srl - Artigiani - Artisiti) in che categoria debbano essere inquadrati essendoci presenti esclusivamente categorie riferite a liberi professionisti, professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria.

Risposta : Le figure eventualmente non iscritte in un albo professionale possono compilare e firmare l'allegato 3, omettendo la compilazione delle ultime dichiarazioni di cui paragrafo 15.3.1 n. 2 in quanto non pertinenti.

Chiarimento PI354060-19

Ultimo aggiornamento: 25/11/2019 12:59

Domanda : Facciamo seguito all'errata corrige pubblicata da codesta spettabile stazione appaltante in merito alle categorie di lavori, da E.20 a E.22. Da una verifica speditiva della parcella per servizi tecnici esposta a base di gara calcolata sulla categoria E.20, la variazione di categoria da E.20 a E.22 comporterebbe un aumento della parcella a base di gara di circa 60.000 €, in virtù dell'evidente maggiore complessità dei servizi tecnici da espletare su un edificio tutelato (da 0.8 a 1.55). Per permettere ai concorrenti di esporre un ribasso economico commisurato ai servizi tecnici da espletare, si chiede di chiarire se l'importo a base di gara sia da ritenersi invariato o se sia in corso di aggiornamento. Nel secondo caso si chiede rettifica del bando e del disciplinare.

Risposta : Come riportato nell'ERRATA CORRIGE nella tabella n. 3 – “Categorie, ID e tariffe” (pagina 5 del disciplinare) è riportata correttamente la categoria E.22 sulla quale è stato effettuato il calcolo della parcella. L'indicazione della categoria E.20 nella tabella n. 4 costituisce un mero refuso, da considerarsi pertanto "errore materiale". L'importo a base d'asta resta pertanto invariato essendo stato calcolato utilizzando come riferimento la categoria corretta.

Chiarimento PI353479-19

Ultimo aggiornamento: 25/11/2019 11:15

Domanda : In merito alla presentazione dell offerta tecnica, son richiesti n.3 servizi reali ad interventi ritenuti significativi. Si chiede se debbano essere individuati tre servizi per ogni categoria e Id delle opere come da Tab.4, oppure n.3 servizi globalmente?

Risposta : In risposta al quesito posto si specifica che devono essere presentati n. 3 servizi globalmente.

Chiarimento PI353470-19

Ultimo aggiornamento: 25/11/2019 11:12

Domanda : Dovendo condurre analisi e progettazione sismica, le informazioni geologiche/geotecniche vengono fornite dalla S.A.? Si conferma che nell'RTP non è richiesta la figura del geologo?

Risposta : La "Relazione di risposta sismica locale per lo studio della liquefazione e relative indagini" è già stata predisposta e costituisce l'elaborato C dello studio di fattibilità approvato con delibera G.C. 68/8.10.2019 messo a disposizione degli operatori economici. Si conferma che pertanto non è richiesta la figura del geologo.

Chiarimento PI352519-19

Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 14:20

Domanda : In merito all'offerta tecnica, punto 16 del disciplinare di gara - criterio A, si chiede se le relazioni descrittive dei servizi affini previste in 4 facciate formato A4 possano essere presentate in 2 facciate formate A3.

Risposta : Si, è possibile in quanto equivalenti.

Chiarimento PI339873-19

Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 09:50

Domanda : ERRATA CORRIGE DISCIPLINARE DI GARA

Risposta : Si invita a prendere visione dell'errata corrige in allegato.

Chiarimento PI352049-19

Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 09:47

Domanda : Si chiede se un incarico con data fine lavori luglio 2009 appartenente alla categoria E22può essere considerato per il calcolo della parcella come da tab. 3. Il decorso dei 10 anni si devono calcolare considerando anche il mese oppure il solo anno solare?

Risposta : Il periodo di riferimento è 2009-2018. Si considerano quindi gli anni solari.

Chiarimento PI351807-19

Ultimo aggiornamento: 21/11/2019 17:14

Domanda : Visto che il documento a base di gara “2_progettazione_Concordia_disciplinare” a pagina 41 riporta la dicitura: “Per la progettazione e direzione lavori riguardante parti di immobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincoli culturali di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è richiesta la laurea in architettura o laurea equipollente che consenta l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A.” Lo stesso documento a pagina 13 "Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori” per l’elenco dei servizi identifica il servizio in Architettura con ID Opera E.20:"Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione di edifici esistenti", il quale non riguarda interventi su edifici vincolati né richiede la figura di architetto per essere svolto. Si chiede quindi di chiarire se l’intervento è su un edificio soggetto a vincoli (E.22 G 1,55) o è un intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione di edifici esistenti non soggetti a vincoli (E.20 G 0,95) e dunque non è necessaria la presenza di un architetto. Grazie per la collaborazione

Risposta : Come precisato in risposta al altro quesito in data odierna, nella tabella 4 del disciplinare è presente un errore materiale nell'indicazione della categoria. La categoria corretta, sulla base della quale è stato effettuato il calcolo della parcella, come riportato nella tabella 3 del disciplinare stesso, trattandosi di edificio vincolato, è la E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico. Seguirà comunicazione di errata corrige.

Chiarimento PI350912-19

Ultimo aggiornamento: 21/11/2019 12:04

Domanda : 1- Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica professionale è possibile presentare attività svolte di cat IA.02 al posto della cat IA.01 visto che il grado di complessità è maggiore per la prima? 2 - Si chiede come mai, se nella tabella delle singole prestazioni la categoria edilizia è la E.22, quando viene richiesto il requisito per la capacità tecnica e professionale la categoria ID è la E.20 (trattasi di edificio vincolato)

Risposta : Quesito n. 1) Si conferma che è possibile presentare attività svolte in categorie di grado di complessità superiore. Quesito n. 2) Nella tabella 4 del disciplinare è presente un errore materiale nell'indicazione della categoria. La categoria corretta, sulla base della quale è stato effettuato il calcolo della parcella, come riportato nella tabella 3 del disciplinare stesso, trattandosi di edificio vincolato, è la E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico. Seguirà comunicazione di errata corrige.

Chiarimento PI345546-19

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019 10:51

Domanda : Si chiede se in previsione di un raggruppamento temporaneo verticale bisogna compilare tante istanze di partecipazione per ogni componente il raggruppamento con relativa registrazione a Sater

Risposta : L'istanza di partecipazione è unica e in caso di raggruppamento deve essere sottoscritta digitalmente secondo le seguenti modalità (riportate al punto 15.1): - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GIA' costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario NON ANCORA costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio Relativamente all'obbligo di iscrizione a SATER di tutti i componenti, a maggiore garanzia del concorrente, come riportato in risposta ad altri quesiti, si invita a rivolgersi al numero verde di SATER in quanto il quesito attiene alle modalità di caricamento dell'offerta e non di presentazione.

Chiarimento PI345513-19

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019 10:41

Domanda : Nel caso di RTP, vista la vostra richiesta che tutto il gruppo di lavoro faccia anche parte della RTP costituenda e come richiesto dal portale SATER che la documentazione sia firmata da tutti con firma digitale, si chiede se (esempio restauratore, scenografo) chi non essendo in possesso di firma digitale possa dare con procura speciale il mandato di far firmare digitalemnte la documentazione di gara ad altra persona che la detiene. (esempio ad un componente della RTP costituenda o terza persona).

Risposta : La modalità proposta è consentita come precisato anche al penultimo capoverso del punto 15.1 del disciplinare.

Chiarimento PI342624-19

Ultimo aggiornamento: 14/11/2019 18:11

Domanda : Si chiede se le figure non rientranti nei requisiti tecnici-economici del disciplinare da voi disposto (quindi non rientranti nelle categorie richieste S.04 - E.20 - IA.01 - IA.03) possano essere inseriti come collaboratori e quindi non rientranti nell RTP. Si chiede questo anche in virtù di quanto scritto da voi nel bando in cui si menziona che l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (restauratore, scenogafo, ecc non hanno nessun ordine professionale). Ben diversa è la struttura di un gruppo di lavoro formata da professionisti iscritti ad un albo e collaboratori ed un raggruppamento temporaneo di professionisti RTP il quale ha lo scopo di raggiungere i requisiti tecnico-economici del disciplinare.

Risposta : Come già precisato in risposta ad altro quesito, conformemente al bando tipo ANAC, nel gruppo di lavoro possono essere presenti anche consulenti che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. Qualora tale condizione non sia soddisfatta il soggetto dovrà essere inserito nel raggruppamento temporaneo.

Chiarimento PI343603-19

Ultimo aggiornamento: 14/11/2019 17:29

Domanda : Si chiede se sia un refuso il fatto che nelle categorie ID opere da progettare non sia stato inserito la categoria IA.02 e di conseguenza un importo lavori ad esso riferito (impianti di climatizzazione estiva - invernale). In caso contrario si chiede conferma se il progetto da redigere sarà privo di impianto di climatizzazione.

Risposta : Avendo a disposizione una progettazione preliminare, nella fattispecie trattasi di studio di fattibilità, le lavorazioni sono state individuare per macro capitoli, in particolare la voce n.5 del Q.E. “Impianti idro-termo-sanitari ed antincendio”, raggrupperebbe le categorie IA.01 e IA.02. Proprio perché trattasi di studio di fattibilità, non è stato possibile suddividere la voce di Q.E. sulle due diverse categorie e pertanto si è scelto di applicare all’intero importo la categoria IA.01, più completa e senz’altro prevalente tra le due. Si conferma pertanto, che l’incarico prevede anche la progettazione e D.L. degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, come si evince dagli elaborati progettuali posti a base di gara.

Chiarimento PI342568-19

Ultimo aggiornamento: 14/11/2019 15:51

Domanda : In merito al Fatturato globale medio annuo, si chiede se, nel caso di RTI costituenda, possa essere assolto dalla somma dei fatturati dei componenti del raggruppamento. grazie

Risposta : Con riferimento al quesito posto si rimanda a quanto indicato a pag. 14 del disciplinare di gara ed in particolare a quanto di seguito riportato: Il requisito relativo al fatturato medio annuo di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria

Chiarimento PI342422-19

Ultimo aggiornamento: 14/11/2019 15:47

Domanda : In riferimento alle risposte dei quesiti precedenti sono a richiedere la seguente conferma: 1) che tutte le figure componenti il raggruppamento temporaneo da costituirsi devono essere iscritti alla piattaforma Sater, all'Anac e avere firma digitale.

Risposta : Si conferma che tutti i componenti del raggruppamento devono iscriversi all'ANAC per richiedere il PASSOE cumulativo e devono possedere la firma digitale per sottoscrivere l'offerta. Rispetto all'obbligo di iscrizione a SATER si consiglia di rivolgersi al numero verde di Intercent-Er in quanto il quesito attiene alla modalità di caricamento dell'offerta telematica.

Chiarimento PI343617-19

Ultimo aggiornamento: 14/11/2019 15:37

Domanda : Si chidede se il capogruppo di una RTP debba essere obbligatoriamente il professionista che svolgerà la categoria di opere con importo maggiore S.04 o se possa essere anche il professionista che svolgerà la categoria E.20.

Risposta : Con riferimento al quesito posto, si rimanda a quanto indicato a pag. 14 del disciplinare di gara ed in particolare a quanto di seguito riportato: Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Chiarimento PI341227-19

Ultimo aggiornamento: 14/11/2019 15:10

Domanda : Buongiorno, nel disciplinare: - a pag. 30 punto a) si richiedono 3 servizi svolti, ma non viene indicato se negli ultimi 10 anni o meno (vedi Bando tipo n. 3 ANAC); - a pag. 32 punto A) si richiedono 3 servizi svolti negli ultimi 10 anni. Vorremmo sapere quale indicazioni seguire?

Risposta : Si conferma che coerentemente al Bando tipo ANAC relativamente ai 3 servizi svolti non sussiste il limite dell'arco temporale dei dieci anni. Quanto riportato a pag. 32 del disciplinare è da ritenersi un refuso. Il riferimento agli ultimi dieci anni è previsto solo per i requisiti di capacità tecnica e professionale - "servizi di punta" .

Chiarimento PI341825-19

Ultimo aggiornamento: 13/11/2019 15:10

Domanda : Buongiorno, si chiedeva: 1) se tutti i componenti del raggruppamento, anche se figure non iscritte ad albi professionali, debbano essere iscritti alla piattaforma SATER per poter partecipare alla gara in oggetto. 2) se alcune figure tecniche come scenografo,acustico e restauratore, non essendo figure iscritte a particolari ordini professionali e non essendo collaboratori con fatturato maggiore del 50% rispetto ad un tecnico facente parte del raggruppamento, debbano effettuare l'iscrizione all'ANAC per poter procedere con la compilazione del PASSOE. Grazie

Risposta : Quesito n. 1) A maggiore garanzia dell'operatore economico, per chiarimenti relativi ad aspetti procedurali inerenti modalità di registrazione ed utilizzo della piattaforma, oltre alla consultazione delle linee guida scaricabili sul portale, si invita a rivolgersi al numero verde di SATER Quesito n. 2) Conformemente alle linee guida ANAC, il PASSOE deve riportare i nominativi di tutti i componenti del RTI i quali devono sottoscriverlo congiuntamente. Pertanto tutte le figure che comporranno il raggruppamento dovranno registrarsi in AVCPASS per procedere con la compilazione del PASSOE.

Chiarimento PI340091-19

Ultimo aggiornamento: 13/11/2019 14:49

Domanda : Si chiede se l'esperto in apparati scenici debba essere una figura competente in scenografie oppure avere competenze come direttore tecnico di teatro.

Risposta : Per esperto in apparati scenici si intende una figura competente in scenografie.

Chiarimento PI335062-19

Ultimo aggiornamento: 12/11/2019 09:40

Domanda : in merito all'OFFERTA TECNICA, criterio A (servizi analoghi), si chiede se sia possibile inserire servizi tecnici su interventi il cui cantiere sia attualmente in corso, perciò in cui sia in fase di espletamento la prestazione di direzione lavori e CSE, o se sia obbligatorio inserire interventi conclusi. in merito alla BUSTA AMMINISTRATIVA e alla composizione del raggruppamento chiediamo se la figura degli esperti in acustica e in apparati scenici debbano essere formalmente presenti all'interno del raggruppamento o se possano essere consulenti esterni con disponibilità esclusiva, inseriti nel gruppo di lavoro dell’offerta tecnica (data la sua natura vincolante) e comunque individuati univocamente nella domanda di partecipazione.

Risposta : Quesito n. 1) E' possibile inserire anche cantieri in corso, tuttavia la commissione potrà valutare solo le prestazioni già eseguite e concluse. Quesito n. 2) Conformemente al bando tipo ANAC, nel gruppo di lavoro possono essere presenti anche consulenti che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. Qualora tale condizione non sia soddisfatta il soggetto dovrà essere inserito nel raggruppamento temporaneo

Ultimo aggiornamento: 12-01-2022, 10:53