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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - “Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a lotto unico, di durata biennale, occorrente all’Azienda USL di Reggio Emilia
Ente appaltanteAZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto1,68 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema07/02/2020
Termine richiesta chiarimenti06/03/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte16/03/2020 12:00
Apertura busta amministrativa18/03/2020 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Rabotti Alessandra

telefono: 0522335293

Gambarelli Maurizia

telefono: 0522335324

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1MOLTIPLICATORE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

CIG: 817913755F
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI070451-20

Ultimo aggiornamento: 09/03/2020 16:14

Domanda : Relativamente alla procedura di gara in oggetto la scrivente desidera richiedere a questa stazione appaltante alcuni chiarimenti in merito a quelle previsioni di gara che, a nostro avviso, presentano dei profili di criticità. a) In primis, a fronte della prevista applicazione della clausola sociale, Vorremmo sapere quale valenza operativa avranno le previsioni di cui all’art. 5 lett. d) (inserimento lavorativo del personale) ed art. 8 (periodo di prova) del Capitolato Speciale d’Appalto. Ulteriori considerazioni riguardano poi: B) Art. 18.1 del Disciplinare: Per quanto attiene il Criterio 2.5 laddove si fa riferimento al controllo da par-te dell’azienda delle buste paga, dobbiamo ricordare che trattandosi di dati sensibili, le stesse potranno essere trasmesse solo a seguito del consenso dei lavoratori interessati. C) Art. 5 lett. e del Capitolato: pur a fronte dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante non riteniamo condivisibile l’applicazione di una penale a carico dell’aggiudicatario in caso di “mancata o ritardata pre-sentazione in servizio o abbandono dello stesso (…)”. Fermo infatti l’esercizio del potere disciplinare che rimane in capo all’ApL, ci preme però sottolineare, ancora una volta, come hanno fatto altri operatori, che il potere direttivo e di controllo nei confronti delle risorse somministrate resta di spettanza esclusiva del solo utilizzatore ex art. 30 D. Lgs. 81/2015, nulla potendo al riguardo il somministratore dal momento che quest’ultimi “svolgono la loro attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore”. D) Art. 5 lett. h del Capitolato: stanti i chiarimenti forniti pubblicati da questa Stazione Appaltante dobbia-mo però sottolineare che il combinato disposto dell’art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e dell’art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. stabilisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla Stazione Appaltante, un onere – di legge e non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite medi-che concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. E) Art. 13 del Capitolato: Prendiamo atto delle precisazioni fornite in sede di chiarimenti. Fermo restando infatti che l’Agenzia aggiudicataria si impegnerà a comunicare quanto prima e il più celermente possibile eventuali scioperi di cui dovesse avere notizia per il tramite delle rappresentanze sindacali, per quanto concerne però la prescritta continuità dei servizi, ci preme sottolineare che la sostituzione di personale in sciopero può integrare gli estremi della condotta antisindacale, sanzionabile, ai sensi della Legge 300 del 1970. Stante, infatti, l’indiscussa rilevanza della presente commessa, ci preme però ribadire che la stessa non ha assolutamente ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità, che rimane sempre e solo in capo all’Azienda Sanitaria, ma il ben diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo, per cui non si può imporre all’affidatario di eseguire in modo continuo ed ininterrotto la fornitura per garantire dei pretesi “ servizi minimi essenziali” che non sono però di spettanza dell’ApL. F) Art. 15 del Capitolato: Fra le cause di risoluzione del contratto la lettera c elenca anche l’inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella gestione del servizio. Non ci paiono però condivisibili le specifiche fornite dalla stazione appaltante perché, come già evidenziato da altri operatori, tale materia è di esclu-siva spettanza dell’utilizzatore ex art. 35 comma 4 del Decreto n. 81/2015. Offerta Economica: G) Nel campo Offerta Economica dovrà essere inserito il Moltiplicatore che si intende offrire: 1,550 o 1,551 o 1,552 …. o piuttosto la percentuale di ribasso da applicare a 1,65 e il cui risultato darà il Moltiplicatore Offerto H). in numero e le figure professionali tra quelle indicate nell’Allegato A del Capitolato che svolgeranno la loro attività lavorativa su Turni. In attesa di un pronto riscontro e ringraziandoVi della collaborazione cordiali saluti.

Risposta : a) L’art 5 lett. d) (inserimento lavorativo del personale) del CSA riguarda il periodo di orientamento/inserimento “on the job” riferito al singolo lavoratore avviato in servizio. Il periodo di prova di cui all’art 8 del CSA è una clausola standard che riguarda l’affidamento di contratti di durata e quindi concerne il servizio affidato all’Agenzia mediante contratto d’appalto. B) Al fine di garantire le esigenze di riservatezza dei dati al momento dell’assegnazione dovrà essere comunicato un codice matricola che servirà ai controlli delle buste paga C) Si conferma la risposta precedente (Vedi risposta a domanda D15 pubblicata nell'elenco quesiti/Risposte del profilo committente D)Si conferma. Vedi art 5 lett i del Capitolato Speciale E) vedi risposta a domanda D20 pubblicata nell'elenco quesiti/Risposte del profilo committente F) Vedi risposta a domanda D21pubblicata nell'elenco quesiti/Risposte del profilo committente G)Si rinvia all’art 17 Disciplinare di gara H) La quasi totalità delle figure professionali (Infermieri Professionali e Tecnici sanitari) svolgeranno la loro attività lavorativa su Turni

Chiarimento PI070225-20

Ultimo aggiornamento: 09/03/2020 16:07

Domanda : Spett.le Amministrazione, la Scrivente Agenzia, intenzionata a prender parte alla procedura in esame, intende sottoporre la seguente criticità che, se non prontamente eliminata in autotutela, renderà la gara in oggetto irrimediabilmente illegittima. La procedura di gara, assegnata correttamente al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuisce ben 8 punti alla presenza sul territorio Regionale di n° 6 sedi dell’operatore partecipante alla procedura. Tale elemento di valutazione tecnica risulta in evidente contrasto con la normativa in tema di appalti pubblici e ove la gara si decidesse su questi 8 punti (circostanza altamente probabile data la struttura e la dimensione della gara) sarebbe certamente annullata dal giudice amministrativo in sede di ricorso. Sotto un primo profilo, si rammenta che lo spirito innovatore del d.lgs. n. 50/2016 è quello di garantire la massima partecipazione delle imprese, garantendo una completa par condicio tra gli operatori in gara; così non fosse, sarebbe lesa la concorrenzialità della procedura. Porre come elemento distintivo la disponibilità attuale della sede comporta un indebito vantaggio per gli operatori che hanno deciso di strutturarsi nel territorio, nonché del gestore uscente che già opera presso le sedi di codesta spett.le Amministrazione. Come noto, un criterio soggettivo di organizzazione degli operatori non può in nessun modo rilavare per la fase di gara; infatti, è principio pacifico che l’organizzazione interna dei partecipanti sia espressione dell’autonomia imprenditoriale e non elemento di valutazione di una commessa. Se tale principio risulta cristallizzato nel “nuovo” codice dei contratti pubblici (basti pensare i principi comunitari ispiratori), anche i vigenza del precedente dettato normativo è possibile trovare conferma della posizione della Scrivente. Infatti, con parere precontenzioso n. 97 del 7 maggio 2014, ANAC è stata cristallina nel ribadire che “L’Autorità si è più volte pronunciata censurando la prassi, seguita da diverse stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara clausole non conformi ai principi sanciti dal Trattato UE e richiamati dall'art. 2 del Codice di contratti pubblici, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Tra queste, la prassi di inserire nel bando di gara clausole volte a riconoscere la preferenza per le imprese operanti nel territorio in cui si dovrà svolgere l’appalto, che il più delle volte risulta illegittima in quanto destinata a tradursi nell'ingiustificato privilegio accordato ad operatori economici locali (cfr. A.V.C.P., parere 20 febbraio 2013 n. 15; Id., deliberazione 7 novembre 2012 n. 95; Id., parere 20 maggio 2009 n. 62; Id., parere 15 gennaio 2009 n. 2)”. A ciò si aggiunga che per prassi consolidata (la Scrivente partecipa a diverse procedure di gara del medesimo tenore della gara in oggetto) i bandi di gara in tema di somministrazione sono soliti contenere la richiesta di una sede operativa, intesa, tuttavia, come disponibilità o impegno ad aprire in caso di aggiudicazione; in nessuna procedura, viceversa, la presenza al momento della partecipazione è stato valutato come elemento di punteggio tecnico. Alla luce delle considerazioni svolte si invita codesta spett.le Amministrazione ad agire in autotutela, rettificando la lex specialis, attribuendo punteggio tecnico per la disponibilità ad aprire n° 6 sedi nel territorio e non nel possesso della medesima in sede di partecipazione. Si resta in attesa di riscontro e si inviano distinti saluti.

Risposta : Il quesito cita alcuni atti dell’Autority che però sono antecedenti l’entrata in vigore della nuova normativa di cui al Dlgs 50/2016 smi. Nell’elenco dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art. 95, del citato Dlgs 50/2016 alla lett e) ricomprende profili di carattere soggettivo del concorrente quali l’organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC 2 OEPV approvate con Delibera numero 424 del 02 maggio 2018 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 del 25 maggio 2018) “con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. ..............Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente. Lo stesso Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 12 luglio 2018, n. 4283 ha stabilito che Il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara debba essere interpretato cum grano salis nelle procedure relative ad appalti di servizi, consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara. Nel disciplinare di gara l’elemento di valutazione relativo alle Filiali - già attive o esistenti alla presentazione dell’offerta e distribuzione sul territorio regionale – ha un rilievo marginale tenuto conto che può essere attribuito un punteggio massimo di 8 punti, ma in ogni caso saranno attribuiti 2 punti se le filiali sono meno di tre. E’ un elemento che pur avendo un peso limitato, l’Azienda ha comunque ritenuto meritevole di valutazione in quanto ha correlazione diretta e significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto.

Chiarimento PI070233-20

Ultimo aggiornamento: 06/03/2020 12:10

Domanda : Spett.le Amministrazione, la relazione tecnica che le Apl devono presentare per la gara in oggetto, di quante pagine deve essere composta?

Risposta : Il numero di pagine della relazione tecnica non è definito.

Chiarimento PI069549-20

Ultimo aggiornamento: 06/03/2020 09:13

Domanda : La Scrivente Agenzia, intenzionata a prender parte alla procedura in oggetto, espone quanto segue. PREMESSO CHE - Codesta spett.le Amministrazione ha bandito una procedura di gara per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a lotto unico, di durata biennale, occorrente all’azienda USL di Reggio Emilia; - La scadenza di presentazione delle offerte è fissata il 16 marzo 2020; - La gara, come originalmente formulata, prevedeva un errore materiale che, di fatto, la rendeva incapiente e non procedibili con alcuni moltiplicatori originalmente previsti. CONSIDERATO CHE - La Scrivente Agenzia, tramite la richiesta di chiarimento del 25 febbraio 2020, ha segnalato la criticità e l’illegittimità del moltiplicatore a codesta spett.le Stazione Appaltante; - Codesta spett.le Stazione Appaltante ha accolto le osservazioni della Scrivente, modificando gli atti di gara in data 4 marzo 2020; - Alla modifica degli atti di gara non è susseguita una dovuta proroga dei termini di presentazione delle offerte; - Gli operatori economici interessati alla procedura non potevano elaborare le proprie migliori offerte sino alla rettifica degli atti di gara del 4 marzo 2020; - L’interesse di codesta spett.le Stazione Appaltante di avere le migliori offerte, in una procedura di gara da 8.000.000 €; - L’interesse di codesta spett.le Stazione Appaltante di poter aggiudicare il servizio con il miglior rapporto qualità prezzo. CONSIDERATO ALTRESÌ CHE - Le modifiche sostanziali della lex specialis devono essere accompagnate da una congrua riapertura dei termini per la presentazione delle offerte; - La proroga dei termini è strumento di tutela della par condicio degli operatori nonché strumento di concorrenzialità della procedura. Tutto ciò premesso e considerato, la Scrivente Agenzia INVITA Codesta spett.le Stazione Appaltante a prorogare i termini di scadenza della procedura di gara relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a lotto unico, di durata biennale, occorrente all’azienda USL di Reggio Emilia, a fronte della modifica sostanziale intervenuta nella lex specialis. Si resta in attesa di riscontro e si inviano distinti saluti,

Risposta : Premesso che la gara è stata bandita per un importo di €8.000.000,00, con il criterio qualità prezzo, e modalità di formulazione offerta economica tramite moltiplicatore, la rettifica di quest’ultimo ha inciso esclusivamente su elementi di ordine economico, peraltro ferma restando la base d’asta. Ciò non ha impedito in nessun modo alle Ditte di formulare nel frattempo l’offerta tecnica, che consiste nella redazione di una relazione e non comporta particolari adempimenti tecnici, né tantomeno l’offerta economica, che eventualmente avrebbe potuto essere revisionata. Infatti nell’Avviso inviato tramite la piattaforma si segnala che “Le ditte che hanno già collocato a sistema una offerta salvata devono cliccare sul pulsante verifica informazioni per aggiornare il moltiplicatore a base offerta”. Inoltre si precisa che il quesito formulato (vedi risposta a quesito 5) ha riguardato il moltiplicatore in rapporto all’inserimento nello stesso della voce “festività non lavorate” e l’Azienda ha risposto eliminando tale voce dall’elenco di cui all’art. 11 del Capitolato speciale “Costo del servizio“ sezione B) dall’elenco degli oneri posti a carico dell’Agenzia. La modifica del moltiplicatore è stata effettuata dalla scrivente Amministrazione a seguito di un proprio approfondimento “d’ufficio” in data 4 marzo, e la sospensione della piattaforma si è risolta in tempi estremamente ristretti ( dalle ore 09:13:01 alle ore 11:07:52), secondo una modalità ordinaria prevista dalla Piattaforma informatica. Nessuna osservazione è pervenuta in merito al moltiplicatore da parte di altre ditte. Pertanto tenuto conto di quanto sopra si respinge la richiesta di proroga

Chiarimento PI069285-20

Ultimo aggiornamento: 05/03/2020 17:44

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, allegato 1a, punto 21, chiediamo di precisare cosa si intenda per “requisiti particolari per l’esecuzione della Contratto”. Grazie, distinti saluti

Risposta : I requisiti particolari per l’esecuzione del contratto sono riportati all’art 24 del disciplinare di gara “Clausola sociale ed altre condizioni di esecuzione “

Chiarimento PI067785-20

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 14:41

Domanda : Spett.le Ente, in relazione alla necessria evasione dell'imposta di bollo, per un importo di € 16,00, da corrispondere eslusivamente per la regolare presentazione della Domanda di partecipazione, si chiede conferma che, a tal fine, sia sufficiente l'apposizione di apposita marca da bollo tradizionale (debitamente annullata) nel riquadro presente nell'Allegato 4 al Disciplinare, ovvero sia possibile effettuare il relativo pagamento mediante modello F23. In tale ultima ipotesi, si chiede la cortesia di voler precisare i dati indispensabili per procedere al versamento in questione, indicando ad esempio il codice tributo. In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

Risposta : Si conferma quanto stabilito all’art 15.1 del Disciplinare di gara prima parte. Non è possibile pagamento mediante modello F23

Chiarimento PI067588-20

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 14:40

Domanda : Spett.le Ente, a) Con riferimento al criterio p. 3 del progetto tecnico pag. 38 del disciplinare, inerente la formazione, ora definito Tabellare da parte della SA, chiediamo conferma che il concorrente non dovrà più allegare la documentazione ivi indicata e di seguito richiamata: “Tipologia corsi, competenze formatori, ente erogatore per quanto attiene la formazione specifica alto rischio per sanitari ai sensi dell’Accordo stato regioni del 21.12.2011 (durata 12 ore) e BLSD (Allegare documentazione a supporto)” b) Con riferimento ai criteri 2.2 e 2.3 del progetto tecnico pag. 27 del disciplinare chiediamo conferma che il concorrente dovrà indicare un valore in giorni e non in ore, stante il servizio da offrire e dovendo garantire una qualità e professionalità e non potendo prendersi in considerazione una fornitura in ore. c) Chiediamo inoltre, al fine di rispettare la par condicio e la trasparenza, che la ASL indichi dei sub – punteggi legati al tempo di identificazione e somministrazione del personale (2.2 e 2.3) attraverso una tabella (gg xx = punti yy) così come anche evidenziato dal costante orientamento giurisprudenziale che statuisce “CdS, VI, 27 dicembre 2016, n. 5461 L'Amministrazione avrebbe dovuto, di contro, predeterminare in modo adeguatamente dettagliato (e secondo modalità che non palesassero evidenti profili di abnormità o irragionevolezza) i criteri orientativi dell'attività della commissione in parte qua, attribuendo un preciso valore ponderale all'elemento "tempo" (ed alla sua riduzione, ad esempio misurata in termini di giorni), in tal guisa foggiando in modo adeguato il sostrato operativo nel cui ambito si sarebbe dovuta svolgere l'attività valutativa di essa commissione. ….. Di qui la illegittimità della disciplina di gara che: - ha pienamente riconosciuto la autonomia negoziale delle imprese partecipanti, consentendo il loro pieno dispiegarsi anche in punto di concreta delimitazione, in riduzione, del perimetro temporale di esecuzione dei lavori; - all'uopo, ha valorizzato tale aspetto della offerta, collocato nell'alveo del criterio "B", con la assegnazione di un punteggio consistente (pari a 20)” Lasciare il criterio come esposto nei documenti di gara non consente ai concorrenti, come invece previsto dalla legge, di avere una oggettiva modulazione e graduazione del quantum del punteggio da assegnare, rendendo di fatto non conoscibile il valore attribuibile, se non ex post, e pertanto non misurabile dal concorrente in fase di partecipazione (violando così i principi legati alla conoscenza dei punteggi in fase di partecipazione alla gara e in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale come ut supra) Restiamo in attesa di cortese riscontro, distinti saluti

Risposta : a) Si conferma quanto indicato all’art 16 punto 3 del disciplinare di gara b) Si conferma c)Si conferma quanto riportato nella tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica punti 2.2 Tempistica di identificazione 2.3 Tempistica di somministrazione del personale selezionato. I punteggi di valutazione di tali elementi sono collocati nella colonna centrale in cui vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Come stabilito all’art 18.2 del disciplinare di gara A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio”

Chiarimento PI064449-20

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 15:40

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla presente procedura: a) Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali. b) Per quanto concerne il progetto tecnico p. 3 disciplinare, segnaliamo rispetto al punto formazione specifica, essendo la predetta onere dell’utilizzatore, l’Agenzia potrà proporre e organizzare i corsi la cui responsabilità permane in capo all’utilizzatore ex art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15. Chiediamo conferma. CAPITOLATO Art 5 d)ricordiamo che le sostituzioni potranno avvenire durante il periodo di prova o a seguito di procedimento disciplinare come disciplinato dalla legge. Chiediamo conferma e)riteniamo che comportamenti non idonei del personale facciano scaturire procedimenti disciplinari e non penali in capo all’Agenzia, considerato che il lavoratore superato il periodo di prova è considerato idoneo dall’Azienda e che è sotto la sua direzione e controllo ex lege art 30 D. Lgs. 81/15; chiediamo conferma g)chiediamo conferma che le sostituzioni avverranno nel periodo di prova o a seguito di procedimento disciplinare nonché per i casi previsti ex lege art 12 I cpv : chiediamo conferma che quando l’ASL scrive personale dell’agenzia si riferisce al diretto e non ai somministrati che sono sotto la direzione e coordinamento della Asl II cpv : per quanto concerne le norme sull’igiene chiediamo conferma si riferisce ai diretti non ai somministrati III cpv: rispetto ai codici di comportamento l’Agenzia si farà carico di ricordare e sensibilizzare i lavoratori ma sarà l’ASL a doverne curare il rispetto essendo il personale sotto la sua direzione ultimo cpv: ricordiamo che i danni a terzi sono a carico dell’Agenzia ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15 art 13 ricordiamo che l’agenzia svolge un servizio di somministrazione lavoro non è affidataria di un servizio pubblico essenziale che permane in capo all’utilizzatore, né può sostituire personale in sciopero né impedire ai somministrati di farlo. Art 15 c) m) Non essendo onere dell’Agenzia riteniamo che non può applicarsi la risoluzione al verificarsi dell’evento Nei casi di risoluzione per fatti non imputabili all’agenzia chiediamo che nel rispetto dell’art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 vengano rimborsatigli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dall’agenzia nei confronti dei lavoratori i cui contratti sono in essere alla data di risoluzione Art 16 Chiediamo che eventuali sospensioni dei pagamenti avvengono solo per la parte di fattura contestata; segnaliamo la non appliocabilità del D. Fiscale alla somministrazione. Ringraziando per l'attenzione e in attesa di gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta : a) Le spese contrattuali sono riferite all’assolvimento dell’imposta di bollo per il contratto e l’eventuale sua registrazione in caso d’uso b) Si precisa che qualora l’intervento formativo e relativo attestato rilasciato siano conformi a quanto stabilito nell’all’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 co 2 Dlgs 81/2008 smi del 21.12.2011, in particolare al punto 7, gli stessi verranno acquisiti come verifica di adempimento Art 5 d) Si confermano le ipotesi di sostituzione indicate nel capitolato speciale e) Si conferma quanto riportato nel capitolato di gara in quanto il rapporto contrattuale intercorrente è tra Azienda sanitaria e Agenzia per Lavoro e non tra Azienda sanitaria e lavoratore somministrato, verso il quale l’Azienda Sanitaria non può attivare il proprio Ufficio per Procedimenti Disciplinari né può trattenere quote dallo stipendio g) Si confermano le ipotesi di sostituzione indicate nel capitolato speciale Art 12 I capoverso: Si conferma II capoverso:Si conferma III capoverso:Si conferma che la vigilanza del rispetto del codice di comportamento è a cura dell’Azienda ultimo capoverso:Si conferma il regime previsto nell’art 35 c 7 D. Lgs. 81/15 smi Art 13 Premesso che il servizio di pubblica utilità è riferito all’attività che nella quasi totalità dei casi è svolta dalle Aziende sanitarie, il personale somministrato, in questo caso, contribuisce a garantire il servizio di pubblica utilità; qualora anche l’aggiudicatario non avesse un proprio piano operativo per adiuvare l’Ente Appaltante in caso di sciopero, avrà comunque l’obbligo di raccordarsi con il DEC dell’Azienda, al fine di garantire il servizio di pubblica utilità di cui sopra Art 15 c) m) L’articolo da voi citato rappresenta una clausola standard che viene di norma inserita nei capitolati di gara. Premesso che il personale somministrato è tenuto all’osservanza delle norme igienico-sanitarie impartite dall'Azienda, e dei codici di comportamento dell’Azienda, qualora ricorra un fatto grave, verrà applicata una penale ai sensi dell’art.14 del capitolato speciale. La gravità del fatto e la riconducibilità dello stesso a carico dell’Agenzia, adeguatamente comprovata e contestata, potrebbe comportare anche la risoluzione del contratto. Art 16 Si conferma

Chiarimento PI064512-20

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 12:14

Domanda : Spett.Le Ente, all’art. 5h del CSA si legge “a tal fine l’Azienda metterà a disposizione giornate di formazione interna obbligatoria, che i prestatori dovranno frequentare in orario di servizio, con oneri a carico dell’Agenzia”. Si segnala che le ore di formazione sono da considerarsi alla stregua di ore lavorate sia per la parte retributiva che per quella contributiva, pertanto costituiscono a tutti gli effetti una voce di Costo del Lavoro e, come tale, da rimborsare al Somministratore ai sensi dell’art. 33 c.2 del D.Lgs 81/2015. Chiediamo pertanto alla Stazione Appaltante di confermare che le ore di formazione rientrino all’interno delle prestazioni di cui all’art. 11 A) del Capitolato Speciale d’Appalto. Ringraziando per l'attenzione e in attesa di vs riscontro, porgiamo distinti saluti

Risposta : Si conferma l’art 5h del capitolato speciale e si rinvia al punto 12.5 Formazione dei lavoratori somministrati dell’Allegato all’Accordo Stato Regioni Finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione , ai sensi dell’art 32 Dlgs 81/2008 e smi siglato in data 7 luglio 2016. Ai sensi del punto 12.5 dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, “La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art.35, comma 4 del d.lgs.15 giugno 2015, n.81 viene effettuata a carico del somministratore …” Pertanto i costi della formazione, quand’anche erogata dall’utilizzatore, verranno posti a carico dell’Azienda somministrante

Chiarimento PI059380-20

Ultimo aggiornamento: 02/03/2020 19:24

Domanda : “Spett.le USL di Reggio Emilia, nel rispetto della par condicio, fermo l’effettivo contemperamento della libertà d’impresa con il diritto al lavoro e come espressamente evidenziato dal recente Parere 2703/2018 il 21.11.208 del Consiglio di Stato, in relazione alle Linee Guida ANAC sulla clausola sociale, attraverso il quale è statuito che: - È necessario eliminare l’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti e l’imprenditore uscente (titolare di una posizione di vantaggio informativo, dalla quale occorre prevenire il potenziale abuso) - È necessario, in termini economici, consentire a tutti i concorrenti la ricezione di tutte le informazioni sul numero di somministrati forniti, sui relativi costi nonché su tutte quelle informazioni solo in possesso del predetto fornitore uscente, necessarie per presentare un’offerta sostenibile - essendo le predette informazioni in possesso esclusivo del forniture uscente, è rintracciabile un obbligo post-contrattuale a renderli noti ex art 1375 cc e 1175 cc (buona fede e correttezza) - trattasi di obblighi di informazione per i quali potrebbe configurarsi anche una responsabilità, in caso di inadempimento, di cui all’art 80 c. 5 lettera c) D.Lgs. 81/15 - il dato deve essere ancorato all’intera durata della precedente fornitura, non a un periodo particolare, poiché potrebbe derivarsi un valore potenzialmente indeterminato tutto quanto su esposto si chiede di ricevere: a) Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione b) L’inquadramento di tali lavoratori c) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori d) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi e) L’attuale fornitore Ringraziando per l'attenzione e in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Risposta : a) 12 somministrati b) Cat. D, BS c) Contratti di somministrazione a tempo determinato d) La durata media delle missioni è di 183 giorni e) Etjca Spa Agenzia per il Lavoro Milano

Chiarimento PI057445-20

Ultimo aggiornamento: 02/03/2020 19:21

Domanda : Spettabile Stazione appaltante, di seguito le nostre richieste di chiarimenti. 1) Nell'ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 23, co. 15, D.lgs. 50/2016, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all'assenteismo relativi agli anni 2016-17-18-19. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltate in epoca antecedente alla partecipazione alla gara. Si chiede, altresì, di precisare quanto i costi di assenteismo impattano sulla commessa; infatti la conoscenza di tale dato è fondamentale per la par condicio della procedura perché, ove non fornito, darebbe un indebito vantaggio al gestore uscente con evidente distorsione dei principi delle gare pubbliche. 2) Anche in considerazione della clausola sociale, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni, quale personale è attualmente in missione, con quali mansioni, con quale tipologia contrattuale (ivi compreso se termine oppure indeterminato) e con quale durata media sono stati inseriti i lavoratori nel corso degli anni di gestione della commessa presso codesta spett.le Amministrazione, nonchè figure professionali, quanti stabilizzati e quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni. 3) Con riferimento all’offerta economica, laddove è previsto che il moltiplicatore offerto non dovrà essere superiore al moltiplicatore massimo applicabile pari a 1,650 e non inferiore a 1,550, si segnala che, in base al costo del lavoro delle figure richieste, il moltiplicatore minimo e quelli compresi tra 1,587 ( se teniamo conto di 3 festività) e 1,606 ( se conteggiamo sei festività ) comportano un’evidente incapienza della base d’asta (risultando il valore al di sotto del costo in esame) e, conseguentemente, l’impossibilità di formulare l’offerta in base alla lex specialis e l'illegittimità dell'intera procedura. Al fine di evitare ricorsi in questa fase ed in quella della successiva aggiudicazione, si invita codesta spett.le Stazione Appaltante a modificare in autotutela la lex specialis. 4) Con riferimento alla figure di “tecnico radiologo” si chiede conferma che il riposo biologico, previsto dalla normativa vigente per queste figure professionali, sia escluso dal moltiplicatore offerto in sede di gara e fatturabile a parte. Così non fosse, infatti, anche il moltiplicatore massimo non sarebbe sufficiente a coprire il costo del lavoro della figura con conseguente incapienza assoluta della base d’asta. 5) Con riferimento all’art. 4 del disciplinare di gara ed, in particolare, al richiamo dell’art. 23, comma 16 del d.lgs n. 50/2016, si chiede a codesta spett.le Amministrazione come sono stati calcolati i €.3.770.000,00. Infatti, la cifra menzionata non trova corrispondenza con gli importi posti a basa d’asta nonché con gli altri importi della procedura. 6) Al fine di presentare la miglior offerta economica e considerando che il personale richiesto, in base a quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato (fabbisogno) dovrà prevalentemente presentare servizio nel periodo da metà maggio a settembre, si chiede quali sono le festività da considerare in sede di offerta economica. In particolare si chiede di precisare se le medesime saranno solo quello del periodo di riferimento “metà maggio a settembre” (e nel caso specificare quali) o se le medesime devono essere valutate nell’intero anno solare. 7) Fermo restando che l’art. 5h del Capitolato prevede la formazione salute e sicurezza in capo a codesta spett.le Amministrazione ove stabilito che “l’Azienda metterà a disposizione giornate di formazione interna obbligatoria, che i prestatori di lavoro dovranno frequentare in orario di servizio, con oneri a carico dell’Agenzia” si chiede di precisare sulla base di quali elementi verrà conferito punteggio tecnico, di cui all’art. 18.1 del Disciplinare (p. 38; n.3), ove viene valutata la “Formazione del personale da inserire” intesa come “possesso da parte del concorrente di un sistema per la formazione specifica alto rischio per sanitari ai sensi dell’Accordo stato regioni del 21.12.201”. In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta : 1)Si forniscono in un unico file le tabelle dei tassi di assenza generali dell’azienda USL di Reggio Emilia divisi per strutture gestionali (Centri di Responsabilità). L’elaborazione riguarda gli anni 2018-2019, in quanto l’Azienda ha sostituito il sistema di gestione delle presenze assenze (Applicativo Regionale denominato Gestione Risorse Umane) e il dato relativo agli anni antecedenti non è reperibile dal sistema informativo attuale. TABELLA DEI TASSI DI ASSENZA PERSONALE 2018_2019 2) Mansioni personale attualmente in missione :Infermieri, OSS, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Ortottista. Inserimenti tramite contratto di lavoro a tempo determinato con durata media missioni 183 giorni. Figure professionali Infermieri, Ostetriche, Tecnici di laboratorio biomedico, Tecnici di radiologia medica, Ortottisti, OSS Nessuno Stabilizzato 3) Per mero errore materiale all’art. 11 punto B del capitolato speciale, nell’elenco degli oneri posti a carico dell’agenzia aggiudicataria, da calcolarsi in sede di moltiplicatore, è stata inserita la voce “festività non lavorate”. Si procederà alla rettifica del capitolato precisando che il costo delle suddette festività, ricadenti nel periodo di contratto, sarà invece fatturato alla stessa tariffa concordata per l’ora ordinaria 4)Si precisa che il riposo biologico, ove spettante, rimane escluso dal moltiplicatore 5) All’art 4 del disciplinare di gara si evidenzia che "Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera del personale somministrato che la stazione appaltante ha stimato in base al CCNL settore Sanità del 21.08.2018, attualmente applicato ai dipendenti dell’Amministrazione di pari profilo, calcolato in via presuntiva in €.3.770.000,00/anno sulla base del fabbisogno stimato per i principali profili da impiegare nell’esecuzione del servizio suddiviso inoltre per livello di inquadramento/livello retributivo per numero ore anno". Come indicato nel disciplinare il calcolo adottato per giungere al valore totale stimato dei costi della manodopera , in conformità a quanto previsto dal citato art 23 comma 16 Codice appalti, è stato effettuato valutando i seguenti parametri: - il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità del 21.8.2018 attualmente applicato ai dipendenti dell’Azienda USL di pari profilo ; - il numero di unità di personale stimato da impiegare nell’esecuzione del servizio (Full time equivalent) suddiviso per profilo professionale/livello di inquadramento/livello retributivo (Infermiere , Ostetrica, tecnico RX, tecnico di laboratorio) per numero ore anno L’importo rappresenta una previsione della somma relativa all’anno di oneri diretti + spesa media di voci accessorie e indennità proporzionata alle unità stimate + ferie + oneri riflessi. 6) vedi risposta punto 3 7) Per errore materiale il punteggio relativo a questo elemento è stato inserito nella colonna identificata dalla lettera D ma andava inserito all’interno della colonna identificata dalla lettera T in cui vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Si conferma che la Commissione lo attribuirà in tal modo

Chiarimento PI042795-20

Ultimo aggiornamento: 13/02/2020 13:26

Domanda : Buonasera, D1 in riferimento alla relazione tecnica, ci sono dei paramentri da dover rispettare in merito al numero delle pagine, formato, tipo di carattere e dimensione, interlinea? I curricula ed i progetti formativi, rientrano nell'eventuali limite numerico delle pagine da dover rispettare? D2 In merito al moltiplicatore, quest'ultimo dovrà essere applicato sul valore orario della retribuzione fissa o sull'importo derivanete dalla somma tra il valore orario della retribuzione fissa ed il valore orario elemento perequativo? Nell'attesa di ricevere un gentile riscontro, Cordialmente salutiamo

Risposta : R1 Non ci sono parametri formali da rispettare R2 Secondo quanto stabilito dall’art 11 del Capitolato speciale l’Azienda riconoscerà all’Agenzia, per ciascun profilo professionale somministrato, un importo determinato applicando alle tariffe definite alla successiva lettera A) un “moltiplicatore”, pari a quello che risulterà in sede di aggiudicazione di gara.

Ultimo aggiornamento: 19-11-2020, 15:30