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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA E DEI COMUNI CHE NE FANNO PARTE.
Ente appaltanteUNIONE TRESINARO SECCHIA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto55.320,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/05/2020
Termine richiesta chiarimenti01/06/2020 13:00
Termine presentazione delle offerte10/06/2020 13:00
Apertura busta amministrativa11/06/2020 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Ferrari Francesco

telefono: 0522985882
cellulare: 0522985883

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di Predisposizione di Pratiche Pensionistiche e Previdenziali

CIG: 8293251F36

Chiarimenti

Chiarimento PI144240-20

Ultimo aggiornamento: 04/06/2020 12:21

Domanda : In relazione al bando in oggetto ne chiediamo la rettifica specifichiamo quanto segue: la consulenza del lavoro è soggetta a riserva di legge, nello specifico all’art. 1 della l. 12/1979, che individua nei consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e procuratori legali gli unici soggetti abilitati alla gestione del personale quando questa non è svolta direttamente dal datore di lavoro. Le società commerciali, anche note con l’acronimo di Ced, sono autorizzate solamente al calcolo ed alla stampa del cedolino paga ex art. 1 commi 4 e 5 l. 12/79. Le suddette società non sono autorizzate all’invio degli adempimenti mensili ed annuali inerenti all’elaborazione dei cedolini paga ed alla gestione delle pratiche previdenziali, in quanto riservate, come specificato sopra, ai soli soggetti citati nella legge 12/79. Inoltre, è doveroso specificare che secondo quanto disciplinato dai commi. 4-5 art. 1 della l. 12/79 soltanto le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla citata legge. Ne deriva che gli Enti pubblici o le società partecipate non possono avvalersi di centri elaborazione dati neanche per le semplici funzioni di calcolo e stampa del cedolino. Proprio su tale tema è intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n. 103/2015 ha chiarito che la normativa nazionale (e segnatamente l’articolo 1 della l. n. 12 del 1979 in combinato disposto con l’articolo 10 della l. n. 183 del 2011) non consente il superamento della riserva dell’iscrizione all’albo professionale in particolare, non consente che le attività riservate ai professionisti abilitati possano essere esercitate da società di commerciali, quand’anche abbiano come lavoratori dipendenti uno o più professionisti abilitati. Segnaliamo inoltre la circolare INps n.2045 del 28/05/2019 riguardante le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo informatico Nuova Passweb che ribadisce il concetto di esclusività nella gestione del personale dei soggetti indicati dalla Legge 12/79 . Tale riserva di legge riguarda tutti gli Enti locali compreso le Unioni dei Comuni. Inoltre, per mero tuziorismo, si segnala anche la circolare Anci del 09/07/2015.Tanto detto, alla luce di quanto fin qui esposto si chiede a codesto Ente di adeguare il bando, relativo all’affidamento del servizio di di cui in oggetto ed adempimenti connessi, ai dettami normativi sopracitati.

Risposta : In allegato la risposta al quesito ricevuto

Ultimo aggiornamento: 01-10-2020, 18:03