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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA PERIODO 2020-2027
Ente appaltantePROVINCIA DI MODENA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto28.678.659,05 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema29/05/2020
Termine richiesta chiarimenti10/07/2020 18:00
Termine presentazione delle offerte26/07/2020 18:00
Apertura busta amministrativa28/07/2020 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Bando europeo
(83.71 kB)
ALLEGATO G05
(769.05 kB)
ALLEGATO G19
(788.93 kB)
ALLEGATO G06
(684.39 kB)
ALLEGATO Q
(453.97 kB)
ALLEGATO M
(9.92 MB)
ALLEGATO N
(461.39 kB)
ALLEGATO O
(302.82 kB)
ALLEGATO P
(328.10 kB)
ALLEGATO G14
(758.78 kB)
ALLEGATO G15
(733.53 kB)
ALLEGATO G16
(758.36 kB)
ALLEGATO G17
(687.01 kB)
ALLEGATO G08
(488.49 kB)
ALLEGATO G09
(729.99 kB)
ALLEGATO G02
(2.96 MB)
ALLEGATO G03
(477.01 kB)
ALLEGATO G04
(950.89 kB)
ALLEGATO G12
(530.46 kB)
ALLEGATO G20
(587.97 kB)
ALLEGATO H
(462.25 kB)
ALLEGATO I
(557.40 kB)
ALLEGATO L
(592.92 kB)
ALLEGATO G10
(611.30 kB)
ALLEGATO G18
(780.07 kB)
ALLEGATO G11
(805.26 kB)
ALLEGATO F
(398.93 kB)
ALLEGATO G00
(313.75 kB)
ALLEGATO G01
(4.61 MB)
ALLEGATO G13
(726.96 kB)

Referenti

Malagoli Simona

telefono: 059209375

Bondi Barbara

telefono: 059209654

Cavazzuti Anna Rita

telefono: 059209620

Reggiani Laura

telefono: 3341522882

Bottoni Roberta

telefono: 059209653

Montanari Massimo

telefono: 059209676

Vita Annalisa

telefono: 059209688

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA

CIG: 83101443C5

Chiarimenti

Chiarimento PI192111-20

Ultimo aggiornamento: 16/07/2020 14:08

Domanda : 1) Si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica c.2 relativo alla certificazione UNI CEI 11352, in caso di RTI con all’interno un consorzio di cooperative di cui all’art. 45 co. 2 lett. b): sia soddisfatto con il possesso della certificazione da parte della/e mandanti e/o della capogruppo mandataria; per il consorzio suddetto in particolare, ai sensi dell’art. 47 del codice, sia verificato esclusivamente con il possesso riferito allo stesso consorzio e non anche in capo alla/e consorziata/e esecutrice/i del consorzio medesimo. 2) Si chiede conferma che, ai fini dell’esecuzione dei lavori, di cui al punto 8.II del disciplinare, sia richiesto esclusivamente il requisito del possesso della SOA nelle categorie e nelle classificazioni citate dal disciplinare e che tale requisito, in caso di RTI con all’interno un consorzio di cooperative di cui all’art. 45 co. 2 lett. b): sia soddisfatto con il possesso cumulativo da parte della/e mandanti e/o della capogruppo mandataria che compongono il RTI; per il consorzio suddetto in particolare, ai sensi dell’art. 47 del codice, sia soddisfatto con il possesso riferito esclusivamente allo stesso consorzio e non anche in capo alla/e consorziata/e esecutrice/i del consorzio medesimo.

Risposta : Posto la non chiarezza del quesito, si richiama quanto previsto a pag. 16 del disciplinare di gara in merito al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria nonché tecnico professionale previsti per RTI/Reti/Consorzi, anche per quanto si riferisce alla parte finale del quesito; i requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico professionale ( a cui appartiene la certificazione UNI CEI 11352), devono essere posseduti per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett.b) del Codice direttamente dal consorzio medesimo salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate (Bando tipo n.1, punto 7.5). Per la parte di contratto relativa all'esecuzione dei lavori, il disciplinare prevede che “sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla/e categoria/e e classifica/che dei lavori richiesti dall'oggetto della presente procedura o dei requisiti previsti dall’art.90 del D.P.R. n.207/2010 e dal D.Lgs.n.50/2016 : “OG1” - Edifici civili e industriali CL.II “OS28” - Impianti termici di condizionamento CL.III L’esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria “OS30” - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi , anche in subappalto dovranno essere eseguite da imprese in possesso della SOA in Cl.I, ovvero dei requisiti generali di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti (Linee Guida A.NA.C. n. 4 ) dagli articoli 80 e 84 del D.Lgs.n.50/2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 Novembre 2016 n.248 compreso l' all.A del citato decreto e dell’art. art. 90 D.P.R. n.207/2010.”

Chiarimento PI192251-20

Ultimo aggiornamento: 16/07/2020 12:00

Domanda : Con la presente siamo a richiedere conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile la cauzione provvisoria può essere ridotta ai sensi dell’art. 93 D.Lgs 50/2016 anche qualora le certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 siano possedute da tutte le società consorziate e non dal Consorzio stesso in quanto ai sensi dell’art. 47 D.Lgs 50/2016 il Consorzio Stabile può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici. Distinti saluti

Risposta : La soluzione proposta appare corretta.

Chiarimento PI192197-20

Ultimo aggiornamento: 16/07/2020 11:58

Domanda : Considerato che le risposte fornite ai quesiti n. PI179154-20 (Risposta PI181800-20); PI173763-20 (Risposta PI181789); 20PI183498-20 (Risposta PI184854-20), sembrano negare la possibilità di ricorrere al progettista esterno mediante indicazione del medesimo da parte del concorrente; Considerato che, ove tale interpretazione dei chiarimenti fosse confermata, sarebbe in contrasto con il disposto dell’art. 59, comma 1 bis, secondo periodo del d.lvo 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019 (decreto “Sblocca Cantieri”), ratione temporis applicabile, secondo cui i requisiti di progettazione “sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1”; Si chiede di confermare, in conformità all’art. 59, comma 1 bis, secondo periodo, del D. Lgs 50/2016, ratione temporis applicabile, che i requisiti di progettazione possano essere dimostrati mediante un progettista indicato dal concorrente.

Risposta : Si rimanda alle risposte sullo stesso argomento già fornite ai quesiti indicati nn. 6,7,12 e a quanto previsto al punto 8, par. III del disciplinare di gara che recita: “Al fine di dimostrare il requisito richiesto, i partecipanti devono indicare una delle seguenti opzioni: a)dichiarare di disporre delle competenza richieste all’interno della propria struttura interna; b)dichiarare di associarsi a operatori economici esterni nelle forme stabilite dal codice (art. 46 e seguenti D.Lgs. 50/2016)in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs.n.50/2016 e dell'All.XVII come sotto richiesti; c)dichiarare specificamente nomi e le qualifiche professionali dei soggetti incaricati delle attività di progettazione; In tutti i casi sopraddetti, alle dichiarazioni suddette dovranno essere allegate le specifiche dichiarazione di disponibilità e di impegno da parte dei predetti soggetti ad effettuare l’attività di progettazione con indicati nomi e cognomi, titoli di studio, abilitazioni ed esperienze.In qualsiasi assetto previsto alle lettere a), b), e c) si presenti il concorrente, il gruppo di progettazione minimo richiesto di cui dovrà disporre il concorrente è il seguente: -n.1 ingegnere elettronico -n.1 perito elettrotecnico -n.1 ingegnere meccanico -n.1 perito termotecnico L’operatore incaricato delle attività di progettazione dovrà essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione (Linea Guida n.1 A.N.AC.).”Ogni altra ulteriore valutazione è riservata alla Commissione/Seggio di gara.

Chiarimento PI192159-20

Ultimo aggiornamento: 16/07/2020 11:54

Domanda : Si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla gara in RTI, sia possibile soddisfare il requisito del possesso della certificazione di qualità ambientale attraverso l'istituto dell'avvalimento, come previsto dalle sentenze del CdS n. 23/2016, 2903/2016, 2953/2017, 3710/2017. Si chiede inoltre conferma che, come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. III 1339 del 05.03.2018, sia possibile l'avvalimento interno relativo al possesso della certificazione citata. Più precisamente, se tale requisito è posseduto dalla capogruppo mandataria, si chiede conferma che la medesima possa prestarlo alla mandante

Risposta : Ai sensi dell'art. 89 co.1 del D.Lgs.n.50/2016 è possibile l'avvalimento del requisito predetto di capacità tecnica in quanto appartenente ai requisiti di tipo tecnico organizzativo. Ai sensi del punto 8, VI, D), c.2 del disciplinare, il requisito dev'essere posseduto dall'impresa/e del raggruppamento che svolgerà/ranno le attività di gestione, conduzione ed esercizio degli impianti e di gestione della commessa capogruppo mandataria .

Chiarimento PI191258-20

Ultimo aggiornamento: 16/07/2020 11:20

Domanda : Si chiede conferma che i valori riportati nelle colonne D e E (“biennio facoltativo” e “proroga di 1 anno”) del Quadro Economico di pagina 9 del Capitolato Speciale d’Appalto non debbano essere presi in considerazione nella redazione delle giustificazioni preventive richieste.

Risposta : I valori riportati nelle colonne D e E (“biennio facoltativo” e “proroga di 1 anno”) del Quadro Economico di pagina 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, in quanto elementi opzionali del contratto, non sono da considerare nella redazione delle giustificazioni preventive richieste.

Chiarimento PI191257-20

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 12:03

Domanda : Si chiede di specificare quali siano gli impianti dotati di telecontrollo citati all’articolo 8.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, la relativa marca e quali controlli garantiscono.

Risposta : In allegato l'elenco delle centrali telecontrollate

Chiarimento PI191256-20

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 11:49

Domanda : Con riferimento all’’art. 8 “servizi complementari alle attività”, punto 8.6 “ Personale di commessa”, si chiede conferma che il possesso di uno dei 3 titoli di studio prescritti al primo capoverso non sia richiesto per i 5 operai/manutentori minimi dedicati alla commessa prescritti dal successivo penultimo capoverso.

Risposta : Si conferma che il possesso dei 3 titoli di studio prescritti al primo capoverso non sono richiesti per i 5 manutentori, che però dovranno essere dedicati in esclusiva alla commessa

Chiarimento PI191255-20

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 11:42

Domanda : Con riferimento all’art. 8 “servizi complementari alle attività”, punto 8.6 “personale di commessa, del Capitolato Speciale d’Appalto, ai fini di non limitare la platea dei concorrenti e consentire la partecipazione alla gara, si chiede conferma che l’esperienza minima triennale con assunzione a tempo indeterminato possa essere dimostrata anche se acquisita presso impresa diversa dal concorrente e/o in parte presso il concorrente ed in parte presso altra impresa.

Risposta : Per la figura del capo commessa sono richiesti i seguenti requisiti (rif. Art. 8.6 del capitolato speciale d’appalto): “Per le particolarità tecniche e per garantire all’Amministrazione gli obiettivi del presente appalto, è necessario che il personale preposto alla commessa sia composto esclusivamente da dipendenti a tempo indeterminato, assunti da almeno tre anni, con titolo di studio di studio compreso tra i seguenti: - Laurea magistrale in ingegneria - Diploma di laurea con indirizzo/specializzazione attinente al settore industriale. - Diploma di Maturità con indirizzo/specializzazione attinente al settore industriale rilasciato da Istituto Tecnico Statale o Istituto Tecnico Provinciale.” Si precisa che l’esperienza minima triennale con assunzione a tempo indeterminato è riferita all'impresa stessa e non può essere stata acquisita presso impresa diversa dalla concorrente.

Chiarimento PI191254-20

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 11:38

Domanda : Con riferimento all’art. 8 “servizi complementari alle attività”, punto 8.6 “personale di commessa, del Capitolato Speciale d’Appalto, ai fini di non limitare la platea dei concorrenti e consentire la partecipazione alla gara, si chiede conferma che la prescrizione “… il personale preposto alla commessa sia composto esclusivamente da dipendenti a tempo indeterminato, assunti da almeno tre anni, con titolo di studio compreso tra i seguenti: Laurea magistrale in ingegneria, Diploma di laurea con indirizzo/specializzazione attinente al settore industriale, Diploma di Maturità con indirizzo/specializzazione attinente al settore industriale rilasciato da Istituto Tecnico Statale o Istituto Tecnico Provinciale” debba intendersi riferita al solo al Capo commessa che dovrà essere dedicato a titolo esclusivo all’appalto. Ciò anche alla luce del fatto che, qualora tale previsione fosse riferita al personale di presidio, la stessa renderebbero impossibile per l’aggiudicatario poter assorbire personale dell’appaltatore uscente al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 21 del medesimo Capitolato e “promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”.

Risposta : Si conferma che la prescrizione di cui al punto 8.6 del capitolato Speciale d'appalto “il personale preposto alla commessa sia composto esclusivamente da dipendenti a tempo indeterminato, assunti da almeno tre anni, con titolo di studio di studio compreso tra i seguenti: - Laurea magistrale in ingegneria - Diploma di laurea con indirizzo/specializzazione attinente al settore industriale. - Diploma di Maturità con indirizzo/specializzazione attinente al settore industriale rilasciato da Istituto Tecnico Statale o Istituto Tecnico Provinciale." è riferita solo al Capo commessa che dovrà essere dedicato a titolo esclusivo all’appalto.

Chiarimento PI190539-20

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 10:37

Domanda : (omissis)... chiede il differimento della scadenza di presentazione dell'offerta della presente procedura al 27/07/2020. Tale richiesta è supportata dal fatto che l'attuale scadenza cade di domenica e considerando che l'apertura amministrativa è prevista per martedì 28/07, per una gara così complessa e di importante natura e importo, un giorno in più è di notevole importanza.

Risposta : Il quesito è già stato evaso con le risposte ai quesiti precedenti n. 2, 5,19 21 e 22 ai quali, pertanto, si rimanda.

Chiarimento PI191253-20

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 09:40

Domanda : Si chiede conferma che il valore “colonna C - variante base di gara” pari a € 3’786’469,23 riportato nel Quadro Economico di pagina 9 del Capitolato Speciale d’Appalto corrisponda al "sesto quinto" (quinto d'obbligo).

Risposta : Si conferma che la quota pari a € 3.786.469,23 indicata nella colonna C del quadro economico corrisponde al sesto quinto.

Chiarimento PI191252-20

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 09:36

Domanda : Si chiede conferma che il “corrispettivo manutenzione straordinaria opzionale” riportato nel Quadro Economico di pagina 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, pari a € 287'000,00, sia l’importo previsto per gli “interventi opzionali extra canone” di cui all’articolo 7.9 del Capitolato stesso.

Risposta : Si conferma che il “corrispettivo manutenzione straordinaria opzionale” riportato nel Quadro Economico pari a € 287.000,00, è l’importo del corrispettivo complessivo per 7 anni previsto per gli “interventi opzionali extra canone” di cui all’articolo 7.9 del Capitolato.

Chiarimento PI190619-20

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 09:27

Domanda : In riferimento al comma c, del par. III. “Per la parte progettazione” del punto 8 del disciplinare si chiedono i seguenti chiarimenti: - un ingegnere civile e ambientale, industriale e dell’informazione, iscritto alla sezione A dell’Albo professionale e quindi in possesso del titolo per poter timbrare e firmare progetti come quello oggetto della gara, è assimilabile alla figura di ingegnere elettronico; - le figure “ingegnere meccanico” e “perito termotecnico” possono essere ricoperte da ingegneri iscritti alla sezione A dell’Albo professionale? - Un ingegnere con CV nella progettazione di impianti meccanici ed elettrici può ricomprendere una o entrambe le figure definite come “ingegnere elettronico” o “ingegnere meccanico”?

Risposta : Per la parte progettazione, il gruppo di progettazione minimo richiesto di cui dovrà disporre il concorrente è quello previsto al punto 8, III. del disciplinare di gara.

Chiarimento PI190509-20

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 08:57

Domanda : (omissis)... chiede il differimento della scadenza di presentazione dell'offerta della presente procedura al 27/07/2020. Tale richiesta è supportata dal fatto che l'attuale scadenza cade di domenica e considerando che l'apertura amministrativa è prevista per martedì 27/07, per una gara così complessa e di importante natura e importo, un giorno in più è di notevole importanza.

Risposta : Il quesito è già stato evaso con le risposte ai quesiti precedenti n. 2, 5, 19 e 21 ai quali, pertanto si rimanda

Chiarimento PI190295-20

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 08:29

Domanda : Richiesta sopralluogo: Spett.Le Stazione Appaltante, con riferimento alla gara in oggetto chiediamo cortesemente Vs disponibilità ad effettuare il sopralluogo sui seguenti immobili: 1. I.I.S. Meucci 2. I.P.S.I.A. G.Vallouri. Consapevoli che la richiesta è presentata oltre il termine e che il termine di presentazione dell’offerta non è immediato, evidenziamo che il differimento della data del sopralluogo non comporta alcuna lesione della par condicio dei partecipanti alla gara, ma risulta per la Scrivete funzionale ed essenziale per poter presentare un’offerta in linea con le Vs esigenze. Speranzosi nell’accoglimento della presente richiesta, restiamo in attesa e porgiamo cordiali saluti.

Risposta : La richiesta non può essere accolta in quando pervenuta fuori dai termini fissati per la richiesta di sopralluogo.

Chiarimento PI190214-20

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 08:20

Domanda : A fronte della emergenza sanitaria che, soprattutto nella nostra Provincia, ha consentito solo di recente una lenta ripresa dell’attività lavorativa, ancora tuttavia sottoposta a cautelativi protocolli, e che, come si evince anche dalla prudente decisione della Stazione Appaltante di non rendere obbligatori i sopralluoghi, suggerisce di limitare il più possibile gli spostamenti, si chiede con la presente la gentile concessione di una congrua proroga dei termini per la presentazione dell’offerta la cui complessità richiede opportuni approfondimenti tecnici e commerciali. Grazie.

Risposta : Il quesito è già stato evaso con le risposte ai quesiti precedenti n. 2, 5 e 19 ai quali, pertanto, si rimanda.

Chiarimento PI187182-20

Ultimo aggiornamento: 14/07/2020 12:43

Domanda : Con riferimento ai requisiti speciali di cui al punto IV lett. A) e B) del ddg (certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001 e ISO 14001) vi chiediamo di voler confermare che: 1. Eventuali soggetti associati che NON svolgono attività di gestione, conduzione ed esercizio degli impianti e attività di gestione della commessa (ad esempio, dai soggetti svolgenti attività di mera progettazione) non siano tenuti ad attestare il possesso dei requisiti suddetti 2. Che nell’ipotesi sopra riportata, ove il possesso dei requisiti di cui al punto IV lett. A) e B) sia attestato esclusivamente dai soggetti del raggruppamento svolgenti le attività descritte (e non, ad esempio, dai soggetti svolgenti attività di mera progettazione), sia comunque possibile presentare la garanzia provvisoria con importo pari all’1% del totale a base d’asta e cioè pari a Euro 204.414,18 Con riferimento al requisito speciale di cui al punto IV lett. B) del ddg (certificazione di qualità secondo la norma ISO 14001) vi chiediamo di voler ulteriormente precisare che il suddetto requisito debba essere posseduto da ciascun membro del RTI, progettisti esterni associati compresi. Infine, si chiede di conoscere esattamente il valore della progettazione a base di gara, considerato che il progettista esterno deve essere obbligatoriamente associato in RTI.

Risposta : Per quanto attiene ai punti 1. e 2., si ritiene corretto quanto prospettato nel quesito, come anche per il punto successivo relativo al possesso del requisito di qualità ISO 14001 per tutti i componenti il RTI. Il valore della progettazione è ricavabile in base all'importo dei lavori che è stato indicato con valori puntuali ed alle tabelle di calcolo delle parcelle degli ordini professionali delle figure del gruppo di progettazione.

Chiarimento PI189078-20

Ultimo aggiornamento: 09/07/2020 16:56

Domanda : Con la presente, vista la complessità della documentazione da presentare per la gara in oggetto, chiediamo una proroga della scadenza dei termini di 30 giorni. Cordiali saluti.

Risposta : In risposta al quesito si ribadisce quanto contenuto nelle precedenti risposte ai Quesiti n.2 del 16 Giugno e n. 5 del 22 giugno alle quali, pertanto, si rimanda.

Chiarimento PI189005-20

Ultimo aggiornamento: 09/07/2020 16:54

Domanda : Con riferimento al generatore di calore alimentato ad idrogeno, al Disciplinare di Gara si afferma che in caso di idrogeno autoprodotto in loco è ammissibile la riduzione della potenza della caldaia (pagina 29 punto 1). Si chiede quindi conferma che è consentita l’installazione di un generatore di calore di potenza termica inferiore ai 35kW nel caso in cui l’idrogeno sia prodotto in loco.

Risposta : Come indicato nel disciplinare di gara a pag. 29: “La Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base dei seguenti elementi: 1. Riduzione dell’approvvigionamento di idrogeno con idrogeno autoprodotto in loco (in tal caso è ammissibile la riduzione della potenza della caldaia, vedasi allegato G1).” Si conferma pertanto che è possibile l’eventuale riduzione della potenza della/e caldaia/e alimentata/e ad idrogeno. A tal riguardo si rimanda anche al chiarimento n. 01 del 9 luglio 2020.

Chiarimento PI187878-20

Ultimo aggiornamento: 09/07/2020 16:51

Domanda : In riferimento alla procedura d’appalto in oggetto, siamo a trasmettere le seguenti cortesi richieste: 1) Tra gli elaborati obbligatori da presentare per il progetto definitivo di cui al punto A del Disciplinare di gara vi è la voce “A.9) Relazioni specialistiche eventuali”. In tale punto è possibile inserire più di una relazione? Ogni relazione sarebbe dedicata a diversi temi per questo si richiede se è possibile inviare più di un elaborato per tale punto. 2) Il numero massimo di facciate indicato per le relazioni A.1 e B1 comprese tra gli elaborati obbligatori per i progetti A e B contano anche della copertina e dell’indice o è possibile ritenerli esclusi dal numero massimo di facciate? 3) Si sono notate alcune incongruenze tra i dati forniti nei documenti di gara. In particolare si segnala che la potenza installata in centrale termica per la scuola Meucci è stata indicata nell'allegato G.1 pari a 1.661 kW mentre nel libretto di centrale è indicata 1.877 kW, qual è il valore da tenere in considerazione? 4) In merito al progetto A di “realizzazione di generatore di calore alimentato a idrogeno”, è possibile valutare un sistema di generazione di calore diverso dalla caldaia? 5) Nell'allegato B non sono presenti i consumi annuali di gas metano per la scuola Wiligelmo, è possibile avere tale valore? 6) Nel documento “Relazione sullo stato di consistenza degli impianti” si fa riferimento a pagine 16 (scuola Iti Da Vinci) ad una Relazione sullo stato di conservazione delle tubazioni. Tale documento non risulta in quelli presenti sul portale. Si richiede un chiarimento in merito ed un eventuale invio dell’elaborato qualora risulti mancante. 7) Data la consistenza dell’appalto in oggetto, vista l’importanza, la complessità tecnica e gli aspetti innovativi della progettazione richiesta per la partecipazione alla gara, visti i tempi stretti per la stesura degli elaborati obbligatori da presentare, data la numerosità e la vastità di distribuzione degli edifici compresi nell'appalto, si richiede una proroga del termine di scadenza ad oggi previsto per il 26 luglio 2020 di almeno 30 giorni.

Risposta : 1) E’ possibile allegare più relazioni solo se ritenute essenziali per la valutazione del progeo e ognuna di esse non dovrà superare i limiti indicati al punto A.1) 2) Il numero massimo di facciate non conta la copetina e l'indice, e pertanto si possono ritenere esclusi dal conteggio. 3) Il valore da tenere in considerazione è quello riportato nel libretto di centrale. 4) A tal riguardo si fa riferimento al disciplinare di gara paragrafo 10 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – METODO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA”, lettera A) Realizzazione di generatore Alimentato ad Idrogeno – Criterio qualitativo che recita: “le proposte migliora ve potranno riguardare: • modalità alternativa di approvvigionamento dell’idrogeno, esclusivamente sulla base della soluzione indicata nel progetto nell’allegato “Interventi”; • elementi di base su aspetti antincendio; • soluzioni che riducano l’impatto nell’inserimento del contesto ambientale dei manufatti necessari per lo stoccaggio dell’idrogeno e che riducano l’impatto visivo delle strutture istallate; • soluzioni che riducano costi futuri di manutenzione e che aumentino la durabilità dell’opera. Pertanto è ammissibile qualsiasi soluzione che ricada nei punti sopra elencati. 5) L'edificio scolastico che ospita l'istituto Wiligelmo è servito da una rete di teleriscaldamento; per questo edificio NON è richiesta la fornitura di energia termica da parte dell’Aggiudicataria e per tale motivo non compare nell'Allegato B e conseguentemente non vi è ragione di indicarne i consumi. 6) La citazione alla “Relazione sullo stato di consistenza degli impianti” è un refuso in quanto lo stato delle tubazioni è già riportato nella relazione stessa. 7) In risposta al quesito si ribadisce quanto contenuto nella precedente risposta al Quesito n.2 del 16 Giugno 2020 alla quale, pertanto, si rimanda.

Chiarimento PI190562-20

Ultimo aggiornamento: 09/07/2020 14:13

Domanda : CHIARIMENTO del 09/07/2020 relativo all'eventuale riduzione della potenza della caldaia alimentata ad idrogeno in caso di autoproduzione in loco delo stesso

Risposta : In merito al paragrafo 4 dell’allegato G1 per un refuso non è stata inserita la frase conclusiva del paragrafo che di seguito si riporta: “In caso di autoproduzione in loco di idrogeno è possibile l’eventuale riduzione della potenza della/e caldaia/e alimentata/e ad idrogeno”. Tale indicazione è già stata fornita nel disciplinare di gara a pag. 29: “La Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base dei seguenti elementi: 1. Riduzione dell’approvvigionamento di idrogeno con idrogeno autoprodotto in loco (in tal caso è ammissibile la riduzione della potenza della caldaia, vedasi allegato G1).”

Chiarimento PI184947-20

Ultimo aggiornamento: 09/07/2020 08:30

Domanda : Relativamente al progetto esecutivo tipologico relativo alla realizzazione delle nuove reti di distribuzione (criterio B), non sono indicati i formati massimi delle tavole progettuali B.2, B.3 e B.4. In particolare gli elaborati indicati come B.3 prevedono la realizzazione di una planiemetria di progetto per ogni piano dell'edificio adeguatamente quotata. Visto l'estensione in pianta degli edifici per cui è richiesto l'intervento, la riproduzione dei piani in scala progettuale consona (scala 1:100), necessita di fogli con formati maggiori dell'A0. E' possibile prevedere formati extra ISO (per esempio A0 allungato)? Se si dovessero rispettare i formati ISO, è possibile suddividere il singolo piano di un edificio su più tavole?

Risposta : E’ possibile prevedere formati extra ISO (per esempio A0 allungato) se necessario per la riproduzione completa dei piani in scala progettuale consona.

Chiarimento PI184083-20

Ultimo aggiornamento: 09/07/2020 08:28

Domanda : Si richiede, a codesta Spett.le Stazione Appaltante, di fornire i consumi effettivi per ogni stagione termica di riferimento indicata in gara nel capitolato a pagina 47, ossia dall’autunno 2014 al settembre 2019. Si richiede inoltre di indicare per quale ragione è stato indicato il valore di 2500 Gradi Giorno.

Risposta : Il paragrafo, posto a pagina 47 e a cui fa cenno il quesito, esplicita il metodo utlizzato dall'Amministrazione per determinare i valori di "consumo massimo" associati a ciascun contatore. Detto metodo si basa sui consumi effettivamente registrati e resi comparabili tenendo conto dei gradi giorno della stagione invernale. Come precisato nelle “Note rela)ve all'Allegato B” il valore di “consumo massimo” è stato ottenuto dalla media aritmetica dei consumi registra) per ciascuna annualità presa a riferimento ed incrementato del 10%. Non risulta quindi di alcuna utilità esplicitare tutti i singoli consumi di tutte le singole annualità in presenza di un valore di “consumo massimo” che già ne rappresenta un corretto valore di sintesi. I valori dei “consumi massimi” riportati nell'Allegato B sono stati espressi rapportati a 2500 GG per mantenere una continuità con i corrispondenti valori dell'Appalto in scadenza

Chiarimento PI183898-20

Ultimo aggiornamento: 08/07/2020 09:45

Domanda : Quesito 1) Rispetto a quanto indicato a pag 13 del disciplinare, dove è indicato che il gruppo di progettazione minimo prevede: • ing elettronico • perito elettrotecnico • ing meccanico • perito termotecnico si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire se sono ammissibili figure professionali con titoli di studio superiori e/o equivalenti e comprovata esperienza nel campo di riferimento. Quesito 2) Con riferimento al progetto dell’impianto alimentato a Idrogeno, si chiede alla Stazione Appaltante se il progetto preliminare posto a base gara è, nel rispetto del principio di funzionamento indicato, potenzialmente oggetto di proposte volte a migliorare le prestazioni e/o l’affidabilità del sistema e/o la sostenibilità ambientale. Quesito 3) Con riferimento al progetto del cappotto termico, si segnala che il documento “07_Allegato G07 - Calvi-Mornadi cappotto.pdf”, a pagina 3 richiama elaborati grafici allegati e riporta che “il progetto prevede la coibentazione delle facciate ”dispersive” dell’edificio scolastico tramite la realizzazione di un cappotto a pannelli termoisolanti. Le facciate da isolare sono evidenziate con bordatura rossa nell’elaborato grafico di progetto; il cappotto non deve essere realizzato sulle facciate dell’ampliamento del 2007 (evidenziate con bordatura verde).” Tuttavia, tale elaborato grafico non è presente nella documentazione di gara. Si richiede alla stazione appaltante di fornire tale indicazione.

Risposta : 1. Il gruppo di progettazione è il gruppo minimo di cui deve disporre il concorrente per l'ammissibilità alla gara. L'ammissibilità del concorrente con disponibilità di figure con competenze superiori/diverse/equivalen# a quelle previste e descrie dal disciplinare sarà valutata dal seggio/commissione di gara. 2. A tal riguardo si fa riferimento al disciplinare di gara paragrafo 10 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – METODO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA”, lettera A) Realizzazione di generatore Alimentato ad Idrogeno – Criterio qualita#vo che recita: “le proposte migliora ve potranno riguardare: • modalità alternativa di approvvigionamento dell’idrogeno, esclusivamente sulla base della soluzione indicata nel progetto nell’allegato “Interventi”; • elementi di base su aspetti antincendio; • soluzioni che riducano l’impatto nell’inserimento del contesto ambientale dei manufatti necessari per lo stoccaggio dell’idrogeno e che riducano l’impatto visivo delle strutture istallate; • soluzioni che riducano costi futuri di manutenzione e che aumentino la durabilità dell’opera. 3. In data odierna, 8/8/2020 si è sos#tuito il documento precedentemente pubblicato con il documento corredato di tutti i suoi allegati.

Chiarimento PI183498-20

Ultimo aggiornamento: 06/07/2020 13:48

Domanda : Si chiede di confermare che i requisiti richiesti relativamente al punto III “Per la progettazione (pt.5 Tab IV)” lett. c) del disciplinare di gara, possano essere soddisfatti tramite un progettista INDICATO dal concorrente.

Risposta : Richiamati: il punto 6 “Soggetti ammessi” e il punto 8 par.III “Per la progettazione” del disciplinare di gara, le risposte già fornite ai quesiti n. 6 e 7 nonché l'art. 28 comma 1 del D.Lgs.n.50 /2016, non si è rinvenuta la possibilità oggetto del quesito. Infatti, trattandosi di contratto misto, il concorrente dovrà possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture previste dal contratto. Per quanto si riferisce ai servizi di progettazione, l’assetto mediante il quale il progettista entra nella compagine di gara è specificato al citato punto 8. par. III.

Chiarimento PI182736-20

Ultimo aggiornamento: 06/07/2020 13:46

Domanda : richiesta sopralluogo - siamo a richiedere di poter effettuare i sopralluoghi (facoltativi) nelle aree interessate dal servizio.

Risposta : Le modalità per la richiesta da parte delle ditte di sopralluogo sono state indicate nella risposta al quesito numero 4 del 18 giugno 2020. Diverse modalità di richiesta non potranno essere prese in considerazione.

Chiarimento PI180864-20

Ultimo aggiornamento: 06/07/2020 08:55

Domanda : In riferimento alla documentazione fornita in formato DXF, si riscontra che all’interno del file denominato “13_Allegato O - Progetto G04 e G14 _ Edificio 0700 – Vallauri” non è presente la palestra nella planimetria del piano terra. Si chiede cortesemente di fornire in formato DXF la planimetria dell’edificio completa di tale porzione di fabbricato (la palestra è presente in formato PDF nel file “07_Allegato G04 - Vallauri relamping”).

Risposta : In data 3/07/2020 è stato reso disponibile il file in formato DXF denominato “13_Allegato O - Progetto G04 e G14 _ Edificio 0700 – Vallauri-palestra” in cui è rappresentata la pianta della palestra.

Chiarimento PI179852-20

Ultimo aggiornamento: 06/07/2020 08:52

Domanda : Buongiorno chiediamo conferma che i requisiti b.1. fatturato globale e b.2 fatturato specifico facciano riferimento ai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta come indicato per la comprova del requisito a pag 13 del disciplinare. In caso affermativo chiediamo quindi conferma che le indicazioni “alla data di pubblicazione del bando” e “ approvati al momento della pubblicazione del Bando di Gara” contenute rispettivamente all’interno dei punti b.1. fatturato globale e b.2 fatturato specifico a pag 12 del disciplinare siano un refuso.

Risposta : Per la dimostrazione della capacità economico finanziaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi art. 86 del D.Lgs.n.50/2016 ndr) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1 gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare... " (Cons. Stato,VI, 6.5.2014 n.2306, conf. Consiglio di stato,III, 2.7.2015 n.3285 ). Pertanto, si ritiene valido il termine della scadenza di presentazione dell'offerta indicato per la comprova del requisito, conforme altresì al Bando tipo, essendo le altre indicazioni citate da intendersi come riferimento temporale del bando.

Chiarimento PI179851-20

Ultimo aggiornamento: 02/07/2020 11:56

Domanda : Buongiorno in riferimento alla Tabella I indicata a pag 5 del Disciplinare di Gara chiediamo quali siano le prestazioni prevalenti e quelle secondarie. Grazie

Risposta : I contratti misti - come quello in oggetto - sono attualmente disciplinati dall' art. 28 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), il quale, al comma 1°, stabilisce che: “.... sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti che consistono in parte in servizi, ai sensi della parte II Titolo VI capo II e in parte in altri servizi, oppure in contratti comprendenti in parte servizi ed in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.” Pertanto l' “oggetto principale del contratto", va inteso quale prestazione prevalente rispetto alle altre. Trattasi del cd. principio generale di prevalenza.

Chiarimento PI179154-20

Ultimo aggiornamento: 02/07/2020 11:55

Domanda : Spett. Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti. Si chiede conferma: • che i requisiti richiesti relativamente al punto III “Per la progettazione (pt.5 Tab IV)” lett. c) del disciplinare di gara, possano essere soddisfatti tramite l’indicazione in sede di offerta di un progettista esterno in possesso dei citati requisiti; • Nell’ipotesi di cui sopra, il progettista esterno indicato dal concorrente, dovrà rilasciare in sede di gara il DGUE e la propria componente PassOE qualificandosi come mandante. Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro, Cordiali saluti

Risposta : Richiamato quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 4 in merito alla tipologia dell'appalto (appalto misto), sull'assetto di partecipazione del concorrente (punto 6 Soggetti ammessi) e al punto 11, I) sulla documentazione amministrativa appare corretto quanto prospettato in sede di gara, integrato con la presentazione del modello di autodichiarazione integrativo (MA professionista singolo/MA studi e società).

Chiarimento PI173763-20

Ultimo aggiornamento: 02/07/2020 11:53

Domanda : QUESITO 1 Si chiede di confermare che i requisiti relativi all’attività di progettazione (Punto 5 Tabella IV del Disciplinare di gara) possano essere posseduti e comprovati da un progettista indicato dal concorrente, o in alternativa da un progettista “ausiliario” che presti tali requisiti tramite contratto di avvalimento. QUESITO 2 Si chiede di confermare che il requisito “Fatturato specifico minimo annuo” richiesto al punto I lettera b2) del Disciplinare di gara possa essere comprovato tramite importi indicati negli Attestati di Regolare Esecuzione rilasciati da Enti pubblici.

Risposta : 1. Si richiama quanto previsto dal Bando tipo n.3 Disciplinare di gara per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria (delibera Consiglio n.723 del 31.07.2018 pubblicata sulla GURI n.186 dell'11/08/2018) sezione “ Avvalimento” non derogato dal disciplinare e di cui si riporta una selezione. “Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa ( Modello MA singolo professionista o MA società e studi, n.d.r.). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante .In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.” 2. Si richiama quanto previsto al Punto 8 capo I. del disciplinare di gara in merito alla comprova dei requisiti la cui idoneità sarà valutata dal seggio/commissione di gara: “La comprova del requisito di cui al punto I b.1 e b.2 è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”

Chiarimento PI169259-20

Ultimo aggiornamento: 26/06/2020 12:46

Domanda : RICHIESTA DI PROROGA In relazione alla Procedura in oggetto, si intende formulare istanza di proroga di almeno 45 giorni del termine per la presentazione delle offerte (fissato al 26.07.2020), per le ragioni di seguito illustrate: - Vista la complessità, l'importanza, l'articolazione delle prestazioni nonché l'entità delle medesime; - Vista la necessità di predisporre un'articolata ed esaustiva proposta tecnica ed economica; - Vista l’emergenza sanitaria in corso COVID-2019 che di fatto ancora limita la possibilità di organizzarsi per poter eseguire i sopralluoghi comunque necessari; - che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l'opportunità di ricevere le migliori offerte Confidando nell’accoglimento di quanto sopra esposto, l’occasione ci è gradita l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

Risposta : In risposta al quesito si ribadisce quanto contenuto nella precedente risposta al Quesito n.2 del 16 Giugno 2020 alla quale, pertanto, si rimanda.

Chiarimento PI164830-20

Ultimo aggiornamento: 22/06/2020 11:55

Domanda : siamo a chiedervi che procedura dobbiamo utilizzare per instradare la richiesta di sopralluogo dei siti oggetto di gara.

Risposta : In risposta al quesito e con riferimento ai sopralluoghi non obbligatori di cui al punto 8 X del Disciplinare di gara, che si richiama integralmente per quanto qui non ulteriormente specificato, la documentazione tecnica - comprendente anche materiale video fotografico messa a disposizione in formato elettronico di tutti i concorrenti nel modo più completo ed esaustivo fattibile - è stata predisposta anche allo scopodi ridurre il più possibile la richiesta di effettuazioni di sopralluoghi. Tale decisione è stata dettata sia in conseguenza delle misure limitative dovute all'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al COVID19 , sia del fatto che la maggior parte degli edifici sono sedi di plessi scolastici e quindi l'accesso deve essere concordato con le direzioni didattiche, sia che gli stessi sono molto numerosi e disseminati su tutto il territorio provinciale, per cui i tempi e le distanze diventano molto rilevanti. Tuttavia, I partecipanti nel caso non ritengano la documentazione messa a disposizione non “sufficiente ed esaustiva” hanno la possibilità di richiedere l’effettuazione di sopralluoghi; l’Amministrazione Provinciale riceve le richieste ed organizza “qualora ve ne siano le condizioni e la possibilità” l’effettuazione dei sopralluoghi. La richiesta deve essere fatta tramite e-mail ad entrambe i referenti tecnici di cui al punto 15 del Disciplinare P.I. Roberta Bottoni tel. 059-209653 mail: bottoni.r@provincia.modena.it Geom. Massimo Montanari tel. 059-209676 mail: montanari.m@provincia.modena.it entro il termine previsto per la stessa. La richiesta deve contenere l’elenco degli edifici che si intendono visionare, tenendo distinte le centrali termiche dagli edifici; questo perché avranno modalità di effettuazione di sopralluogo diverse. E' ammessa al sopralluogo una persona per richiesta. Ogni persona non può rappresentare più di un concorrente. Sulla base delle richieste pervenute l’Amministrazione provvederà ad organizzare i sopralluoghi. I sopralluoghi alle centrali termiche devono essere effettuati con la presenza di un tecnico della Provincia, e sulla base della richiesta verrà comunicato ora e data del sopralluogo. I sopralluoghi agli edifici non necessitano la presenza dei tecnici provinciali. Al pervenire di una richiesta di sopralluogo i tecnici della Provincia provvederanno ad informare i referenti degli edifici della pervenuta richiesta e comunicare al Richiedente ora e data del sopralluogo. Al momento dell’accesso all’edificio si dovrà indossare mascherina e guanti e seguire eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite dal referente dell’edificio stesso. Questa modalità di accesso agli edifici si rende necessaria in ragione dell’emergenza sanitaria in corso ed alle eventuali esigenze di esercizio delle funzioni pubbliche.

Chiarimento PI164081-20

Ultimo aggiornamento: 18/06/2020 15:29

Domanda : Buongiorno, in riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, siamo con la presente a formulare la seguente richiesta di chiarimenti. 1) si chiede di confermare che per quanto riguarda i Requisiti di ordine speciale - punto b.2 e il punto c1., possano essere utilizzati Servizi comprendenti anche la fornitura di combustibile/energia.

Risposta : Risposta: In merito al possesso dei requisiti relativi al fatturato specifico minimo annuo (punto b.2) con l'aver realizzato una cifra d'affari minima annua nel servizio/settore di attività oggetto della gara e all' elenco di almeno due contratti /servizi prestati nel settore oggetto della gara con buon esito (punto c.1), si richiama quanto previsto a pag. 12 del Disciplinare di gara :” Si specifica che per “servizi nel settore oggetto della gara” si intendono servizi di gestione di impianti di climatizzazione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di climatizzazione (con l'esclusione di contratti di sola fornitura di combustibile – energia e di soli lavori)”.

Chiarimento PI163245-20

Ultimo aggiornamento: 18/06/2020 15:28

Domanda : Scadenza per la presentazione dell’offerta: 26-07-2020. in riferimento a quanto indicato, vista la complessità dello studio in argomento, al fine di consentire una accurata e puntuale formulazione dell’offerta economica e tecnica, si chiede una proroga di gg. 30 (diconsi giorni trenta) dei relativi termini di presentazione.

Risposta : Il termine di presentazione dell'offerta si ritiene congruo in relazione della complessità dell'appalto e, pertanto, al momento e salvo imprevisti, non si proroga la scadenza, in considerazione, altresì dell'interesse pubblico ad iniziare il servizio già dal prossimo anno termico ovvero dal 1 ottobre 2020 .

Chiarimento PI155546-20

Ultimo aggiornamento: 16/06/2020 15:14

Domanda : In relazione al requisito di capacita tecnica identificato al capoverso c.1, realizzazione di almeno 2 servizi analoghi nel settore oggetto della gara con riferimento all’ultimo triennio, si chiede conferma che in caso di raggruppamento orizzontale lo stesso, pur dovendo essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti come indicato a pagina 17 del disciplinare di gara stesso nel riepilogo requisiti, debba essere considerato come da possedersi cumulativamente dal raggruppamento con misura minima per la mandante e in misura maggioritaria dalla mandataria, intendendo in tal modo che la mandante possa possedere anche uno solo di detti servizi, mentre la mandataria ne debba comunque possedere almeno due. In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta : Risposta: Il requisito dev’essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti in caso di sub raggruppamento temporaneo orizzontale nella prestazione. Detto requisito deve essre possseduto in misura maggioritaria dalla mandatraia con riferimento non solo o esclusivamente al numero dei servizi quanto piuttiosto alla rilevanza degli stessi.

Ultimo aggiornamento: 29-09-2022, 13:03