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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN PONTE DELL'OLIO (PC), VIA F.ACERBI N. 61
Ente appaltantePROVINCIA DI PIACENZA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto153.443,75 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema15/07/2020
Termine richiesta chiarimenti30/07/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte07/08/2020 18:00
Apertura busta amministrativa10/08/2020 12:00
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Si applicano i CAM EDILIZIA approvati con Decreto M.A.T.T.M. dell'11/10/2017, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, come specificato nel Disciplinare, cui si rimanda

Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteLa presente procedura viene espletata dalla Provincia di Piacenza in veste di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, per conto del Comune di Ponte dell'Olio con cui è stata stipulata una Convenzione sottoscritta in data 07/08/2018 .

Allegati

Referenti

Cordani Giuliana

telefono: 0523795258

Fiorani Marilisa

telefono: 0523795298

Cig

Lotto 1 — Importo lavori soggetto a ribasso al netto di O.S. e IVA

CIG: 835800296F
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI200359-20

Ultimo aggiornamento: 20/07/2020 13:04

Domanda : buongiorno, cortesemente avremmo la necessità di sapere se è necessaria l'attestazione SOA siccome l'importo di gara ammonta ad € 153.443,75 comprensivo di oneri di sicurezza. Grazie.

Risposta : Come specificato a pagina 3 del Disciplinare di gara, al paragrafo 3 “Classificazione dei lavori previsti nell’appalto” per partecipare alla procedura “gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OG2 in classifica idonea”. Per quanto riguarda la categoria scorporata, si rimanda al paragrafo 3.1 “Precisazioni in merito alla categoria scorporata” a pagina 3 del Disciplinare di gara. Distinti saluti.

Chiarimento PI199893-20

Ultimo aggiornamento: 20/07/2020 13:02

Domanda : Buongiorno, siamo in possesso di SOA cat. OG2 cl.III. Chiediamo se possiamo partecipare alla gara come impresa singola o se dobbiamo partecipare in ati verticale con impresa in possesso di soa cat. OS6. Grazie Cordiali saluti.

Risposta : Come specificato alle pagine 23 e 24 del Disciplinare di gara, al paragrafo 27. RICHIESTE DI CHIARIMENTO E COMUNICAZIONI, “la Stazione Appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.” Per verificare il corretto possesso dei requisiti si deve far riferimento esclusivamente al Disciplinare di gara, più precisamente al paragrafo 1 “Oggetto e importo dell’appalto”, al paragrafo 3.1 “Precisazioni in merito alle categorie scorporate” e al paragrafo 13 “Requisiti di partecipazione”. Come riportato al paragrafo 3.1 “Precisazioni in merito alle categorie scorporate” a pagina 3 del Disciplinare di gara, le lavorazioni “appartenenti alla categoria scorporata OS6, a qualificazione non obbligatoria, sono eseguibili in proprio qualora l’operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS6 oppure, in alternativa, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000,00 euro, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che l’eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 40% di subappaltabilità dell’importo complessivo del contratto. Resta fermo che i requisiti relativi alla categoria scorporata non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010. È fatta salva la facoltà del concorrente di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario.” Distinti saluti.

Ultimo aggiornamento: 24-09-2020, 14:49