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Dati del bando

PROCEDURA APERTA N. 2/2017 PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA DI N. 2 DIAGNOSTICHE DIGITALI DIRETTE PER LE NECESSITA’ DEL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE MAGGIORE E DELL’OSPEDALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
Ente appaltanteAZIENDA USL DI BOLOGNA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto341.572,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema25/01/2017
Termine richiesta chiarimenti03/03/2017 10:00
Termine presentazione delle offerte14/03/2017 12:00
Apertura busta amministrativa17/03/2017 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
Responsabile del procedimentoCampa Rosanna

Allegati

Referenti

Giorgi Giuseppe

telefono: 0516079636

Zuccarelli Stefania

telefono: 0516079938
cellulare: 0516079643

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA DI N. 2 DIAGNOSTICHE DIGITALI DIRETTE

CIG: 6949251F53

Chiarimenti

Chiarimento PI013976-17

Ultimo aggiornamento: 06/03/2017 11:15

Domanda : In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere I seguenti chiarimenti: 1. Al punto 5 dell’Articolo 2 “Importo della fornitura” del Capitolato Speciale di gara viene indicato di comprendere nell’offerta “gli oneri per un Direttore Operativo Elettrico, per la corretta esecuzione degli interventi e dell’installazione delle diagnostiche, da fornire durante l’esecuzione dei lavori ed il collaudo come supporto al Direttore dei Lavori dell’Azienda USL di Bologna”. Si chiede di esplicitare se tale figura debba possedere delle qualificazioni riconosciute, quali ad esempio l’iscrizione ad albo professionale. O se tale ruolo possa essere ricoperto da figura ufficialmente incaricata dall’azienda e formata specificatamente per essere di supporto in tutte le fasi del progetto, dall’adeguamento edile/impiantistico dei locali al collaudo. 2. San Giovanni in Persiceto - Impianto elettrico: al fine di poter procedere ad un corretto dimensionamento della linea di alimentazione si chiede di indicare la distanza tra il quadro elettrico di reparto e il quadro elettrico dedicato alla diagnostica. 3. Ospedale Maggiore – Impianto elettrico: al fine di poter procedere ad un corretto dimensionamento della linea di alimentazione si chiede di indicare la distanza tra il quadro/i elettrico di piano (con il dwg del posizionamento) e il nuovo quadro da posizionare nella nuova sala diagnostica. 4. Con riferimento al documento “Allegato F – Capitolato tecnico di lavori RX” nell’Allegato N.IE07 “Impianti elettrici e speciali San Giovanni in Persiceto” manca lo schema unifilare quadro macchina RX. In attesa di un riscontro porgiamo distinti saluti.

Risposta : In merito hai chiarimenti richiesti si specifica quanto segue: 1. il Direttore Operativo come previsto dalla normativa vigente, deve essere un tecnico abilitato iscritto al proprio ordine o collegio professionale. 2. per la sala Rx dell'Osp. di S. Giovanni in Persiceto la distanza tra il quadro elettrico di reparto di radiologia (QG RAD) e quello a servizio del locale RX, posizionato nella sala comandi della diagnostica è di circa 20 m. il quadro di macchina della diagnostica, posizionato all'interno del locale rx, dista circa 10 m dal quadro del locale comandi (vedere planimetria allegata). 3.per la sala RX dell'Osp. Maggiore la distanza tra quadro generale di piano e quadro della diagnostica RX è di circa 150 m (vedere planimetria allegata) 4. in merito allo schema unifilare del quadro della diagnostica RX dell'Osp. di S. Giovanni in Persiceto si allega documentazione illustrativa dello schema. saluti

Chiarimento PI013916-17

Ultimo aggiornamento: 06/03/2017 11:14

Domanda : In relazione alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di specificare in quale documento tecnico deve essere inserita la progettazione definitiva richiesta. Cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Risposta : La progettazione definitiva può essere allegata sia con il punto 16 della documentazione tecnica (Relazioni sulle modalità di realizzazione degli obiettivi specifici) oppure con il punto 17 (cronoprogramma).

Chiarimento PI013794-17

Ultimo aggiornamento: 06/03/2017 11:13

Domanda : Si chiede chiarimento su oneri per la sicurezza: A pagina 3 della lettera di invito è indicato che i costi per la sicurezza risultano essere pari a zero, mentre a pagina 80 del capitolato tecnico è riportata una tabella con una stima degli oneri. Si chiede quale delle due informazioni sia quella da considerare. grazie

Risposta : Si precisa che quanto riportato a pagina 3 delle Lettera di Invito è un refuso. Per i costi relativi alla sicurezza si rimanda a quanto previsto dall'articolo 2 del Capitolato Speciale;

Chiarimento PI013255-17

Ultimo aggiornamento: 06/03/2017 11:10

Domanda : 1) Si chiede conferma che la documentazione relativa alle dichiarazioni di conformità CE, ed alle dichiarazioni di conformità possano essere prodotti solo nella lingua originale, senza necessità di traduzione giurata in quanto sono certificati universalmente riconosciuti e/o depositati presso organismi notificati. 2) Si chiede se ed in quale punto inserire la documentazione richiesta a pagina 5 art. 5 del capitolato speciale "Le ditte concorrenti dovranno presentare un’offerta che comprenda sia una quantificazione tecnico qualitativa ed economica della fornitura, sia il progetto definitivo dei lavori necessari all’installazione e il PSC, completi di tutti gli elaborati ad essa attinenti secondo le disposizioni in vigore, sottoscritti da professionisti abilitati; il tutto con oneri a loro carico." 3) Si chiede quale sia l'importo del F23 che deve essere presentato all'interno della busta documentazione amministrativa o in alternativa la modalità corretta per poterlo calcolare autonomamente. 4) Si chiede se in caso di subappalto di attività specialistica sia necessario indicare il nominativo del soggetto subappaltatore visto che tale informazione non è richiesta all'interno dell'allegato A. 5) Si chiede se in caso di subappalto di attività specialistica sia necessario includere tale soggetto all'interno del PASSOE visto che tale adempimento non è esplicitamente richiesto al punto 13 pagina 10 della lettera di invito. 6) Si chiede se la dichiarazione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 da presentare da parte del subappaltatore possa/debba essere caricata sul sistema firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. 7) Si chiede di confermare che nel caso in cui la manutenzione richiedesse una particolare specializzazione e fosse conseguentemente eseguibile e debitamente autorizzata una unica società all'interno della città di Bologna, si ricada nell'attività specialistica per cui non è necessario indicare una terna di subappaltatori. 8) Si chiede conferma che l'intervento che deve essere garantito in 8 ore solari debba intendersi come 8 ore solari all'interno delle giornate feriali in quanto in nessun punto della documentazione di gara è richiesta una reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24, modalità di intervento che naturalmente andrebbe ad incidere in maniera determinante nella formulazione del prezzo di uscita della gara. Stessa cosa per tempi di intervento. 9) In merito alle richieste presenti nell'allegato A1 relative ai detettetori digitali diretti: Teleradiografo:dimensioni area attiva indicativamente 40x40cm, di tipo fisso (preferibilmente di area superiore) Si chiede la possibilità di offrire anche per il Teleradiografo un detettore con funzionalità wireless, valutando che il detettore di formato grande di dimensione quadrata non necessita di rotazione e che quindi potrà rimanere sempre inserito nel potter. Solo in casi di emergenze, essendo dotato di funzionalità wireless, potrà essere rimosso e utilizzato fuori potter o eventualmnete nel tavolo.

Risposta : 1) Si conferma; 2) Si intende che l’offerta presentata comprenda tutti gli oneri previsti dai documenti di gara a carico della ditta; 3) Si precisa che il bollo, uno ogni 4 pagine, deve essere apposto solamente sull’Allegato E scheda offerta economica; 4) In caso di subappalto di attività specialistica è sufficiente l’indicazione della volontà della ditta di procedere al subappalto; 5) Si conferma quanto previsto al punto 13 della documentazione ; 6) Si precisa che la dichiarazione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 da caricare sul sistema del subappaltatore deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice. 7) Si conferma; 8) Nell’Allegato B viene chiesto di specificare gli orari di lavoro previsti. Nel medesimo allegato viene richiesto di specificare eventuale reperibilità; 9) Considerato che il requisito di capitolato prevedeva detettore di tipo fisso, la possibilità di proporre soluzioni alternative deve comunque garantire la medesima funzionalità assicurate dal detettore fisso

Chiarimento PI012387-17

Ultimo aggiornamento: 27/02/2017 15:42

Domanda : In relazione alla procedura in oggetto, siamo a fare seguire alcuni quesiti: 1) si chiede di confermare che tutte le opere edili - impiantistiche - speciali - idrauliche - strutturali, previste nel progetto definitivo della ditta partecipante siano completamente in carico alla Stazione Appaltante, che le realizzerà con propri fornitori secondo le indicazioni della progettazione esecutiva che verrà redatta dalla ditta aggiudicataria; 2) si chiede di confermare che gli interventi inerenti la realizzazione delle opere nel loro complesso, possano essere assimilati ad interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell’Art. 3 lettera a) del DPR 380 del 2001 e ss.mm. e ii. ovvero non è prevista la richiesta di alcun titolo abilitativo ai sensi dell’Art. 6 del medesimo decreto; 3) si chiede di confermare che la progettazione e la realizzazione della struttura metallica è da considerarsi esente dall'obbligo di denuncia al genio civile previsto dall'art. 4 L. 1086 del 5/11/71 e ss.mm. e ii (art. 65 del DPR 380/2001), in quanto, essendo estensione della macchina non è da considerarsi come opera di ingegneria civile?, come specificato dalla Circolare LL.PP. 11951 del 14.02.1974; 4) si chiede di confermare che le pratiche necessarie all'accreditamento della nuova sala di radiologia e/o aggiornamento dell'attuale accreditamento del Reparto, presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, sono gia' state espletate dalla Stazione Appaltante, che e' in possesso del parere preventivo positivo dell'ASL territoriale, che si richiede cortesemente di pubblicare; 5) si chiede di confermare che l'intervento di rimodulazione architettonica ed impiantistica, di cui alla progettazione preliminare pubblicata, presso l'area del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna, non richieda pratica di accatastamento nè della nuova sala nè di reparto/piano/edificio. In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Risposta : 1) Sì. si conferma che l’esecuzione delle opere edili e impiantistiche e i relativi costi saranno sostenuti dalla AUSL di Bologna, a meno dell’installazione delle diagnostiche e delle apparecchiature “bordo macchina” elencate in capitolato. 2) Si precisa che i lavori complessivi di riorganizzazione dell’area radiologica del PS dell’ospedale Maggiore sono già autorizzati con procedura interna dell’AUSL di Bologna, ai sensi della L.R. 15/2013 art.10. Pertanto, anche le opere progettate delle Ditte concorrenti risultano già ricomprese negli elaborati del titolo edilizio. 3) Si conferma che la progettazione strutturale dei sostegni metallici delle apparecchiature di diagnostica non necessitano di denuncia all’Ex-genio civile; esse dovranno, comunque, essere verificati anche ai fini della resistenza alle sollecitazioni sismiche, come previsto dal Capitolato e dalle norme vigenti. 4) In merito all’autorizzazione sanitaria, sarà cura di quest’Azienda procedere con le comunicazioni ai Comuni competenti al fine di ottenere l’aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria stessa; analogamente per quanto attiene la pratica di accreditamento l’Azienda USL si farà carico delle richieste alla Regione Emilia Romagna 5) L’accatastamento finale delle opere, ancorché non indispensabile, sarà effettuata a cura dell’AUSL di Bologna. saluti

Chiarimento PI011081-17

Ultimo aggiornamento: 21/02/2017 15:51

Domanda : Con riferimento all’art. 9 del Capitolato e all’All. F (pag. 4, §.3 lett. c), considerato che il soggetto esecutore delle opere non sarà l’aggiudicatario (tenuto unicamente alla progettazione definitiva ed esecutiva), si chiede di confermare che, all’in fuori delle ipotesi di errori e/o omissioni del progetto presentato in gara, nessuna responsabilità, né alcun onere, per le varianti disposte in corso d’opera da codesta spett.le Amministrazione, ricadranno sull’affidatario. Diversamente, e in modo illegittimo, si attribuirebbero al soggetto che ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo la responsabilità e gli oneri di variazioni che, in sede di esecuzione, dipenderanno solo da valutazioni compiute da soggetti terzi (Direzione Lavori e/o esecutore delle opere) e, quindi, attinenti a circostanze impreviste ed imprevedibili per l’affidatario.

Risposta : Si conferma che, all’infuori delle ipotesi di errori e/o omissioni del progetto presentato in gara, nessuna responsabilità, né alcun onere, per le varianti disposte in corso d’opera da da parte della Stazione Appaltante, ricadranno sull’aggiudicatario della presente fornitura

Chiarimento PI011020-17

Ultimo aggiornamento: 21/02/2017 09:28

Domanda : Con riferimento all’art. 2 dell’allegato F al Capitolato di gara, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. Facendo il Capitolato riferimento alle sole indicazioni dell’ANAC nell’ambito delle Linee Guida per “L’affidamento dei servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria”, le previsioni sui requisiti per la progettazione risultano insufficienti. Tuttavia, tale atto fornisce unicamente una serie alternativa di requisiti, che, però, devono poi essere sia scelti sia specificati dalla stazione appaltante. Il che vale anche con riferimento al D.M. n. 36/17, il quale, in punto di requisiti, non ha introdotto novità. Nella specie, invece, anche in contrasto con gli artt. 32, co. 2, e 72, co. 1, del D.Lgs. n. 50/16, non è prescritto né il range economico sulla cui base vanno tarati i requisiti di fatturato globale e specifico, né quello temporale di riferimento. E la mancanza di tale ultima specificazione vale anche per i requisiti di capacità tecnica. Sicché, al fine, sempre, di consentire una offerta consapevole, si chiede di precisare, secondo idonee forme di pubblicità, quali requisiti speciali siano esattamente pretesi dalle imprese per la progettazione, specificandosi esattamente i range economici e temporali di riferimento. 2. La disciplina richiamata dalle regole di gara sui requisiti per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura (art. 46 del D.Lgs. n. 50/16, nonché atti dell’ANAC e del Ministero) è applicabile solo ai liberi professionisti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati (architetti, ingegneri, società o consorzi di liberi professionisti, raggruppamenti fra queste figure). Al contrario, detta normativa non è applicabile alle società commerciali che, al loro interno, come dipendenti organici, abbiano delle funzioni che si occupino di architettura e ingegneria. Quindi, a rigore, secondo la attuale lex specialis, le società commerciali non potrebbero da sole - nonostante, magari, anche plurimi anni di esperienza nel settore - rispondere ai requisiti previsti specificamente per i liberi professionisti. Si chiede di prevedere, secondo idonee forme di pubblicità, dei requisiti speciali di progettazione non tarati esclusivamente sui liberi professionisti, onde non impedire la partecipazione autonoma delle società commerciali.

Risposta : Si precisa che, in relazione alla natura, tipologia ed importo delle prestazioni richieste, gli unici requisiti necessari nel caso di specie sono che il professionista o i professionisti (che deve/ono essere specificamente indicato/i in sede di offerta e che può/possono essere interno/i all’organico della società oppure esterno/i) sia/no iscritto/i all’Albo di appartenenza, che risulti specificata anche la relativa qualifica professionale e il soggetto incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale ex art.80 del codice dei contratti; ciò dovrà ovviamente risultare dalla/e dichiarazioni rese dal/i medesimo/i Professionista/i

Chiarimento PI010769-17

Ultimo aggiornamento: 20/02/2017 08:39

Domanda : L'importo complessivo massimo è pari a € 340.000, come riportato in ogni documento cartaceo, oppure a € 341.572, come riportato sulla piattaforma Intercent-ER? Restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro e distintamente Vi salutiamo.

Risposta : L'importo complessivo massimo posto a base di gara è pari a € 340.000 oneri fiscali esclusi, da intendersi compresivi degli oneri di sicurezza pari a € 1.572,00 che sulla piattaforma Intercent-ER risultano invece aggiuntivi all'importo a base d'asta. saluti

Chiarimento PI004929-17

Ultimo aggiornamento: 27/01/2017 10:00

Domanda : Con la presente si annulla il chiarimento vs. Prot. n. PI004888-17 del 26/01/2017 15:44 in quanto trattasi di refuso. Scusandoci per il disguido, Cordiali Saluti

Risposta : Si prende atto. salut.

Chiarimento PI004888-17

Ultimo aggiornamento: 27/01/2017 09:59

Domanda : Con riferimento alle specifiche indicate nella tipologia di fornitura del Capitolato Speciale, si chiede di voler chiarire se il tipo di telecomandato desiderato sia analogico e quindi con catena televisiva come indicato o se si tratta di un refuso e il sistema richiesto sia da intendersi digitale diretto. Cordiali Saluti

Risposta : si prende atto della successiva precisazione. saluti

Ultimo aggiornamento: 07-04-2017, 14:47