Domanda : Si riportano i seguenti chiarimenti: 1) l’art. 6 del capitolato speciale di gara pone a base d’asta l’importo di €7.932.866,76 per 36 mesi di cui €7.585.182,36 per il costo del lavoro e €347.684,40 come aggio di agenzia. Per poter validamente formulare offerta è necessario conoscere come Codesta Spettabile Stazione Appaltante sia addivenuta a determinare l’importo di €7.585.182,36 riferito al costo del lavoro, in particolare necessitiamo di conoscere: o il numero delle risorse considerate o per ogni risorsa il livello d’inquadramento ed il monte ore Ed infatti Codesta Stazione Appaltante: o si limita a quantificare il totale delle ore necessarie agli Enti aderenti alla Convenzione senza specificare per quale livello di inquadramento e per quante ore per lo stesso livello. La determinazione corretta dei costi è pertanto condizione indispensabile alla presentazione dell’offerta o quantifica il costo del lavoro per i livelli considerati CCNL Enti Locali che in media sono più alti rispetto al totale costo del lavoro di €0,30/h. Si chiede conferma che detto costo da Voi indicato costituisca la base per l’applicazione della maggiorazione ai fini dell’attribuzione del punteggio economico, potendo in fase di esecuzione del servizio determinare il costo corretto mantenendo invariato il totale offerto (costo del lavoro da Voi indicato + maggiorazione). Questa specifica è indispensabile per garantire il principio della parificazione dell’offerte. 2) All’art. 6 del capitolato speciale di gara nel dettaglio tariffe CCNL Igiene Ambientale, si chiede di stralciare il dettaglio costi per livello e riformularlo con il divisore convenzionale tecnico corretto pari a 164,67 e non 169; infatti, considerando le 38 ore settimanali moltiplicate per 52 settimane diviso 12 mesi non si ottiene 169. Lo stesso calcolo è stato fatto da Voi correttamente per gli Enti Locali, a fronte di 36 ore settimanali per 52 settimane diviso 12 mesi, per un divisore convenzionale pari a 156. In aggiunta si chiede di indicare per ogni livello i VALORI MENSILI della paga base, EDR, Indennità integrativa e il NUMERO DI GIORNI di ferie ed ex festività annue. 3) All’art. 6 del capitolato speciale di gara, si fa espressa menzione al fatto che le ore di assenza dei lavoratori (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retributivi, congedi straordinari, etc.) siano da ricomprendersi nel margine d’agenzia. Considerando la marginalità massima non superabile del 0,90€/h, pari al 4,38%, la voce di un assenteismo medio che pesa intono al 3% renderebbe la base d’asta incapiente. Si chiede pertanto di chiarire che l’assenteismo non è compreso nel margine d’intermediazione e che trattandosi di un mero costo, sarà oggetto di fatturazione separata al verificarsi dell’evento. 4) In relazione all’onere posto in capo all’APL all’Art. 7 Capitolato speciale, secondo cui: “L’Impresa aggiudicataria è obbligata ad effettuare sul personale selezionato, prima dell’inserimento presso i singoli committenti, i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena ed incondizionata idoneità alle mansioni. L’Impresa aggiudicataria dovrà attestare, per ogni lavoratore, di aver proceduto all’informazione e alla formazione degli stessi, relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale” Si chiarisce che, nel servizio di somministrazione di lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice così come disposto dal d.lgs. n. 81/2015 e dal d.lgs.81/2008 secondo cui: o Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 34, comma 3 d.lgs. n 81/2015) o L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015). o La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente. In relazione agli accertamenti sanitari, Dal combinato disposto dei citati artt. 34, 35 D.lgs. 81/2015 e art. 41 del D.lgs. 81/2008 non può che desumersi l'onere di legge, non delegabile in capo all'azienda utilizzatrice circa l'assolvimento delle visite mediche concernenti l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Si chiede, pertanto, lo stralcio di tale previsione o, in subordine che tale onere afferisca ad un impegno da parte dell’agenzia riferito alla mera organizzazione delle visite mediche preventive restando la responsabilità delle stesse in capo all’ente. Per quanto concerne La formazione base, stante quanto disposto dal d.lgs. n.81/2015 e dal d.lgs. n. 81/2008 tale onere è posto in capo all’utilizzatore; si chiede pertanto conferma che tale adempimento afferisca ad un onero di carattere economico/commerciale. In relazione alla formazione generale, l’agenzia, infatti, si impegna a proprie spese e tramite l’impiego di fondi Formatemp all’erogazione dei corsi di formazione generale restando le responsabilità di detto adempimento in capo all’Ente. 5) Art. 7 Capitolato speciale, in relazione alla sostituzione del personale, si precisa che la stessa dovranno avverranno nel rispetto della normativa, in particolare degli artt. 34, 35 e 45 CCNL Agenzie per il Lavoro. 6) Art. 6, Capitolato speciale: si chiarisce che l’Agenzia sarà legittimata a richiedere il certificato dei carichi pendenti esclusivamente qualora l’attività professionale prestata dal somministrato sia svolta a contatto regolare con un soggetto minore, causa espressamente prevista dalla legge. In ogni caso, tali informazioni ex art. 10 GDPR non potranno essere comunicate all’azienda utilizzatrice. 7) Cap. 6, Capitolato speciale: si chiarisce che l’Agenzia, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e per ragioni di confidenzialità, non è tenuta a fornire copia dei contratti dei lavoratori, UNIEMENS e LUL. Sarà possibile, previa richiesta del Committente, produrre idonea dichiarazione. 8) Cap. 17, Capitolato speciale: si rileva che nel rapporto di somministrazione le parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento, pertanto, non risulta corretta la qualificazione dell’Agenzia quale responsabile del trattamento dei dati personali trattati dai lavoratori somministrati nell’esercizio delle loro attività in quanto tali lavoratori sono integrati nell’organizzazione dell’utilizzatore, che ne dirige e controlla l’operato.
Risposta : Buongiorno, in merito ai quesiti posti si comunica quanto segue: 1) Stante l’imprevedibilità delle figure da inserire / sostituire si invita codesto operatore economico a voler tener conto delle figure attualmente in servizio: Lavoratori oggi in forza: CCNL Enti locali: Istruttore amm.vo cat.C => n.14 Collaboratore amm.vo cat. B3 => n. 4 Assistente sociale cat. D => n. 2 Operaio cat. B => n. 1 Esecutore amm.vo cat. B => n. 2 Educatore Asilo nido cat. C => n. 1 CCNL Igiene Ambientale-Aziende municipalizzate: Responsabile liv. A7 => n. 1 Impiegato amm.vo liv. 3B => n. 1 Il costo orario del lavoro non costituisce la base per l’applicazione del margine di agenzia, che è pari a € ,090. L’attribuzione del punteggio economico sarà effettuata rispetto al ribasso percentuale applicato su detto margine. Il totale costo d’Azienda non potrà essere variato in fase di esecuzione del servizio, salvo il caso di rinnovi contrattuali. 2) Relativamente al CCNL – Igiene Ambientale, si conferma che il divisore convenzionale previsto contrattualmente è di 169 ore. 3)Il tasso di assenteismo legato alle festività infrasettimanali non è da comprendere nel margine d’azienda, in quanto trattasi di un mero costo che sarà oggetto di fatturazione separata al verificarsi dell’evento. 4) in merito alle visite da voi elencate, si precisa che il prezzo orario offerto dovrà comprendere esclusivamente le visite e accertamenti preliminari all’assunzione (visita preassuntiva come indicato all’art. 6 del capitolato); infatti si fa riferimento alla visita relativa all'idoneità sanitaria generale dei candidati avviati all'agenzia di lavoro interinale a svolgere la mansione per la quale è stata avviata la richiesta, prevista da normativa in capo al datore di lavoro, e non di quella relativa all'idoneità specifica. Relativamente alle ulteriori visite legate alla sorveglianza sanitaria si rimanda all’art. 10 del capitolato che prevede che tali attività siano in capo al committente. La formazione generale sulla sicurezza è, da normativa, in capo al datore di lavoro, pertanto, spettante l’agenzia di somministrazione, in merito alla formazione specifica sulla sicurezza, qualora sia necessaria, sarà a carico dell’Ente che usufruisce della risorsa. 5) Si conferma 6) L’agenzia deve, in caso di nuova assunzione e non soltanto di assunzione a contatto con soggetto minore, richiedere il certificato dei carichi pendenti in quanto obbligatorio per lavorare nel pubblico impiego. L’informazione non deve essere trasmessa al committente. 7) Si conferma 8) si vedano Artt. 17 e 18 del Capitolato speciale d’appalto. Si resta a disposizione. Cordiali saluti