Domanda : Buonasera, siamo con la presente a formulare i seguenti quesiti: 1) Si chiede di confermare se è corretta la seguente corrispondenza tra le categorie dei lavori riportate in tabella pag. 2 dell’allegato 1 Disciplinare di gara e le categorie dei servizi di progettazione nonché i rispettivi importi ai fini del calcolo dei requisiti specifici di partecipazione di cui al punto 1) REQUISITI – secondo paragrafo: ID E.20 corrispondente alle categorie: OG1 Edi?ci civili e industriali € 2.265.745,48 OS-18-B Componenti per facciate continue € 250.650,73 OS6 Finiture di ppere generali in materiali lignei,plastici, metallici e vetrosi € 697.520,63 TOT ID E.20 € 3.213.916,84 ID IA.01 corrispondente alla categoria OS28 Impianti Termici e di condizionamento - importo € 428.057,80 IA.03 corrispondente alla categoria OS30 Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e televisivi - importo € 490.780,29 P.02 corrispondente alla categoria OS24 Verde e arredo urbano - importo € 293.270,79 P.03 corrispondente alla categoria OG12 Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale - importo € 993.878,50 S.04 corrispondente alla categoria OS-18-A Componenti strutturali in acciaio - importo € 1.275.833,11 S.03 corrispondente alla categoria OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato - importo € 506.108,12 V.02 corrispondente alla categoria OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,ecc - importo € 617.653,99 2) Con riferimento all’allegato 1 disciplinare di gara dove è scritto (pag. 3): “Per i RT/RTP costituiti o costituendi si precisa che: - Sono ammessi solo RT/RTP verticali con esclusiva ripartizione delle seguenti categorie: • E20 • IA01 • IA03 • P02 • P03 • S03 • S04 • V02 pertanto, non è consentita la ripartizione % tra diversi componenti di prestazioni relative alla medesima categoria.” Si ritiene opportuno evidenziare che secondo il vigente ordinamento degli appalti pubblici, la giurisprudenza e le linee guida ANAC, in un raggruppamento verticale puro, non solo non è ammesso ripartire la medesima categoria fra diversi componenti dell’RTP, ma in più la mandataria non può svolgere le prestazioni secondarie. In particolare: • l'art. 48, comma 2 Codice dei contratti pubblici parlando di RT verticale per forniture o servizi stabilisce: "per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie" • il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sent. 7 dicembre 2017, n. 5772, ha evidenziato che la possibilità di dar vita ad un raggruppamento di tipo verticale è consentita "solo laddove la Stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni ‘principali’ e quelle ‘secondarie’” • l'ANAC, nel parere di precontenzioso n. 77/2020, afferma che: "[…] nei raggruppamenti misti, […] può accadere che: a) la mandataria, oltre alla categoria prevalente, esegua anche i servizi riconducibili a una o più categorie secondarie; b) una o più mandanti, oltre alle categorie secondarie, assumano una quota della categoria principale; c) una o più mandanti, eventualmente anche insieme alla mandataria, eseguano prestazioni secondarie dando luogo ad un sub-raggruppamento orizzontale nell'ambito del raggruppamento verticale.” In considerazione del fatto che, quale che sia la suddivisione fra categorie principali e secondarie definita dalla SA, limitare la partecipazione, nl caso di RTP, ai soli raggruppamenti verticali puri ridurrebbe fortemente, in modo arbitrario e senza una chiara ratio la possibilità di partecipare a molti soggetti qualificati, in contrasto con il principio, essenziale nelle pubbliche gare, consistente nel favor partecipationis, Si chiede di confermare: 1. che la prestazione principale è quella afferente alla categoria E20 e, conseguentemente, alla DL generale (come si evince da altre parti della documentazione di gara). Essendo secondarie tutte le altre. 2. Che i raggruppamenti ammessi non sono solo quelli verticali puri, ma anche quelli definibili come verticali misti, vale a dire quelli di cui al punto a) del parere ANAC sopra riportato, cioè quelli in cui “la mandataria, oltre alla categoria prevalente, esegua anche i servizi riconducibili a una o più categorie secondarie”. Ferma restando l’esclusione delle fattispecie b) e c) dello stesso parere. Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
Risposta : Risposta al quesito 1 1. Con riferimento al capitolato tecnico prestazionale pubblicato da questa Stazione Appaltante in data 06.11.2020, si allega prospetto di calcolo della parcella che riporta “corrispondenza voci quadro economico lavori”, dal quale si evidenzia la corrispondenza tra le categorie dei lavori e le categorie dei servizi tecnici. Risposta al quesito 2 2. Si conferma che: - la prestazione principale è quella afferente alla categoria E20 e, conseguentemente, alla DL generale, essendo secondarie tutte le altre; - i raggruppamenti ammessi sono solo quelli verticali compresi quelli in cui “la mandataria, oltre alla categoria prevalente, esegue anche i servizi riconducibili a una o più categorie secondarie”. In sostanza non è ammesso solo il frazionamento tra più soggetto delle medesima categoria. F.to il Rup Arch. Massimo Magnani