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Dati del bando

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TRASPORTO SOCIALE PER MINORI DISABILI E ADULTI DISABILI PER GLI ANNI 2021, 2022, 2023 PER I DISTRETTI SOCIO SANITARI DI RIMINI E RICCIONE
Ente appaltanteCOMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto9.417.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema11/12/2020
Termine richiesta chiarimenti12/01/2021 13:00
Termine presentazione delle offerte20/01/2021 23:59
Apertura busta amministrativa21/01/2021 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

richiesto parco automezzi in numero di 10 non inferiore ad EURO 5

Requisiti di sostenibilità socialesi

clausola sociale

Allegati

Referenti

Cecchini Ivan

telefono: 0541343724

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1TRASPORTO SOCIALE PER MINORI DISABILI E ADULTI DISABILI

CIG: 854074910A

Chiarimenti

Chiarimento PI009807-21

Ultimo aggiornamento: 11/01/2021 12:02

Domanda : L’affidatario dovrà attivare, per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a 150.000,00 euro per morte, 150.000,00 euro per invalidità permanente, 10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero. In merito alla polizza si chiede di chiarire: 1. La copertura infortuni citata deve essere valida esclusivamente in sede di trasporto o estensiva delle operazioni di salita/discesa dai mezzi? 2. Quali sono le franchigie previste per ciascun massimale indicato? 3. Cosa si intende per “spese di trasporto”? 4. Come devono essere individuati gli assicurati, ovvero è sufficiente il numero complessivo?

Risposta : Sì, la polizza infortuni deve essere estensiva delle operazioni di salita/discesa dai mezzi ; Non sono state previste limitazioni in merito alle eventuali franchigie applicate dalle Compagnie Assicurative ; Rimborso spese trasporto : La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato, fino alla concorrenza di € 500,00, per il trasporto con ambulanza, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, dal luogo del sinistro all’Istituto di Cura e il successivo trasporto all’abitazione dell’assicurato stesso. La polizza sarà strutturata sulla base del numero complessivo degli assicurati anticipati. Alla fine di ogni periodo assicurativo si procederà a regolazione sulla base del numero consuntivo degli Assicurati per i quali è stato prestato il servizio

Chiarimento PI357618-20

Ultimo aggiornamento: 11/01/2021 12:00

Domanda : Buongiorno, la normativa prevede che le licenze NCC per ogni vettura richieste nei documenti di gara devono necessariamente essere emesse dal Comune di Rimini e/o provincia. Alcuni comuni, trattandosi di servizio di utilità sociale, emettono tali licenze NCC con validità temporanea in caso di aggiudicazione per i concorrenti che ne sono sporvvisti dando così la possibilità a tutti gli operatori economici di concorrere. Chiediamo quindi se anche in questo caso le licenze NCC richieste verranno emesse dal Comune di Rimini in caso di aggiudicazione.

Risposta : dalle informazioni assunte presso l’Ente il Comune di Rimini non rilascia autorizzazioni temporanee in quanto non contemplato dal regolamento in uso

Chiarimento PI361777-20

Ultimo aggiornamento: 11/01/2021 11:58

Domanda : Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 8.2 del disciplinare di gara, la scrivente è con la presente a richiedere conferma del fatto che i requisiti afferenti precipuamente la titolarità del titolo abilitativo per l’esecuzione del servizio in oggetto debbano essere posseduti e comprovati dall’effettivo esecutore del servizio. Si chiede pertanto di confermare che, in caso di partecipazione da parte di un consorzio di cooperative tali requisiti – riguardando la fase esecutiva - debbano essere posseduti unicamente dalla cooperativa designata quale esecutrice del servizio e non congiuntamente sia dal consorzio che dalla consorziata. Se, come nel caso che si rappresenta, il consorzio non concorre in proprio ma per le proprie consorziate, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti partecipativi indicati nella lex specialis, mentre quelli attinenti precipuamente la fase esecutiva - quali i titoli abilitativi al servizio - dovranno essere posseduti e comprovati da queste ultime. Posto che i succitati requisiti abilitativi concorrono a comprovare il possesso dell’idoneità professionale e osservato che per questi ultimi è precluso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, la richiesta del possesso degli stessi in capo sia al consorzio concorrente che alla consorziata esecutrice sarebbe fortemente lesivo del principio del favor partecipationis precludendo di fatto la partecipazione del consorzio alla procedura di gara.

Risposta : si conferma che nel caso in cui il consorzio non concorra in proprio ma per le proprie consorziate, i requisiti afferenti precipuamente la titolarità del titolo abilitativo per l’esecuzione del servizio in oggetto debbano essere posseduti e comprovati dall’effettivo esecutore del servizio.

Chiarimento PI361787-20

Ultimo aggiornamento: 11/01/2021 11:56

Domanda : Il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto dall’art. 8.3 del disciplinare consiste nella comprova circa il possesso di “fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di € 1.000.000,00 IVA esclusa”. Il settore di attività, come precisato dal disciplinare, è il trasporto di persone su strada e il trasporto scolastico. Come debitamente motivato dalla lex specialis “Tale requisito è richiesto in quanto il servizio in oggetto riguarda utenti non autosufficienti e richiede una solidità economica a garanzia di una professionalità medio alta e una prestazione continuativa per tutta la durata dell’appalto.” Posto che il fatturato specifico medio annuo richiesto non supera, nel caso di specie, il parametro posto dall’art. 83 dlgs 50/2016, l’esigenza correttamente evidenziata nel disciplinare di richiedere la solidità economica a garanzia di una professionalità medio alta si traduce nella verifica della solidità dell’operatore nel settore di attività dell’appalto. La presente procedura ha ad oggetto il TRASPORTO SOCIALE PER MINORI DISABILI E ADULTI DISABILI che prevede espressamente il servizio di assistenza, sorveglianza o vigilanza sui mezzi di trasporto (trasporto sociale). Il trasporto non è che un’appendice a ciò che rileva, ovvero l’accompagnamento, il quale è intriso di quell’aspetto relazione parte integrante del piano individuale del singolo utente, caratteristiche queste estranee a qualsivoglia appalto che preveda un mero trasporto, che nella sua natura non cela il benché minimo afflato di “socialità” (cfr. DGR 2230 del 21/12/2016) Si chiede pertanto di precisare che il fatturato specifico debba essere maturato nel settore oggetto di gara, ovvero trasporto di persone adulti/minori disabili fisici e/o psichici e nel trasporto sociale/scolastico come meglio evidenziato nel successivo punto 8.4.

Risposta : l’art. 83 comma 4 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 prevede che per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto. Il fatturato rilevante ai sensi dell’art. 83 del Codice è quello realizzato “nel settore oggetto della gara”, e non esclusivamente nei servizi identici o coincidenti con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale. La stazione appaltante ha aderito agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, che hanno evidenziato “la necessità di non interpretare una previsione, ai fini della qualificazione, dello svolgimento di servizi “analoghi” come se si trattasse di “servizi identici”, poiché tale lettura non solo ignorerebbe il disposto normativo (relativo al “settore oggetto di gara”, concetto più ampio rispetto a quelle identiche) ma finirebbe per indurre una forte ed indebita restrizione delle potenzialità concorrenziali. Il concetto di fatturato rilevante ai fini dell’art. 83 comprende in generale – peraltro conformemente al tenore letterale dell’articolo – i servizi o le forniture comunque attinenti al “settore oggetto della gara” e non necessariamente coincidenti con quelli specificamente a base dell’affidamento. Pertanto si ribadisce che il requisito relativo al fatturato si riferisce al fatturato maturato nel pregresso svolgimento di “servizi analoghi” e non servizi identici, dovendo dunque ritenersi soddisfatta la prescrizione di cui all’art. 83 ove il concorrente abbia comunque maturato un fatturato relativo allo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto.

Chiarimento PI361791-20

Ultimo aggiornamento: 11/01/2021 11:54

Domanda : L’art. 12 del capitolato prevede espressamente la disponibilità di un parco mezzi adeguato al servizio di trasporto richiesto da comprovare attraverso un valido titolo di detenzione per tutta la durata triennale del servizio quali, a titolo esemplificativo, proprietà, noleggio, leasing, contratti preliminari di acquisto , leasing, ecc.. L’allegato n.6 prevede infatti che l’operatore, in sede di partecipazione alla gara, identifichi espressamente i mezzi nella sua disponibilità indicandone la targa, la data di prima immatricolazione, la categoria, il tipo di alimentazione, il numero di licenza e data di suo rilascio etc… Ne deriva che la “dichiarazione irrevocabile di impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente la disponibilità degli automezzi necessari entro la data di stipula del contratto o di consegna del servizio se anticipata parimenti contemplata dal succitato art. 12 del capitolato si porrebbe in contrasto con quanto sopra riportato, consentendo agli operatori di “demandare alla fase esecutiva” la comprova circa la disponibilità dei mezzi adeguati al servizio richiesto. Si chiede pertanto conferma circa il fatto che la suindicata “dichiarazione irrevocabile d’impegno” debba essere corredata quantomeno da un preliminare di acquisto, leasing etcc… che identifichi espressamente i mezzi che verranno posti nella disponibilità dell’operatore entro la data di avvio del servizio, affinchè la SA, conformemente a quanto previsto nell’allegato 6 possa – in sede di gara – verificare l’effettiva consistenza dei mezzi nella disponibilità di ciascun operatore economico, nel più ampio rispetto del principio della par condicio.

Risposta : si conferma che la suindicata “dichiarazione irrevocabile d’impegno” deve essere corredata da un preliminare di acquisto, leasing etcc… che identifichi espressamente i mezzi che verranno posti nella disponibilità dell’operatore entro la data di avvio del servizio, affinchè la SA, conformemente a quanto previsto nell’allegato 6 possa – in sede di gara – verificare l’effettiva consistenza dei mezzi nella disponibilità di ciascun operatore economico, nel più ampio rispetto del principio della par condicio.

Ultimo aggiornamento: 25-02-2021, 11:47