Domanda : Buongiorno, relativamente al Lotto 2 incendio si richiede: Al punto B. dei limiti di indennizzo, si legge: Sovraccarico Neve/Ghiaccio: 50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto massimo € 3.000.000,00, questo limite di € 3.000.000,00 deve intendersi anch’esso per singolo cespite e relativo contenuto o è il massimo limite per il complesso dei beni assicurati? Allagamenti – Inondazioni – Alluvioni: 70% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto massimo € 15.000.000,00, questo limite di € 15.000.000,00 deve intendersi anch’esso per singolo cespite e relativo contenuto o è il massimo limite per il complesso dei beni assicurati? Terremoto: 70% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto massimo € 30.000.000,00, questo limite di € 30.000.000,00 deve intendersi anch’esso per singolo cespite e relativo contenuto o è il massimo limite per il complesso dei beni assicurati? Terrorismo: 60% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto massimo € 10.000.000,00, questo limite di € 10.000.000,00 deve intendersi anch’esso per singolo cespite e relativo contenuto o è il massimo limite per il complesso dei beni assicurati? Inoltre, è possibile inserire nel capitolato la seguente clausola? ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui: • per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e • il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e • la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati. • La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati. Grazie.
Risposta : Per quanto riguarda il punto B i capitali assicurati sono da intendersi sia per singolo cespite sia come limite massimo per il complesso dei beni assicurati.
Non è possibile introdurre la clausola "ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI"