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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - somministrazione lavoro a tempo determinato per il biennio 2021 -2023 per l'unione rubicone e mare ed alcuni comuni dell'unione
Ente appaltanteUNIONE RUBICONE E MARE
Bando rettificato
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto753.200,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/08/2021
Termine richiesta chiarimenti27/08/2021 09:00
Termine presentazione delle offerte30/08/2021 13:00
Apertura busta amministrativa31/08/2021 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
Notesi precisa che: - l'OFFERTA TECNICA dovrà essere redatta secondo il fac simile B allegato e dovrà essere contenuta in un unico file da caricare sul sater nella "Busta tecnica" - l'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta secondo il fac simile C allegato e dovrà essere contenuta in un unico file da caricare sul sater nella "Busta Economica"

Allegati

Referenti

Baraghini Maria Grazia

telefono: 0541809625
cellulare: 0541809783

Pedrelli Francesca

telefono: 0541809631

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1somministrazione lavoro a tempo determinato

CIG: 8860034B58

Chiarimenti

Chiarimento PI277832-21

Ultimo aggiornamento: 26/08/2021 10:39

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: Si chiede conferma che le gg di festività nazionali civili e religiose ricadenti in corso di missione saranno rifatturate alla tariffa ore ordinarie. CAPITOLATO: ART. 7 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 10 PUNTO 8 In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. ART. 21 Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. Grazie, cordiali saluti

Risposta : si veda allegato

Chiarimento PI275874-21

Ultimo aggiornamento: 25/08/2021 11:07

Domanda : Buongiorno, Si chiede conferma del fatto che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi di risoluzione/recesso, conclusione anticipata/ sospensione per cause non imputabili all’Agenzia o al lavoratore, l’utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione • Precisiamo che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. f) visita medica preventiva in fase preassuntiva; g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento e la responsabilità del costo delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria nonché gli obblighi relativi ai DPI. In tutte queste materie, il costo non può quindi intendersi delegato all’agenzia per il lavoro. In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti

Risposta : si veda allegato

Chiarimento PI277026-21

Ultimo aggiornamento: 25/08/2021 10:04

Domanda : Spett.le Ente, in relazione al pagamento del contributo di € 70,00 in favore dell'ANAC, si segnala che il sistema della Gestione dei Contributi di Gara dell'ANAC consente unicamente il pagamento del contributo relativo al Lotto 1 nella misura di € 35,00 e di quello relativo al Lotto 2 nella misura di € 20,00, per un totale quindi di € 55,00 e non di € 70,00. Infatti, l’importo del contributo relativo ai Lotti nn. 3, 4 e 5 riportato dal predetto sistema è pari a zero. In ragione di ciò, si chiede conferma che ai fini della corretta partecipazione alla gara in oggetto sia quindi sufficiente il pagamento dei contributi relativi ai lotti nn. 1 e 2 nei termini sopra descritti. In attesa di Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta : Si conferma che, ai fini dell'ammissione alla gara, si terrà conto dell'importo (€ 55,00) calcolato dal sistema Avcpass e non, invece, dell'importo di € 70,00 indicato nel bando.

Chiarimento PI275605-21

Ultimo aggiornamento: 24/08/2021 08:23

Domanda : Buongiorno, In riferimento al profilo professionale di “Istruttore educativo” categoria C1 si chiede di specificare se la mansione prevista è di “educatore nido” e/o “Insegnante scuola infanzia”. In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. Ufficio Gare

Risposta : Si conferma che il profilo professionale di "Istruttore Educativo" Cat C1 si riferisce a "Educatore Nido"

Chiarimento PI274337-21

Ultimo aggiornamento: 20/08/2021 11:43

Domanda : Spett.le Ente, ai fini della corretta partecipazione alla presente procedura di gara si chiede conferma che: 1. “l’idonea documentazione allegata” attestante il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto XII dell’istanza di partecipazione sia da intendere quale mero refuso, atteso che la comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale sarà effettuata solo successivamente all'aggiudicazione e che pertanto, in questa fase, sia sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, compilando l’istanza di partecipazione; 2. conferma che ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti. In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : 1: "idonea documentazione allegata" rif. punto XII) dell'istanza di ammissione alla gara: non si tratta di un refuso. Si chiede ai partecipanti di allegare la documentazione comprovante i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando; tuttavia, la mancanza di tale documentazione non comporta l'esclusione dalla gara, ben potendo essere acquisita anche in un secondo momento.

2. è possibile allegare una sola copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante anche in presenza di più dichiarazioni contenute in più documenti distinti

Chiarimento PI273330-21

Ultimo aggiornamento: 19/08/2021 08:59

Domanda : vari quesiti

Risposta : si veda allegato

Chiarimento PI270627-21

Ultimo aggiornamento: 19/08/2021 08:57

Domanda : Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5, punto 5 del Capitolato, all'art. 6, all'art. 7 lettera f) e g), art.10 n 10) , all'art. 15 primo capoverso e art. 17, comma 5 del Capitolato, in termini di normativa in materia di salute e sicurezza, si precisa che che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro si chiede conferma che anche la formazione parte generale e specifica sia onere a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «iene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione Si segnala inoltre che ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Si chiede di confermare che quello dell'aggiudicatario potrà essere solo ed esclusivamente un supporto di carattere amministrativo da cui non discenda alcun tipo di onere e responsabilità 2) Al fine di permettere una corretta formulazione dell’offerta economica si chiede di: - avere conferma che l’elemento perequativo debba considerarsi escluso dal costo del lavoro indicato in sede di gara; - avere conoscenza degli elementi retributivi dei livelli professionali richiesti in gara per la determinazione dei costi di cui all'art. 3 del Capitolato di gara. Si chiede inoltre di conoscere se troverà applicazione la clausola sociale e di conseguenza conoscere 1) l'attuale fornitore del servizio 2) il numero dei lavoratori somministrati attualmente attivi con la specifica se gli stessi siano o meno assunti a tempo indeterminato da parte dell'attuale gestore 3) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere 4) le anzianità del personale in somministrazionel’attuale/ durata media espressa in giorni dei contratti di somministrazione 3)Con riferimento alla previsione di cui all'art. 26 Trattamento dei dati personali del Capitolato di gara l'aggiudicatario, nell’ambito dei trattamenti di dati personali condotti in esecuzione del Contratto che sarà stipulato, agirà nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali (Regol.UE 2016/679). In relazione ai trattamenti posti in essere dal personale somministrato (i Prestatori), spetta all’Ente, sotto la cui direzione e il cui controllo gli stessi operano, impartire loro del dovute direttive e fornire le istruzioni da seguire per un corretto trattamento di dati con cui il personale viene a contatto, nello svolgimento delle proprie mansioni. Rispetto ai dati del personale somministrato,l'aggiudicatario, in qualità di autonomo titolare del trattamento, fornirà agli stessi idonea informativa e di assicurerà loro la tutela dei diritti che la normativa privacy attribuisce ai soggetti interessati. In virtù del ruolo di autonomo titolare del trattamento, la normativa non impone all'aggiudicatario di sottoporsi ad audit o verifiche ispettive da parte dell’Ente (parimenti autonomo titolare del trattamento). Si chiede, quindi, cortesemente la rimozione del relativo passaggio dall'art. 26 dell'Accordo.

Risposta : si veda allegato

Chiarimento PI268928-21

Ultimo aggiornamento: 19/08/2021 08:56

Domanda : Spett.le ENTE 1. Sulla base dell’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro c.d. clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere: - Le mansioni e Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione - L’inquadramento di tali lavoratori - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione - L’attuale fornitore 2. In riferimento all’allegato B offerta tecnica si chiede di specificare se è possibile allegare relazione illustrativa anche in riferimento al criterio 4. 3. Inoltre si chiede conferma rispetto a quanto inserito nel documento “banpeep” art. 7 che sia possibile presentare un’unica offerta per tutti i lotti e non 5 offerte separate distinti saluti

Risposta : si veda allegato

si vedano, inoltre, i chiarimenti pubblicati

Chiarimento PI268316-21

Ultimo aggiornamento: 19/08/2021 08:55

Domanda : buongiorno, con la presente siamo a richiedere il dettaglio retributivo di ciascuna figura richiesta e il monte ore complessivo presunto di ciascuna figura suddiviso per ciascun lotto. inoltre siamo a segnalare che non è possibile ricomprendere nel corrispettivo d'agenzia gli elementi indicati nel punto 10) dell'art. 10) del capitolato in quanto, come da comma 4 art. 35 D.Lgs 81/2015,"..L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti." Infine siamo a richiedere ulteriori informazioni: - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L’inquadramento di tali lavoratori - La tipologia contrattuale - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione - L’attuale fornitore Cordiali saluti During SpA

Risposta : si veda allegato.

si vedano, inoltre, i chiarimenti allegati

Ultimo aggiornamento: 07-09-2021, 12:55