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Dati del bando

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’I.T.G. “C. MORIGIA” – I.T.A. “L. PERDISA” SEDE DI VIA DELL’AGRICOLTURA N. 5 – RAVENNA.
Ente appaltantePROVINCIA DI RAVENNA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto389.945,26 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema16/08/2021
Termine richiesta chiarimenti03/09/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte10/09/2021 12:00
Apertura busta amministrativa13/09/2021 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteSi precisa che nel campo "opzioni" è stato indicato l'importo dei lavori in economia non soggetti a ribasso, non prevedendo il SISTEMA SATER altro spazio per l'inserimento di tale importo. Pertanto, come meglio specificato nell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’importo complessivo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza predeterminati dalla Amministrazione e non soggetti a ribasso ammonta ad € 389.945,26 per lavori a misura, determinato ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di cui: • € 375.466,18 per lavori a misura, soggetti a ribasso d'asta; • € 9.298,43 per lavori in economia, non soggetti a ribasso d'asta; • € 5.180,65 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ammonta presuntivamente a complessivi € 85.649,34 ed è pari al 21,964% dell’importo dell'appalto

Allegati

Referenti

Nobile Paolo

telefono: 0544258707

Garzanti Giovanna

telefono: 0544258185

Marcelli Yuri

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’I.T.G. “C. MORIGIA” – I.T.A. “L. PERDISA” SEDE DI VIA DELL’AGRICOLTURA N. 5 – RAVENNA.

CIG: 88556433C9

Chiarimenti

Chiarimento PI279039-21

Ultimo aggiornamento: 27/08/2021 11:24

Domanda : IMPIANTI MECCANICI. SPETTABILE, LA PRESENTE PER RILEVARE CHE LA TAVOLA RELATIVA ALLA PARTE DI NUOVA TUBAZIONE DA REALIZZARE NON DA EVIDENZA DEGLI STACCHI, IL PERCORSO CHIARO DELLA TUBAZIONE DA 2 POLLICI , SE E' PRESENTE/PREVISTA TUBAZIONE DA 1 POLLICE E MEZZO , LA VASCA DI ACCUMULO ETC. E' POSSIBILE UNA TAVOLA PIU' DETTAGLIATA DEL NUOVO IMPIANTO? OPPURE IN SEDE DI OFFERTA DOBBIAMO RITENERE VALIDO ALTRO? RESTIAMO IN ATTESA DI RISCONTRO E CON L'OCCASIONE SI AUGURA UNA BUONA SERATA

Risposta : Buongiorno,

- Gli stacchi da realizzare sono relativi all'alimentazione delle rete idrica antincendio: le caratteristiche della tubazione e la lunghezza sono riportate nella voce 30 del Computo Metrico Estimativo;

- L'anello idrico antincendio è esistente e sono da realizzare gli stacchi necessari per il collegamento degli idranti a parete in numero e posizione riportati negli elaborati grafici (si veda voce 59 del Computo Metrico Estimativo);

- Le tubazioni da 2 pollici e da 1 pollice e mezzo sono di collegamento tra la riserva idrica e il gruppo di pompaggio. Tutto ricompreso all'interno della voce 55 del Computo Metrico Estimativo.


Chiarimento PI277831-21

Ultimo aggiornamento: 27/08/2021 09:06

Domanda : BUON GIORNO, L'IMPRESA SCRIVENTE E' IN POSSESSO DELLA CATEGORIA OS30 CLII ; OG11 CLII; OG1 CLI , SI CHIEDE SE OS28 ED OS30 POSSONO ESSERE ACCORPATE ALLA CATEGORIA OG11 CLII PER PARTECIPARE ALLA GARA? IN ATTESA SALUTI

Risposta : Buongiorno,


Così come specificato nel Disciplinare di gara al paragrafo 1.6 per le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile ed a qualificazione obbligatoria OS28, l'Operatore Economico può qualificarsi anche tramite il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11 con almeno la classifica 1^. Ciò ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 248 del 10 novembre 2016 il quale dispone che con il possesso della categoria OG11 è possibile eseguire anche lavori in categoria OS28 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
La norma sopra riportata è contenuta altresì all'art. 79 comma 16 del D.P.R. 207 del 2010.
Così come specificato nel Disciplinare di gara al paragrafo 1.6 l'operatore economico può qualificarsi tramite il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11 con almeno la classifica 1^ anche per la lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ed a qualificazione obbligatoria OS30 qualora l'Operatore Economico partecipante ne sia sprovvisto, per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Chiarimento PI272314-21

Ultimo aggiornamento: 17/08/2021 13:55

Domanda : Buongiorno la nostra azienda è possesso della categoria prevalente OS30 in IV° CLASSIFICA e quindi copre anche le lavorazioni da subappaltare in categoria OG1. Chiediamo se possiamo subappaltare interamente la quota di OG1 essendo superiore al 10% dell'appalto ma inferiore a 150.000€ senza costituzione ATI. Rimaniamo in attesa di un Vs.gentile riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

Buongiorno,

come specificato al paragrafo I.6 del Disciplinare di gara, nonché all'art. 12 comma 1 e comma 2 del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni nella legge 80/2014, deve ritenersi ammissibile la partecipazione alla gara del concorrente che, pur non possedendo la qualificazione in ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria (OS28 e/o OG1), sia titolare nondimeno della qualifica, nella categoria prevalente, per un importo pari al totale dei lavori e purché si sia impegnato, per l’esecuzione dei lavori, a subappaltare le opere scorporabili ad un’impresa in possesso della relativa qualificazione per le categorie OS28 e/o OG1.

Per tali lavorazioni ricomprese tra quelle c.d. “a qualificazione obbligatoria” elencate nell'allegato A) del D.P.R. n. 207/2010 e di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori è ammesso l'istituto dell'avvalimento ed il subappalto in tutto o in parte delle stesse, nel rispetto del limite del 50% dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice che l'insieme delle lavorazioni subappaltate non può superare, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108.


Ultimo aggiornamento: 23-09-2021, 09:52