Domanda : di seguito le informazioni richieste per il lotto 6 - RCT/O della gara in oggetto: ? Si chiede conferma che il Contraente si attenga alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”; ? Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente farmacie; ? Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario e non gestisca direttamente porti, approdi, pontili, circoli nautici; ? Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente cabinovie, seggiovie, impianti di risalita, impianti e comprensori sciistici; ? Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/non gestisca direttamente stabilimenti termali. Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto: ? Con riferimento al primo capoverso dell’Art. 18 - Responsabilità civile professionale, che recita: “L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile professionale di tutti gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari ed i Dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, di cui la Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore, allievo, frequentatore o volontario operante per conto della Contraente stessa.”, considerato il contenuto dell’ART. 14 – Responsabilità civile Verso Terzi - si chiede conferma che detto ART. 18 non si riferisca alla responsabilità professionale, bensì alla Responsabilità Civile personale. In tal caso SI RICHIEDE conferma che, in caso di aggiudicazione della polizza, all’atto della emissione della stessa, il titolo e il primo comma del citato ART. 18 possano intendersi abrogati e sostituiti come segue: “ART. 18 - Responsabilità Civile personale dei Dipendenti e Non: La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni”. ? Con riferimento alla variante migliorativa predefinita n.5, condizione 19.51, da quanti anni il comune è continuativamente assicurato per la garanzia costi di bonifica ambientale? ? Si chiede conferma che l'esclusione Asbesto, di cui all'ART. 21 punto C, sia estesa anche alle Malattie professionali, di cui all'ART. 17. ? con riferimento all’Art. 19.34, si chiede conferma che i vizi occulti di costruzione del veicolo, di cui per Legge è responsabile la casa automobilistica produttrice del veicolo stesso (c.d. “Garanzia Automotive”), non debbano essere garantiti dalla presente polizza. Pertanto, si chiede conferma che il suddetto Art. 19.34, che così recita: “R.C. integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.”, potrà essere, in caso di aggiudicazione della polizza e all’atto della emissione della stessa, modificato come segue: “R.C. integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.”.
Risposta :
PUNTO 1: Il Comune di Fontanellato ottempera alle disposizioni e protocollo in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19 dando di conseguenza applicazioni alle disposizioni conseguenti in materia di prevenzione della salute sui luoghi di lavoro
PUNTO 2: Il Comune di Fontanellato non ha la proprietà e/o gestione di farmacie come anche indicato nel profilo di rischio al punto attività
PUNTO 3: Il Comune di Fontanellato non ha la proprietà e/o gestione delle strutture indicate al punto 3
PUNTO 4: Il Comune di Fontanellato non ha la proprietà e/o gestione delle strutture indicate al punto 4
PUNTO 5: Il Comune di Fontanellato non ha la proprietà e/o gestione delle strutture indicate al punto 5
PUNTO 6: L’articolo come espressamente indicato esclude i danni patrimoniali puri l’ambito della garanzia è quindi ricondotto unicamente ai danni materiali oggetto di assicurazione. E’ libertà del concorrente con i limiti posti da disciplinare apportare variazioni alla condizione normativa, che verranno valutate nei termini dei criteri fissati dal disciplinare stesso con assegnazione di correttivo negativo ove intervengano in senso peggiorativo nella tutela dell’Ente e del proprio interesse al trasferimento del rischio di responsabilità civile
PUNTO 7: La condizioni 19.51 è considerata come opzione migliorativa e trattasi di situazione di rischio ad oggi non assicurata
PUNTO 8: La formulazione dell’esclusione letterale è inequivoca e non necessità di conferme del tenore letterale richiamato ove riportato: Art. 21 - Rischi atomici, da inquinamento, da asbesto e campi elettromagnetici. L’assicurazione non comprende i danni :………………..” ove si voglia ricondurre l’esclusione ad ambito definito è agli atti del normativo pubblicato il rischiamo espresso a sezione del capitolato vedasi precedente articolo 20. Quindi quanto indicato articolo 21 non costituite rischio assicurato
PUNTO 9: L’articolo è formulato come da tenore letterale del capitolato a coprire anche il rischio occulto ferme poi le azioni di regresso dell’assicuratore verso il responsabile. E’ libertà del concorrente con i limiti posti da disciplinare apportare variazioni alla condizione normativa, che verranno valutate nei termini dei criteri fissati dal disciplinare stesso con assegnazione di correttivo negativo ove intervengano in senso peggiorativo nella tutela dell’Ente e del proprio interesse al trasferimento del rischio di responsabilità civile