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Dati del bando

FEAMP 2014-2020 MISURA 1.40 PAR. 1 INSTALLAZIONE DI BARRIERE SOMMERSE PERMEABILI NELLE ZONE ANTISTANTI I LIDI NORD - CUP E56B20000570009
Ente appaltanteAGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto880.278,37 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema12/11/2021
Termine richiesta chiarimenti24/11/2021 17:00
Termine presentazione delle offerte30/11/2021 09:00
Apertura busta amministrativa30/11/2021 14:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Falconeri Rosario

telefono: 051 5278112

Vogli Mauro

telefono: 3484911000
cellulare: 3924101803

Masetti Maurizio

telefono: 0515278275

Bonora Fabrizio

telefono: 0515278697

Di Muro Giuseppina

telefono: 0515274487

Bonini Serena

telefono: 0532218856

Testa Daniela

telefono: 0532218829

Bitelli Lorenza

telefono: 331 4040006

De Meo Davide

telefono: 0515275247

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1FEAMP 2014-2020 MISURA 1.40 PAR. 1 INSTALLAZIONE DI BARRIERE SOMMERSE PERMEABILI NELLE ZONE ANTISTANTI I LIDI NORD - CUP E56B20000570009

CIG: 8932134627

Chiarimenti

Chiarimento PI361739-21

Ultimo aggiornamento: 25/11/2021 11:42

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, Relativamente all'allegato 5, Modulo attestazione imposta di bollo, il modello riporta in intestazione i riferimenti ad un appalto differente. È possibile per i partecipanti alla gara correggere il modello in autonomia? Sempre relativamente a tale obbligo, mi potete confermare che è accettabile assolvere allo stesso mediante l'applicazione di contrassegno generato presso circuiti abilitati? (Lottomatica/tabacchi?) Fermo restando la necessità di compilazione ed upload del modello e sua conservazione per eventuali verifica da parte della stazione appaltante. Restiamo in attesa di Vs. cortese riscontro in merito. Mi è gradito l'incontro per porgerVi Distinti Saluti

Risposta :

Premesso che il collocamento sulla piattaforma SATER, in sede di presentazione dell’offerta, dell'allegato 5 “Modulo attestazione imposta di bollo” recante l’intestazione errata, non comprometterebbe la partecipazione alla procedura di gara, in quanto si tratterebbe di un errore da parte della Stazione appaltante nel caricamento della documentazione di gara su SATER, inviamo in allegato alla presente risposta al quesito il modulo recante l’intestazione corretta.
Inoltre si precisa che, in base all’art. 3 del DPR n. 642/72, l’imposta di bollo deve essere corrisposta, secondo le indicazioni della tariffa allegata al decreto, mediante una delle seguenti modalità:
1. mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
2. in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale;
3. in modo virtuale, sui documenti digitali rilevanti ai fini tributari (non è subordinato ad autorizzazione), ai sensi dell’art. 6 del DM 17/6/2014;
4. mediante Servizio “@e-bollo” sulle istanze telematiche rivolte alle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 596, Legge n. 147/2013).
Per quanto riguarda la modalità di pagamento n. 2, normato dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, i soggetti interessati devono preventivamente richiedere, presentando apposita domanda, l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate. Una volta ottenuta, gli atti e documenti dovranno recare la dicitura, chiaramente leggibile, indicante il modo di pagamento dell'imposta (“Imposta di bollo assolta in modo virtuale”) e gli estremi della relativa autorizzazione. Per quanto riguarda la modalità di pagamento n.3, normato dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la possibilità di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale riguarda esclusivamente le fatture elettroniche, i libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari e, conseguentemente, non si applica alla fattispecie in oggetto. Per quanto riguarda la modalità di pagamento n.4, il servizio “@e. bollo”, previsto dall’art. 1, comma 596, della legge n. 147 del 27/12/2013, non è ancora disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna. Conseguentemente, al fine di poter rispettare le prescrizioni normative che obbligano all’utilizzo della modalità di assolvimento dell’imposta di bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, o, in alternativa, mediante contrassegno telematico, non essendo più percorribile l’utilizzo del versamento tramite modello F23, per il pagamento dell’imposta di bollo su istanze trasmesse alla Regione Emilia-Romagna l’unica modalità possibile per il pagamento è l’assolvimento con contrassegno telematico di cui alla modalità n.1. Tale modalità, disciplinata puntualmente dal Capitolo 12 del disciplinare di gara, prevede che il concorrente alleghi all'istanza di partecipazione copia del modulo per l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo debitamente compilato (Allegato 5) sul quale dovrà essere stato preventivamente apposto il contrassegno telematico. L’originale del modulo e del contrassegno telematico dovrà essere conservato presso il concorrente a disposizione degli organi di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Chiarimento PI361404-21

Ultimo aggiornamento: 25/11/2021 11:26

Domanda : Buongiorno, con riferimento all'offerta economica da presentare, si chiede di sapere se oltre a dichiarare l'importo dei propri costi della manodopera, sia obbligatorio in questa fase allegare le giustificazioni dei costi della manodopera ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, o possono prodursi successivamente in caso di anomalia dell'offerta? Inoltre si chiede se nell'All. 1abis, bisogna aggiungere il secondo capoverso di cui alla pag. 20 del disciplinare relativo relativo ad non essere incorso in violazioni relative agli obblighi di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro. Cordiali saluti

Risposta :

Come indicato nel capitolo 12 del disciplinare di gara, il concorrente deve indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016. Il documento “Giustificazioni costi manodopera ex art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016” viene richiesto al fine di permette alla Stazione appaltante di verificare, prima dell'aggiudicazione, il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del Codice relativamente ai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016. Con tale documento il concorrente illustra le modalità con le quali è stato calcolato il costo (totale) della manodopera facendo riferimento ai costi medi orari del lavoro per il personale dipendente indicati nelle tabelle allegate al DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigente. La mancata presentazione del documento “Giustificazioni costi manodopera ex art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016” nella fase di presentazione dell’offerta non comporta l’esclusione del concorrente che sarà obbligato tuttavia a presentare tale documentazione nel caso risultasse il miglior offerente non anomalo.

In ordine alla dichiarazione: “di non esser incorso in violazioni, per le quali è stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto, dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/1970” si comunica che si tratta di un refuso in quanto tale norma, pur essendo tutt’ora vigente, deve essere necessariamente letta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 1-19 giugno 1998, n. 226 e delle previsioni normative contenute nell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 81/2008 nonché nell’art. 23, comma 16; nell’art.50; nell’art. 95, comma 10 e nell’art. 216, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Il rispetto di tali previsioni normative viene dichiarato dal concorrente al punto 6) dell’allegato 1a con il quale “attesta ai sensi dell’art. 50 del Codice di applicare i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015”. Tale obbligo dichiarativo è previsto a pag. 11 del Disciplinare di gara.

Inoltre, l’eventuale sanzione discendente dalla violazione dell’art.36 della legge n.300/1970 viene riportata nel certificato del casellario giudiziale e nelle annotazioni riservate dell’ANAC e, conseguentemente, devono essere dichiarate dal concorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016.

Ciò premesso si comunica che la dichiarazione suesposta non deve essere fatta dal concorrente e il capoverso si dà come non apposto mentre, qualora ricorra il caso di una sanzione comminata ai sensi dell’art. 36 della legge n.300/1970, il concorrente deve dichiararla ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016.


Chiarimento PI360156-21

Ultimo aggiornamento: 25/11/2021 10:15

Domanda : Buonasera, si chiede di sapere qual'è la quota massima subappaltabile consentita da codesta spett.le Amministrazione, precisando che la scrivente possiede il requisito della categoria e classifica maggiore a quanto richiesto dal disciplinare? Cordiali saluti.

Risposta :

Si rammenta che dal 1 novembre 2021, la disciplina relativa al subappalto è stata modificata dal comma 2 lett. a) dell’art. 49 del DL n. 77/2021 conv. in L. 108/2021, non prevedendo più una prestabilita quota massima di subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto.
Il progetto posto a base di gara non prevede alcuna specifica e motivata quota massima subappaltabile.
Tuttavia, l’attuale art. 105, comma 1 secondo capoverso prevede, a pena di nullità e fatta salva la specifica ipotesi di cui all' art. 106, comma 1 lett. d), che il contratto non possa essere ceduto e non possa essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Chiarimento PI359342-21

Ultimo aggiornamento: 25/11/2021 10:11

Domanda : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE SOMMERSE PERMEABILI NELLE ZONE ANTISTANTI I LIDI NORD. - CUP: E56B20000570009 – CIG 8932134627 - Procedimento 2021_20_FE. Quesito: All’interno del Capitolo 1- (Oggetto dell’appalto) di pag.2 del Disciplinare di gara, si legge: “Costi stimati relativi alla manodopera: euro 450.394,43”. A tal proposito, visto che nella Scheda “Analisi Prezzo di produzione e trasporto di Modulo A 51 Piastre” inclusa a pag. 4 dell’Allegato 3.1 Analisi Prezzi, si riscontra la quantità di manodopera necessaria per la produzione dei moduli da realizzare all’interno dello stabilimento della ditta produttrice/fornitrice, si chiede di chiarire se sia giusto dichiarare nell’offerta economica da presentare per la partecipazione, solamente il conteggio del costo della manodopera da adibire alla mera esecuzione dei lavori di cui in oggetto, e non anche il costo di manodopera del fornitore di moduli. Per quanto sopra, in caso di Vs. riscontro affermativo, si chiede conferma che il costo stimato per la manodopera da dichiarare per l’esecuzione dei lavori in oggetto possa essere inferiore rispetto all’importo indicato nel Disciplinare di gara. Cordiali saluti.

Risposta :

I concorrenti devono indicare solo costo della manodopera per l’esecuzione dell’appalto.
Qualora il concorrente, anziché produrre i moduli (come indicati nella Scheda “Analisi Prezzo di produzione e trasporto di Modulo A 51 Piastre” inclusa a pag. 4 dell’Allegato 3.1 Analisi Prezzi) internamente al proprio stabilimento, intenda acquistarli da altre imprese fornitrici, il costo della manodopera è escluso se è senza posa in opera, come stabilito all’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, il costo della manodopera indicato in sede di gara potrà essere inferiore al costo indicato negli elaborati progettuali (costo determinato in fase di progettazione facendo riferimento ai DM che dettano i valori di costo medi e non effettivi), in quanto il costo della manodopera indicato dall'operatore economico in sede di partecipazione alla procedura di gara si basa su calcoli legati alla propria organizzazione del lavoro, ossia quella che intende effettivamente realizzare in sede di esecuzione dell'appalto qualora divenga aggiudicatario. A tal proposito preme precisare che nella definizione di tale costo dovranno essere rispettati i limiti minimi salariali definiti delle contrattazioni collettive più rappresentative a livello nazionale (unico caso di sindacabilità della stazione appaltante) di cui all’articolo 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016.

Chiarimento PI353811-21

Ultimo aggiornamento: 16/11/2021 11:32

Domanda : BUONGIORNO , LA PRESENTE PER COMUNICARE CHE NEGLI ELABORATI NON è STATO CARICATO IL PROGETTO ESECUTIVO

Risposta :

Come indicato al punto 9.1 del bando di gara, gli elaborati del progetto sono disponibili sul sito internet

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it - /00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/

nella cartella PROGETTO_2021_20_FE_ FEAMP_2014-2020_MISURA_1.40_PAR._1.zip


Ultimo aggiornamento: 29-12-2021, 18:06