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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI 36 MESI, SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).
Ente appaltanteCITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto90.300.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema29/12/2021
Termine richiesta chiarimenti18/02/2022 10:00
Termine presentazione delle offerte28/02/2022 15:00
Apertura busta amministrativa03/03/2022 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

I documenti di gara hanno tenuto conto delle prescrizioni relative all’oggetto dell’appalto, alla selezione dei candidati, alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 del Codice, come previsti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 7 marzo 2012 (pubblicati in G.U. n.74 del 28 marzo 2012) scaricabili dal sito http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1.

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Monari Francesca

telefono: 0516598628

Gaetta Giada

telefono: 0516598713

Prandstraller Lisa

telefono: 0516598140

Sichetti Francesco

telefono: 0516598115

Astorri Irene

telefono: 0516598725

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1Amministrazioni/Enti aventi sede nella provincia di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza

CIG: 902502021C
OpenData ANAC

Lotto 2Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini

CIG: 9025033CD3
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI038994-22

Ultimo aggiornamento: 18/02/2022 16:14

Domanda : 1. Alla luce della risposta al quesito n. PI018929-22 - punto C, con cui codesta Amministrazione ha, da un lato, confermato che gli incentivi per il CT derivanti da tutti gli interventi eseguiti dall’Aggiudicatario in relazione alla manutenzione straordinaria/o agli interventi di riqualificazione energetica sono a completo beneficio dello stesso in quanto da lui realizzati nell’ambito del servizio; ma, dall’altro lato, anziché confermare che lo Schema di Convenzione, con i relativi documenti ed allegati a corredo, si configura come EPC conformemente a quanto indicato nell’Allegato VIII del D.lgs 4 luglio del 2014, n. 102, ha invece indicato che il servizio posto a gara si configura come Servizio Energia, così come definito dall’art. 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e dal D.Lgs. 115/2008, Allegato II, si chiede cortesemente di voler chiarire se, per il caso in cui si riscontri il difetto dei presupposti per l’ottenimento da parte del Fornitore del CT come ESCO in qualità di Soggetto Responsabile, il predetto CT verrà richiesto dal Fornitore in qualità di Soggetto Delegato dalla PA che, una volta ottenuto, destinerà l’incentivo a beneficio del Fornitore. 2. Si chiede conferma che la previsione dell’art. 20.9 del Capitolato Tecnico Prestazionale secondo cui “I proventi derivanti dall’accesso al “Conto Termico” associato ad interventi di manutenzione straordinaria che siano interventi incentivati è a disposizione del Fornitore che li realizza. Eventuali complessità relative alla gestione amministrativa di tali fondi saranno risolti mediante accordi puntuali tra le parti” implica che le pubbliche amministrazioni aderenti e il Fornitore stipuleranno appositi addenda contrattuali aventi ad oggetto l’individuazione delle modalità di presentazione delle pratiche al Gestore del Servizi Energetici (GSE) che soddisfino i presupposti richiesti dal GSE per l’ottenimento dei predetti proventi derivanti dall’accesso al “Conto Termico”, con altresì eventuale regolamentazione delle modalità di trasferimento dei proventi nel caso in cui il CT debba essere richiesto dal Fornitore in qualità di Soggetto Delegato dalla PA.

Risposta :

Come espressamente previsto agli artt. 20.3.4 e 20.9, penultimo capoverso, del capitolato, i proventi derivanti dall’accesso al “Conto Termico” associato ad interventi di manutenzione straordinaria che siano interventi incentivati è a disposizione del Fornitore che li realizza. Eventuali complessità relative alla gestione amministrativa di tali fondi saranno risolti mediante accordi puntuali tra le parti.

Si conferma pertanto quanto richiesto con il secondo quesito, ricorrendone i presupposti.


Chiarimento PI032968-22

Ultimo aggiornamento: 10/02/2022 11:57

Domanda : Con riferimento all'articolo 25.3 del Capitolato tecnico prestazionale, si chiede di conoscere quali siano le tempistiche di pagamento previste dal momento dell’emissione delle fatture poiché, nella lex specialis, ci si limita solamente ad affermare il riconoscimento, a titolo di remunerazione per l’erogazione dei servizi, di un corrispettivo di natura bimestrale.

Risposta :

Come previsto al comma 2 del citato art. 25.3 del capitolato, il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse solo previa verifica della regolarità della prestazione da parte dell’Ente contraente, sulla base dei documenti di contabilità, in applicazione del DM n. 49/2018 e del D. Lgs. n. 50/2016.


Chiarimento PI029961-22

Ultimo aggiornamento: 10/02/2022 11:56

Domanda : Si chiede conferma che, nel caso di trasformazione di un impianto con combustibile a gas (o gasolio) in un impianto alimentato ad energia elettrica, il risparmio ottenuto debba essere calcolato come differenza tra i kWh termici consumati ante, calcolati moltiplicando i mc (litri) consumati ante per il PCS del combustibile, e i kWh termici ottenuti convertendo i kWh elettrici consumati dalla pompa di calore utilizzando il COP della macchina.

Risposta :

Come si evince dall’allegato 3 al capitolato “QUANTITA’ DI ENERGIA” il confronto sul consumo avviene tra i dati di lettura al contatore, tenendo conto che per i combustibili gassosi e liquidi è necessaria la trasformazione dei mc in KWh mediante il PCS del documento fiscale, mentre per la pompa di calore la lettura è già espressa in KWh. È infatti previsto che alle pompe di calore sia destinato un contatore dedicato, come si evince da art. 20.5.1 del capitolato tecnico prestazionale, non potendo il relativo consumo essere stimato, bensì dovendo essere puntualmente misurato. Il COP della macchina non è utilizzato.


Chiarimento PI028656-22

Ultimo aggiornamento: 10/02/2022 11:54

Domanda : (1) Si riporta l’ALLEGATO 9 “ORGANIZZAZIONE MINIMA DEL SERVIZIO” - ART. 2 STRUTTURA DEDICATA AL SERVIZIO - Unità dedicate = vengono individuate, tramite numero intero, il numero di unità dedicate esclusivamente al presente appalto. In riferimento a quanto sopra, si richiede conferma che per “Unità dedicate” è inteso n°1 “FTE (full time equivalent)” e in caso di conferma si richiede di specificare le ore complessive utilizzate per il calcolo degli FTE. (2) In riferimento all’art. 20.3.3 del Capitolato Tecnico, secondo cui “La manutenzione ordinaria degli impianti deve essere effettuata con personale qualificato o professionalmente abilitato, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente per ciascuna attività. Il personale dedicato deve possedere le competenze tecniche e le abilitazioni necessarie a eseguire correttamente il Servizio e deve svolgere mansioni coerenti con le competenze tecniche, le qualifiche professionali e abilitazioni possedute”, si richiede conferma della necessità di applicare, per lo svolgimento delle attività specialistiche da eseguirsi presso le Centrali Termiche, il CCNL Metalmeccanico (che garantisce coerenza con dette attività specialistiche e relativo adeguato trattamento economico e normativo) o che tale elemento rilevi ai fini dell’attribuzione di un miglior punteggio in relazione al criterio n°2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO dell’Offerta Tecnica. Si richiede inoltre di indicare i CCNL di riferimento per le attività manutentive oggetto dell’appalto.

Risposta :

1)È richiesta al concorrente, nella redazione della Relazione “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO”, con riferimento alle tabelle 1 e 2 dell’Allegato 9 al disciplinare di gara, l’indicazione del numero di persone dedicate e/o dell’eventuale percentuale di condivisione delle stesse.

2)Gli atti di gara prevedono quale condizione di esecuzione che le attività oggetto del servizio vengano svolte da personale in possesso delle competenze tecniche, qualifiche professionali e abilitazioni necessarie che l’operatore economico declinerà, nell’ambito delle proprie valutazioni, mediante la redazione della relazione ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. Gli elementi oggetto di valutazione sono esplicitati nel paragrafo 18 del disciplinare di gara. Non rientra nei poteri della stazione appaltante indicare i CCNL di riferimento delle prestazioni poste in gara in quanto connessi all’organizzazione d’impresa.


Chiarimento PI026099-22

Ultimo aggiornamento: 04/02/2022 10:37

Domanda : 1) Con riferimento al paragrafo 8.2 ‘Requisiti di capacità economica e finanziaria’ del Disciplinare di Gara, la società scrivente può comprovare il requisito ivi indicato (Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, non inferiore al 25% dell’importo a base di gara per il lotto territoriale di partecipazione), mediante la ‘presentazione di apposito elenco riepilogativo delle prestazioni eseguite corredato dei certificati di regolare esecuzione/conformità di detti servizi’, così come disciplinato nel paragrafo stesso. Poiché gli esercizi finanziari della società scrivente si riferiscono, tranne l’ultimo, al periodo di rendicontazione 1 luglio/30 giugno mentre detti certificati vengono emessi dalle Pubbliche Amministrazioni con riferimento al periodo corrispondente all’anno solare gennaio/dicembre, si chiede gentile conferma che il requisito di cui al paragrafo 8.2 possa essere idoneamente soddisfatto dalla società scrivente dichiarando il fatturato maturato negli anni solari 2018, 2019, 2020 e correttamente comprovato dai certificati riferiti ai medesimi anni solari 2018, 2019, 2020. 2) Si chiede gentile conferma che trattasi di refuso la frase ‘Si precisa che il personale impiegato nell’esecuzione delle attività deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute e deve essere in possesso dei necessari titoli abilitanti come dichiarato nella relazione Organizzazione del Servizio di cui al successivo paragrafo 18’ collocata al termine del paragrafo 8.3.1 del Disciplinare di Gara (riferito ai requisiti di capacità tecnica e professionale) 3) Si chiede gentile conferma che l’imposta di bollo di cui al punto 4 del paragrafo 15.3.2 del Disciplinare di gara rimanga pari a € 16,00 a prescindere dal numero dei lotti a cui si intende partecipare.

Risposta :

1)Si conferma quanto richiesto circa il fatto che il requisito di cui al paragrafo 8.2 possa essere idoneamente soddisfatto dichiarando il fatturato maturato negli anni solari 2018, 2019, 2020 e correttamente comprovato dai certificati riferiti ai medesimi anni solari 2018, 2019, 2020.

2)Nessun refuso è rinvenibile nella frase al termine del paragrafo 8.3.1 del Disciplinare “Si precisa che il personale impiegato nell’esecuzione delle attività deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute e deve essere in possesso dei necessari titoli abilitanti come dichiarato nella relazione Organizzazione del Servizio di cui al successivo paragrafo 18”. Trattasi di previsione coerente con quanto riportato nell’art. 2 dell’Allegato 9 al disciplinare stesso “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” che recita: “Si precisa che il personale dichiarato deve essere specializzato e regolarmente abilitato alle attività della specifica funzione di cui in tabella, ove eventualmente previsto dalla normativa cogente.”

3)Come previsto al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara, in caso di partecipazione a più Lotti, i concorrenti potranno presentare un’unica istanza di partecipazione indicando il/i Lotto/i per i quali intendono partecipare: conseguentemente, in tal caso, dovranno pagare una sola imposta di bollo pari a E 16,00.


Chiarimento PI024575-22

Ultimo aggiornamento: 04/02/2022 10:31

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente società chiede il seguente chiarimento. Il Disciplinare di gara stabilisce che i concorrenti devono possedere e dimostrare per la partecipazione alla procedura, tra le altre cose, i requisiti indicati nel paragrafo “8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA”, che richiede, in particolare, il possesso di un “Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, non inferiore al 25% dell’importo a base di gara per il lotto territoriale di partecipazione […]” (con la precisazione che, nel caso in cui “il concorrente partecipi per entrambi i lotti […]”, deve essere posseduto un “fatturato specifico per un valore almeno pari al 25% della sommatoria degli importi a base di gara di entrambi i lotti di interesse”). Al successivo paragrafo “8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE”, si dispone che “Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo di cui al paragrafo 8.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso e, in misura maggioritaria, dall’impresa mandataria”. Si chiede, dunque, di confermare che, come precisato dalla lex specialis in conformità alla normativa di settore e alla giurisprudenza formatasi sul punto, il requisito in questione debba essere posseduto nel suo complesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (e dunque cumulativamente dagli operatori raggruppati) e che, ferma restando la necessità che il requisito sia posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo, non sia prescritta per le imprese raggruppate la corrispondenza tra la loro quota di partecipazione al raggruppamento/quota di esecuzione e la loro quota di possesso del requisito né che sia richiesto in capo alle imprese medesime il possesso di una certa quota minima del requisito.

Risposta :

Si conferma che il requisito in questione debba essere posseduto nel suo complesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (e dunque cumulativamente dagli operatori raggruppati) e che, ferma restando la necessità che il requisito sia posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo, non è prescritta per le imprese raggruppate la corrispondenza tra la quota di partecipazione al raggruppamento/quota di esecuzione e la quota di possesso del requisito né è richiesto in capo alle imprese medesime il possesso di una certa quota minima del requisito.


Chiarimento PI023209-22

Ultimo aggiornamento: 04/02/2022 10:27

Domanda : Si chiede conferma a codesta Spettabile Amministrazione, ai fini della redazione dei computi metrici richiesti nel Disciplinare per ciascun progetto tipo, che, qualora non fossero presenti alcune voci nel Prezziario Emilia Romagna, si possa comunque utilizzare un altro prezziario vigente, come ad esempio il Prezziario DEI.

Risposta :

Sia per quanto riguarda i “PROGETTI TIPO” di cui al sottocriterio 1.c, che per i “PROGETTI TIPO X” di cui al sottocriterio 4.b, i compunti metrici richiesti sono finalizzati alla definizione puntuale delle informazioni tecniche offerte che vincolano l’operatore economico in caso di aggiudicazione e alla valutazione dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice. Come specificato nel disciplinare di gara il computo metrico conterrà l’indicazione dettagliata delle caratteristiche qualitative dei materiali, SENZA ALCUNA INDICAZIONE DEI RELATIVI VALORI ECONOMICI. Pertanto il riferimento a prezziari non è necessario né richiesto, in quanto il dato significativo è l’identificazione univoca delle caratteristiche tecniche proposte, a prescindere da qualsivoglia quantificazione, essendo peraltro la remunerazione degli interventi come da progetti offerti ricompresa nel canone del servizio.


Chiarimento PI020437-22

Ultimo aggiornamento: 01/02/2022 14:58

Domanda : 1) Si chiede di confermare che la dicitura “1.c” presente nella Tabella 1 dell’Allegato 8 al Disciplinare di gara sia un refuso e che vada sostituita con la dicitura “1.b”. 2) Nell’articolo 18 del Disciplinare di gara, è richiesto di utilizzare un “carattere di dimensione non inferiore a 10” per la redazione dei documenti che comporranno l’Offerta Tecnica. Si chiede di confermare che tale limite non sia da applicarsi a elementi grafici, immagini, schemi e tabelle. 3) L’Art. 1 del Disciplinare di gara precisa che “La Città metropolitana di Bologna è Soggetto Aggregatore (d'ora innanzi SA) ex delibera A.n.ac. n. 643 del 22/9/2021, nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, c. 499, L. 208/2015 e 9, c. 2, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014, per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari aventi sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna, quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regione Emilia-Romagna, nonché loro associazioni o consorzi, Società a totale partecipazione pubblica, ASP, Camere di Commercio ed Enti pubblici non economici.” Inoltre, nell’Art. 4 del Disciplinare viene riportata la suddivisione territoriale prevista per il Lotto 1 (province di Bologna, Modena Parma, Reggio Emilia e Piacenza) e per il Lotto 2 (province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e Ferrara). Nel caso in cui alcune Amministrazioni possiedano immobili ubicati in province non appartenenti al medesimo Lotto, si chiede di confermare che la gestione degli immobili sarà comunque assegnata all’aggiudicatario del Lotto nel quale si trova la sede principale dell’Amministrazione.

Risposta :

1)Si conferma che si tratta di un refuso, come si evince dal fatto che, immediatamente a seguire, è correttamente indicato il titolo del criterio coerentemente con la tabella del Disciplinare di gara.

2)Si confermano i limiti previsti in disciplinare di gara, come già esplicitato nei chiarimenti PI014295-22 e PI019318-22 precedentemente pubblicati.

3) Si conferma che, in via generale, nel caso in cui alcune Amministrazioni possiedano immobili ubicati in province non appartenenti al medesimo Lotto, la gestione degli immobili sarà comunque assegnata all’aggiudicatario del Lotto nel quale si trova la sede principale dell’Amministrazione, fatto salvo il caso in cui l’Amministrazione stessa abbia un’organizzazione e/o un’articolazione territoriale autonoma autorizzata alla gestione degli immobili stessi sull’altro lotto territoriale.


Chiarimento PI019318-22

Ultimo aggiornamento: 27/01/2022 15:27

Domanda : QUESITO 1: Si richiedere di confermare che i prezzi unitari dei servizi a canone, riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico prestazionale, "Elenco prezzi", siano tutti IVA esclusa. QUESITO 2: Si chiede conferma del fatto che anche nella revisione dei Prezzi Unitari per i vettori energetici degli Impianti alimentati a GPL, metano o altro combustibile gassoso, disciplinata al capitolo 25.4.1 "Revisione componente energia E" del Capitolato Tecnico, entrambi i termini costituenti l'indice di riferimento del combustibile gassoso (IrG=Gn/G1) siano riferiti a prezzi unitari del gas naturale, incluse le imposte, ma al IVA esclusa, così come meglio specificato per i prezzi del gasolio da utilizzare per gli impianti alimentati a gasolio o altro combustibile liquido o solido (IrL=Ln/L1). QUESITO 3: Si chiede di confermare che all'interno del documento "Allegato 6 al Disciplinare - Offerta Tecnica", nell'apposita casella in corrispondenza del punto "1.a) VALORE DELL'OBIETTIVO PER CATEGORIA ENERGETICA EDIFICIO" (Campo 1 del modello di Offerta Tecnica), la dicitura "Valore %" sia da considerarsi un refuso e vada sostituita con "Valore", non essendo tale valore una percentuale, ma un numero con due cifre decimali che deve essere compreso tra 0,00 e 1,00, come indicato nel Disciplinare e nella nota in calce al succitato Allegato 6. QUESITO 4: Si chiede di confermare che, nel rispetto delle caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 18 del Disciplinare di gara (cartelle in formato A4 e scrittura in carattere di dimensione non inferiore a 10), per l'Offerta Tecnica e le relazioni da allegare si possa considerare una pagina A3 come equivalente a 2 pagine (cartelle) A4 e che per tabelle, immagini, grafici e disegni sia consentito utilizzare un carattere di dimensione inferiore a 10.

Risposta :

QUESITO 1: Si conferma che i prezzi unitari dei servizi a canone, riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico prestazionale, "Elenco prezzi", sono tutti al netto di oneri della sicurezza (rif. articolo 5.5 del

Capitolato tecnico prestazionale) e IVA.

QUESITO 2: Si conferma quanto previsto nel citato capitolo 25.4.1 del capitolato. Relativamente ai combustibili gassosi l’indice di riferimento è il rapporto ivi descritto con riferimento alle pubblicazioni A.R.E.R.A (quindi

compresi oneri e I.V.A.), mentre per quanto riguarda i combustibili liquidi l’indice di riferimento è il rapporto ivi descritto, con riferimento alla Camera di Commercio di Milano, al lordo delle accise e al netto dell’IVA.

QUESITO 3: Si conferma che il valore la dicitura "Valore %"è da considerarsi un refuso e si provvede alla sostituzione del modello introducendo la dicitura corretta "Valore", coerente con la descrizione da disciplinare di gara,

per maggiore chiarezza, nonostante tra i “Nota bene” in calce al modello di offerta sia bene esplicitata la modalità di inserimento del dato. Il modello rettificato sarà pubblicato tra i documenti di gara.

QUESITO 4: Come già al Chiarimento PI014295-22, si conferma che la modalità alternativa proposta non è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara; parimenti per tabelle, immagini, grafici e disegni non è consentito

utilizzare un carattere di dimensione inferiore a 10.


Chiarimento PI015127-22

Ultimo aggiornamento: 26/01/2022 14:41

Domanda : RICHIESTA CHIARIMENTO 1: In relazione alla procedura in oggetto e più specificatamente all’Allegato 1 del Capitolato Tecnico Prestazionale denominato “Elenco prezzi”, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1 Per quanto riguarda le voci “Apparecchiature elettriche” e “Apparecchiature di regolazione automatica”, data l’ampiezza tecnologica dei componenti potenzialmente ricadenti in tali “classi”, si chiede di elaborare un elenco indicativo dei componenti a cui vi riferite che, conseguentemente, saranno inclusi nel conteggio delle “quantità” in sede di preventivazione economica. 2 Per quanto concerne la voce “Unità di Trattamento Aria” si chiede se per tale apparecchiatura sia corretto considerare qualsiasi sistema ventilante dotato di batterie idroniche di scambio termico, sistema di filtrazione, unità ventilante, sistema di regolazione, ecc. al di là delle dimensioni fisiche, delle potenze e delle portate. Anche questa precisazione è richiesta allo scopo di meglio individuare il perimetro di preventivazione del relativo servizio. RICHIESTA CHIARIMENTO 2: In riferimento al paragrafo 20.3.4 “Manutenzione Straordinaria” del Capitolato Tecnico Prestazionale, vista la tipologia di prestazioni richieste nel paragrafo menzionato, più precisamente per quanto legato agli oneri di sostituzione dei beni inclusi nel perimetro contrattuale a carico dell’Appaltatore, si chiede se sia corretto considerare - di conseguenza - che il servizio manutentivo a canone sia in realtà di tipo “Full risk”. Si chiede altresì se sia corretto considerare, per eventuali attività remunerate “extra canone”, i soli interventi di modifica e/o riqualificazione esplicitamente richiesti dalle Stazioni Appaltanti. Se così non fosse, si chiede la cortesia di specificare più dettagliatamente il perimetro del servizio riferito al canone del servizio di conduzione e manutenzione.

Risposta :

RICHIESTA CHIARIMENTO 1:

Si segnala che tali voci di elenco prezzi ricomprendono tutte le apparecchiature potenzialmente presenti in ciascun edificio/impianto in OF, quale che sia l’ampiezza tecnologica dei componenti.

Per quanto concerne la voce “Unità di Trattamento Aria” è corretto considerare qualsiasi sistema ventilante comprensivo di tutte le necessarie componenti, al di là delle dimensioni fisiche, delle potenze e delle portate.

RICHIESTA CHIARIMENTO 2:

Il contratto è definibile “Full risk”. Si precisa che il Capitolato tecnico prestazionale NON prevede attività “extracanone”.


Chiarimento PI014295-22

Ultimo aggiornamento: 26/01/2022 14:39

Domanda : Quesito n. 1 Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 8.3.3.b) del Disciplinare di gara, è previsto che l’operatore economico debba essere in possesso dell’abilitazione FER di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/2011: si chiede conferma che tale abilitazione possa essere comprovata tramite visura camerale da cui si evince l’abilitazione di cui all’art. 1, comma 2, lett. a, b, c, d del DM 37/2008. Quesito n. 2 Con riferimento alle modalità di redazione delle relazioni previste ai fini della presentazione dell’offerta tecnica, si chiede se possono essere predisposte facciate di dimensioni A3, ciascuna corrispondente al valore di n. 2 cartelle, in alternativa alla preparazione di documenti in formato A4.

Risposta :

Quesito n. 1

L’abilitazione FER di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/2011 non è comprovabile tramite visura camerale da cui si evinca l’abilitazione di cui all’art. 1, comma 2, lett. a, b, c, d del DM 37/2008 in quanto trattasi di abilitazione specifica che richiede quanto espressamente previsto dal documento “Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili FER – ai sensi del D. Lgs. 28/2011” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome datato 22/12/2016.

Quesito n. 2

La modalità alternativa proposta non è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara.


Chiarimento PI013481-22

Ultimo aggiornamento: 26/01/2022 14:36

Domanda : In relazione al Par. 8.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale, Punto 8.3.1 del Disciplinare di gara, vi chiediamo di indicare se l’esecuzione con buon esito negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del Disciplinare di Gara, di almeno tre servizi analoghi… è da intendersi riferita agli esercizi 2018-2019-2020 oppure al periodo 29/12/2018 – 28/12/2021? (data di pubblicazione del Disciplinare 29/12/2021)

Risposta :

Il riferimento è al periodo 29/12/2018 – 28/12/2021.


Chiarimento PI013405-22

Ultimo aggiornamento: 26/01/2022 14:34

Domanda : In riferimento alla gara europea a procedura aperta (rif. CIG LOTTO 1 n° 902502021C e CIG LOTTO 2 n° 9025033CD3 ), siamo a formulare i seguenti quesiti: A. Si chiede di confermare che le eventuali copertine e gli indici, nelle relazioni descrittive e tecnico descrittive così come richieste dal disciplinare di gara, non siano da considerarsi all’interno del numero massimo di cartelle consentite. B. Si chiede conferma che il numero massimo di cartelle consentite per ciascuna relazione indicato nel disciplinare di gara per i punti 1.c e 4.b, sia da riferirsi alla sola relazione descrittiva, mentre siano esclusi da tale limite gli altri elaborati richiesti, quali elaborati grafici, schemi funzionali, specifiche tecniche e di calcolo, computo metrico non estimativo e qualunque altro materiale utile ad una miglior valutazione dei progetti tipo richiesti. C. In riferimento all’art. 20.9. del Capitolato Tecnico, nel quale si riporta che “i proventi derivanti dall’accesso al “Conto Termico” associato ad interventi di manutenzione straordinaria che siano interventi incentivati è a disposizione del Fornitore che li realizza. Eventuali complessità relative alla gestione amministrativa di tali fondi saranno risolti mediante accordi puntuali tra le parti.”, si chiede di confermare che gli incentivi derivanti da tutti gli interventi eseguiti dall’Aggiudicatario, in riferimento alla manutenzione straordinaria e/o agli interventi di riqualifica energetica, siano a completo beneficio dello stesso aggiudicatario in quanto gli stessi interventi saranno a totale carico dell’Operatore Economico. Si richiede altresì di confermare che lo Schema di Convenzione, e i relativi documenti ed allegati a corredo, si configura come EPC conformemente a quanto indicato nell’Allegato VIII del D.lgs 4 luglio del 2014, n. 102. In attesa di un riscontro, porgiamo i ns. migliori saluti.

Risposta :

A) Si conferma che gli eventuali copertina e indice non sono da considerarsi all'interno del numero massimo di cartelle consentite, come si evince dal paragrafo 16 del Disciplinare di gara.

B) Come si evince dal paragrafo 18 del Disciplinare di gara:

· - relativamente al punto 1.c, per ciascun progetto intervento tipo previsto, l’insieme del materiale presentato – ivi compresi pertanto gli elaborati citati nel quesito - non deve superare le 6 cartelle (formato A4 scrittura in carattere di dimensione non inferiore a 10);

· - relativamente al punto 4.b, la Relazione, che contiene come minimo le informazioni relative alle tecnologie individuate e alle % di installazione previste, dovrà essere composta da un massimo di n. 5 cartelle. Ad essa saranno allegate una o più schede “PROGETTO TIPO X”, ciascuna delle quali non deve superare le 6 cartelle complessive.

C) Si conferma che gli incentivi per il conto termico derivanti da tutti gli interventi eseguiti dall’Aggiudicatario, in riferimento alla manutenzione straordinaria e/o agli interventi di riqualificazione energetica, sono a completo beneficio dello stesso in quanto da lui realizzati nell’ambito del servizio.

Il servizio posto a gara si configura come Servizio Energia, così come definito dall’art. 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e dal D.Lgs. 115/2008, Allegato II.


Chiarimento PI012977-22

Ultimo aggiornamento: 19/01/2022 18:14

Domanda : Chiarimento d'ufficio

Risposta :

Si segnala che, vista la pubblicazione A.R.E.R.A. in data 30/12/2021 ed in esito ad approfondite valutazioni tecniche, la procedura è stata prima posta in rettifica su piattaforma Sater in data 14/1/2022 e in data 19/1/2022 oggetto di parziale modifica, con pubblicazione del nuovo Capitolato tecnico prestazionale modificato. Le modifiche apportate sono esplicitate nel testo della Determinazione Dirigenziale n. 22 del 19/1/2022, parimenti pubblicata sulla piattaforma, cui si fa espresso ed integrale rinvio.


Chiarimento PI006125-22

Ultimo aggiornamento: 19/01/2022 18:07

Domanda : Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica ed, in particolare relativamente ad un consorzio operatore economico ex art. 45 c. 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, si chiede conferma che, per il criterio di valutazione “certificazione ISO 50001”, il relativo punteggio (1,5 punti) sarà attribuito anche nel caso in cui il possesso della certificazione sia in capo alla consorziata designata esecutrice dal consorzio in sede di gara e non al consorzio.

Risposta :

Per i consorzi di cui alla lettera b) dell'art. 45 del Codice dei contratti, sarà attribuito il punteggio qualora la certificazione sia posseduta dalla consorziata esecutrice designata (dovendo essere posseduta anche dal Consorzio, solo qualora esegua direttamente la prestazione).


Chiarimento PI004020-22

Ultimo aggiornamento: 19/01/2022 17:56

Domanda : Con riferimento a quanto richiesto nell'art. 18, paragrafo 6, del Disciplinare di gara, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1) la certificazione 50001 può essere oggetto di avvalimento? 2) la certificazione 50001 deve esse posseduta da ciascun componente del RTI per ottenere il punteggio? 3) la certificazione 50001 può essere sostituita dalla certificazione 14001 ai fini dell'attribuzione del punteggio?

Risposta :

1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 89, comma 1 e 83, c. 1, lett. b) e c), del Codice, nonché dell’art. 9 del Disciplinare di gara, il ricorso all’avvalimento opera ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale. Essendo la certificazione ISO 50001 nella gara in oggetto prevista esclusivamente tra i criteri premianti, non può essere oggetto di avvalimento.

2) All’art. 18 del disciplinare di gara, relativamente al punteggio 6, è specificato che la certificazione ISO 50001 deve essere riferita a ciascun operatore economico per cui è necessario, in relazione alla eventuale forma di partecipazione plurisoggettiva: in particolare deve essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande. Nel caso in cui anche un solo membro del RTI non sia in possesso della certificazione, verrà attribuito un punteggio pari a 0.

3) La certificazione ISO 50001 non può essere sostituita dalla certificazione 14001:2015 in quanto trattasi di certificazione diverse, tra loro integrabili, ma non sovrapponibili e, quindi, non interscambiabili.


Ultimo aggiornamento: 16-11-2022, 15:30