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Dati del bando

DGR nn. 603/2020, 999/2021 e 1460/2021 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO IDROVIARIO DI VA CLASSE EUROPEA. COMPLETAMENTO DEI LAVORI DALLA CONCA DI VALPAGLIARO A VALLE DELLA STESSA FINO ALLA PROGRESSIVA 2750 IN LOC. FINAL DI RERO. COMUNE DI TRESIGNANA E COMUNE DI FERRARA. 2 LOTTO 1 STRALCIO/PARTE. CUP E91J20000000001
Ente appaltanteAGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto18.990.527,55 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema20/12/2021
Termine richiesta chiarimenti28/01/2022 12:00
Termine presentazione delle offerte15/02/2022 12:00
Apertura busta amministrativa17/02/2022 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Guidi Ortensina

telefono: 0515275766

Masetti Maurizio

telefono: 0515278275

Bonora Fabrizio

telefono: 0515278697

Di Muro Giuseppina

telefono: 0515274487

Bonini Serena

telefono: 0532218856

Testa Daniela

telefono: 0532218829

Bitelli Lorenza

telefono: 331 4040006

De Meo Davide

telefono: 0515275247

Falconeri Rosario

telefono: 051 5278112

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1DGR nn. 603/2020, 999/2021 e 1460/2021 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO IDROVIARIO DI VA CLASSE EUROPEA. COMPLETAMENTO DEI LAVORI DALLA CONCA DI VALPAGLIARO A VALLE DELLA STESSA FINO ALLA PROGRESSIVA 2750 IN LOC. FINAL DI RERO. COMUNE DI TRESIGNANA E COMUNE DI FERRARA. 2 LOTTO 1 STRALCIO/PARTE. CUP E91J20000000001

CIG: 9026495351
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI035149-22

Ultimo aggiornamento: 14/02/2022 09:27

Domanda : l’eventuale impresa cooptata indicata ai sensi dell’art.92 comma 5 del DPR 207/2010 riveste il ruolo di concorrente e, pertanto, è tenuta alla sottoscrizione della documentazione dell'offerta oppure non deve sottoscriverla?

Risposta :

L’istituto della cooptazione trova la sua base giuridica nell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (applicabile anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del medesimo d.lgs.), secondo cui “se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.

Da tale disposizione si evince che l’impresa cooptata non è tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, purché detti requisiti siano posseduti dal concorrente o dai concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo e purché l’impresa cooptata possegga una qualificazione di importo pari all’ammontare complessivo dei lavori ad essa affidati. Inoltre, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20% dell’importo complessivo dei lavori. L’impresa cooptata, quindi, non acquisisce lo status di concorrente e non riveste la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, e pertanto non è tenuto a sottoscrivere la documentazione a corredo dell’offerta.

Tuttavia, il concorrente - in forma singola o associata – deve dichiarare in fase di presentazione dell’offerta di voler ricorrere all’istituto della cooptazione indicando una o più imprese cooptate e la percentuale massima delle lavorazioni che saranno eseguite da queste ultime.


Chiarimento PI011652-22

Ultimo aggiornamento: 20/01/2022 10:40

Domanda : Per quanto riguarda le OPERE COMPLEMENTARI A – OPZIONE 1 e OPERE COMPLEMENTARI B - OPZIONE 2 di cui il disciplinare di gara chiediamo se in riferimento a tali opere si possano presentare migliorie progettuali che potranno essere valutate in ottica di conseguimento del punteggio in relazione ai criteri richiesti nel disciplinare.

Risposta : Come indicato nel capitolo 7 del disciplinare di gara, nella valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice applicherà i criteri tecnici all’intero progetto senza distinzione tra appalto principale e parti opzionali in quanto, ai fini della partecipazione alla gara, la categoria d’opera prevalente è quella idraulica OG8.

Chiarimento PI009274-22

Ultimo aggiornamento: 14/01/2022 18:33

Domanda : Egregi signori nel bando e disciplinare importo contrattuale corrisponde a € 18.990527,55 anzichè 12.669.888,22 come indicato nella risposta al quesito. Qual'è importo corretto? Rimanendo in attesa di gentile cenno di riscontro, si ringrazia e si saluta cordialmente.

Risposta :

Nel Capitolo 1 del disciplinare di gara si specifica che “L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla tabella “OPERE IN APPALTO”, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito alla tabella “OPERE IN APPALTO”.

Al punto 2 del dispositivo della determinazione a contrarre n.4596 del 14/12/2021 pubblicata sul Profilo del Committente, si specifica che i lavori di cui alle “opere complementari A - opzione 1” e di cui alle “opere complementari B - opzione 2” sono da ritenersi analoghi o similari alle “OPERE IN APPALTO – Lavori appalto principale” in quanto riconducibili ad un unico progetto generale che riconduce ad unità le opere del primo e dei successivi appalti.

Nel Capitolo 1 del disciplinare di gara è indicato che l’importo del progetto complessivo è di € 18.990.527,55 e si compone, come detto poc’anzi, in:
OPERE IN APPALTO – Lavori appalto principale per un importo di euro 12.669.888,22;
opere complementari A - opzione 1 per un importo di euro 5.169.649,44;
opere complementari B - opzione 2 per un importo di euro 1.150.989,89;

Inoltre, nel Capitolo 1 del disciplinare di gara si specifica:
che “L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla tabella “OPERE IN APPALTO”, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito alla tabella “OPERE IN APPALTO”;
che La Stazione Appaltante si RISERVA la facoltà di affidare, qualora si verifichi la condizione di copertura finanziaria, i seguenti lavori opzionali:
a. “OPERE COMPLEMENTARI A – OPZIONE 1”;
b. “OPERE COMPLEMENTARI B - OPZIONE 2”;

Conseguentemente, dopo l’appalto delle “OPERE IN APPALTO – Lavori appalto principale”, qualora si verifichi la condizione della copertura finanziaria, la Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare le “opere complementari A - opzione 1” e le “opere complementari B - opzione 2” all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto delle “OPERE IN APPALTO – Lavori appalto principale”, ai sensi dell’art.63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016.

Chiarimento PI006090-22

Ultimo aggiornamento: 14/01/2022 17:19

Domanda : Egregi signori con la presente si chiede quale sia importo garantito con la polizza provvisoria? il 2% dell'importo contrattuale corrisponde a 379.810,55 anzichè 253.397, 76 come indicato nel disciplinare. Molte grazie

Risposta :

La garanzia provvisoria richiesta per la gara in oggetto è pari a € 253.397,76 come indicato nel disciplinare di gara, corrispondente al 2% dell’importo contrattuale dell’appalto principale di € 12.669.888,22.


Chiarimento PI004588-22

Ultimo aggiornamento: 14/01/2022 17:11

Domanda : Bungiorno, si chiede cortesemente se la cat. prevalente OG8, puo' essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice. Grazie.

Risposta : Si conferma che i lavori di categoria OG8 possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. Per ulteriori chiarimenti in merito al ricorso all’avvalimento si rimanda al capitolo 10 del disciplinare di gara.

Chiarimento PI397794-21

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021 13:00

Domanda : Per quanto riguarda le relazioni in formato A4 , pur rispettando carattere Times New Roman, interlinea 1,5, è possibile inserire foto, immagini, tabelle, ecc..?

Risposta : Il capitolo 7 del disciplinare di gara riporta, in calce ad ogni criterio motivazionale, il numero massimo di facciate in formato A4 e in formato A3 che, unitamente alla prescrizione per l'utilizzo del carattere Times New Roman di dimensioni 11 con interlinea 1,5, costituiscono i limiti per comporre correttamente la relazione tecnica richiesta.

Qualora il concorrente volesse inserire allegati grafici, schemi, foto, immagini, tabelle, ecc. può farlo a propria discrezione fermo rimanendo il limite massimo di facciate in formato A4 e in formato A3 indicato in calce ad ogni criterio motivazionale.

Chiarimento PI399829-21

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021 10:27

Domanda : Si chiede se è possibile partecipare alla gara dichiarando di dover subappaltare interamente le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 18-A, coprendo il relativo importo con la Categoria prevalente

Risposta :

Il quesito posto verte su due aspetti distinti: il primo relativo alla possibilità di subappaltare per intero ad imprese qualificate la categoria OS18/A (analogamente anche la categoria OG11), il secondo relativo alla possibilità di qualificarsi per la gara con la sola categoria OG8 con una classifica sufficiente a “coprire” sia l’importo delle lavorazioni della categoria prevalente, sia l’importo delle lavorazioni nelle categorie OS18/A (analogamente anche la categoria OG11).
Quanto al primo dubbio, il Capitolo 22 del disciplinare di gara prevede che “le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. N. 50/2016, modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 conv. in legge n. 108/2021”. L’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 prevede, tra l’altro, che non possa “essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”.
Conseguentemente, dopo l’espunzione del comma 5 dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 ad opera dell’art. 49, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 77 del 2021 conv. in legge n. 108/2021, le lavorazioni relative alle categorie diverse da quella prevalente sono interamente subappaltabili mentre la categoria prevalente è subappaltabile al 49%.
Quanto al secondo dubbio, il Capitolo 1 del disciplinare di gara prevede che, al fine della qualificazione per la gara in oggetto, il concorrente debba essere qualificato nelle seguenti categorie e classifiche SOA: OG8 CLASS.VI, OS18/A Class. V, OG3 class. IV-bis, OS21 class III-bis, OG11 class. Inf. I – art. 90 DPR 207/2010 per i seguenti importi:
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Prevalente OG8 8.794.951,25
Componenti strutturali in acciaio Scorporabile OS18-A 4.917.111,23
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Scorporabile OG3 3.474.159,50
Opere strutturali speciali Scorporabile OS21 1.206.141,79
Impianti tecnologici Scorporabile OG11 44.073,09
Totale lavori 18.436.436,86
Totale oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 554.090,69
Totale in appalto 18.990.527,55
Qualora il concorrente sia qualificato in tutte le predette categorie e qualifiche, le categorie diverse dalla prevalente possono essere interamente subappaltate a scelta del concorrente.
Qualora il concorrente non sia in possesso di una o più delle categorie scorporabili può integrare la qualificazione mancante con una o più delle seguenti modalità:
Mediante avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 ad esclusione delle categorie OS18-A e OS21 per le quali l’art.89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce il divieto di avvalimento;
Mediante partecipazione alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016, con le modalità di cui al successivo art.48;
Mediante il cd. subappalto necessario o qualificante; cioè mediante l’impegno del concorrente a subappaltare obbligatoriamente ad impresa qualificata le lavorazioni delle categorie per le quali non possiede la qualificazione. In tale caso il concorrente deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG8 per una classifica idonea a “coprire” sia l’importo delle lavorazioni della categoria prevalente, sia l’importo delle lavorazioni per le quali ricorre al subappalto cd. necessario o qualificante.
Le lavorazioni della categoria OG11, essendo di importo inferiore a 150.000 euro, possono essere realizzate dal concorrente qualora in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG8 per una classifica idonea a “coprire” sia l’importo delle lavorazioni della categoria prevalente, sia l’importo delle lavorazioni in categoria OG11.

Chiarimento PI389751-21

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021 10:23

Domanda : Buongiorno, con la presente si chiede se è possibile subappaltare per intero ad imprese qualificate le categorie OS18a e OG11, ricoprendo l'importo delle stesse categorie con la categoria prevalente OG8.

Risposta :

Dal tenore del quesito posto pare potersi dedurre che i dubbi dell’operatore economico vertano su due aspetti distinti: il primo relativo alla possibilità di subappaltare per intero ad imprese qualificate le categorie OS18/A e OG11, il secondo relativo alla possibilità di qualificarsi per la gara con la sola categoria OG8 con una classifica sufficiente a “coprire” sia l’importo delle lavorazioni della categoria prevalente, sia l’importo delle lavorazioni nelle categorie OS18/A e OG11.
Quanto al primo dubbio, il Capitolo 22 del disciplinare di gara prevede che “le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. N. 50/2016, modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 conv. in legge n. 108/2021”. L’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 prevede, tra l’altro, che non possa “essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”.
Conseguentemente, dopo l’espunzione del comma 5 dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 ad opera dell’art. 49, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 77 del 2021 conv. in legge n. 108/2021, le lavorazioni relative alle categorie diverse da quella prevalente sono interamente subappaltabili mentre la categoria prevalente è subappaltabile al 49%.
Quanto al secondo dubbio, il Capitolo 1 del disciplinare di gara prevede che, al fine della qualificazione per la gara in oggetto, il concorrente debba essere qualificato nelle seguenti categorie e classifiche SOA: OG8 CLASS.VI, OS18/A Class. V, OG3 class. IV-bis, OS21 class III-bis, OG11 class. Inf. I – art. 90 DPR 207/2010 per i seguenti importi:
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Prevalente OG8 8.794.951,25
Componenti strutturali in acciaio Scorporabile OS18-A 4.917.111,23
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Scorporabile OG3 3.474.159,50
Opere strutturali speciali Scorporabile OS21 1.206.141,79
Impianti tecnologici Scorporabile OG11 44.073,09
Totale lavori 18.436.436,86
Totale oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 554.090,69
Totale in appalto 18.990.527,55
Qualora il concorrente sia qualificato in tutte le predette categorie e qualifiche, le categorie diverse dalla prevalente possono essere interamente subappaltate a scelta del concorrente.
Qualora il concorrente non sia in possesso di una o più delle categorie scorporabili può integrare la qualificazione mancante con una o più delle seguenti modalità:
Mediante avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 ad esclusione delle categorie OS18-A e OS21 per le quali l’art.89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce il divieto di avvalimento;
Mediante partecipazione alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016, con le modalità di cui al successivo art.48;
Mediante il cd. subappalto necessario o qualificante; cioè mediante l’impegno del concorrente a subappaltare obbligatoriamente ad impresa qualificata le lavorazioni delle categorie per le quali non possiede la qualificazione. In tale caso il concorrente deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG8 per una classifica idonea a “coprire” sia l’importo delle lavorazioni della categoria prevalente, sia l’importo delle lavorazioni per le quali ricorre al subappalto cd. necessario o qualificante.
Le lavorazioni della categoria OG11, essendo di importo inferiore a 150.000 euro, possono essere realizzate dal concorrente qualora in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG8 per una classifica idonea a “coprire” sia l’importo delle lavorazioni della categoria prevalente, sia l’importo delle lavorazioni in categoria OG11.

Ultimo aggiornamento: 05-01-2023, 15:51