Domanda : 1. Con riferimento al CSA pag 1 viene specificato che “costi per oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso pari ad € 200” e tale cifra viene confermata dal disciplinare a pag 4. Sul DUVRI allegato ai documenti di gara, inoltre, viene indicato che “I costi per la sicurezza per le forniture/servizi oggetto del presente contratto d’appalto, nonostante la presenza di rischi residuali da interferenza, sono stimati nulli, pari a ZERO ad eccezione delle attività di cui al punto e) del paragrafo 1.1 del presente documento: “lavori di realizzazione/ristrutturazione delle opere civili ed impiantistiche relative alla centrale di sterilizzazione”. In particolare, i costi della sicurezza relativi a tali lavori di cui al punto e) del paragrafo 1.1), sono compresi nel computo estimativo allegato ai documenti di gara e dovranno essere esplicitati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento da allegare al Progetto esecutivo redatto dall’Impresa”. La cifra stimata dalla Stazione Appaltante in 200 euro complessive per l’intero periodo contrattuale sembrerebbe a nostro avviso quantomai contenuta, tenuto conto del fatto che i costi della sicurezza relativi ai lavori di cui al punto e) del par. 1.1 del DUVRI sarebbero compresi nel computo estimativo, di cui si chiede la pubblicazione, non essendo allegato alla documentazione di gara. Si chiede di eventualmente emendare questa parte con la corretta stima dei costi per rischi interferenziali 2. Con riferimento all’art.1 del CSA PREMESSE E DEFINIZIONI, si dice: “Ai fini del presente capitolato, le frazioni di una unità US sono misurate in considerazione della dimensione volumetrica complessiva. In ogni caso si dispone l’obbligo, in fase di sterilizzazione e di asciugatura, di non sovrapporre i container al fine di garantire al meglio la riuscita del processo”. Stante l’obbligo e di fatto l’impossibilità di sovrapporre i container al fine di garantire il corretto processo di sterilizzazione dei dispositivi presenti nel container, si chiede di confermare che ai fini della fatturazione, che è prevista in US, per la quantificazione dell’attività e l’individuazione delle US processate, sarà considerato pari a 1US qualsiasi container di base 30x60 cm, a prescindere dall’altezza. 3. All’art.1 del CSA DETERMINAZIONE DELLA BASE D’ASTA, viene specificato che “saranno compensate le attività realmente rese e documentate, secondo la natura del contratto “a misura””. Con riferimento alla Vs risposta PI096239-22, tenuto conto che “la contabilità di base per la fatturazione del servizio è rappresentata unicamente dall'unità di sterilizzazione, in cui saranno compensate tutte le attività del servizio”, si chiede pertanto di confermare che, ai fini della conversione in US delle buste trattate, si utilizzerà il fattore di conversione 15 buste= 1 unità sterile già riconosciuto a livello nazionale con riferimento Rapporto di ricerca SDA Bocconi, 2014. 4. Con riferimento all’art. 2 del CSA TIPOLOGIA DI DISPOSITIVI MEDICI OGGETTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE si dice che la ditta dovrà processare tra le altre cose: “materiale per medicazione (garze, tamponi, batuffoli, ecc.);”. Si chiede di confermare che tali materiali arriveranno in centrale di sterilizzazione già confezionati e che dovranno quindi essere oggetto del solo processo di sterilizzazione. Si chiede altresì di confermare che, ai fini della fatturazione dell’attività, per la determinazione delle US trattate, si utilizzerà il fattore di conversione 15 buste= 1 unità sterile già riconosciuto a livello nazionale con riferimento Rapporto di ricerca SDA Bocconi, 2014. 5. Con riferimento all’art. 3 del CSA Risorse professionali, viene richiesto che “il responsabile per l’esecuzione del contratto […] dovrà possedere la qualifica prevista dalla normativa vigente” . Si chiede di precisare in merito la normativa di riferimento e la qualifica richiesta. 6. In relazione a quanto previsto all’art. 3 del CSA Oneri di esercizio a carico della ditta aggiudicataria, con riferimento agli oneri di smaltimento rifiuti, si chiede di confermare si intenda che l’aggiudicatario si farà carico dei soli oneri economici dello smaltimento, mentre l’attività verrà svolta a cura della Stazione Appaltante mediante il proprio gestore dei rifiuti 7. Con riferimento all’art. 3 del CSA Logistica distributiva dai centri di utilizzo alla centrale di sterilizzazione e viceversa, si chiede di pubblicare l’elenco dei centri di utilizzo da servire e la loro ubicazione, elemento essenziale alla determinazione dei costi correlati all’attività di ritiro/consegna dei DM 8. All’art.4 del CSA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DI PROPRIETA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE, si riporta che “I locali oggetto dei lavori di natura edile ed impiantistica di cui al presente appalto, sono indicati nelle planimetrie e nel computo metrico allegato, a cui si rimanda.” Tra gli allegati pubblicati tale computo metrico, tuttavia, non risulta presente. L’unico documento in cui compare una mera stima dei costi dei lavori è il progetto preliminare, all’interno del quale all’art. 2.4 viene riportato un elenco delle principali attività richieste e una forfettizzazione del costo. Si chiede di pubblicare il computo metrico dettagliato secondo prezziario regionale, al fine di valutare compiutamente le soluzioni previste dal progetto, e formulare eventuali migliorie. Il computo metrico è, inoltre, essenziale per gli operatori economici per valutare la congruità della base di gara, tenuto conto delle richieste del capitolato relative non solo ai lavori di installazione delle apparecchiature, ma anche alla predisposizione degli impianti e alla realizzazione delle opere edili. 9. All’art.4 del CSA Progettazione, si specifica che “Il tempo massimo di esecuzione della centrale di sterilizzazione, compresi quelli connessi all’installazione delle attrezzature ed apparecchiature di cui al successivo punto, è di 120 giorni”. Si chiede conferma che la decorrenza dei 120 sia a valle dell’approvazione del progetto esecutivo presentato dall’appaltatore e delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti. Si chiede, inoltre, di chiarire se, anche durante la fase transitoria di esecuzione dei lavori, l’attività della centrale di sterilizzazione sia a carico dell’appaltatore o venga sospesa per consentire il completamento dell’adeguamento della centrale, per poi avviarsi a collaudo eseguito. 10. Con riferimento all’art.5 del CSA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE E ARREDI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO dove viene pubblicato l’elenco indicativo delle apparecchiature ed arredi che dovranno essere forniti, preso atto che tale elenco viene riportato anche nel progetto preliminare art. 2.3 e che nella prima colonna di tale tabella si riportano dei numeri relativi alla posizione in planimetria di tali apparecchiature ed arredi, si chiede cortesemente di pubblicare la relativa planimetria dello stato di progetto con le posizioni previste per tali apparecchiature e arredi richiesti, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare le eventuali migliorie proposte per il lay-out dai concorrenti. 11. Con riferimento all’art.6 del CSA MANUTENZIONE FULL RISK DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI si dice “L'appaltatore dovrà provvedere, se necessario, ad un trattamento idoneo dell'acqua fornita dalla stazione appaltante”. Si chiede di specificare la qualità dell’acqua messa a disposizione dalla Stazione Appaltante per l’alimentazione di apparecchiature e lavandini ed in particolare se è già addolcita. 12. All’art. 3 a pag. 9 del CSA specifica che “restano a carico della ditta aggiudicataria”, tra le altre attività, anche “tutti gli oneri delle utenze a servizio della centrale di sterilizzazione quali, ad esempio: o energia elettrica; o acqua fredda e calda; o acqua osmotizzata; o aria compressa di tipo medicale; o vapore sterile; o vapore industriale; o prodotti per sterilizzazione a bassa temperatura; o alimentazioni dell’impianto di condizionamento comprese le forniture di vapore per riscaldamento ed umidificazione e acqua refrigerata; o linea telefonica e rete dati. Si chiede se, per la determinazione della base d’asta, tenuto conto di tale previsione, siano stati considerati gli aumenti esponenziali dei costi energetici intervenuti tra la fine del 2021 e questi primi mesi del 2022 come ulteriormente aggravati dagli scenari economico politici in essere. Le risposte ai quesiti da noi formulati risultano, per tutti gli operatori economici interessati, essenziali al fine della corretta valutazione dei costi correlati all’appalto e quindi alla definizione di una offerta congrua, oltre che allo scopo della corretta progettazione tecnica della gara. Per tali motivi, considerata la scadenza della gara fissata per il giorno 05.05.2022, e tenuto conto che tra pubblicazione della procedura ed il termine per la presentazione delle offerte intercorre un periodo in cui ricadono non solo le festività pasquali, ma anche diversi ponti dovuti alle festività del 25 aprile e del 1° maggio, pertanto un periodo in cui notoriamente in tutte le aziende si osservano dei giorni di chiusura per festività (pertanto anche tutti i fornitori), e dove gli uffici amministrativi e gare di tutte le aziende del settore lavorano a forze ridotte, per consentire la corretta rotazione del personale in ferie, Vi segnaliamo che tali termini per la presentazione delle offerte, non risultano a ns avviso coerenti con l’ottimale predisposizione della documentazione tecnica nonché con la necessaria valutazione di tutti i costi ed investimenti connessi ai vari servizi, e quindi non consentono a tutti gli operatori economici di presentare correttamente una offerta congrua Per tutto quanto premesso, pertanto, e nel rispetto dei principi di libera concorrenza e favor partecipationis, si chiede una proroga dei termini per la presentazione delle offerte non inferiore a 60 giorni, al fine di consentire a tutti gli operatori economici di presentare al meglio la propria offerta tecnica ed economica e la campionatura prevista per la partecipazione alla gara. Auspicando il cortese accoglimento della ns richiesta, restiamo in attesa di Vs gentile riscontro e porgiamo i più cordiali saluti.
Risposta :
1) Si rappresenta che i costi degli oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso pari ad € 200,00 devono intendersi riferiti alla quota contrattuale prevalente del servizio di sterilizzazione. La quota degli oneri della sicurezza, riferita alla parte accessoria dei lavori, andrà a sua volta esplicitata nel progetto esecutivo che dovrà essere realizzato dalla sola ditta aggiudicataria entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, e comprenderà anche il piano di sicurezza e di coordinamento per la progettazione esecutiva dell'opera come richiesto dal committente.
2) Si conferma quanto sopra indicato ai fini della fatturazione.
3) Si conferma quanto sopra indicato in riferimento al rapporto di ricerca SDA Bocconi 2014.
4) Si precisa che tutto il materiale riveniente dall'attività di sala operatoria oggetto del servizio, non monouso, dovrà essere sterilizzato dall'appaltatore, che si farà carico anche dell'aspetto del confezionamento. Si conferma altresi per la fatturazione, che si utilizzerà il fattore di conversione 15 buste = 1 sopraindicato.
5) Il responsabile dell'esecuzione del contratto dovrà essere una persona esperta ed a conoscenza dei processi di sterilizzazione, come documentabili dalle esperienze rivelabili dal curriculum.
6) Si conferma che gli oneri riferiti allo smaltimento dei rifiuti sono quelli rapportati all'attività oggetto dell'appalto e non altri che resteranno a carico della stazione appaltante.
7) L'organizzazione produttiva interna dei centri di utilizzo da servire e la loro ubicazione è già stata indicata in sede di una precedente analoga richiesta di chiarimento.
8) Al presente quesito sarà fornita successiva risposta.
9) Si conferma che i lavori di esecuzione della centrale di sterilizzazione, comprensivi dell'installazione delle attrezzature e delle apparecchiature quantificati in 120 giorni, decorreranno, come termini di cantiere, dopo l'approvazione del progetto ed acquisite le necessarie autorizzazioni dagli entri preposti. Si rappresenta inoltre che durante la fase transitoria di esecuzione dei lavori, la gestione della centrale di sterilizzazione sarà oggetto di successivo accordo, anche con l'appaltatore nel frattempo già individuato, finalizzato alla ricerca della soluzione tecnica più idonea da intraprendere. Detta fase non dovrà pertanto essere computata nell'offerta di gara.
10) Al presente quesito sarà fornita successiva risposta.
11) La determinazione della base d'asta ha tenuto conto del difficile momento congiunturale in essere, ma si rappresenta che, a fronte di eventuali ulteriori accadimenti di natura straordinaria che determinino un consistente squilibrio degli obblighi delle parti derivanti dalla sottoscrizione del contratto sarà possibile intervenire con una ulteriore fase negoziale che sarà al momento trattata.