Domanda : Spettabile AUSL di Bologna Alla cortese attenzione: del RUP Dott.ssa Rosanna Campa OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI BOLOGNA, AUSL DI IMOLA, AOU DI BOLOGNA, AUSL DI FERRARA, AOU DI FERRARA, SUDDIVISA IN LOTTI, IN ACCORDO QUADRO PER UNA PARTE DI LOTTI ISTANZA DI CHIARIMENTI Spettabile Ente, Gentile Dott.ssa Campa, in qualità di Operatore Economico del settore, presa visione dei documenti di gara pubblicati - ha interesse a chiedere i seguenti chiarimenti: Valutazione Lotti nn. 9 e 10 Relativamente alla valutazione dei dispositivi offerti per i lotti 9 e 10 il documento di gara “Parametri di valutazione” prevede tra gli altri due criteri di valutazione: “Trattamento con sostanze antimicrobiche” e “Trattamento con sostanze anticoagulanti”. Per ciascuno dei due criteri di valutazione è prevista l’assegnazione di un punteggio tabellare pari a massimo 10 punti. Per quanto noto alla scrivente, i due predetti criteri valutativi identificano i prodotti di uno specifico operatore economico, unico a dotare i propri prodotti di tali trattamenti antimicrobici e anticoagulanti. L’indicazione di caratteristiche tecniche tipiche di un solo operatore economico – peraltro attributive di ben 20 punti tecnici - integra il c.d. “Bando fotografia”, da tempo dichiarato illegittimo dalle Corti Amministrative, per le quali sono illegittime le clausole di gara che abbiano l’effetto di favorire l’aggiudicazione in capo ad un operatore economico (attraverso l’inserimento di particolari caratteristiche dell’offerta), in quanto lesive del principio di libera concorrenza e massima partecipazione degli operatori economici e comportano, in caso di espletamento della procedura e di sua illegittima aggiudicazione, l’annullamento della gara stessa. In particolare, a norma dell’art. 30, commi 1 e 2 D.Lgs 50/2016 “(…) Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice (…). Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici (…)”. Nell’interpretare tale norma, la giurisprudenza negli anni ha chiarito che: “Il c.d. «?Bando fotografia?» si verifica laddove la prestazione oggetto del contratto di appalto da aggiudicare è delineata dalla lex specialis di gara in modo tale che un solo operatore economico sia in grado di prestarla e, conseguentemente, possa partecipare alla procedura selettiva”- T.A.R. Trieste, sez. I, 24/04/2017, n.133 e “rappresenta una limitazione artificiosa della concorrenza anche l’inserimento nel capitolato tecnico di una descrizione troppo dettagliata delle specifiche tecniche richieste, che conduce a restringere di fatto l’oggetto dell’appalto ad un prodotto/servizio specifico (c.d. “Bando fotografia”), in violazione della normativa vigente” (TAR Lazio, Sentenza n. 1945/2007 e TAR Venezia, Sentenza n. 495/2016, TAR Trieste, Sentenza n. 133/2017). Nello stesso senso è stato interpretato l’art. 68 del D.Lgs. 50/2016, ove espressamente il Legislatore dispone che “Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. (….)”. In considerazione di quanto sopra, certi della buona fede del Vostro Spettabile Ente, che sicuramente non intendeva integrare il c.d. “Bando fotografia” vietato dalla legge per contrarietà agli art. 30 e 68 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei noti principi di par condicio, di equivalenza e di massima apertura delle procedure alla pluralità dei concorrenti, si chiede di eliminare dal documento di gara “Parametri di valutazione” i due criteri di valutazione “Trattamento con sostanze antimicrobiche” e “Trattamento con sostanze anticoagulanti”. * * * Base di gara Lotto 5 Relativamente al lotto 5 la Legge di gara prevede un prezzo unitario di circa € 28,30 che risulta molto più basso del prezzo medio di mercato pari a circa € 38,00 In considerazione di quanto sopra, si formulano i seguenti quesiti: Domanda n. 3: Si chiede di chiarire in base a quali parametri l’Ente abbia individuato il prezzo unitario posto a base di € 28,30; Domanda n. 4.: Si chiede di confermare che il prezzo verrà sottoposto a revisione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 29, comma 1, del D.L. 4/2022, coordinato con la Legge di conversione n. 25/2022. Si ringrazia per l’attenzione. Con i più distinti saluti.
Risposta : In riferimento alle osservazioni sui parametri di valutazione dei lotti nn. 9 e 10, questi sono stati modificati e, altresì, prorogati i termini di presentazione delle offerte con determinazione n. 1605 del 29/06/2022, ivi allegata.In riferimento alla base di gara del lotto 5, questa è stata identificata sulla base degli attuali prezzi di acquisto presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.
Si conferma. Si rimanda al Disciplinare di gara, punto 3.2, pag. 10 e al Capitolato di gara, art. 20, pag. 14, parti inerenti alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 25/2022.