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Dati del bando

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili” - Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’ art. 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici. Progetto n. A0100E0072 – Intervento di Efficientamento Energetico Presso la Scuola Elementare Nino Manfredi (Comune di Roma).
Ente appaltanteREGIONE LAZIO
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto52.616,87 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema14/11/2018
Termine richiesta chiarimenti09/12/2018 23:59
Termine presentazione delle offerte19/12/2018 23:59
Apertura busta amministrativa21/12/2018 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Subiaco Danilo

telefono: 3495855311
cellulare: 0651686379

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di progettazione di edifici

CIG: 7658503C98

Chiarimenti

Chiarimento PI128648-18

Ultimo aggiornamento: 11/12/2018 11:38

Domanda : IL GIOVANE PROFESSIONISTA PUO' ISCRIVERSI AL SATER ANCHE SE NON POSSIEDE P.IVA? Atteso che la proposta di finanziamento ai sensi della normativa in oggetto è stata preceduta da una relazione e da una diagnosi energetica si chiede se è possibili avere la copia dei due elaborati via mail.

Risposta : Circa la figura del giovane professionista si richiama quanto previsto al paragrafo n. 9 punto 5 del disciplinare di gara secondo il quale “per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016” e al successivo punto 18.3.3 “Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati” dove è previsto che siano dichiarati “nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016”. Si precisa, ulteriormente, che secondo quanto espressamente previsto nella Nota Illustrativa al Bando Tipo n. 3 dell’ANAC il giovane professionista “non deve rendere alcuna dichiarazione atteso che i suoi requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione del raggruppamento medesimo, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. Il raggruppamento dovrà, invece, attestare la presenza del giovane professionista ai sensi del citato art. 4, mediante le dichiarazioni ulteriori” indicate nel già richiamato punto 18.3.3 del disciplinare di gara. La stazione appaltante non entra nel merito del regime fiscale del giovane professionista. Per quanto concerne la richiesta documentazione tecnica (relazione e diagnosi energetica) in possesso del RUP si precisa che la medesima è consegnata al concorrente richiedente il sopraluogo in sede di svolgimento delle relative operazioni. E’, tuttavia, consentito al concorrente richiedere, mediante PEC indirizzata al RUP della procedura, che le copie della documentazione tecnica siano anticipate nella stessa forma.

Chiarimento PI126106-18

Ultimo aggiornamento: 06/12/2018 15:22

Domanda : Si chiede se, nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, debbano essere allegati o soltanto dichiarati nel DGUE i requisiti minimi richiesti per il fatturato. Oppure debbano essere allegate le Dichiarazioni IVA di ciascun professionista. In tal caso dove. Inoltre si chiede se questo valga anche per il giovane professionista, sempre relativamente a fatturato e servizi svolti.

Risposta : Con riferimento al primo quesito formulato si conferma che è sufficiente la dichiarazione in fase di presentazione dell’offerta e che la relativa documentazione a comprova, in conformità a quanto stabilito ai paragrafi 8, 22 e 26 del disciplinare di gara, sarà acquisita attraverso il sistema AVCPass in sede di verifica circa il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione. Non è pertanto necessario allegarla sulla piattaforma. Per quanto concerne, invece, il giovane professionista si richiama quanto previsto al paragrafo n. 9 punto 5 del disciplinare di gara secondo il quale “per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016” e al successivo punto 18.3.3 “Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati” dove è previsto che siano dichiarati “nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016”. Si precisa, ulteriormente, che secondo quanto espressamente previsto nella Nota Illustrativa al Bando Tipo n. 3 dell’ANAC il giovane professionista “non deve rendere alcuna dichiarazione atteso che i suoi requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione del raggruppamento medesimo, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. Il raggruppamento dovrà, invece, attestare la presenza del giovane professionista ai sensi del citato art. 4, mediante le dichiarazioni ulteriori” indicate nel già richiamato punto 18.3.3 del disciplinare di gara. .

Chiarimento PI126101-18

Ultimo aggiornamento: 06/12/2018 15:21

Domanda : In relazione all’art. 16, comma 1 dello schema disciplinare di incarico-schema di contratto, si chiede cortesemente di precisare se, nel caso di R.T.P., il contraente corrisponde al capogruppo/mandatario.

Risposta : Si precisa che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ed in particolare dall’art. 48 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., spetta al mandatario/capogruppo la rappresentanza esclusiva del RTP nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, ivi compresa pertanto la rappresentanza ai fini della stipulazione del disciplinare di incarico-contratto.

Chiarimento PI123958-18

Ultimo aggiornamento: 04/12/2018 12:13

Domanda : Con riferimento al punto 3) del disciplinare di gara si chiede come effettuare il conteggio delle pagine per il calcolo dell'imposta di bollo. Nella fattispecie, tale conteggio va effettuato sull'intero corpo documentale oppure va computata solo la documentazione prodotta per l'offerta tecnica ed economica - temporale?

Risposta : Così come specificato al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara si ribadisce che dovrà essere redatta in bollo esclusivamente la domanda di partecipazione e che le modalità per il calcolo dell'imposta di bollo sono quelle individuate al paragrafo 3 del medesimo disciplinare.

Chiarimento PI121449-18

Ultimo aggiornamento: 29/11/2018 12:30

Domanda : In riferimento alla lettera a) dell'offerta tecnica "professionalità ed adeguatezza dell'offerta", i 3 servizi affini devono essere relazionati in massimo 3 facciata A4 per ciascun servizio. Inoltre, nel secondo paragrafo della stessa lettera a), il concorrente dovrà dimostrare mediante redazione di apposita relazione i seguenti dati sui 3 servizi affini: - l’indicazione del committente; - l’importo dei lavori oggetto di progettazione; - l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere); - la data di inizio e fine del servizio di progettazione; - il livello di progettazione eseguito non inferiore al definitivo, documentato da copia del contratto o atto/dichiarazione del committente. SI CHIEDE se i dati sopra citati rientrano nel conteggio delle 3 facciate A4 o possono essere dimostrati allegando le attestazioni dei 3 lavori svolti?

Risposta : Con riferimento al criterio di valutazione A Professionalità e adeguatezza dell’offerta, così come indicato al paragrafo 19 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà redigere apposita relazione tecnica illustrativa con relativa documentazione grafica afferente a n. 3 (tre) servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. Il concorrente dovrà dimostrare, per ciascuno dei sub-criteri A.1. A.2 e A.3 A.4 e A.5., lo svolgimento dei servizi mediante la redazione di apposita relazione costituita da un numero massimo di 9 (nove) facciate A4 (n. 3 per ciascuno dei n. 3 servizi svolti) all’interno delle quali dovranno, altresì, essere specificati, in riferimento a ciascun servizio i seguenti dati: - l’indicazione del committente; - l’importo dei lavori oggetto di progettazione; - l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere); - la data di inizio e fine del servizio di progettazione; - il livello di progettazione eseguito non inferiore al definitivo, documentato da copia del contratto o atto/dichiarazione del committente; Ciò premesso, ne deriva che gli elementi sopra indicati devono essere specificati all’interno della relazione afferente a ciascun servizio. La copia del contratto e/o l’atto/dichiarazione del committente di cui all’ultimo punto elenco, sono richiesti a soli fini di comprova ed è facoltà del professionista in fase di presentazione dell’offerta tecnica, limitarsi ad indicare gli estremi dei suddetti atti, riservandosi la stazione appaltante la facoltà di verificare quanto dichiarato dal concorrente in qualsiasi momento della procedura, anche in caso di mancata aggiudicazione. Qualora il concorrente intenda sostituire e/o integrare la relazione richiesta per ciascun servizio con l’attestazione di avvenuta esecuzione dello stesso è necessario che sia rispettato il limite massimo delle n. 3 facciate A4 consentite per ciascun servizio e che la documentazione presentata, comprenda tutti gli elementi analiticamente indicati al paragrafo 19 lettera a) del disciplinare di gara e sopra richiamati e sia esplicativa del servizio ai fini delle valutazioni rimesse alla competente Commissione Giudicatrice. Resta inteso che la presentazione di documentazione non rispondente a quanto previsto nel disciplinare di gara e tale da non consentire la valutazione da parte della richiamata Commissione rimane ad esclusiva responsabilità del concorrente ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

Chiarimento PI121399-18

Ultimo aggiornamento: 29/11/2018 12:18

Domanda : In riferimento alla lettera a) dell'offerta tecnica "professionalità ed adeguatezza dell'offerta", i 3 servizi affini devono essere relazionati in massimo 3 facciata A4 per ciascun servizio. Inoltre, nel secondo paragrafo della stessa lettera a), il concorrente dovrà dimostrare mediante redazione di apposita relazione i seguenti dati sui 3 servizi affini: - l’indicazione del committente; - l’importo dei lavori oggetto di progettazione; - l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere); - la data di inizio e fine del servizio di progettazione; - il livello di progettazione eseguito non inferiore al definitivo, documentato da copia del contratto o atto/dichiarazione del committente. Ciò premesso si chiede se i dati sopra citati rientrano nel conteggio delle 3 facciate A4 o possono essere dimostrati allegando le attestazioni dei 3 lavori svolti?

Risposta : Con riferimento al criterio di valutazione A Professionalità e adeguatezza dell’offerta, così come indicato al paragrafo 19 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà redigere apposita relazione tecnica illustrativa con relativa documentazione grafica afferente a n. 3 (tre) servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. Il concorrente dovrà dimostrare, per ciascuno dei sub-criteri A.1. A.2 A.3 A.4 e A.5., lo svolgimento dei servizi mediante la redazione di apposita relazione costituita da un numero massimo di 9 (nove) facciate A4 (n. 3 per ciascuno dei n. 3 servizi svolti) all’interno delle quali dovranno, altresì, essere specificati, in riferimento a ciascun servizio i seguenti dati: - l’indicazione del committente; - l’importo dei lavori oggetto di progettazione; - l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere); - la data di inizio e fine del servizio di progettazione; - il livello di progettazione eseguito non inferiore al definitivo, documentato da copia del contratto o atto/dichiarazione del committente; Ciò premesso, ne deriva che gli elementi sopra indicati devono essere specificati all’interno della relazione afferente a ciascun servizio. La copia del contratto e/o l’atto/dichiarazione del committente di cui all’ultimo punto elenco, sono richiesti a soli fini di comprova ed è facoltà del professionista in fase di presentazione dell’offerta tecnica, limitarsi ad indicare gli estremi dei suddetti atti, riservandosi la stazione appaltante la facoltà di verificare quanto dichiarato dal concorrente in qualsiasi momento della procedura, anche in caso di mancata aggiudicazione. Qualora il concorrente intenda sostituire e/o integrare la relazione richiesta per ciascun servizio con l’attestazione di avvenuta esecuzione dello stesso è necessario che sia rispettato il limite massimo delle n. 3 facciate A4 consentite per ciascun servizio e che la documentazione presentata, comprenda tutti gli elementi analiticamente indicati al paragrafo 19 lettera a) del disciplinare di gara e sopra richiamati e sia esplicativa del servizio ai fini delle valutazioni rimesse alla competente Commissione Giudicatrice. Resta inteso che la presentazione di documentazione non rispondente a quanto previsto nel disciplinare di gara e tale da non consentire la valutazione da parte della richiamata Commissione rimane ad esclusiva responsabilità del concorrente ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

Chiarimento PI121359-18

Ultimo aggiornamento: 29/11/2018 12:11

Domanda : Relativamente a quanto indicato al paragrafo 19.b) del disciplinare di gara "caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta" si chiede, di precisare se il numero di pagine complessivo della relazione sia costituito da 11 facciate in formato A4 +6 facciate per l'inserimento di tabelle, grafici, disegni, fotografie ecc. per un totale di 17 facciate. Si chiede, inoltre, di precisare se indice e copertina siano ricompresi nel numero di facciate complessivo sopra specificato o siano da computare a parte.

Risposta : Con riferimento alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta, si precisa che la relativa relazione (di cui a pag. 22 del disciplinare) deve essere costituita da un massimo di nr. 11 (undici) facciate in formato A4 e che all’interno della stessa è possibile inserire tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.. comunque rientranti nel numero massimo di 6 facciate. Ciò premesso si conferma che il documento da produrre in riferimento alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta dovrà essere costituito complessivamente da un numero massimo di facciate A4 pari a 17, di cui al massimo n. 11 per la relazione e n. 6 per inserti di vario tipo come sopra specificato (tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc). Nel conteggio delle suddette 17 facciate sono esclusi indice e copertina.

Chiarimento PI118875-18

Ultimo aggiornamento: 26/11/2018 12:31

Domanda : 1. In relazione al requisito dell'elenco dei servizi (art. 8.3 del disciplinare di gara), qualora si partecipi alla procedura di gara come RTP da costituirsi, è necessario che sia il mandatario che i mandanti posseggano requisiti in ogni categoria e ID d'opere di cui alla tabella contenuta nell'art. 8.3 del disciplinare di gara, o è sufficiente che possiedano requisiti solamente in una delle categorie previste da disciplinare? 2. Nell'elenco dei servizi di ingegneria e architettura (art. 8.3 del disciplinare di gara) sono compresi anche servizi diversi dalla progettazione? 3. In relazione al contenuto della busta B (offerta tecnica, art. 19 del disciplinare di gara), con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» (criterio A), tra i tre servizi affini a quelli oggetto di affidamento, è possibile inserire un servizio svolto interamente da un consulente esterno al RTP?

Risposta : 1. Così come stabilito al paragrafo 9 del disciplinare di gara: Il requisito dell’elenco dei servizi nell’ipotesi di RTI orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, sia dalla mandataria in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Se il RTI è verticale ciascun componente deve possedere il predetto requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 2. Come precisato al paragrafo 2.2.2 Requisiti di partecipazione ed in particolare ai punto 2.2.2.2, 2.2.2.3 2.2.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” nei servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 8.3 del disciplinare di gara) possono ricomprendersi tutti i servizi riconducibili all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del d.lsg. 50/2016 «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», ossia i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE per la cui ulteriore specifica si rimanda ai richiamati paragrafi delle indicate linee guida. 3. Al paragrafo 19 del disciplinare con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» è richiesta la relazione contenente la descrizione di n. 3 servizi affini a quelli oggetto di affidamento complessivamente considerati, svolti relativamente ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. Pertanto il concorrente in sede di offerta tecnica, non può dimostrare la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, facendo ricorso a servizi eseguiti da professionisti estranei al raggruppamento.

Ultimo aggiornamento: 03-04-2020, 18:47