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Dati del bando

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNUALITA' 2019-2020
Ente appaltanteCOMUNE DI PIACENZA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto603.908,49 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema31/10/2018
Termine richiesta chiarimenti23/11/2018 12:00
Termine presentazione delle offerte29/11/2018 18:00
Apertura busta amministrativa30/11/2018 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Mezzadra Paola

telefono: 0523492030
cellulare: 0523492165

Carini Giovanni

telefono: 0523492284
cellulare: 3358399431

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1manutenzione ordinaria edifici anno 2019-2020

CIG: 7669547666

Chiarimenti

Chiarimento PI118103-18

Ultimo aggiornamento: 26/11/2018 09:56

Domanda : Buongiorno vorremmo sapere se la categoria OS6 può essere incorporata dalla ditta in possesso della categoria OG11 Grazie

Risposta : La risposta al quesito è affermativa. Come previsto dalle Norme e dal bando di gara, possono presentare offerta gli operatori economici non in posseso della SOA OS6, purché in possesso della categoria OG11 per la classifica minina II oppure OG1 per la classifica minima II.

Chiarimento PI117417-18

Ultimo aggiornamento: 23/11/2018 10:33

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, in merito alla procedura di gara,abbiamo riscontrato un problema nel caricamento dell'offerta economica,di specifico ,l'Allegato 2-Offerta Economica,dove c'è una generazione automatica di tutti dati economici e non c'è nessun modo di allegato tale Allegato 2. Abbiamo provato a chiamare il call center,dove si è dedotto che tutte le opzioni di caricamento per la gara ,vengono preparate dalla Stazione Appaltante. Restiamo in attesa di sapere ,come comportarci nel caricamento dell'offerta economica.

Risposta : La Stazione Appaltante ha provveduto ad accertare che in sede di inserimento dell'offerta economica, il sistema non permette all'operatore economico di caricare alcun ulteriore file da allegare. Nello specifico, le norme di gara prevedevano la compilazione dell'allegato fac-simile n. 2, modello offerta economica, che alla luce di quanto sopra esposto, NON DOVRA' ESSERE ALLEGATO all'offerta economica, né ovviamente dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa. Il concorrente potrà caricare validamente la propria offerta economica sulla piattaforma SATER, seguendo le indicazioni di sistema ovvero, all'interno della sezione PRODOTTI, compilando i tre campi obbligatori: ribasso d'asta, oneri aziendali per la sicurezza, costi della manodopera. Dopo aver verificato il corretto inserimento di tutti i campi obbligatori attraverso il comando VERIFICA INFORMAZIONI, il sistema genererà un file PDF dell'offerta economica, riportante tutti i dati inseriti a sistema dall'operatore, che il concorrente provvederà a firmare digitalmente e a caricare sulla piattaforma.

Chiarimento PI116618-18

Ultimo aggiornamento: 21/11/2018 11:02

Domanda : Le dichiarazioni di gara oltre al DGUE vanno rese con firma digitale in formato p7m oppure in pdf con firma autografa e copia documento di identità?

Risposta : Anche le ulteriori dichiarazioni di gara, oltre al DGUE, devono essere rese con firma digitale.

Chiarimento PI116347-18

Ultimo aggiornamento: 21/11/2018 09:03

Domanda : Per assolvere alle richieste relative alla garanzia fideiussoria che deve essere prodotta in formato elettronico è sufficiente produrne una digitale o è necessario che sia munita di codice di controllo? Grazie

Risposta : La garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, deve essere rilasciata secondo le modalità e con le caratteristiche previste all'art. 14 delle norme di gara. Gli atti di gara non prevedono l'obbligo della presenza di un codice di controllo.

Chiarimento PI115747-18

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018 12:02

Domanda : I documenti della ditta mandante dove possono essere inseriti? Nel sistema si può caricare un solo documento nell'apposito spazio. Grazie

Risposta : La piattaforma consente di caricare più documenti, a tal fine si consiglia di consultare la guida all'uso per gli Operatori Economici "Gare Telematiche-risposta a un Bando di Gara" che, a pag. 26, fornisce indicazioni per allegare un documento di iniziativa attraverso un clic sul comando Aggiungi Allegato. Per ulteriori informazioni relative al mero utilizzo della Piattaforma SATER, è possibile contattare il numero verde 800 810 799.

Chiarimento PI115477-18

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018 08:54

Domanda : Visto il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: l' «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito «codice dei contratti pubblicità»; Visto l' Art. 106 del del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; Visto l' art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto l'articolo 217 (Abrograzioni) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto l' Art. 30 (Principi per l' aggiudicazione e l' esecuzione di appalti e concessioni) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; P R E M E S S O Che, L'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006); Che, l' art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106. Che il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tratta dell' argomento inerente la presa visione dei luoghi esclusivamente all' art. 79 comma 2 del codice stesso; Che l' art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, specifica inequivocabilmente che, quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte leinformazioni necessarie per presentare le offerte; Che l' art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, specifica che, l' affidamento e l' esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principidi economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Che per poter favorire la libera partecipazione (di cui all' art. 30 comma 1 del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 e allo scopo di evitare la presenza di Rappresentanti "inadeguati" dei potenziali operatori economici partecipanti, la stazione appaltante potrebbe prevedere nella "lex specialis" una ulteriore clausola con la quale permettere l' effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte dei suddetti operatori economici con dei propri rappresentanti in qualità di "tecnici" muniti di sempice delega, eventualmente iscritti ad un albo nazionale (Geometri, Ingegneri, Architetti, ecc.). Che, il TAR Catania, nella prima pronuncia al riguardo in vigenza del nuovo Codice (III°, 2/2/2017, n. 234) ha definitivamente spazzato via ogni dubbio in merito all'assoluta illegittimità della richiesta di deposito del verbale di sopralluogo ai fini partecipativi, espressamente statuendo che una clausola della lex specialis che imponga tale prescrizione “amplia eccessivamente ed in senso formalistico le cause d'esclusione, senza alcuna necessità in relazione alle esigenze organizzative della stazione appaltante”. Che, L' ANAC con i bandi tipo n. 1 e n 2 del 2017, ha indicato la possibilita di richiedere il sopralluogo obbligatorio il cui espletamento dia possibile con un semplicedelegato non specificando che lo stesso debba obbligatoriamente essere un dipendente. Che l' istituto del sopralluogo è comunque propedeutico ad una seria offerta economica. SI CHIEDE Con la presente richiesta formale, di offrire l' opportunità agli operatori economici interessati, di poter espletare il sopralluogo per l' appalto di cui in oggetto conferendo un incarico ad un delegato non dipedente con una semplice delega e che sia eventualmente un tecnico qualificato e abilitato dall' ordine di appartenenza. Per completezza indico, i link dei bandi tipo Anac n. 1 del 2017 e 2. 2 del 2018: Bando Tipo numero 1 del 22 novembre 2017 https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=78d166910a778042126d1f4c823f167a Bando Tipo numero 2 del 10 gennaio 2018 https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=08f29f4a0a77804251584305d6793955 Tar catania: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzky/~edisp/3j4anqplombhyyiuuwxdd5l5xy.html Nel ringraziarè per la disponibilita' ad esaminere le osservazioni poste, porgiamo i ns piu' cordiali saluti.

Risposta : Le modalità di svolgimento del sopralluogo obbligatorio sono esclusivamente quelle approvate e previste nelle Norme di Gara al punto n. 15. Non è possibile ammettere ulteriori modalità non previste dagli atti di gara.

Chiarimento PI112035-18

Ultimo aggiornamento: 14/11/2018 10:02

Domanda : L'imposta di bollo dovrà essere assolta attraverso il modulo F23 o anche applicando la marca da bollo debitamente annullata? Inoltre, dovrà essere assolta solo per l'offerta economica o anche per la domanda di partecipazione? Grazie

Risposta : L'imposta di bollo come da norme dovrebbe essere assolta con F23, potrebbe comunque andare bene anche la sua seconda proposta. Il bollo è solo sulla domanda di partecipazione

Chiarimento PI111480-18

Ultimo aggiornamento: 13/11/2018 15:09

Domanda : come si deve compilare il modello F23 per il pagamento della marca da bollo virtuale? Quali sono i codici? Grazie

Risposta : I codici sono i seguenti: codice tributo 456T: codice ufficio THM

Chiarimento PI111703-18

Ultimo aggiornamento: 13/11/2018 14:53

Domanda : In caso di RTI da costituire fra due imprese, la domanda di partecipazione è unica? o bisogna farla compilare da entrambe? L'allegato 3 lo devono fare entrambe le imprese ?

Risposta : In caso di RTI la domanda di partecipazione è unica ma sottoscritta da tutti i componenti, secondo il modello allegato. La dichiarazione di cui all'allegato 3 deve essere presentata da tutti i componenti

Chiarimento PI108901-18

Ultimo aggiornamento: 09/11/2018 09:20

Domanda : Buongiorno, essendo noi un consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45 comma 2 lettera b D. Lgs 50/2016, siamo a chiedere se è possibile delegare un dipendente dell'impresa consorziata che verrà indicata in sede di gara. Ovviamente munito di delega del Legale Rappresentante del Consorzio. In attesa di un vostro cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

Risposta : Il consorzio tra imprese artigiane potrà effettuare direttamente il sopralluogo oppure potrà delegare un dipendente, indicando debitamente, così come previsto dal modello fac-simile n. 4 delle norme di gara, la denominazione della ditta consorziata indicata in sede di gara come esecutrice dei lavori ed il n. di registrazione del Libro Unico del Lavoro riferito al dipendente delegato appartenente a quest'ultima.

Chiarimento PI106580-18

Ultimo aggiornamento: 06/11/2018 12:00

Domanda : non possediamo la categoria OG 11, ma abbiamo la OG 1 in classifica III, si chiede se possiamo partecipare come impresa singola ? Cordiali Saluti

Risposta : Come previsto dal bando e dalle norme di gara, il concorrente deve essere in possesso della attestazione SOA cat. OG11 cl. minima I. Diversamente è obbligatoria la costituzione di ATI verticale

Chiarimento PI106535-18

Ultimo aggiornamento: 06/11/2018 11:55

Domanda : CHIEDIAMO CORTESEMENTE SE POSSIAMO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO AVENDO SOA OG1 CL.II - OS 28 CL.I E OS 30 CL.I OLTRE A ISO 9001 - GRAZIE

Risposta : Con determinazione n. 8/2002 e con pareri n. 122/2007, n. 150/2008, nn. 87 e 207/2010, l’Autorità di Vigilanza ora ANAC ha chiarito che, in riferimento alla categoria OG11, trova applicazione il principio dell’assorbenza, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale; ciò a condizione che la classifica della qualificazione nella categoria generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara. Pertanto, l’impresa qualificata in OG11 può svolgere mediamente (anche) tutte le lavorazioni speciali contenute in OG 11. Consolidato quindi il principio di assorbenza, non si ritiene applicabile il principio opposto che consentirebbe la partecipazione alla gara d’appalto degli operatori economici in possesso delle categorie SOA OS3 – OS28 – OS 30, in alternativa al possesso della categoria OG11. Quanto sopra richiamato risulta desumibile anche dai Comunicati ANAC n. 76 del 19 dicembre 2012 e n. 80 del 27 marzo 2013, nei quali si stabilisce che, relativamente all’applicazione dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, nella parte in cui prevede che “I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG11”: - i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG11 devono essere utilizzati ai fini della qualificazione nella predetta categoria e non possono essere oggetto di scorporo a favore delle singole specialistiche. - non risulta consentito per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo di CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS30.

Chiarimento PI106129-18

Ultimo aggiornamento: 05/11/2018 12:43

Domanda : Salve, essendo la categoria OS6 incorporabile nell'OG1 II, in caso di ATI da costituirsi la mandataria può essere la società che possiede la OG1 II che diventerebbe di importo superiore al al 56% dell'appalto?

Risposta : Si conferma che in caso di assorbimento della Cat. OS 6 nell'OG 1 class. II°, la Mandataria della costituenda A.T.I. può essere la Società con Attestazione SOA in Cat. OG 1 class. II°.

Ultimo aggiornamento: 24-05-2019, 10:35