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Dati del bando

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Ente appaltanteUfficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto884.390,13 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema13/11/2018
Termine richiesta chiarimenti09/12/2018 23:59
Termine presentazione delle offerte19/12/2018 23:59
Apertura busta amministrativa07/01/2019 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gubinelli Margherita

telefono: 0651686091
cellulare: 3388916511

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di progettazione di edifici

CIG: 7670038B94

Chiarimenti

Chiarimento PI127248-18

Ultimo aggiornamento: 09/12/2018 01:36

Domanda : In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo costituendo o di un consorzio stabile è necessario che tutti i componenti del raggruppamento o le consorziate che saranno designate per l'espletamento dell'incarico nella partecipazione alla presente procedura si iscrivano alla piattaforma?

Risposta : Per le indicazioni prettamente operative riguardanti la piattaforma si faccia riferimento ai manuali per gli operatori economici disponibili all'indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici e al call center che fornisce assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di e-procurement al numero 800 810 799 per chi chiama da rete fissa nazionale o al numero 089 9712796 per chi chiama da rete mobile o dall'estero. Il call center è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00.

Chiarimento PI127182-18

Ultimo aggiornamento: 07/12/2018 17:04

Domanda : Si chiede di specificare se i documenti a comprova dei requisiti dichiarati che, come previsto dal disciplinare dovranno essere trasmessi tramite AVCPASS, debbano essere caricati nel sistema AVCPASS già in fase di partecipazione alla gara e se, in particolare, gli stessi debbano essere già associati al CIG della gara in fase di partecipazione, oppure Se la comprova dei requisiti e quindi la presentazione della documentazione a comprova verrà effettuata in fase successiva alla scadenza della procedura, su richiesta dell'Ente

Risposta : In fase di presentazione dell’offerta il concorrente potrà limitarsi a dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione mediante la compilazione della domanda di partecipazione, della tabella di dichiarazione dei requisiti e del DGUE, provvedendo successivamente al caricamento della documentazione a comprova degli stessi nel sistema AVCPASS. La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dal concorrente in qualsiasi momento della procedura, anche in caso di mancata aggiudicazione.

Chiarimento PI127166-18

Ultimo aggiornamento: 07/12/2018 16:51

Domanda : 1) “…Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.3 lett. h) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale…” Si chiede di chiarire se il servizio relativo alla prestazione principale S04 può essere svolto anche da un mandante, che soddisfa in pieno il requisito, fermo restando che anche la mandataria presenterà il requisito totale nella categoria S04. 2)“…Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento…” Si chiede di confermare quanto dichiarato, che è in contrasto con l’art. 261 comma 8 del D.P.R. 207/2010, ed il parere ANAC 107 del 21.05.2014, sulla non frazionabilità dei servizi di punta all’interno della stessa classe e categoria 3)“…Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 8.3 lett.i Errore. L'origine riferimento non è stata t rovata. in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale…” Si chiede di chiarire che quanto evidenziato in giallo è un refuso; 4)Si chiede di chiarire che, nel raggruppamento temporaneo verticale in cui la mandataria copre il requisito dei due servizi di punta della prestazione principale S04, affinchè il servizio venga eseguito da un mandante, lo stesso possa in aggiunta (oltre quota), soddisfare il requisito dei due servizi di punta nella classe e categoria S04

Risposta : 1)Fermo restando che nel disciplinare di gara in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 83 comma 8 del Dlgs 50/2016, per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), sono dettagliatamente indicate le misure in cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti si fa presente che ai sensi del medesimo art. 83 comma 8 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Inoltre ai sensi dell’art. 48, comma 2, d.lvo n. 50/2016 nel caso di servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; ciò premesso la mandante in caso di raggruppamento verticale non può in alcun modo eseguire la prestazione principale (S.04). 2)Si precisa preliminarmente che l’art. 261 comma 8 del D.P.R. 207/2010 è stato abrogato dal d.lgs. 50/2016 e che il parere di precontenzioso n. 107 del 21/05/2014, essendo stato emesso sulla base della normativa vigente all’epoca dell’emanazione, non può essere preso a riferimento per la presente procedura di gara e per la formulazione di contestazioni e osservazioni in merito agli atti gara in questione, emendati alla luce della vigente normativa. Si fa presente, inoltre, che la possibilità soddisfare il requisito dei due servizi di punta, relativi alla singola categoria e ID, da parte di due diversi componenti del raggruppamento (riportata a pag. 18 del disciplinare di gara) è espressamente prevista nel bando tipo ANAC n. 3, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ed entrato in vigore il 27 agosto 2018. 3)La frase “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata” è un puro refuso. 4)Come già chiarito in risposta al quesito n. 1 la mandante in caso di raggruppamento verticale non può in alcun modo eseguire la prestazione principale (S.04)

Chiarimento PI126703-18

Ultimo aggiornamento: 07/12/2018 10:51

Domanda : In merito al sopralluogo, qualora sia stata inviata richiesta da parte di un RTP, e ricevuto appuntamento per effettuarlo, puo' aggiungersi un nuovo componente del RTP, previa comunicazione all'indirizzo mail indicato al punto 12 del disciplianre di gara? In alternativa, quale richiesta aggiuntiva bisognerebbe effettuare?

Risposta : Con riferimento alle disposizioni di cui al paragrafo 12 del disciplinare di gara in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati purché munito della delega di tutti detti operatori; tale delega dovrà essere inviata in fase di richiesta di appuntamento e presentata in sede di sopralluogo al fine del rilascio della relativa attestazione. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente inviando formale richiesta di appuntamento secondo le modalità richiamate al medesimo paragrafo 12 del disciplinare di gara.

Chiarimento PI126242-18

Ultimo aggiornamento: 06/12/2018 17:00

Domanda : Per quanto attiene ai 3 servizi svolti per i committenti privati (come specificato a pag. 35 del disciplinare), valutabili ai fini del Criterio A.1, si chiede se siano ammissibili quelli di sola progettazione, certificati dal Committente Privato, che tuttavia non siano stati materialmente realizzati

Risposta : Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del codice si intende per «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; nello specifico sono ricompresi nell’ambito dei servizi di architettura e ingegneria la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il collaudo. Con riferimento alla progettazione al fine della valutazione finalizzata all’attribuzione dei punteggi di cui al criterio A.1 si fa presente che non occorre che le relative opere siano state effettivamente realizzate ma piuttosto che la prestazione sia stata regolarmente eseguita.

Chiarimento PI126086-18

Ultimo aggiornamento: 06/12/2018 15:10

Domanda : In relazione al sub-criterio C “Criteri premianti di cui al DM 11/10/2017 CAM” si richiede se le n° 2 facciate A4 solo fronte siano riferite all’intero criterio C. In tal caso si richiede se il CV e l’attestato di certificazione in corso di validità del professionista accreditato ISO/IEC 17024 di cui al sub-criterio C1 possano essere allegati alla relazione e non conteggiati nei n. 2 A4 solo fronte.

Risposta : Con riferimento ai criteri premianti si fa presente che la redazione della relazione di cui sopra è riferita unicamente al sub-criterio C2; mentre la documentazione richiesta ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante di cui al sub-criterio C1 potrà essere allegata senza essere conteggiata nel limite delle 2 facciate A4.

Chiarimento PI126081-18

Ultimo aggiornamento: 06/12/2018 15:06

Domanda : Premesso che il punto 8.3 lett. j) del disciplinare di gara chiede di individuare un responsabile della D.L. architettonica ed edile, un responsabile della D.L. strutturale e un responsabile della D.L. della componente impiantistica, nel caso in cui le figure non siano riunite in unico soggetto, ma siano effettivamente svolte da soggetti distinti, si chiede se la prestazione di cui al punto 9.5 del Capitolato Prestazionale, ovvero la personale presenza del Direttore Lavori 3 volte a settimana, possa essere svolta congiuntamente dai soggetti di cui sopra; più esplicitamente è possibile che parte delle 3 visite settimanali previste sia svolta dal D.L. strutturale e parte dagli altri D.L., a seconda delle esigenze imposte dalle fasi lavorative?

Risposta : Con riferimento alle disposizioni di cui al punto 9.5 dell’art. 9 del capitolato prestazionale si evidenzia che in relazione alla specificità delle lavorazioni in corso d’opera e alle esigenze imposte dalle fasi lavorative è a discrezione e facoltà dell’aggiudicatario stabilire quali e quanti siano i soggetti deputati alla presenza in cantiere purché sia garantita la presenza: - almeno 3 (tre) volte alla settimana; - ogni volta che vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative da documentare tramite annotazioni verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

Chiarimento PI126072-18

Ultimo aggiornamento: 06/12/2018 14:59

Domanda : Con riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 8.3 h) e i), alla luce di quanto espresso nella sentenza TAR Abruzzo n. 259 del 05 settembre 2018 “ [… nel caso di progettazioni per conto di privati che però non restano in ambito privato in quanto funzionali all’ammissione a una gara pubblica, il requisito della prova dell’avvenuta progettazione deve essere rinvenuto nell’ammissione alla gara del committente privato, che postula appunto una valutazione di idoneità della medesima progettazione in relazione all’oggetto della gara; valutazione che è appunto verificabile al pari di qualsiasi approvazione poiché resta agli atti di gara …] si chiede se tali requisiti possano essere considerati validi, oltre che ai fini della dimostrazione del possesso della capacità tecnica e professionale, anche ai fini dell’attribuzione dei punteggi se utilizzati per la redazione dell’offerta tecnica.

Risposta : Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3) e nello specifico all’elenco dei servizi di cui alla lettera h) e ai Servizi “di punta” di ingegneria e architettura di cui alla lettera i) si ribadisce che ai fini della comprova dei requisiti sono ammessi sia i servizi svolti per committenti pubblici, sia i servizi svolti per committenti privati. La documentazione a comprova dei suddetti servizi svolti è dettagliata nell’ambito del medesimo paragrafo 8.3. Con riferimento altresì ai “Criteri di Valutazione” dell’offerta tecnica e segnatamente al criterio A.1 “Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, relativamente allo svolgimento n. 3 (tre) servizi (negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara) relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, si ribadisce, come già specificato a pag. 35 del disciplinare che, al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui ai sub – criteri A.1.1, A.1.2 e A.1.3 sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.

Chiarimento PI125962-18

Ultimo aggiornamento: 06/12/2018 13:14

Domanda : Si chiede se l’edificio oggetto della presente gara è soggetto a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004, anche tenuto conto che edifici di proprietà pubblica esistenti da oltre 70 anni sono da considerarsi vincolati ope legis anche in assenza di decreto di vincolo. In caso affermativo si chiede se la categoria secondaria Edilizia sia E.09, come indicato nel disciplinare, o E.22 (edifici vincolati).

Risposta : Con riferimento all’immobile oggetto di intervento di adeguamento sismico si conferma che sullo stesso grava il vincolo monumentale. Per tale ragione, in ottemperanza alle disposizioni normative (RD 2537/1925…) e in aderenza con l’orientamento giurisprudenziale in materia (Sentenza Tar Lazio del 17.10.2011 n. 7997, parere del Consiglio di Stato n.382/97...) la Stazione Appaltate ha individuato tra le figure minime richieste la presenza di un Architetto, iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione e direzione lavori architettonica ed edile. Si precisa, altresì, che la prestazione oggetto dell’appalto si sostanzia essenzialmente in un intervento sugli elementi strutturali e che la componente edilizia è stata inserita unicamente per gli eventuali interventi di ripristino delle finiture conseguenti al primo. Ciò premesso, stante la complessità e specificità dell’intervento in questione che riguarda, in realtà, un edificio scolastico, benché vincolato e, per il quale si provvederà, comunque, ad acquisire tutte le previste autorizzazioni di legge, la Stazione appaltante ha ritenuto corretto individuare la categoria di opere facendo riferimento alla specifica destinazione funzionale dell’intervento ossia Sanità, Istruzione, Ricerca e ID E.09 “Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura”, con grado di complessità di 1,15, piuttosto che la generica destinazione funzionale “Edifici e manufatti esistenti” e ID E.22 “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico” (con grado di complessità 1,50), ampliando in tal modo anche la platea dei possibili concorrenti qualificati, senza alcuna lesione del principio di concorrenza che, al contrario, sarebbe scaturita dall’individuazione di criteri di selezione più stringenti e non del tutto coerenti con la destinazione funzionale dell’intervento.

Chiarimento PI124349-18

Ultimo aggiornamento: 04/12/2018 16:41

Domanda : In riferimento al limite temporale dei 10 anni previsti per il merito tecnico si chiede se, in osservanza ai disposti del bando tipo ANAC Anac n. 3, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ed entrato in vigore il 27 agosto 2018, successivamente alla pubblicazione delle Linee guida Anac n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura, con il quale è stato eliminato ogni riferimento a limiti temporali per il merito tecnico, si chiede se ai fini della valutazione al criterio A.1 possano essere utilizzati servizi svolti lungo tutto l’arco della vita professionale e quindi anche antecedenti il decennio.

Risposta : Con riferimento al limite temporale di cui sopra si rappresenta che la scrivente Stazione appaltante, ha elaborato il disciplinare di gara e impostato la relativa procedura in ottemperanza alle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e nello specifico alle disposizioni di cui al DLgs 50/2016 e alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e in conformità allo schema di bando tipo n. 3 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 Il bando tipo n. 3, come si legge nella nota illustrativa, si propone quale applicazione delle Linee guida n. 1 e, alla luce di ciò, esso deve essere interpretato conformemente con le stesse, le quali nella parte VI “Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”, al paragrafo 1 “Elementi di valutazione” richiamano espressamente quale criterio di valutazione delle offerte “la professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico […]”. Inoltre con specifico riguardo al bando tipo n. 3 al paragrafo 16 lettera a) con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» si parla genericamente di servizi svolti. Ciò premesso la fissazione del limite temporale di 10 anni di cui al criterio A.1 è conforme a quanto previsto nelle linee guida n. 1 ed è stato ritenuto funzionale ad assicurare l’attualità minima necessaria (anche alla luce delle continue evoluzioni tecnologiche nel settore) a garantire la partecipazione alla gara di operatori qualificati ed aggiornati anche nelle materie oggetto del servizio da affidare e nella relativa normativa di riferimento.

Chiarimento PI123850-18

Ultimo aggiornamento: 04/12/2018 11:30

Domanda : Con riferimento ai Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale di cui ala paragrafo 8.3 lettera j) del disciplinare si chiede se le figure minime professionali richieste per l’espletamento del servizio oggetto di affidamento debbono essere riferite al solo gruppo di progettazione o anche all'Ufficio di Direzione dei lavori con particolare riferimento ai collaboratori.

Risposta : Come già specificato nel chiarimento pubblicato prot. n. PI123339-18 pubblicato sulla piattaforma in data 03/12/2018, si specifica che al punto 8.3 j) del disciplinare sono indicati i Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara; in particolare alla lettera j) del medesimo paragrafo sono indicate le figure minime professionali richieste per l’espletamento del servizio oggetto di affidamento. Le suddette figure professionali, ove consentito dalla vigente normativa e dai relativi Ordini professionali, possono eventualmente coincidere in una medesima unità professionale. Non avendo specificato la Stazione Appaltante nulla in merito alla composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori rimane facoltà del concorrente articolare lo stesso secondo le modalità e le professionalità che ritiene più opportune al di garantire il corretto svolgimento della prestazione.

Chiarimento PI123339-18

Ultimo aggiornamento: 03/12/2018 14:52

Domanda : Non viene indicato in maniera puntuale il numero delle persone che debbono essere impiegate nell’espletamento del servizio in quanto nel Disciplinare al punto 8.2 j) si richiede la presenza delle seguenti figure professionali: 1 Architetto, 1 Ingegnere (strutture), 1 Ingegnere (impianti), 1 geologo, 1 CSP-CSE ma non viene specificato se alcune delle suddette figure possano essere svolte dallo stesso soggetto per esempio architetto e CSP-CSE. Pertanto si chiede indicazione sul numero minimo effettivo di professionisti occorrenti alla partecipazione della gara.

Risposta : Al punto 8.3 j) del disciplinare sono indicati i Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara; in particolare alla lettera j) del medesimo paragrafo sono indicate le figure minime professionali richieste per l’espletamento del servizio oggetto di affidamento. Le suddette figure professionali, ove consentito dalla vigente normativa e dai relativi Ordini professionali, possono eventualmente coincidere in una medesima unità professionale.

Chiarimento PI123209-18

Ultimo aggiornamento: 03/12/2018 12:55

Domanda : Con riferimento alla documentazione di gara ed in particolare al DGUE, il formato presente sulla piattaforma risulta non modificabile, si chiede se sia possibile caricare il DGUE in formato word in modo che possa essere compilato con tutti i dati richiesti.

Risposta : Con riferimento al DGUE si precisa che lo stesso deve essere compilato direttamente sulla piattaforma Intercent-ER in fase di predisposizione della risposta al bando di gara in questione. Le modalità di compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nell’ambito delle offerte collocate sul Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) sono illustrate nel manuale dedicato “Compilazione del DGUE” reperibile al seguente indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici

Chiarimento PI119010-18

Ultimo aggiornamento: 26/11/2018 13:58

Domanda : In merito al criterio di valutazione A dell'offerta tecnica, si chiede: - se per ognuno dei n.3 subcriteri possano essere presentati n.3 progetti differenti, e quindi un totale di n.9 servizi affini, o se debbano essere presentati n.3 servizi totali, ognuno valutato secondo i tre subcriteri; - se i certificati indicati a pag.35 come contenuto della relazione in A4 debbano essere presentati già in sede di offerta, e se debbano rientrare nel novero delle n.2 facciate o se possano essere inseriti come allegato.

Risposta : Con riferimento al criterio di valutazione A Professionalità e adeguatezza dell’offerta, così come indicato al paragrafo 17 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà redigere apposita relazione tecnica illustrativa con relativa documentazione grafica afferente a n. 3 (tre) servizi (eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara) relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. I tre servizi potranno essere complessivi (Progettazione più Direzione Lavori e CSE) o parziali, di cui uno dovrà comprendere la Progettazione e almeno uno dovrà comprendere la Direzione Lavori ed il Coordinamento della sicurezza. Per ciascuno dei n. 3 servizi (tre in totale) dovranno inoltre essere evidenziate le specificità di cui ai sub – criteri A.1.1, A.1.2 e A.1.3. Nell’ambito della relazione tecnica sopra citata, potrà essere dedicato a ciascuno dei n. 3 servizi svolti: - un numero massimo di 3 (tre) facciate formato A3, con stampa solo fronte facciata per la rappresentazione grafica; - un numero massimo di 2 (due) facciate in formato A4, con stampa solo fronte facciata, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, nelle quali vanno indicati i dati e le caratteristiche richiamate al paragrafo 17 lettera a). Ciò premesso, avuto specifico riguardo al certificato del committente attestante la regolare esecuzione della prestazione, in fase di presentazione dell’offerta tecnica il concorrente potrà limitarsi semplicemente a indicare gli estremi dello stesso, riservandosi la stazione appaltante la facoltà di verificare quanto dichiarato dal concorrente in qualsiasi momento della procedura, anche in caso di mancata aggiudicazione.

Chiarimento PI116945-18

Ultimo aggiornamento: 21/11/2018 14:35

Domanda : Nel Disciplinare al punto 8.2 g) si chiede come requisito di capacità economica e finanziaria un "fatturato globale medio annuo" pari a 1.768.780 € (il doppio dell'importo del servizio a base di gara) relativo ai migliori 3 degli ultimi 5 esercizi. L'Art.83 del D.Lgs50/2016 al comma 5 prevede che il requisito sia "calcolato in relazione al periodo di riferimento dell'appalto". Sembrerebbe pertanto che, con riferimento ad un tempo stimato del servizio pari a 3 anni (DL e CSE compresi), l'importo con il quale misurare la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico debba essere la somma e non la media dei migliori 3 fatturati degli ultimi 5 esercizi. E' corretta questa interpretazione?

Risposta : Con riferimento al quesito in oggetto si precisa che non è corretto ai fini della partecipazione alla presente procedura il richiamo all’art. 83 comma 5 del d.lgs. 50/2016, avendo la stazione appaltante optato, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria per il diverso “fatturato globale medio annuo” per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando” previsto in alternativo al primo anche dal bando tipo ANAC n. 3 (punto 7.2) . Ciò premesso si chiarisce ulteriormente che il richiesto requisito di capacità economica e finanziaria è dimostrato mediante fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura, da intendersi come la media del fatturato dei tre migliori esercizi finanziari relativi al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, segnatamente dato dalla somma dei fatturati realizzati nei tre migliori esercizi (appartenenti all’ultimo quinquennio) diviso tre che dovrà essere pari o superiore ad € 1.768.780,00.

Ultimo aggiornamento: 09-08-2019, 19:32