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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili” – Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici. Progetto n. A0100E0041 – Intervento di efficientamento energetico presso l’Istituto Comprensivo L. Fantappié (Comune di Viterbo)
Ente appaltanteREGIONE LAZIO
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto57.267,10 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema01/02/2019
Termine richiesta chiarimenti01/03/2019 23:59
Termine presentazione delle offerte11/03/2019 23:59
Apertura busta amministrativa12/03/2019 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Primieri Dino

telefono: 3669740739

Cig

Lotto 1Servizio di progettazione di edifici

CIG: 77865711AA
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI055065-19

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 11:38

Domanda : Il pagamento tramite Modello F23 di 1 marca da bollo da € 16.00 si riferisce a ogni quattro pagine della domanda di partecipazione?

Risposta : Si conferma che la marca da bollo viene applicata alla domanda di partecipazione alla procedura di gara, 1 marca da bollo da € 16.00 ogni quattro pagine.

Chiarimento PI053366-19

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 11:37

Domanda : Al punto 8 del Disciplinare di gara "REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA" per le società di ingegneria, si chiede chiarimento in merito all'Art. 46, comma 2 del D. lgs. 50/2016, che si riporta di seguito: "Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali."

Risposta : La disposizione si riferisce esclusivamente alle società di nuova costituzione le quali, ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini: - le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; - le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato. La previsione contenuta al punto 8 del disciplinare di gara ricalca quanto previsto anche nel bando tipo ANAC n. 3 punto 7- Requisizione speciali e mezzi di prova. Quale ulteriore chiarimento in merito all’interpretazione della richiamata normativa si riporta di seguito quanto espressamente previsto nella Nota illustrativa del citato Bando Tipo n. 3 ANAC “…Al riguardo giova precisare (cfr. anche il parere dell’Autorità del 18/6/2009) che per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l’attribuzione di una nuova partita IVA, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società. Inoltre, in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall’art. 46, comma 2, del Codice, sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione”.

Chiarimento PI053362-19

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 11:36

Domanda : Per presentare domanda di partecipazione è necessario essere iscritti nell'elenco speciale Art. 44 d.l.n. 189/2016? Tale richiesta non è presente all'interno del Disciplinare di Gara in quanto Procedura Aperta ex Art. 60 del d.lgs. 50/2016.

Risposta : Con riferimento al quesito posto, si rimanda a quanto comunicato nell’Avviso pubblicato in data 14 febbraio 2019, ovvero che per mero errore materiale, a pagina 2 della Domanda di partecipazione (Allegato 1) relativamente al riquadro A e al riquadro B della stessa è stata inserita la specificazione concernente l’iscrizione all’Elenco Speciale Art. 34 D.L. N. 189/2016 e la data di pubblicazione nel medesimo Elenco, non richiesti dal disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla procedura in questione.

Chiarimento PI045842-19

Ultimo aggiornamento: 26/02/2019 18:06

Domanda : Quale indirizzo PEC della Regione va inserito nell'intestazione della domanda di partecipazione Nella Busta Documentazione il Modello F23 non risulta obbligatorio, quindi deve essere o no allegato; la Dichiarazione integrativa in ordine ai requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. f bis e f ter risulta obbligatoria, deve essere resa anche se ci sono soggetti che non ricadono in tali condizioni Nella sezione Prodotti cosa si intende per TARGET, LIVELLO, ALTRE CARATTERISTICHE, CERTIFICAZIONI (CAM Premianti), vanno compilati

Risposta : Il campo “indirizzo PEC”, riportato nell’intestazione dello schema di domanda di partecipazione può non essere compilato, in quanto la procedura di gara in questione è gestita interamente tramite la Piattaforma informatica - SATER. La non obbligatorietà del richiamato Modello F23 deriva dal fatto che la mancata allegazione dell’attestazione di avvenuto pagamento non è causa di esclusione dalla procedura di gara, essendo integrabile attraverso l’espletamento del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016. La Dichiarazione integrativa in ordine ai requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter va resa obbligatoriamente anche in senso negativo. Nell’impostazione della procedura di gara telematica, nella sezione “Prodotti” i campi TARGET, LIVELLO, ALTRE CARATTERISTICHE, CERTIFICAZIONI (CAM PREMIANTI) non sono stati impostati come obbligatori dalla Stazione Appaltante; pertanto, il concorrente non ha l’obbligo di compilarli.

Chiarimento PI046046-19

Ultimo aggiornamento: 21/02/2019 13:32

Domanda : L’art. 79 del Codice dei contratti pubblici è stato oggetto di parere ANAC il 18 luglio 2018. Si deve pertanto ritenere che la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare sia illegittima in quanto determina violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza e costituisce ostacolo significativo alla competizione. Sono pertanto a richiedere l’applicazione del predetto parere ANAC del 18.07.18.

Risposta : Si chiarisce che il citato parere ANAC del 18.07.2018 si riferisce al diverso caso in cui la stazione appaltante abbia indetto una procedura negoziata, prevedendo a carico degli operatori economici, l’effettuazione del sopralluogo quale tassativa condizione da soddisfare già nella preliminare fase della manifestazione di interesse (es. a seguito di avviso di indagine di mercato), ai fini dell’eventuale invito alla procedura di gara, anziché nella successiva fase di partecipazione alla gara. Trattandosi in questo caso di procedura aperta il richiamo al citato parere non risulta corretto.

Chiarimento PI046041-19

Ultimo aggiornamento: 21/02/2019 13:31

Domanda : In caso di partecipazione come professionista singolo, è possibile ricorre all’avvalimento di professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione?

Risposta : Con riferimento al quesito formulato, trattandosi di un requisito di idoneità professionale che attiene alla sfera soggettiva del professionista, e configurandosi, in particolare quale status professionale, come più volte chiarito anche dall’ANAC (vedasi da ultimo la Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio – anno 2017, pubblicata sul sito dell’Autorità) lo stesso non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016. Resta comunque ferma la possibilità della partecipazione alla presente procedura nelle forme associate di cui al paragrafo 9 del disciplinare di gara.

Chiarimento PI046038-19

Ultimo aggiornamento: 21/02/2019 13:28

Domanda : Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8.3 del disciplinare di gara, è possibile fare riferimento a servizi di progettazione definitiva già approvati ed i cui lavori sono in corso di esecuzione, seppure ancora non conclusi?

Risposta : Alla luce dell'intervenuta abrogazione dell’art. 263 comma 2 del DPR 207/2010, e tenuto, altresì, conto che l'attuale D.Lgs. 50/2016 non pone alcuna distinzione tra committenti pubblici e privati (art. 46, comma 1, lett. a. del D.Lgs 50/2016), ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, sia per i servizi svolti per committenti pubblici sia per committenti privati, in entrambi i casi non rileva il fatto che l'opera sia realizzata o meno. Pertanto, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8.3 del disciplinare di gara, è possibile fare riferimento a servizi di progettazione definitiva già espletati ed approvati, anche se i lavori non sono stati conclusi.

Chiarimento PI046030-19

Ultimo aggiornamento: 21/02/2019 13:23

Domanda : Ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, paragrafo 8.3 del disciplinare di gara, il loro possesso può essere dimostrato anche attraverso lavori per i quali è stata svolta la sola progettazione preliminare e/o esecutiva, senza che poi si sia proceduto alla realizzazione delle opere.

Risposta : Alla luce dell'intervenuta abrogazione dell’art. 263 comma 2 del DPR 207/2010, e tenuto, altresì, conto che l'attuale D.Lgs. 50/2016 non pone alcuna distinzione tra committenti pubblici e privati (art. 46, comma 1, lett. a. del D.Lgs 50/2016), ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, sia per i servizi svolti per committenti pubblici sia per committenti privati, in entrambi i casi non rileva il fatto che l'opera sia realizzata o meno. Pertanto, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 8.3 del disciplinare di gara, può essere dimostrato anche attraverso lavori per i quali è stata svolta la sola progettazione, non rilevando l’avvenuta realizzazione delle opere.

Ultimo aggiornamento: 20-03-2020, 16:42