Salta al contenuto

Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO” DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI). CIG LOTTO 1: 9521109BB1, CIG LOTTO 2: 9521140548, CIG LOTTO 3: 9521170E07.
Ente appaltanteCITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto9.018.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema21/12/2022
Termine richiesta chiarimenti27/01/2023 17:00
Termine presentazione delle offerte07/02/2023 11:00
Apertura busta amministrativa08/02/2023 11:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Monari Francesca

telefono: 0516598628

Gaetta Giada

telefono: 0516598713

Prandstraller Lisa

telefono: 0516598140

Sichetti Francesco

telefono: 0516598115

Astorri Irene

telefono: 0516598725

Saletti Stefano

telefono: 0516598586

Tisi Maria Teresa

telefono: 0516598054

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1Amministrazioni/Enti aventi sede nella provincia di Bologna, Ferrara e Modena

CIG: 9521109BB1
OpenData ANAC

Lotto 2Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

CIG: 9521140548
OpenData ANAC

Lotto 3Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza

CIG: 9521170E07
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI028342-23

Ultimo aggiornamento: 27/01/2023 16:54

Domanda : CHIARIMENTO D'UFFICIO

Risposta :

In caso di partecipazione a più lotti, un Consorzio di cui all’art.45, co.2 lett. b) del Codice può indicare consorziate esecutrici diverse sui singoli lotti, come da paragrafo 5 del disciplinare di gara.

In tal caso le consorziate esecutrici devono possedere e dichiarare gli specifici requisiti di cui ai paragrafi 7.1.1) e 7.1.2) del Disciplinare di gara con riferimento al lotto in cui vengono designate dal Consorzio.


Chiarimento PI026025-23

Ultimo aggiornamento: 27/01/2023 16:44

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, con la presente si richiede la condivisione de: 1. le consistenze delle attrezzature e degli altri sistemi oggetto del servizio; 2. il Registro antincendio 3. le caratteristiche degli impianti oggetto del servizio. Inoltre si chiede conferma che in fase di gara non devono essere condivisi i nominativi e le attestazioni degli operai che svolgeranno il servizio. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta :

Come già evidenziato nella risposta al quesito PI012583-23, trattandosi di gara "a perimetro non definito" bandita da Soggetto aggregatore, non sono allo stato conosciuti, per nessuno dei tre lotti, gli Enti/Amministrazioni che, nel periodo di vigenza, aderiranno alla convenzione. Conseguentemente non sono noti i luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali e quindi non è possibile la condivisione delle informazioni richieste.

Inoltre si specifica che i documenti di gara non prescrivono obbligo specifico di condivisione di nominativi e attestazioni di singoli operai in fase di gara, fermo restando che quanto dichiarato in offerta tecnica costituisce obbligo contrattuale per l’aggiudicatario. In particolare, per quanto riguarda i Sub/Capitoli da 2 a 12 della relazione “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO”, di cui all’articolo 17.2 sub 1 del disciplinare di gara, si precisa che la voce “a) personale operativo” presuppone l’offerta quantitativa e qualitativa in termini di professionalità secondo la declinazione specifica ivi dettagliata.

Chiarimento PI018788-23

Ultimo aggiornamento: 20/01/2023 09:54

Domanda : In riferimento ai limiti di pagina delle relazioni di cui ai punti 17.2 - 2) Organizzazione del servizio e 3) Sistema informativo, anagrafica tecnica e contact center si chiede conferma che dal computo delle cartelle siano esclusi l'indice e la copertina.

Risposta :

Come si evince dall’art. 15 del disciplinare di gara, gli eventuali copertina e indice non sono da considerarsi all'interno del numero massimo di cartelle consentite per ciascuna relazione.


Chiarimento PI017253-23

Ultimo aggiornamento: 19/01/2023 18:05

Domanda : per calcolare il valore delle voci nell'elenco prezzi che costo orario della manodopera avete utilizzato ? quanti dispositivi a voce sono stati ipotizzati ?

Risposta :

La definizione del prezzo unitario a base d’asta per il servizio “Manutenzione antincendio” nel suo complesso è stata effettuata come da art. 25.6 del Capitolato di gara. La natura di gara a perimetro indefinito preclude alla stazione appaltante una predeterminazione puntuale di singoli prezzi e quantità (assimilabile ad un computo metrico), mentre sono rimesse all’operatore economico le valutazioni sottese alla propria offerta.


Chiarimento PI012432-23

Ultimo aggiornamento: 19/01/2023 18:03

Domanda : In merito alla dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, in caso di operatore economico in possesso di contratti quadro in cui è ricompresa anche la manutenzione antincendio all’interno del canone omnicomprensivo delle attività di manutenzione degli impianti tecnologici, si chiede di pronunciarsi in merito alla validità di tale requisito.

Risposta :

Si conferma che ai fini della comprova del requisito di cui al punto 7.2 è possibile far riferimento a contratti/accordi/convenzioni quadro comprendenti anche altre prestazioni. Resta fermo che, come stabilito al predetto paragrafo 7.2 della lex specialis, il settore di attività oggetto dell'appalto è da intendersi quello dei servizi di manutenzione antincendio, svolti in favore di Amministrazioni o Enti pubblici e altri soggetti pubblici o privati. Pertanto, nel caso di cui trattasi, il requisito si può intendere soddisfatto se il concorrente è in grado di quantificare e dimostrare, con i mezzi di prova di cui al disciplinare par. 7.2., che l’incidenza dei servizi di manutenzione antincendio sul complesso delle prestazioni dei contratti quadro sia almeno pari all’importo ivi richiesto.


Chiarimento PI014397-23

Ultimo aggiornamento: 19/01/2023 17:56

Domanda : Formuliamo i seguenti chiarimenti: 1. Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, punto 7.3.2) del Disciplinare di gara, si chiede di confermare, che per il principio dell'assorbenza, un’impresa in possesso di qualificazione SOA per la Categoria OG11 classe VI, possa partecipare alla gara in sostituzione della categoria OS3 richiesta. 2. In caso di partecipazione da parte di un Consorzio di cui all’art.45, comma 2, lettera b) del Codice degli Appalti, si chiede conferma che i requisiti di cui ai paragrafi 7.2 di Capacità economico finanziaria e 7.3 di Capacità tecnico-professionale, debbano essere posseduti e dichiarati direttamente ed esclusivamente dal Consorzio medesimo, in ossequio a quanto disposto dall’art.47 del suddetto Codice degli Appalti che prevede “… che i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate” Ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti.

Risposta :

1. Si conferma che un’impresa in possesso di qualificazione SOA per la Categoria OG11, classe VI, può partecipare alla gara in sostituzione della categoria OS3 richiesta, in virtù del principio dell’assorbimento codificato dall’art. 3, commi 1, lett. c e 2, del DM n. 248/2016.

2. I requisiti di capacità economico finanziaria e il servizio di punta di cui, rispettivamente, al paragrafo 7.2 e 7.3.1 bis) ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti per i consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.

I requisiti di cui al par. 7.3.1 e al par. 7.3.2 devono essere posseduti dal Consorzio qualora questo esegua direttamente, mentre devono essere posseduti dalle consorziate designate come esecutrici in caso vengano loro assegnate le prestazioni.

Per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice non è ammesso il cumulo dei requisiti, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo.

Chiarimento PI012583-23

Ultimo aggiornamento: 16/01/2023 15:04

Domanda : Con la presente si richiede se il sopralluogo è obbligatorio per ciascun lotto.

Risposta : Trattandosi di gara "a perimetro non definito" bandita da Soggetto aggregatore, non sono allo stato conosciuti, per nessuno dei tre lotti, gli Enti/Amministrazioni che, nel periodo di vigenza, aderiranno alla convenzione. Conseguentemente non sono noti i luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali e quindi non è possibile effettuare, in fase di gara, alcun sopralluogo.

Chiarimento PI001898-23

Ultimo aggiornamento: 11/01/2023 19:07

Domanda : Si chiede conferma che per un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) quanto indicato all’art. “7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI” in riferimento ai requisiti di cui agli artt. 7.3.1 e 7.3.2, sia da intendersi che detti requisiti debbano essere posseduti in capo al Consorzio, solo qualora esegua direttamente la prestazione principale, ed in capo al Consorzio e/o alle consorziate indicate quali esecutrici della prestazione principale (quindi cumulativamente) in caso di assegnazione delle attività alle consorziate esecutrici. Inoltre, sempre relativamente al punto 7.3.2) Possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OS 3, si chiede conferma che sia consentito in alternativa l’utilizzo di SOA per la cat. OG11.

Risposta :

I requisiti di cui al par. 7.3.1 e al par. 7.3.2 devono essere posseduti dal Consorzio qualora questo esegua direttamente, mentre devono essere posseduti dalle consorziate designate come esecutrici in caso vengano loro assegnate le prestazioni. Per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice non è ammesso il cumulo dei requisiti, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo.

Per quanto riguarda l’attestazione SOA, si conferma che in virtù del principio dell’assorbimento codificato dall’art. 3, commi 1, lett. c e 2, del DM n. 248/2016, il possesso di attestazione SOA OG 11 abilita gli operatori economici all’esecuzione delle prestazioni specialistiche comprese nella categoria OS 3.

Chiarimento PI007528-23

Ultimo aggiornamento: 11/01/2023 15:36

Domanda : Nell'elenco prezzi il valore economico che definite fullrisk, al quale bisogna applicare una % a ribasso, deve comprendere anche interventi di manutenzione come ad esempio estintori : sostituzione estinguente,collaudo serbatoio,sostituzione per fuori uso ? idranti/naspi : sostituzione per perdita della tubazione in fase di prova di tenuta? attacco vvf: sostituzione per rottura ? rivelazione : revisione con sostituzione rivelatori al 12° anno ? porte rei : sostituzione di componenti/accessori difettosi e/o rotti ?

Risposta :

Nell’allegato 1 al Capitolato tecnico prestazionale sono indicati i prezzi unitari annuali relativi all’esecuzione di tutte le attività poste a carico del Fornitore dal Capitolato. Trattandosi di servizio fullrisk, le attività di cui al quesito rientrano tra quelle da eseguirsi a carico del Fornitore e ricomprese, in termini di remunerazione, nel canone del servizio, come definito all’art. 25 del Capitolato. Il canone non comprende unicamente quanto esplicitamente specificato all’art. 20.1.3.10, comma 5 e all’art. 20.1.3.5, comma 9, unici casi per cui peraltro è ammissibile l’extracanone, come si evince dall’art. 25.2. del capitolato stesso.


Ultimo aggiornamento: 28-03-2024, 15:49