Salta al contenuto

Dati del bando

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ EX ART. 188 DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO, NONCHÉ PER LA MANUTENZIONE PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI "CAMPO 3 E CAMPO 5, SITI IN ZONA SPORTIVA SUD A FIORENZUOLA D'ARDA (PC). CUP: E12H22000900003
Ente appaltantePROVINCIA DI PIACENZA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto2.124.794,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/01/2023
Termine richiesta chiarimenti13/03/2023 18:00
Termine presentazione delle offerte20/03/2023 18:00
Apertura busta amministrativa21/03/2023 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Si applicano i Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 come specificato nel Disciplinare, cui si rimanda

Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteLa presente procedura viene espletata dalla Provincia di Piacenza in veste di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, per conto del Comune di Fiorenzuola d'Arda con cui è stata stipulata una Convenzione sottoscritta in data 29/12/2021

Allegati

Referenti

Cordani Giuliana

telefono: 0523795258

Fiorani Marilisa

telefono: 0523795298

Cig

Lotto 1PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183, CO 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE CONTRATTO DI DISPONIBILIT EX ART. 188 DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO, NONCH PER LA MANUTENZIONE PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI "CAMPO 3 E CAMPO 5, SITI IN ZONA SPORTIVA SUD A FIORENZUOLA D'ARDA (PC). CUP: E12H22000900003

CIG: 9578384C84
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI072639-23

Ultimo aggiornamento: 16/03/2023 11:11

Domanda : In relazione al punto 3 dell’art.12, pag.26, del Disciplinare di gara (“Garanzie”), si chiede se la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art.93 comma 8 del Codice dei Contratti debba essere calcolata sulla valore complessivo presunto della finanza di progetto (Euro 2.124.794) al pari della garanzia provvisoria di cui al punto 1 del medesimo articolo, oppure sul valore complessivo dell’investimento a carico dell’aggiudicatario (Euro 1.513.593,60) al pari della cauzione di cui al punto 2 del medesimo articolo.

Risposta :

Buongiorno,

sentito nel merito il RUP trattandosi di quesito relativo alla fase di esecuzione, si richiama il parere di precontenzioso ANAC del 16/11/2022 nel quale si specifica che “la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e la cauzione a garanzia delle penali relative alla gestione dell’opera di cui all’art. 183, comma 13, del Codice, sono due cauzioni distinte, il cui importo è normativamente fissato: l’importo della cauzione definitiva è pari al «10 per cento dell’importo contrattuale» - da intendersi come “importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto” - mentre per la specifica fase della gestione del servizio, l’importo della cauzione a garanzia delle penali è pari al «10 per cento del costo annuo operativo di esercizio”

Distinti saluti

Chiarimento PI072633-23

Ultimo aggiornamento: 16/03/2023 11:08

Domanda : Ai fini dell’art. 24 del regolamento n.207/2010 “aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza”, il documento di progetto può essere firmato da un tecnico diplomato in possesso dei requisiti di abilitazione previsti dalla Legge? In questo caso il tecnico deve necessariamente essere inserito nella costituenda ATI tra progettisti o può essere soggetto diverso e autonomo rispetto a questa?

Risposta :

Buongiorno

Sentito nel merito il RUP, La risposta è affermativa: l’art. 10 del D.Lgs. 496/96 prevede tra i requisiti:

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Si ritiene che il tecnico di cui sopra possa non essere inserito nella costituenda ATI tra progettisti e operare come soggetto autonomo.

Distinti saluti

Chiarimento PI072631-23

Ultimo aggiornamento: 15/03/2023 09:26

Domanda : Ai fini dei “Requisiti dei progettisti” pag. 21 del bando, “l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria appartenenti alla categoria indicata dal bando”, può avvenire mediante avvalimento di un progettista non appartenente alla costituenda ATI?

Risposta :

Buongiorno,

come specificato a pagina 23 del Disciplinare “Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. N.B.: Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.”

Distinti saluti

Chiarimento PI072640-23

Ultimo aggiornamento: 09/03/2023 16:35

Domanda : In relazione all’art. 12 dell’allegato “Schema di contratto”, a mente del quale “il subappalto è consentito, nei termini previsti dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016, allorché in sede di gara l’operatore economico abbia comunicato di volervi fare ricorso e, in tal caso, trova applicazione il comma 4 del medesimo art. 174 del D.Lgs. 50/2016”, si domanda se sia sufficiente indicare le lavorazioni oggetto di subappalto qualora relative a categorie non prevalenti oppure se sia necessario indicare già in sede di gara, per ciascuna lavorazione, i dati subappaltatore. In questa seconda ipotesi, si chiede se i subappaltatori per opere relative alle categorie non prevalenti o comunque relative a categorie prevalenti, ma in ogni caso “coperte” dalle SOA dell’ATI offerente, debbano anch’essi essere muniti (ed produrre) le attestazioni SOA per dette lavorazioni.

Risposta :

Come specificato a pagina 38 del Disciplinare di gara “l’operatore economico, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare” a imprese in possesso di idonea qualificazione senza l’indicazione dei nominativi del subappaltatore.

Come inoltre specificato a Pagina 20 del Disciplinare di gara “Con riferimento ai lavori di investimento previsti, si precisa che, laddove il concorrente intenda affidare tali lavori in subappalto, dovrà indicarlo nell’apposita sezione del DGUE e:

- i requisiti di cui al precedente punto 2 (SOA). dovranno essere dimostrati direttamente da parte del solo subappaltatore, il cui nominativo verrà individuato dal concorrente aggiudicatario a seguito dell’aggiudicazione;

- i requisiti di cui al punto 1 e al punto 3 dovranno essere posseduti direttamente dal concorrente, anche in caso di ricorso al subappalto, in ragione di quanto espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 95 del DPR 207/2010.”

Come disposto infine dal comma 4 dell’articolo 174 del Codice “successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.” Ne deriva che in sede di gara non è richiesta l’indicazione dei nominativi dei subappaltatori (l’indicazione dei nominativi dei subappaltatori è stata sospesa dall’articolo 1 comma 18 della legge 55/2019 e definitivamente abrogata dall’articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021).

Distinti saluti.


Chiarimento PI072630-23

Ultimo aggiornamento: 09/03/2023 16:09

Domanda : Ai fini dei “Requisiti dei progettisti” pag. 21 del bando, il requisito di “iscrizione agli ordini professionali” ed il requisito di “insussistenza delle cause di esclusione Art.80 codice contratti”, vanno documentati con dichiarazione singola di ogni progettista o in altra forma?

Risposta :

Compilare l’allegato 7 inserendo tutti i nominativi dei progettisti individuati, scegliendo fra le opzioni disponibili quella di interesse a seconda della forma di partecipazione scelta, con firma digitale di tutti i soggetti coinvolti.


Chiarimento PI072629-23

Ultimo aggiornamento: 09/03/2023 16:03

Domanda : In relazione al punto 4 dell’art.8.2, pag. 20, del Disciplinare di gara (“Requisiti per la progettazione”) si precisa che le società costituenti l’ATI non sono in possesso di SOA per la progettazione. In questo caso, come indicato dallo stesso punto 4, si intende procedere con la costituzione di raggruppamento temporaneo di professionisti (futura costituzione); professionisti che singolarmente sottoscrivono tutti gli atti progettuali del progetto definitivo. Al riguardo si chiede: 1) è comunque necessaria la certificazione SOA per le prestazione di progettazione? 2) la procedura utilizzata (costituzione di futura ATI tra professionisti singoli) che unitamente forniscono i requisiti richiesti, è corretta al fine del bando? (n. tecnici Laureati 5)

Risposta :

Relativamente a quanto richiesto al punto 1, come specificato a pagina 20 del Disciplinare di gara “Nel caso il concorrente sia in possesso della attestazione SOA per le sole prestazioni di costruzione, il medesimo per partecipare alla gara dovrà INDIVIDUARE o ASSOCIARE in sede di offerta, uno dei soggetti progettisti elencati all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 in possesso delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti per il tipo di progettazione oggetto della presente procedura”.

Come indicato inoltre a pagina 23 del Disciplinare di gara “In relazione al requisito di capacità tecnico professionale relativo al progettista di cui al precedente punto 8.2 (4) l’operatore economico potrà effettuare direttamente la progettazione se in possesso di SOA per progettazione ed esecuzione. Alternativamente (ndr. Se non in possesso di SOA per progettazione esecuzione) gli operatori economici potranno partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione o avvalersi del supporto di progettisti esterni qualificati da indicare nell’offerta”.

In risposta quanto richiesto al punto 2, si precisa che, ai sensi dell’articolo 46 comma 1 lettera e), l’operatore economico può associare in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della prestazione dei servizi di architettura e ingegneria più operatori economici di cui all'art 46 comma 1 del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 comma 1 lett e) del Codice, come indicato nell’allegato 7 al Disciplinare di gara.

Distinti saluti.

Ultimo aggiornamento: 27-07-2023, 13:03