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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA A RILEVANZA EUROPEA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO ALL RISKS PATRIMONIO DELLA PROVINCIA DI MODENA PERIODO 2023/2026
Ente appaltantePROVINCIA DI MODENA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto1.334.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema14/04/2023
Termine richiesta chiarimenti26/04/2023 18:00
Termine presentazione delle offerte10/05/2023 18:00
Apertura busta amministrativa15/05/2023 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Frassoldati Donatella

telefono: 059209916

Cavazzuti Anna Rita

telefono: 059209620

Malagoli Simona

telefono: 059209375

Selmi Elena

telefono: 3481519806

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Polizza All Risks Patrimonio della Provincia di Modena Periodo 2023-2026

CIG: 97348582F5

Chiarimenti

Chiarimento PI131102-23

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023 10:13

Domanda : Quesito n. 6 Buongiorno, in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale si richiede se per le certificazioni comprovanti l'esecuzione dei servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura è previsto un premio minimo. Restiamo in attesa di vostro riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Risposta : Quesito n. 6

Risposta
Non è richiesto un importo minimo del premio assicurativo a favore di almeno tre enti pubblici territoriali, ma è possibile indicare l'importo nella colonna altre informazioni per facilitare la verifica dei servizi prestati

Chiarimento PI130337-23

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023 10:01

Domanda : Quesito n. 5 Buongiorno, si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio alla sostituzione integrale dei disposti con le clausole di seguito riportate: 1) “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. 2) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. 3) MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Grazie.

Risposta : Quesito n. 5


Risposta

Si conferma che in caso di aggiudicazione si potrà procedere alla sostituzione delle clausole come già indicato in risposta 4.


Chiarimento PI129664-23

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023 09:36

Domanda : Quesito n. 4 Buongiorno, con riferimento all’oggetto vogliate richiedere i seguenti chiarimenti: - Si chiede periodo di osservazione del report sinistri fornito ed eventualmente integrazione con sinistri occorsi da novembre 2022 ad oggi - Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara - Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale - Con riferimento alle garanzie eventi atmosferici e Terrorismo, chiediamo conferma che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati - Chiediamo conferma che anche ove proposta elevazione dei limiti per le garanzie oggetto di miglioria, continuerà ad operare il sottolimite in percentuale per ogni unità immobiliare se previsto da Capitolato ( es Terremoto) - Si chiede conferma siano escluse dalla copertura strade, ferrovie, binari, rotaie, gallerie, moli ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; i beni immobili e mobili di discariche, inceneritori, trattamento e smaltimento rifiuti, isole ecologiche, nonché beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto. - Art. 5 - Durata del contratto: si chiede se la ripetizione del servizio per ulteriori 2 annualità sia obbligatoria per la Compagnia - Art. 2 – Esclusioni: chiediamo conferma che non si intendano escludere causali di danno normalmente esclusi dal mercato quali bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, mareggiate, penetrazioni di acque marine, per le quali non sono inoltre previsti limiti, scoperti, franchigie. Quanto sopra anche in considerazione dell’operatività della polizza in tutto il territorio nazionale - Art.2.1 Esclusione Cyber: rileviamo che l’articolo contiene la seguente reinclusione “Fermo quanto sopra statuito restano inclusi in copertura: i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell’esclusione Cyber”. Chiediamo conferma trattasi di refuso posto che la polizza non copre danni corporali di alcun genere. Chiediamo inoltre cosa debba intendersi per danni materiali a terzi - Art.2.1 Esclusione Cyber: chiediamo conferma che la clausola prevalga su ogni eventuale diversa diposizione di capitolato - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio alla sostituzione integrale dei disposti con le clausole di seguito riportate - Chiediamo se in caso di sinistro il limite per Maggiori Costi debba eventualmente sommarsi all’Indennità aggiuntiva o siano alternative tra loro - Art. 19 - Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro - Art. 19 - Differenziale storico-artistico: chiediamo se il limite riportato in tabella debba intendersi per sinistro o per sinistro e annualità assicurativa - Si chiede se tra i fabbricati assicurati siano presenti beni storici esenti imposte e se ne chiede eventualmente relativa indicazione della somma assicurata CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Attendiamo Vs. cortese riscontro. Grazie.

Risposta : Quesito n. 4


Risposta

- vedasi la statistica sinistri aggiornata, allegata alla risposta al quesito 1,con gli importi a riserva e integrata con la situazione al 31.03.2023;

- si elencano di seguito le principali caratteristiche limiti assuntivi/franchigie in corso:

Terremoto limite indennizzo €. 10.0000.000 scop.10% min €. 25.000,00 per ubicazione

Inondazione alluvione 40% della s.a. per ogni unità immobiliare con il limite globale di €.4.000.000,00

Allagamento limite indennizzo €. 500.000,00 franchigia €. 5.000,00

Eventi atmosferici 70% della s.a. per ogni unità immobiliare con il limite globale di €.10.000.000,00 franchigia €. 2.000 per ubicazione

Stop Loss €.60.000.000,00

Franchigia frontale €. 500,00

Con riferimento alle garanzie Eventi atmosferici e Terrorismo, si conferma che i limiti sono per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati.

Si conferma che anche ove proposta elevazione dei limiti per le garanzie oggetto di miglioria, continuerà ad operare il sotto limite in percentuale per ogni unità immobiliare se previsto.

In riferimento ai beni esclusi vedasi l’art.3 “Beni esclusi dall’assicurazione” sezione 2 di polizza.

Si conferma che in riferimento all’art.5 della sezione 1 è prevista la facoltà per il Contraente di rinnovare di ulteriori anni 2 il contratto alle medesime condizioni economiche e normative in essere.

In merito alle esclusioni di polizza vedasi l’art. 2 – Esclusioni della sezione 2 e successivi articoli 2.1 e 2.2 ribadendo che nulla osta in caso di aggiudicazione all’inserimento delle clausole proposte di Esclusione Cyber risk” Property, “MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI” ed esclusione rischio MALATTIE PANDEMICHE.

Si conferma che in caso di sinistro la garanzia “Maggiori Costi” dovrà eventualmente sommarsi alla garanzia “Indennità aggiuntiva” nei limiti previsti nel capitolato speciale.

Si conferma che la garanzia “Differenziale storico-artistico” di cui all’art.19 del capitolato speciale è prestata nel limite riportato in tabella per sinistro.

Per quanto riguarda il dettaglio degli immobili si rimanda alla stima pubblicata ed eseguita da società Praxi spa





Chiarimento PI129031-23

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023 09:35

Domanda : Quesito n. 3 VI CHIEDO CORTESEMENTE SE LA MARCA DA BOLLO È DI EURO 16,00? GRAZIE

Risposta :

Quesito n. 3

Risposta

Si conferma che la marca da bolla dovrà essere di euro 16,00

Chiarimento PI127664-23

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023 09:05

Domanda : Quesito 2 RICHIESTE DI CHIARIMENTO ? Relativamente al lotto ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO si riportano a seguire alcune richieste di chiarimento da riportare in gara. 1 - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente clausola “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto della emissione della polizza. “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui: • per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e • il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e • la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati. • La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.”

Risposta : Quesito 2

Risposta

In riferimento al quesito posto si rimanda alle esclusioni di polizza contenute all’art.2, 2.1 e 2.2 della sezione 2; tuttavia si conferma che nulla osta in caso di aggiudicazione all’inserimento di tale clausola.


Chiarimento PI127217-23

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023 08:54

Domanda : Quesito n.1 Buongiorno, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) Per i sinistri identificati con lo stato " acconto" sono previsti importi a riserva ancora in definizione ? 2) Sono presenti in garanzia impianti fotovoltaici e di quali valori ? 3) Premio attualmente in corso. Restiamo in attesa di Vs riscontro .

Risposta :

Quesito n.1

Risposta

1) Vedasi allegata statistica sinistri aggiornata con gli importi a riserva e integrata con la situazione al 31.03.2023.

2) Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici vedasi il dettaglio contenuto nella stima pubblicata ed eseguita da società Praxi spa.

3) Il premio attualmente in essere ammonta ad €. 177.338,33


Ultimo aggiornamento: 24-10-2023, 09:07