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Dati del bando

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
Ente appaltanteAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'SENECA'
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto5.110.375,72 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema24/03/2023
Termine richiesta chiarimenti13/04/2023 13:00
Termine presentazione delle offerte26/04/2023 14:00
Apertura busta amministrativa02/05/2023 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteCOME RIPORTATO NEL DISCIPLINARE DI GARA IL RIBASSO OFFERTO SARA' APPLICATO ESCLUSIVAMENTE SULL'AGGIO E NON SUL COSTO DEL PERSONALE. SI SPECIFICA CHE L'AGGIO PER OGNI CATEGORIA E' PARI AD EURO 0,70 PER OGNI ORA/LAVORATORE. L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'AGGIO PER IL TRIENNIO SUL QUALE SI APPLICHERA' IL RIBASSO E' PARI AD EURO 73.065,72 OLTRE IVA. L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SOLO COSTO PER IL PERSONALE PER IL TRIENNIO E' PARI AD EURO 2.285.569,23. L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO PER IL TRIENNIO (INCLUSO IL COSTO PER IL PERSONALE E L'AGGIO) E' PARI AD EURO 2.358.634,95 OLTRE IVA. IN RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', SI PRECISA CHE: - IL BANDO DI GARA E' STATO INVIATO ALLA GUUE IN DATA 23/03/2023 E, AL MOMENTO E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE: SI PROCEDERA' AD INDICARE IL NUMERO DELLA GAZZETTA UFFICIALE NON APPENA DISPONIBILE, NELLA SEZIONE AVVISI; - UN ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SARA' PUBBLICATO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE (LA REPUBBLICA E IL MESSAGGERO) E SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE (LA REPUBBLICA EDZIONE EMILIA ROMAGNA E IL GIORNALE ED. N/E EMILIA): SI PROCEDERA' AD INDICARE LE DATE DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AVVISI.

Allegati

Referenti

De Feudis Laura

telefono: 0516878141

Figliomeni Carlo Vincenzo

telefono: 0516878136

Bussolari Roberta

telefono: 0516878101
cellulare: 0516878141

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

CIG: 9725138DBF

Chiarimenti

Chiarimento PI108370-23

Ultimo aggiornamento: 13/04/2023 14:52

Domanda : 1. Capitolato di gara art 2 punto 11 e art. 3 lettera l) art. 9. Per quanto attiene le visite mediche e gli accertamenti preliminari all’assunzione, si evidenzia che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice, costituendo giusta causa di dimissioni del lavoratore in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi da parte della stessa. E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Alla luce di quanto esplicitato, si invita a rettificare quanto indicato atteso che l’adempimento può attenere alla sola sfera organizzativa delle visite e non sposta la responsabilità legale ed economica (propria dell’utilizzatore) in capo all’agenzia. 2. Capitolato di gara art 3-4. In ordine al periodo di prova di chiede di rettificare quanto esposto e di attenersi a quanto normato dall’art. 35 del CCNL delle ApL e segnatamente: il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. 3. Capitolato di gara art 3 lettera k). Si evidenzia che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono: 4. Sorveglianza sanitaria 5. Formazione: Specifica 6. Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi, rispetto protocolli COVID Si invita pertanto a rettificare. 7. Capitolato di gara art 3 lettera n). In ordine alla sostituzione del personale somministrato per atteggiamenti o comportamenti sconvenienti, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. 8. Capitolato di gara art 5. In merito alla produzione di buste paga, libro matricola ecc.., si evidenzia che la stessa avverrà nei limiti del GDPR 679.2016. 9. Capitolato di gara art. 8. Si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all’agenzia. si chiede, inoltre, di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. 10. Capitolato di gara art 18. Relativamente alla facoltà di recesso da parte dell’ente, si chiede di rettificare specificando che l’ente rimborserà l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.

Risposta :

1.Capitolato di gara art 2 punto 11 e art. 3 lettera l) art. 9. Per quanto attiene le visite mediche e gli accertamenti preliminari all’assunzione, si evidenzia che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice, costituendo giusta causa di dimissioni del lavoratore in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi da parte della stessa. E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Alla luce di quanto esplicitato, si invita a rettificare quanto indicato atteso che l’adempimento può attenere alla sola sfera organizzativa delle visite e non sposta la responsabilità legale ed economica (propria dell’utilizzatore) in capo all’agenzia.

1. A rettifica di quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto si specifica che sono in capo all’Impresa Utilizzatrice gli oneri in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che pertanto anche la visita medica pre-assuntiva è in carico all’utilizzatore.

2. Capitolato di gara art 3-4. In ordine al periodo di prova di chiede di rettificare quanto esposto e di attenersi a quanto normato dall’art. 35 del CCNL delle ApL e segnatamente: il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore.

2. Si specifica che l’art. 4 PERIODO DI PROVA è relativo all’Aggiudicatario ed ha per oggetto il contratto di somministrazione di lavoro interinale e NON i singoli contratti di lavoro che verranno attivati in corso di esecuzione del contratto d’appalto. Per quanto riguarda il periodo di prova del lavoratore somministrato a parziale rettifica di quanto indicato all’art. 3, lettera c) si richiama quanto previsto dall’art. 35 del CCNL delle APL.

3. Capitolato di gara art 3 lettera k). Si evidenzia che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:

4. Sorveglianza sanitaria

5. Formazione: Specifica

6. Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi, rispetto protocolli COVID

Si invita pertanto a rettificare.

3.Con la presente si specifica in relazione alle lettere k) e l) dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto che sono a carico dell’Impresa utilizzatrice gli oneri in tema di salute e sicurezza nonché, come specificato nella risposta al quesito n. 1), le visite mediche.

E’ in capo all’Impresa utilizzatrice la redazione del DVR, inoltre provvederà a fornire ai lavoratori somministrati anche:

- Addestramento;

- Esercitazioni emergenza;

- Formazione specifica, antincendio e Primo soccorso;

- DPI;

- protocolli Covid.

7. Capitolato di gara art 3 lettera n). In ordine alla sostituzione del personale somministrato per atteggiamenti o comportamenti sconvenienti, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.

7. Si specifica che la sostituzione del personale somministrato potrà aver luogo qualora vengano meno i requisiti professionali, per giusta causa e per giustificato motivo ovvero nei casi in cui viene meno l’elemento della fiducia costitutiva di rapporto di lavoro, nonché per il mancato superamento del periodo di prova. Si procederà a seguito di formale instaurazione di procedimenti disciplinari.

8. Capitolato di gara art 5. In merito alla produzione di buste paga, libro matricola ecc.., si evidenzia che la stessa avverrà nei limiti del GDPR 679.2016.

8. Si conferma.

9. Capitolato di gara art. 8. Si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all’agenzia. si chiede, inoltre, di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.

9.Si specifica, come anche riportato all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto che qualsiasi contestazione/inadempienze che possano generare l’applicazione di penali, saranno precedute da contraddittorio scritto e che nell’eventualità della comminazione delle sanzioni la stessa avverrà mediante apposita nota di debito.

Per la determinazione dell’ammontare delle penali si rimanda all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.

10. Capitolato di gara art 18. Relativamente alla facoltà di recesso da parte dell’ente, si chiede di rettificare specificando che l’ente rimborserà l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.

10. Come riscontrato nel quesito 3 bis, si specifica che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto d’appalto sarà garantito il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza con conseguente onere dell’impresa utilizzatrice di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15).


Chiarimento PI108032-23

Ultimo aggiornamento: 13/04/2023 14:43

Domanda : Spett.le Ente, Si chiede a codesto Spett.le Ente di conoscere il tasso medio di assenteismo dei lavoratori somministrati, in particolare si intende quello riferito ad assenze per malattia, infortuni, maternità e permessi. Cordiali saluti

Risposta :

Il tasso medio di assenteismo è pari a 4,59%.

Chiarimento PI104868-23

Ultimo aggiornamento: 13/04/2023 14:37

Domanda : Spett.le Asp, Sulla base dell’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro c.d. clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere: - Le mansioni e Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione - L’inquadramento di tali lavoratori - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione - L’attuale fornitore Cordiali saluti

Risposta :

In riferimento a:
- Le mansioni e Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione:
- L’inquadramento di tali lavoratori
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente

Si specifica che l’ALLEGATO 18 - ELENCO PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NEL SERVIZIO riporta:
il numero degli operatori, la qualifica ed il livello, la mansione, il CCNL di riferimento, la tipologia di contratto (determinato/indeterminato), il rapporto di lavoro (part-time/tempo pieno), il monte ore settimanali, la data di assunzione e la data di fine contratto ed il fornitore uscente.

- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi

Posto che non è facilmente riscontrabile nel breve periodo la media relativi agli ultimi 36 mesi, si comunica che la durata media dei contratti in essere è pari a 22 mesi.

- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione

Tutte le risorse interessate sono idonee alla mansione, inoltre il personale interessato dalla clausola sociale sarà in possesso della formazione di cui al D.Lgs. 81/2008.

- L’attuale fornitore

L’attuale fornitore è Orienta S.p.A..

Chiarimento PI110528-23

Ultimo aggiornamento: 13/04/2023 13:57

Domanda : INTEGRAZIONE A QUESITO N. 3 1) Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati. 4) il tasso medio di assenteismo registrato 9) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15)

Risposta :

1) Tutte le risorse interessate dalla clausola sociale saranno in possesso della formazione richiesta.

4) Il tasso medio di assenteismo registrato è pari al 4,59%.

9) Si conferma.


Chiarimento PI099483-23

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023 11:09

Domanda : Spett.le S.A. siamo a richiedervi di riscontrare ai seguenti chiarimenti: 1) Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati. 2) nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208. 3) Ai sensi dellart.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente. 4) il tasso medio di assenteismo registrato 5)in merito all'offerta economica si chiede se le festività infrasettimanali ricadenti nella durata dell'appalto sono da fatturare alla stessa tariffa delle ore ordinarie 6) si chiede di indicare a quanto ammontano le spese di pubblicazione del bando e registrazione del contratto di appalto appalto 7) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito. 8) In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. 9) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15) 10) si chiede di confermare che il presente appalto è regolato anche, oltre che dalle norme esplicitate ed i relativi rinvii, anche dal D.Lgs.81/2015 11) relativamente alla ritenuta da voler applicare evidenziamo quanto segue. Sebbene il nuovo comma 5 bis art-30 abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente" In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva" , questo non trova applicazione nell'istituto che ci interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto dettato con precipuo riferimento alla figura dell'appalto. La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante procederà con la liquidazione finale. E' di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci nè il collaudo nè tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione. In ragione di quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture secondo le modalità ordinarie. 12) in merito all'applicazione della clausola sociale chiediamo di specificare l'attuale fornitore. 13) in merito alla relazione tecnica chiediamo se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Risposta :

SI SPECIFICA CHE I QUESITI N. 1, 4 E 9 VERRANNO RISCONTRATI CON UNA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE.

2) Il Capitolato Speciale d’Appalto al punto K) dell’Art. 3 “MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO” prevede che “ASP Seneca osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel T.U. in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro; ASP Seneca si impegna altresì ad informare l’Agenzia dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti. L’Agenzia si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore stesso svolgerà presso ASP Seneca”.

3) Il Capitolato Speciale d’Appalto al punto 11 dell’Art. 2 “DURATA, CORRISPETTIVO E VALORE DELL’APPALTO” specifica che il corrispettivo dovrà ricompensare tra le altre:

- Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione e visite previste dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sempre il Capitolato Speciale d’Appalto al punto L) dell’Art. 3 “MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO” prevede che “L’Agenzia è obbligata ad effettuare sul personale prescelto, prima dell’inserimento nei servizi di ASP Seneca, i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena e incondizionata idoneità alle mansioni. L’Agenzia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e ss.mm.ii. come integrato dal D.lgs. n.38/2000.

5) Si specifica che le festività infrasettimanali NON dovranno essere fatturate alla stessa tariffa delle ore ordinarie.

6) Si specifica che i costi di pubblicazione del bando sono stati pubblicati sulla piattaforma con comunicazione in data 31/03/2023 con Prot.n. 3463. Il contratto verrà registrato solo in caso d’uso pertanto non ci sono spese di registrazione. Le marche da bollo di importo pari ad Euro 16,00, calcolate su n. 1 copia dello schema di contratto sono n. 6, in caso di richiesta di un’ulteriore copia conforme bollata il numero delle marche verrà raddoppiato. Si specifica che il numero corretto delle stesse sarà determinato solo in sede di redazione del contratto definitivo. Si specifica altresì che i costi di pubblicazione relativi all’esito della procedura saranno determinati alla conclusione della procedura stessa e pubblicati sulla piattaforma SATER non appena quantificati.

7) Si specifica che a rettifica di quanto riportato nei documenti di gara APL è titolare autonomo del trattamento e NON tratterà per conto di ASP i dati personali. La APL sarà titolare autonomo per i dati del dipendente somministrato ed ASP sarà anch’essa titolare autonomo per quanto di sua competenza.

8) Si specifica che per mero errore materiale all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto è stata prevista l’obbligatorietà in capo all’Agenzia aggiudicataria di costituire una polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, per un massimale di Euro 1.000.000,00 per sinistro. Si sottolinea che come previsto dalla Legge e come altresì confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 31889 del 6 dicembre 2019 che ha affermato “qualora il lavoratore sia in missione, la responsabilità ex art. 2049 c.c. grava sull’utilizzatore, cioè sul soggetto che detta missione ha concretizzato inserendo il lavoratore nella sua organizzazione imprenditoriale, ovvero incastonandolo nel suo interesse nel senso di esigenza organizzativa, nella sua direzione e nel suo controllo, così da integrare l’occasionalità necessaria sottesa a siffatta responsabilità” la polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi NON è dovuta.

10) Come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto all’Art. 1 “OGGETTO DEL SERVIZIO” il presente appalto di servizio è anche regolamentato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015.

11) L’art. 30, comma 5-bis, del Codice trova applicazione anche negli appalti di servizi, e, nella fattispecie, nell’appalto di servizio di somministrazione di lavoro. La ritenuta dello 0,50% ha la funzione di garantire la regolarità contributiva che verrà verificata in seguito al rilascio del certificato di verifica di conformità, attraverso il documento unico di regolarità contributiva. In ogni caso, poiché l’art. 23 D.Lgs. 276/2003 stabilisce che “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali” e, quindi, la stazione appaltante potrebbe essere chiamata a corrispondere i predetti trattamenti retributivi e contributivi, la garanzia di cui all’art. 30 si rende vieppiù necessaria. Pertanto la previsione indicata nei documenti di gara rimane invariata.

12) L’attuale fornitore è la Società Orienta S.p.A..

13) Si specifica che sarà possibile allegare curricula vitae e che gli stessi non concorreranno al limite riservato all’elaborato tecnico.


Chiarimento PI093535-23

Ultimo aggiornamento: 28/03/2023 11:40

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere se le risorse lavoreranno su 5 o 6 giorni. In caso di discordanza, chiediamo gentilmente di segnalare quali figure lavorano su 5 e quali su 6 giorni. Grazie

Risposta :

Si specifica che le risorse che lavoreranno su 6 giorni sono gli Infermieri e gli Operatori Socio Sanitari.

Le risorse che lavoreranno su 5 giorni sono:

- Fisioterapisti;

- Psicologi;

- Assistenti sociali;

- Educatore professionale;

- Animatore;

- Istruttore amministrativo;

- Istruttore direttivo.

Il RUP

Laura De Feudis

Chiarimento PI093469-23

Ultimo aggiornamento: 28/03/2023 11:40

Domanda : Spett.le Ente, riguardo al requisito c) di capacità tecnica e professionale pagina 15 Disciplinare, siamo a richiedere se per servizi analoghi si possano intendere due servizi di somministrazione di qualsiasi tipologia (mansioni svolte, CCNL,...). Grazie

Risposta :

Per servizi analoghi si intendono i servizi di somministrazione di lavoro per le mansioni indicate all’Art. 1 – “Oggetto del Servizio” del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il RUP

Laura De Feudis

Ultimo aggiornamento: 21-07-2023, 15:25