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Dati del bando

PNRR-PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO NIDO A CENTO (FE) NELLA FRAZIONE DI ALBERONE”
Ente appaltanteCOMUNE DI CENTO
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto965.218,51 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema27/03/2023
Termine richiesta chiarimenti13/04/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte26/04/2023 09:00
Apertura busta amministrativa26/04/2023 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

E' PREVISTA L'APPLICAZIONE DI CAM SPECIFICI

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Contri Beatrice

telefono: 0516843271

Manferrari Cristina

telefono: 0516843230

Roccato Elisabetta

telefono: 0516843250

Belmonte Gesuela

telefono: 0516843249

Cig

Lotto 1appalto integrato Nido Alberone

CIG: 97304372A2
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI110118-23

Ultimo aggiornamento: 14/04/2023 12:23

Domanda : Si chiede se l'impresa può partecipare come operatore singolo avendo al suo interno professionisti in possesso dei requisiti richiesti per la progettazione.

Risposta :

L’art. 59, comma 1-bis del d.lgs. n. 50/2016 (regolante l’appalto integrato) stabilisce nel secondo periodo quanto segue:

I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”.

Conseguentemente, l’operatore economico che voglia prendere parte alla gara come operatore singolo (partecipazione monosoggettiva), può:

a) dimostrare di possedere attestazione SOA per la progettazione e per l’esecuzione;

b) dimostrare di possedere l’attestazione SOA per la sola esecuzione dei lavori e i requisiti per la progettazione mediante indicazione (in sede di offerta) di un progettista in possesso di tali requisiti.

Qualora l’operatore economico sia in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, è tenuto a documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.


Chiarimento PI103132-23

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023 17:33

Domanda : La presente per porre alla Vs attenzione i seguenti quesiti: 1. E' possibile indicare il subappalto al 100% ( cosiddetto subappalto qualificante) per le categorie OS 32 ed OG 11, essendo in possesso dei relativi requisiti riferiti alla categoria prevalente? 2. Per le categorie di progettazione esecutiva, si richiede se la categoria superiore E.22 può assorbire la categoria E.08 al fine di dimostrare il possesso dei requisiti.

Risposta :

Risposta al Quesito n.1:

E’ consentita la partecipazione alla presente procedura di gara anche al concorrente che non sia in possesso della qualificazione nelle categorie OG 11 e OS32 purché qualificato, per la categoria prevalente (OG1), con una classifica corrispondente all’importo totale dei lavori (pari a €. 915.000) e purché si impegni, con specifica dichiarazione, per l’esecuzione dei lavori stessi, a subappaltare (mediante il c.d. subappalto qualificante) le opere scorporabili delle categorie OG 11 e OS32 a imprese in possesso della relativa qualificazione.

La dichiarazione del subappalto delle lavorazioni per le opere scorporabili delle categorie OG 11 e OS32 deve essere riportata nella parte II, sezione D del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). L’operatore economico non ha l’obbligo di indicare i riferimenti identificativi delle imprese cui intende subappaltare le lavorazioni.

L’operatore economico può eventualmente evidenziare il subappalto qualificante nell’istanza di partecipazione.

Risposta al Quesito n. 2:

Il paragrafo V.1. delle Linee-guida Anac n. 1 precisa che ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”.

Conseguentemente poiché la categoria E.22 (Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico) ha un grado di complessità pari a 1,55, risulta idonea a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da minore complessità (c.d. assorbimento) , quali quelli per la realizzazione di asili nido e scuole materne riferiti alla categoria E.08, indicata nel bando di gara (e che ha un grado di complessità pari a 0,95).

Ultimo aggiornamento: 31-05-2023, 14:19