Salta al contenuto

Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO
Ente appaltanteCOMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto17.734,08 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema30/03/2023
Termine richiesta chiarimenti10/04/2023 18:00
Termine presentazione delle offerte17/04/2023 10:00
Apertura busta amministrativa17/04/2023 11:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Palladini Maurizio

telefono: 0524580132
cellulare: 0524580135

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

CIG: 97349173A5

Chiarimenti

Chiarimento PI106694-23

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023 14:09

Domanda : Buongiorno, la scrivente agenzia ha iniziato attività a fine 2019. Può ritenere assolto il requisito indicando il fatturato (riferito, nel complesso, alla sola attività di somministrazione di lavoro temporaneo) dichiarando il fatturato specifico, in attività di somministrazione, nel triennio 2020-2021-2022 la cui somma complessivamente diviso i 3 anni di riferimento (2020-2021-2022) supera 68.044,29 €? Cordiali Saluti

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 07/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1: Si comunica che è possibile dimostrare il richiesto requisito del fatturato specifico parametrandolo agli anni di effettiva esistenza dell’impresa e che si può ritenere assolto il requisito dichiarando il fatturato specifico medio annuo del triennio 2020-2021-2022.


Chiarimento PI106595-23

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023 14:08

Domanda : Spett.li Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza, in riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede cortese conferma che per filiale ovvero sportello attivo, si possa intendere un ufficio dotato di computer, telefono, fax ed e-mail, in grado di garantire assistenza in materia di Somministrazione di Personale; 2. si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo, realizzato dai lavoratori somministrati, nel precedente appalto; 3. Si chiede di indicare l'importo, anche presunto, delle spese contrattuali che saranno poste in carico all'Agenzia aggiudicataria; 4. Si chiede conferma che per la stesura della relazione tecnica non sia previsto un carattere ed interlinea particolare da utilizzare. 5. Si chiede conferma che nel computo delle 10 facciate previsti per la relazione tecnica siano esclusi l’indice e la copertina; 6. Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità; 7. Si chiede se sia prevista la clausola sociale e in caso affermativo il numero dei lavoratori attualmente in forza e l'APL che attualmente li somministra; sempre in caso di esito affermativo chiediamo, quindi, di specificare oltra al numero: mansione, livello, monte orario e la durata media dei singoli contratti di somministrazione; 8. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque, fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 07/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1: Si rimanda a quanto previsto dal decreto 10 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in cui si esplicitano le caratteristiche richieste per i locali di esercizio dell'attività di somministrazione lavoro;

RISPOSTA A QUESITO N.2: Si comunica che la richiesta non è pertinente ed il dato non è disponibile;

RISPOSTA A QUESITO N.3: Relativamente alle spese di stipula del contratto, si comunica che saranno indicativamente pari ad € 1,182,31 per diritti di segreteria, € 245 per imposta di registro e di bollo sul contratto ed i valori bollati degli allegati al contratto non quantificabili al momento;

RISPOSTA A QUESITO N.4: Ai sensi dell'art. 9a) del capitolato speciale d'appalto, il carattere da utilizzare è Arial 11, interlinea singola;

RISPOSTA A QUESITO N.5: Si comunica che nel computo delle 10 facciate previste per la relazione tecnica sono inclusi indice e copertina;

RISPOSTA A QUESITO N.6: Si conferma quanto esposto dal richiedente, salvo quanto previsto dall'art. 17.1 del disciplinare di gara;

RISPOSTA A QUESITO N.7: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice, in quanto la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici.

RISPOSTA A QUESITO N.8: In relazione all'eventualità di recesso dell'amministrazione si rimanda alla disciplina sul recesso descritta all'art. 109 del codice dei contratti.


Chiarimento PI106452-23

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023 14:04

Domanda : • Si chiede cortesemente di sapere se è prevista la cosiddetta “clausola sociale” e in caso positivo: o Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione o L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; o La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente o La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi o La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione o L’attuale fornitore • Si chiede cortesemente se è possibile produrre degli allegati all’offerta tecnica

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 07/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N. 1: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice, in quanto la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici.

RISPOSTA A QUESITO N. 2: Con riferimento al criterio di valutazione sull'esperienza all'art. 9 del capitolato d'appalto si comunica che solo ed esclusivamente per il p. 6 della relazione tecnica è consentito, qualora i servizi svolti fossero in numero consistente, di descriverli in un allegato sintetico in aggiunta alla relazione tecnica.


Chiarimento PI106448-23

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023 14:03

Domanda : CAPITOLATO Art. 8 - Si segnala che l’Agenzia non è legittimata – tranne che nei casi in cui per la posizione oggetto di selezione la verifica sia prevista ex lege – a richiedere al lavoratore somministrato candidato alcuna autocertificazione e/o dichiarazione relativamente al godimento dei diritti civili e politici. - In relazione al permesso di soggiorno, nel rispetto della normativa sulla privacy l’Agenzia potrà produrre idonea autocertificazione che dia evidenza della data del rilascio e della scadenza, ma non potrà produrne copia; - Si segnala che nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina, l’Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere la relativa autocertificazione solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e, laddove esista, solo con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. Alla luce di tale premessa si chiede se Codesta Stazione appaltante intenda porre in capo all'Apl la richiesta ai lavoratori somministrati dei casellari giudiziari/carichi pendenti o autocertificazioni; - Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità; Art.9 Considerato che il criterio di valutazione è l’esperienza si chiede di poter circoscrivere la richiesta all’indicazione del solo numero di lavoratori somministrati per singolo anno senza dettagliare committenza e contratto che potranno essere comunque richiesti a comprova in sede di valutazione. Si chiede inoltre di specificare quali sono i sub-criteri in base ai quali saranno distribuiti i 18 punti (ad es. X punti per X lavoratori somministrati ecc.); Art.10 Si chiede di ricevere le risultanze delle timbrature entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica; Art.13 In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata; Art.17 Si chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); Art. 18 Si segnala che l'Agenzia potrà esclusivamente impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell'imminenza di uno sciopero; Art. 26 Si chiede di quantificare le spese contrattuali in carico all’aggiudicatario.

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 07/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1-2-3: È ammessa la dichiarazione unica sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti sottoscritta dal somministrato. Si conferma che le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate saranno a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice.

RISPOSTA A QUESITO N.4: Si conferma che sarà in capo all'utilizzatore l'obbligo di adottare le misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza;

RISPOSTA A QUESITO N.5: Con riferimento al criterio di valutazione sull'esperienza all'art. 9 del capitolato d'appalto si comunica che solo ed esclusivamente per il p. 6 della relazione tecnica è consentito, qualora i servizi svolti fossero in numero consistente, di descriverli in un allegato sintetico in aggiunta alla relazione tecnica. Si precisa inoltre che non ci sono subcriteri predefiniti per la distribuzione dei 18 punti;

RISPOSTA A QUESITO N.6: Si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

RISPOSTA A QUESITO N.7: Si conferma che troverà applicazione la normativa richiamata nel presente quesito;

RISPOSTA A QUESITO N.8: In caso di recesso si applica l'art.109 del Dlgs 50/2016;

RISPOSTA A QUESITO N.9: Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

RISPOSTA A QUESITO N.10: Relativamente alle spese di stipula del contratto, si comunica che saranno indicativamente pari ad € 1,182,31 per diritti di segreteria, € 245 per imposta di registro e di bollo sul contratto ed i valori bollati degli allegati al contratto non quantificabili al momento.


Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice, in quanto la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici.


Chiarimento PI105344-23

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023 14:00

Domanda : Buongiorno si richiede chiarimento per il punto 6 della relazione tecnica che recita testualmente: Esperienza nella somministrazione di lavoro temporaneo per la pubbliche amministrazioni comprese nell'art 1 , comma 2 del dlgs 165/2001 : indicare per gli ultimi 5 anni (2018-2019-2020- 2021- 2022) solari il numero di operatori somministrati suddivisi per: anno/oggetto del contratto CIG /committente E PIU' PRECISAMENTE IL MODO DI ELENCARE TALI SERVIZI VISTO CHE SONO UN NUMERO ELEVATO PER OGNI ANNO DEI 5 RICHIESTI. INOLTRE LE PAGINE UTILIZZATE PER ELENCARE I SERVIZI DEVONO ESSERE COMPRESE NELLE 10 PAGINE DELLA RELAZIONE TECNICA? a meno che codesta amministrazione non preveda un numero minimo per ogni anno e relativo fatturato minimo per ogni anno. Saluti

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 06/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1 Per elencare i servizi svolti si fornisce di seguito tabella esemplificativa:

Anno xxxx

Oggetto in forma sintetica

Cig (derivato o madre)

Ente committente




Si conferma che le pagine relative alla relazione tecnica devono essere al massimo 10.

Solo ed esclusivamente per il p. 6 della relazione tecnica è consentito, qualora i servizi svolti fossero in numero consistente, di descriverli in un allegato sintetico di seguito e in aggiunta alla relazione tecnica.

Si precisa inoltre che non è stato stabilito un limite massimo/minimo per i servizi svolti dai partecipanti.


Chiarimento PI101786-23

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023 13:57

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti: 1) se vi è un carattere, interlinea, da rispettare nella redazione dell’elaborato 2) se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato 3) se è prevista la clausola sociale e in caso affermativo indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra; sempre in caso di esito affermativo chiediamo, quindi, di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario 4) in merito alla presenza o meno della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere anche il dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato con le precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato. 5) nel caso in cui dovesse essere prevista l'applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere il pregresso maturato da ciascun lavoratore, la tipologia contrattuale a tempo determinato o tempo indeterminato nonchè qual'è il limite temporale stabilito dalla contrattazione di secondo livello per il ricorso alla somministrazione 6) relativamente alla clausola sociale, di indicare il nome dell'APL che attualmente somministra personale 7) se, ai fini di redigere percorsi formativi mirati, sia possibile meglio specificare i profili professionali richiesti con relative mansioni In merito all'offerta economica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti: 1) Se si può esplicitare la base su cui dovrà essere applicato il margine 2) Si chiede se le festività infrasettimanali ricadenti nella durata dell’appalto sono da fatturare alla stessa tariffa delle ore ordinarie In considerazione di quanto disposto dal CCNL di categoria applicato da codesta Spettabile Stazione Appaltante previsto per il trattamento delle festività infrasettimanali e domenicali non lavorate, si chiede conferma dell’applicazione di quanto previsto dal CCNL succitato con relativo addebito del costo sostenuto. 3) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo. le festività infrasettimanali e domenicali potranno essere rifatturate al pari della tariffa ordinaria (costo del lavoro + margine)? Le assenze a vario titolo potranno essere rifatturate al pari della tariffa ordinaria (costo + margine)? 4) Se le festività infrasettimanali sono a carico dell'agenzia o se possono essere fatturate separatamente - Con riferimento ai DPI in dotazione ai lavoratori somministrati e alla sorveglianza sanitaria, si chiede di uniformare la prescrizione al dettato normativo, prevedendo che i citati dispositivi siano forniti a cura dell’ente utilizzatore che si assume tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40CCNL Agenzie per il lavoro.Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti ALTRO: 1) In ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 2) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito. In attesa di riscontri, porgiamo cordiali saluti

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 03/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1: Ai sensi dell'art. 9a) del capitolato speciale d'appalto, il carattere da utilizzare è Arial 11, interlinea singola;

RISPOSTA A QUESITO N.2: Sì, è possibile ma devono essere compresi nel limite delle 10 facciate A4 previste dall'art. 9a) del capitolato speciale d'appalto;

RISPOSTA A QUESITO N.3: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice, in quanto la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici.

RISPOSTA A QUESITO N.4: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice, in quanto la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici. Relativamente al pregresso lo stesso è stato molto variegato e variabile in base alle esigenze contingenti dell'Amministrazione che si sono presentate. Non ci sono accordi integrativi che derogano i limiti temporali previsti dalla normativa vigente;

RISPOSTA A QUESITO N.5: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici.

RISPOSTA A QUESITO N.6: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici.

RISPOSTA A QUESITO N.7: I profili descritti nel capitolato sono già rispondenti alla disciplina contrattuale e normativa vigente. E' rimessa alla competenza dei partecipanti alla gara l'indicazione dei percorsi mirati sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara che saranno oggetto di valutazione tecnica.

RISPOSTA A QUESITO N.8: Si rimanda all'art. 3 del disciplinare di gara in cui è esplicitato l'importo a base di gara e all'art. 16 offerta economica. Si ribadisce per ulteriore chiarezza che sulla scheda “modello offerta economica” occorre indicare il mark up orario offerto mentre sul portale SATER andrà indicato il valore assoluto ottenuto moltiplicando il mark up orario offerto per le ore indicate nella tabella A) art.4 del capitolato. In caso di discordanza fra i due valori farà fede il valore assoluto indicato su SATER dal quale verrà calcolato il mark up orario suddividendolo per le ore della tabella A) art.4 del capitolato;

RISPOSTA A QUESITO N.9: Si conferma l’applicazione di quanto previsto dal CCNL con relativo addebito del costo sostenuto;

RISPOSTA A QUESITO N.10: Si conferma che le assenze a vario titolo potranno essere rifatturate al pari della tariffa ordinaria (costo + margine) e che le festività infrasettimanali e domenicali potranno essere rifatturate al pari della tariffa ordinaria;

RISPOSTA A QUESITO N.11: Si comunica che le festività infrasettimanali non andranno fatturate separatamente ma dettagliate nella fattura. Si conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore;

RISPOSTA A QUESITO N.12: In relazione all'eventualità di recesso dell'amministrazione si rimanda alla disciplina sul recesso descritta all'art. 109 del codice dei contratti.

RISPOSTA A QUESITO N.13: Si chiarisce che all'atto della presa di servizio, i lavoratori somministrati verranno nominati Incaricati del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 5, 24, 19 e 32 del Regolamento UE n. 2016/679.


Chiarimento PI101242-23

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023 13:53

Domanda : • si chiede di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. • art. 16 capitolato di gara. Si chiede di precisare che laddove l’Azienda comminasse delle penali, gli importi dovuti all’agenzia non saranno decurtati sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento ma verrà emessa apposita nota di debito. • art. 16 capitolato di gara. In caso di recesso da parte dell’Ente, si chiede di rettificare specificando che quest’ultimo rimborserà l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 03/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1: Si comunica che per l'applicazione di eventuali penali si fa riferimento all'art. 113 bis del codice degli appalti;

RISPOSTA A QUESITO N.2: Si precisa che come definito all'art. 16 del capitolato: “L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano”, l'applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta sugli importi delle fatture emesse.


RISPOSTA A QUESITO N.3: In caso di recesso si applica l'art.109 del Dlgs 50/2016 e l'importo sarà calcolato in base ai commi 1 e 2 del summenzionato articolo.


Chiarimento PI100161-23

Ultimo aggiornamento: 11/04/2023 13:50

Domanda : Spett.le Ente, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1. le assenze a vario titolo, poste in essere dai lavoratori, potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria (costo del lavoro + margine)? 2. è applicata la clausola sociale ex art. 50 D.Lgs. 50/2016? In caso affermativo quante e quali sono le risorse coinvolte? Grazie

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 31/03/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1: Si conferma che le assenze a vario titolo, poste in essere dai lavoratori, potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria (costo del lavoro + margine), ad esclusione delle assenze non retribuite;

RISPOSTA A QUESITO N.2: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice, poichè la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici.



Chiarimento PI106435-23

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023 14:26

Domanda : si chiede conferma che l’offerta economica sia un margine €/h inferiore a € 1,96 come indicato all’art. 16 offerta economica – disciplinare di gara e non un margine % come invece richiesto nel modello offerta economica

Risposta : Si allega il modello offerta economica corretto.

Chiarimento PI100936-23

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023 10:03

Domanda : Gentilissimi, avendo codesto operatore economico cominciato l'attività a fine 2018 ritiene assolto il requisito rapportando il fatturato medio annuo al numero di mesi di attività. Cordialmente

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 03/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1: Si comunica che è possibile dimostrare il richiesto requisito del fatturato specifico parametrandolo agli anni di effettiva esistenza dell’impresa.


Chiarimento PI105609-23

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023 10:00

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, in merito alle festività infrasettimanali remunerate nel compenso di servizio, si precisa che l'evento è un elemento aleatorio e non programmabile durante il periodo del contratto oltre ad essere un diritto del lavoratore previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali. Pertanto si chiede conferma che le festività godute dai lavoratori in somministrazione saranno fatturate al verificarsi alla stessa tariffa dell'ora ordinaria. Cordiali Saluti

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 06/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1: Si conferma che le festività infrasettimanali potranno essere fatturate alla stessa tariffa dell'ora ordinaria.



Chiarimento PI104551-23

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023 09:58

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, riportiamo i seguenti chiarimenti: • Come previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all’articolo 1, comma 330, che “per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza” si chiede conferma che una tantum sarà fatturata al verificarsi con applicazione del margine offerto in gara. • In merito al criterio di valutazione n. 6 rispetto all’Esperienza dell’APL, si chiede conferma che sarà l’indicazione del CIG sia alternativo al Committente in quanto molti servizi continuativi possono prevedere più CIG o possono essere avere un CIG Derivato a seguito del CIG Madre presente in Accordi Quadri e/o Convenzioni Cordiali Saluti

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 06/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1: L'emolumento accessorio una tantum è previsto per l'anno 2023 (Legge 197/2022), per gli anni 2024 e 2025 se dovuto.

Si conferma che potrà essere fatturata al verificarsi con l'applicazione del margine offerto in gara;

RISPOSTA A QUESITO N.2: Si chiede di indicare il committente ed almeno un CIG, originario o derivato, per ogni committente.


Chiarimento PI103217-23

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023 09:51

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, riportiamo i seguenti chiarimenti: • In merito ai costi indicati per i profili professionali operatore esperto socio educativo ausilliario/operatore esperto socio educativo cuoco, si evince che il costo orario indicato risulta più alto rispetto agli elementi minimi previsti dal CCNL 2019-2021 per gli operatori esperti; pertanto si chiede di indicare i valori mensili previsti compreso minimo tabellare, IVC 2022-2024, Indennità di Comparto e Art. 32, ulteriori indennità di mansione, PAT e Voce INAIL; • In merito al costo indicato come Funzionario Educatore, si evince che il costo orario indicato risulta più alto rispetto agli elementi minimi previsti dal CCNL 2019-2021 per i funzionari come si riscontra per gli amministrativo contabile/tecnico; pertanto si chiede di indicare i valori mensili previsti compreso minimo tabellare, IVC 2022-2024, Indennità di Comparto, ulteriori indennità di mansione, PAT e Voce INAIL. Cordiali Saluti

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 04/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITI N.1 – 2: Si riporta la tabella esplicativa con le voci del costo orario

voci per calcolo costo orario rif tabella A art 4 capitolato

note

COSTO BASE TABELLARE (CON ELEM. PEREQUATIVO) (per 13 mesi)


Ivc (per 13 mesi)


Ind. Di comparto (per 12 mesi)


quota indennità una tantum

Prevista per l'anno 2023 (legge di bilancio 2023) , per gli anni 2024-2025 se dovuta

indennità art 4 c 3 (per 12 mesi)

Solo operatore esperto socio educativo

Indennità art 6 asilo (per 12 mesi)

Solo per funzionario educatore

Indennità art 37 c1 (per 12 mesi)

Solo per funzionario educatore

indennità educatrici (x10 mesi)

Solo per funzionario educatore

rateo 13^


rateo ferie


rateo festività sopresse


Inail 1% carico agenzia

0,128 operatore esperto socio educativo - € 0,158 per funzionario educatore - € 0,141 per istruttore - € 0,152 per funzionario

Altri oneri e contribuzione dovuti dall'agenzia


totale costo orario su cui applicare margine


Chiarimento PI104738-23

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023 09:49

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, chiediamo, cortesemente, di chiarire il livello di inquadramento per i profili indicati all’art. 4 del capitola In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 06/04/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1: Si comunica che tutti i profili indicati all'art.4 del capitolato sono inquadrati al livello 1.


Chiarimento PI099804-23

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023 09:47

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti 1. in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria ( disciplinare art. 6.2 ) chiediamo conferma che il fatturato richiesto è da intendersi come fatturato globale (relativo a tutte le attività svolte dal concorrente) e non come fatturato specifico ( derivante dalla sola attività di somministrazione) ; si chiede inoltre di specificare l’importo annuo posto a base di gara; 2. al fine di una corretta elaborazione del costo orario del lavoro in sede di determinazione dell’offerta economica, chiediamo la possibilità di conoscere il quadro economico e tutte le voci utilizzate per quantificare i corrispettivi orari indicati all’art. 4 del capitolato; 3. chiediamo conferma che per il presente affidamento si farà applicazione alla c.d. “clausola sociale”. In caso affermativo, al fine di eliminare la asimmetria informativa tra la società uscente e la società entrante in termini di possesso di informazioni chiediamo quindi: - l’attuale numero di lavoratori con il contratto di somministrazione; - Se sono contratti a tempo determinato o indeterminato e i l numero di lavoratori per ognuno delle due tipologie contrattuali - l’attuale fornitore; - eventuali agevolazioni contributive in dote ai lavoratori e riconosciute all’Ente 4. Relativamente alla registrazione del contratto ai diritti di segreteria nonché di tutte le spese inerenti la stipula del contratto, nessuna esclusa, siamo a richiedervi di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo. 5. Relativamente alle spese di pubblicazione siamo a richiedervi di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo. Cordiali Saluti

Risposta :

In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 31/03/2023 si comunica:

RISPOSTA A QUESITO N.1: Si intente il fatturato riferito, nel complesso, alla sola attività di somministrazione di lavoro temporaneo. L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 68.044,29 + iva.

RISPOSTA A QUESITO N.2: Si allega tabella esplicativa

voci per calcolo costo orario rif tabella A art 4 capitolato

note

COSTO BASE TABELLARE (CON ELEM. PEREQUATIVO) (per 13 mesi)


Ivc (per 13 mesi)


Ind. Di comparto (per 12 mesi)


quota indennità una tantum

Prevista per l'anno 2023 (legge di bilancio 2023) , per gli anni 2024-2025 se dovuta

indennità art 4 c 3 (per 12 mesi)

Solo operatore esperto socio educativo

Indennità art 6 asilo (per 12 mesi)

Solo per funzionario educatore

Indennità art 37 c1 (per 12 mesi)

Solo per funzionario educatore

indennità educatrici (x10 mesi)

Solo per funzionario educatore

rateo 13^


rateo ferie


rateo festività sopresse


Inail 1% carico agenzia

0,128 operatore esperto socio educativo - € 0,158 per funzionario educatore - € 0,141 per istruttore - € 0,152 per funzionario

Altri oneri e contribuzione dovuti dall'agenzia


totale costo orario su cui applicare margine


RISPOSTA A QUESITO N.3: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice, visto l’art. 31 del CCNL 2019 delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il quale stabilisce che “Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori giàutilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso” infatti la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti appalti pubblici vincolanti, anche per lavoratori somministrati.

Si riporta la tabella degli affidamenti lavoro interinale in corso e si comunica che le esigenze successive od ulteriori, rispetto a quelle illustrate nella tabella sottostante, saranno affidate all'aggiudicatario della presente procedura






RISPOSTA A QUESITO N.4: Relativamente alle spese di stipula del contratto, si comunica che saranno indicativamente pari ad € 1,182,31 per diritti di segreteria, € 245 per imposta di registro e di bollo sul contratto ed i valori bollati degli allegati al contratto non quantificabili al momento;


RISPOSTA A QUESITO N.5: Le spese di pubblicazione ammontano ad € 585,01.




Ultimo aggiornamento: 08-05-2023, 11:02