Domanda : Spett.le Stazione Appaltante In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti: 1) se vi è un carattere, interlinea, da rispettare nella redazione dell’elaborato 2) se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato 3) se è prevista la clausola sociale e in caso affermativo indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra; sempre in caso di esito affermativo chiediamo, quindi, di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario 4) in merito alla presenza o meno della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere anche il dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato con le precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato. 5) nel caso in cui dovesse essere prevista l'applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere il pregresso maturato da ciascun lavoratore, la tipologia contrattuale a tempo determinato o tempo indeterminato nonchè qual'è il limite temporale stabilito dalla contrattazione di secondo livello per il ricorso alla somministrazione 6) relativamente alla clausola sociale, di indicare il nome dell'APL che attualmente somministra personale 7) se, ai fini di redigere percorsi formativi mirati, sia possibile meglio specificare i profili professionali richiesti con relative mansioni In merito all'offerta economica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti: 1) Se si può esplicitare la base su cui dovrà essere applicato il margine 2) Si chiede se le festività infrasettimanali ricadenti nella durata dell’appalto sono da fatturare alla stessa tariffa delle ore ordinarie In considerazione di quanto disposto dal CCNL di categoria applicato da codesta Spettabile Stazione Appaltante previsto per il trattamento delle festività infrasettimanali e domenicali non lavorate, si chiede conferma dell’applicazione di quanto previsto dal CCNL succitato con relativo addebito del costo sostenuto. 3) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo. le festività infrasettimanali e domenicali potranno essere rifatturate al pari della tariffa ordinaria (costo del lavoro + margine)? Le assenze a vario titolo potranno essere rifatturate al pari della tariffa ordinaria (costo + margine)? 4) Se le festività infrasettimanali sono a carico dell'agenzia o se possono essere fatturate separatamente - Con riferimento ai DPI in dotazione ai lavoratori somministrati e alla sorveglianza sanitaria, si chiede di uniformare la prescrizione al dettato normativo, prevedendo che i citati dispositivi siano forniti a cura dell’ente utilizzatore che si assume tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40CCNL Agenzie per il lavoro.Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti ALTRO: 1) In ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 2) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito. In attesa di riscontri, porgiamo cordiali saluti
Risposta :
In riscontro ai Vs quesiti pervenuti sul portale SATER in data 03/04/2023 si comunica:
RISPOSTA A QUESITO N.1: Ai sensi dell'art. 9a) del capitolato speciale d'appalto, il carattere da utilizzare è Arial 11, interlinea singola;
RISPOSTA A QUESITO N.2: Sì, è possibile ma devono essere compresi nel limite delle 10 facciate A4 previste dall'art. 9a) del capitolato speciale d'appalto;
RISPOSTA A QUESITO N.3: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice, in quanto la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici.
RISPOSTA A QUESITO N.4: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice, in quanto la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici. Relativamente al pregresso lo stesso è stato molto variegato e variabile in base alle esigenze contingenti dell'Amministrazione che si sono presentate. Non ci sono accordi integrativi che derogano i limiti temporali previsti dalla normativa vigente;
RISPOSTA A QUESITO N.5: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici.
RISPOSTA A QUESITO N.6: Non si applica la clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice la presente è una procedura di gara di prima applicazione, che non segue precedenti e analoghi appalti pubblici.
RISPOSTA A QUESITO N.7: I profili descritti nel capitolato sono già rispondenti alla disciplina contrattuale e normativa vigente. E' rimessa alla competenza dei partecipanti alla gara l'indicazione dei percorsi mirati sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara che saranno oggetto di valutazione tecnica.
RISPOSTA A QUESITO N.8: Si rimanda all'art. 3 del disciplinare di gara in cui è esplicitato l'importo a base di gara e all'art. 16 offerta economica. Si ribadisce per ulteriore chiarezza che sulla scheda “modello offerta economica” occorre indicare il mark up orario offerto mentre sul portale SATER andrà indicato il valore assoluto ottenuto moltiplicando il mark up orario offerto per le ore indicate nella tabella A) art.4 del capitolato. In caso di discordanza fra i due valori farà fede il valore assoluto indicato su SATER dal quale verrà calcolato il mark up orario suddividendolo per le ore della tabella A) art.4 del capitolato;
RISPOSTA A QUESITO N.9: Si conferma l’applicazione di quanto previsto dal CCNL con relativo addebito del costo sostenuto;
RISPOSTA A QUESITO N.10: Si conferma che le assenze a vario titolo potranno essere rifatturate al pari della tariffa ordinaria (costo + margine) e che le festività infrasettimanali e domenicali potranno essere rifatturate al pari della tariffa ordinaria;
RISPOSTA A QUESITO N.11: Si comunica che le festività infrasettimanali non andranno fatturate separatamente ma dettagliate nella fattura. Si conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore;
RISPOSTA A QUESITO N.12: In relazione all'eventualità di recesso dell'amministrazione si rimanda alla disciplina sul recesso descritta all'art. 109 del codice dei contratti.
RISPOSTA A QUESITO N.13: Si chiarisce che all'atto della presa di servizio, i lavoratori somministrati verranno nominati Incaricati del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 5, 24, 19 e 32 del Regolamento UE n. 2016/679.