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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO DELLE MEDICINE E DEI POLI FUNZIONALI PRESSO IL POLICLINICO SANT'ORSOLA
Ente appaltanteAZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto4.791.928,81 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema27/06/2023
Termine richiesta chiarimenti21/07/2023 20:00
Termine presentazione delle offerte02/08/2023 18:00
Apertura busta amministrativa03/08/2023 08:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Rinaldi Roberta

telefono: 0512141247

De Col Loretta

telefono: 3351735792
cellulare: 0512141242

Turturro Donato

telefono: 0512141417

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO DELLE MEDICINE E DEI POLI FUNZIONALI PRESSO IL POLICLINICO SANT'ORSOLA

CIG: 9882065A02

Chiarimenti

Chiarimento PI243854-23

Ultimo aggiornamento: 26/07/2023 15:21

Domanda : Chiarimento di iniziativa in merito al requisito dei due servizi di punta per ogni singola categoria e ID

Risposta :

In riferimento alla documentazione di gara della procedura in oggetto, la scrivente Amministrazione ritiene opportuno procedere con la pubblicazione del seguente chiarimento di iniziativa:

- il Disciplinare di gara, al paragrafo n. 7.4. "Indicazioni per Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di rete, GEIE" (pag. 15 - 16), prevede, in relazione ai Raggruppamenti temporanei orizzontali, che il requisito dei due servizi di punta per ogni singola categoria e ID debba essere "posseduto da due diversi componenti del raggruppamento";

- l'Allegato amministrativo I, inerente la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti tecnico professionali, diversamente prevede, per i Raggruppamenti temporanei, che il requisito dei due servizi di punta per ogni singola categoria e ID possa essere posseduto dal medesimo componente del raggruppamento per entrambi i servizi.

Con la presente la scrivente Amministrazione riconosce, agli Operatori economici interessati alla procedura di gara in oggetto, la possibilità di avvalersi della facoltà prevista nel suddetto Allegato amministrativo I e, pertanto, di dimostrare il possesso del requisito dei due servizi di punta mediante il medesimo componente del raggruppamento per entrambi i servizi.

Chiarimento PI232678-23

Ultimo aggiornamento: 18/07/2023 15:32

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, si prega di confermare che le indagini non sono incluse nel presente incarico, come per altro stabilito nell’Allegato 6. In caso contrario si chiede di definirne la consistenza ed i valori. In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti,

Risposta : In relazione al quesito posto, si specifica:

- Come riportato nell'art. 3 del Disciplinare di gara "Il presente disciplinare di gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, con relative indagini, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione...". Si intendono quindi incluse nell'incarico tutti gli accertamenti e le indagini propedeutiche alla redazione degli elaborati necessari alla predisposizione dei diversi livelli di progettazione, come richiesto negli artt. dal 17 al 43 del D.P.R. n. 207/2010, richiamati all'art. 3 del Capitolato tecnico prestazionale.

Chiarimento PI232676-23

Ultimo aggiornamento: 18/07/2023 15:30

Domanda : Spettabile Stazione Appaltante, in relazione alla procedura in oggetto, chiediamo di confermare che non sia richiesta la presentazione di una polizza provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e che i riferimenti alla stessa all’interno del disciplinare siano da considerarsi dei refusi. Si chiede inoltre di confermare che non sia previsto un sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura. In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti,

Risposta : In relazione ai quesiti posti:

- si conferma che, ai sensi dell'art. 93 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, non è richiesta la presentazione di una "garanzia provvisoria" ed inoltre i riferimenti presenti nel disciplinare di gara sono da considerarsi refusi;

- si conferma che non è previsto un sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.

Chiarimento PI232563-23

Ultimo aggiornamento: 18/07/2023 15:28

Domanda : Buongiorno, in merito alla presente procedura siamo a richiedere il seguente chiarimento: in relazione al punto 7.1 del Disciplinare di gara relativamente ai Requisiti del Gruppo di Lavoro, si rileva che questo è composto da professionisti direttamente responsabili delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori, oltre ad altri professionisti tecnici individuati per attività specialistiche. Ai sensi dell’art. 31 comma 8: Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021) Si chiede pertanto conferma che il progettista possa affidare a professionisti terzi individuati con il ruolo di CONSULENTE (quindi NON inseriti in RTP) le attività specifiche: - Medico esperto in direzione e tecnica ospedaliera - CAM e Protocolli di sostenibilità energetico ambientale ISO/IEC 17024 - Archeologia fermo il possesso da parte dei professionisti indicati delle apposite certificazioni o competenze previste nella procedura d’appalto. Cordiali Saluti

Risposta : In relazione al quesito posto:

- si conferma la possibilità di affidare a professionisti terzi le attività specifiche indicate.

Chiarimento PI229463-23

Ultimo aggiornamento: 14/07/2023 11:31

Domanda : Buonasera, in riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito: Nell'offerta tecnica al p.to A "Professionalità e adeguatezza dell'Offerta" sono richiesti 3 servizi diversi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. Tali servizi potranno essere complessivi (progettaz., D.L., coord. sic. in progetta.ed esecuzione) o parziali. Ne consegue che non tutti i servizi dovranno prevedere anche la prestazione in fase esecutiva (D.L.e CSE) . Tuttavia, i subcriteri di valutazione, per ciascun servizio, elencati e descritti al par. 16.1, sono stati genericamente riferiti anche ad aspetti di organizzazione del cantiere, ad esempio al subcriterio A.5 viene attribuito iìun punteggio pari a 2 anche la servizio per il quale la prestazione di D.L. non è richiesta, determinando quindi una maggiore e non giustificata premialità rispetto alle indicazioni fornite dal disciplinare stesso. Si chiede pertanto di voler rettificare le tabelle di valutazione di cui al criterio A in congruità con la tipologia di servizio a prestazione richiesta. Tale rettifica comporterà una sostanziale modifica ai criteri premianti, pertanto si richiede di voler prevedere una congrua proroga al fine di ridefinire le scelte ad oggi condotte dall'RTP offerente in merito alla presentazione dei servizi tesi ad allinearsi ad una tabella valutativa evidentemente errata. Cordiali saluti

Risposta : In relazione al quesito posto, si specifica che:

Come indicato nel disciplinare di gara al Cap. 14, pag. 24, i servizi potranno essere complessivi (Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione più Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) o parziali, di cui:

- 1 servizio dovrà comprendere sia la Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a livello definitivo o esecutivo sia Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (servizio completo);

- 1 servizio dovrà comprendere almeno la Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a livello definitivo o esecutivo;

- 1 servizio dovrà comprendere almeno la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Come si evince da questa suddivisione, non tutti i servizi che dovranno essere presentati riguarderanno obbligatoriamente la fase esecutiva, ma tutti i servizi che dovranno essere presentati dovranno essere comprensivi del servizio di Coordinamento della Sicurezza, che sia in fase di progettazione o in fase di esecuzione. Pertanto, i criteri relativi all'organizzazione del cantiere (A5, A12 ed A19) sono pertinenti in ciascun caso e non determinano alcuna maggiore premialità.

Premesso che l'organizzazione effettiva di un cantiere è competenza dell'Impresa esecutrice, si ritiene che un progetto per essere "esecutivo" debba essere anche realmente realizzabile e come tale deve tener conto sia delle possibili caratteristiche e modalità operative che un'Impresa (qualunque impresa che poi si aggiudicherà la gara) dovrà attuare per realizzare i lavori, ma anche delle condizioni al contorno che, se non adeguatamente considerate prima dell'affidamento e dei lavori (e quindi in fase di progetto), finirebbero per causare inevitabili ritardi e sovraccosti nella realizzazione dell'opera pubblica.

Alla luce pertanto delle suriportate osservazioni ed in risposta al quesito posto, si conferma quanto già contenuto e riportato negli atti di gara.


Chiarimento PI220145-23

Ultimo aggiornamento: 11/07/2023 09:17

Domanda : con riferimento ai requisiti relativi al gruppo di lavoro si chiede di confermare che il "Medico esperto in direzione e tecnica ospedaliera" possa essere un consulente esterno e che non debba essere associato in RTP rimanendo a disposizione si porgono cordiali saluti

Risposta : In relazione al quesito posto:

- si conferma che il Medico esperto in direzione e tecnica ospedaliera può essere un consulente esterno.

Chiarimento PI220142-23

Ultimo aggiornamento: 11/07/2023 09:12

Domanda : Con la presente si pongono i seguenti quesiti: - si chiede di confermare che i requisiti di cui al punto 7.3 1) del disciplinare di gara (servizi di punta" in caso di raggruppamento orizzontale possa essere posseduto dal solo componente che svolgerà la prestazione in misura maggioritaria. - che l'importo minimo richiesto per il requisito di cui al punto 7.3 1) del disciplinare (servizi di punta) sia da intendersi complessivo dei 2 servizi e non relativo a ciascuno dei due servizi come indicato nell'ALLEGATO I rimanendo in attesa di un vostro riscontro si porgono cordiali saluti

Risposta : In relazione ai quesiti posti:

- si conferma che i requisiti possano essere posseduti dal solo componente che svolgerà la prestazione in misura maggioritaria in caso di raggruppamento orizzontale;
- si conferma che l'importo minimo richiesto sia da intendersi complessivo dei 2 servizi.

Ultimo aggiornamento: 20-02-2024, 09:23