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Dati del bando

PNRR missione 5: attivazione di procedura 2023/2024 aperta con modalità telematica per l’aggiudicazione del servizio biennale, rinnovabile di anno in anno per un ulteriore biennio in modalità di somministrazione lavoro, per l’esecuzione delle attività professionali di infermiere di famiglia e comunità (Ifec) nei tre distretti della Provincia di Ferrara, con particolare riferimento ai comuni delle Aree Interne del territorio dell’Azienda Usl di Ferrara.
Ente appaltanteAZIENDA USL DI FERRARA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto1.446.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema16/06/2023
Termine richiesta chiarimenti20/07/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte02/08/2023 12:00
Apertura busta amministrativa04/08/2023 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Ferroci Andrea

telefono: 0532235314

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SOMMINISTRAZIONE LAVORO, PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI DI INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ (IFeC)

CIG: 9873161633

Chiarimenti

Chiarimento PI236036-23

Ultimo aggiornamento: 19/07/2023 16:03

Domanda : Spett.le Amministrazione, con riferimento al chiarimento (Risposta PI229599-23) da Voi fornito ove si precisa che Con riferimento alle visite preassuntive dei lavoratori in somministrazione, si conferma che le stesse potranno essere svolte dall'Agenzia per l'Impiego ed in tali ipotesi saranno oggetto di rimborso da parte dell'utilizzatore committente, si precisa che la sorveglianza sanitaria è un onere in capo all'utilizzatore che non può essere delegata ad altro soggetto e che deve essere effettuata con riferimento allo specifico protocollo sanitario dello stesso. L'unica attività eventualmente imputabile all'agenzia aggiudicataria potrà essere la gestione amministrativa/segretariale. Si chiede di confermare quanto sopra. Distinti saluti.

Risposta : Si conferma la suddetta intepretazione.

Chiarimento PI228649-23

Ultimo aggiornamento: 14/07/2023 09:11

Domanda : Spett.le Amministrazione, 1. Si chiede di confermare che il margine di agenzia verrà applicato sul costo del lavoro effettivamente sostenuto da parte dell'agenzia aggiudicataria, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 2. Con riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, in considerazione della previsione di cui all'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo cui il somministrato è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e nonchè all'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 che stabilisce che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore, si chiede di confermare che i DPI (a titolo esemplificativo la divisa) saranno onere a carico dell'azienda utilizzatrice ed alcun costo sarà addebitabile all'aggiudicatario, trattandosi di servizio di somministrazione e non di appalto di servizi; 3. Con riferimento alla gestione della sorveglianza sanitaria, si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede, pertanto, di confermare che alcun onere sarà imputato all'agenzia aggiudicataria; 4. Con riferimento all'allegato DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE si precisa che lo stesso risulta inconferente con il servizio di somministrazione di lavoro richiesto. Oltre al fatto che il servizio richiesto è un servizio di natura intellettuale, si precisa che l'art 26 si riferisce ad altro servizio, ovvero l'appalto di servizi, istituto differente rispetto alla somministrazione di lavoro.: diversa è infatti posizione di un lavoratore in appalto da quella di un lavoratore somministrato in termini di a) direzione e controllo (nell'appalto è dell'appaltatore nella somministrazione di lavoro è dell'Utilizzatore e non dell'Apl ) e b) in termini di inserimento nell'organizzazione aziendale ( nell'appalto il lavoratore della ditta appaltatrice lavora nell'organizzazione dell'appaltatore anche presso terzi, nella somministrazione il lavoratore somministrato entra nell'organizzazione dell'utilizzatore ). Inoltre è l'utilizzatore a dover rendere noti i rischi presenti sul luogo di lavoro. Si chiede quindi conferma che non verrà redatto il DUVRI non sussistendo rischi da interferenza e che l'aggiudicatario avrà solo un onere di presa visione delle eventuali informazioni ivi contenute 5. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 16 del capitolato di gara, ove si prevede tra le ipotesi di risoluzione "qualora i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Agenzia si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” nel caso in cui l’estensione di tali obblighi risulti compatibile" si chiede di confermare che ci si riferisca esclusivamente ai dipendenti diretti, posto che ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/15 i lavoratori somministrati agiscono nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'azienda utilizzatrice. Distinti saluti.

Risposta :

In riferimento al quesito nr. 1, si conferma che il margine dovuto all'Agenzia per l'Impiego sarà applicato sul solo costo del lavoro realmente sostenuto da parte dell'utilizzatore committente.
In riferimento al quesito nr. 2, si invita ad una attenta lettura del capitolato speciale d'appalto dove già è indicato che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) saranno a carico dell'utilizzatore committente .
Con riferimento alle visite preassuntive dei lavoratori in somministrazione, si conferma che le stesse potranno essere svolte dall'Agenzia per l'Impiego ed in tali ipotesi saranno oggetto di rimborso da parte dell'utilizzatore committente.
In riferimento al quesito nr. 4, gli atti di gara comprendono già anche il DUVRI, redatto dall'utilizzatore, che nel suddetto documento ha reso noti i rischi presenti sul luogo del lavoro, anche in termini di interferenze. A tal proposito la voce "Coordinamento gestione rischi" quantificata in € 6.000 non risulta sottoposta a ribasso d'asta e nè è compresa tra i costi a carico dell'Agenzia per l'Impiego.
In riferimento al quesito nr. 5, si precisa che i comportamenti che possono dar luogo alla risoluzione del contratto sono riferiti ai lavoratori somministrati, assimilati in tal caso ai dipendenti diretti, che agiscono nell'interesse del committente utilizzatore e sotto la sua diretta sorveglianza.

Chiarimento PI214923-23

Ultimo aggiornamento: 14/07/2023 08:59

Domanda : Spett.le S.A. , siamo a richiedervi il seguente chiarimento a completamento di quelli precedentemente inviati: - Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo Restiamo in attesa di vostre. Distinti saluti.

Risposta : In riferimento al quesito sopra indicato, si rimanda alla risposta già formulata in data 4 luglio 2023, di identico contenuto.

Chiarimento PI219388-23

Ultimo aggiornamento: 06/07/2023 13:40

Domanda : Precisazioni in merito alla procedura per l'assegnazione del servizio biennale rinnovabile per l'esecuzione dell'attività di infermiere di famiglia e di comunità occorrenti all'Azienda USL di Ferrara. CIG 9873161633

Risposta : In riferimento alla procedura di gara suddetta si precisa che non è necessario produrre in sede di offerta il PASSOE in quanto il CIG è gestito fuori dal sistema AVCpass.

Chiarimento PI214331-23

Ultimo aggiornamento: 04/07/2023 09:50

Domanda : Spett.le S.A. , siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: - nell’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208. - Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. - stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) - In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007 - per la relazione tecnica siamo a chiedere se se vi è un carattere, interlinea, un numero di pagine da rispettare e se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato - si chiede il numero di decimali inseribili dopo la virgola per il ribasso percentuale da indicare nell'offerta - si chiede se le festività infrasettimanali sono a carico dell'agenzia o se possono essere fatturate separatamente - si chiede di poter conoscere l'articolazione dell'orario di lavoro, ossia se su 5 oppure su 6 giorni; - si chiede conferma che, tra le voci retributive debba essere considerato anche l'una tantum; Distinti saluti

Risposta :

In riferimento al primo quesito, si conferma la correttezza dell'interpretazione formulata dall'operatore economico che ha posto la domanda.
Parimenti in riferimento al secondo quesito, l'interpretazione formulata dall'operatore economico appare corretta.
In riferimento al terzo quesito, si rappresenta che la facoltà di recesso può essere esercitata dal committente sul contratto generale di servizio che ha dato origine ai contratti individuali dei lavoratori in somministrazione; talchè l'eventuale recesso o risoluzione anticipata stessa, salvaguarderà i singoli contratti di lavoro che potranno giungere fino alla loro naturale scadenza, lasciando impregiudicati i diritti dei lavoratori sorti.
Anche in riferimento al quarto quesito, l'interpretazione formulata dall'operatore economico sul riparto della responsabilità per danni appare corretta.
La relazione tecnica richiesta può essere redatta in piena autonomia dall'operatore economico offerente, senza vincoli di forma e dovrà comporsi di un numero indicativo massimo di pagine pari a 40 ad eccezione degli allegati.
Il ribasso di offerta richiesto dagli atti di gara sarà computato, ai fini dell'aggiudicazione, conteggiando le due cifre decimali dopo la virgola.
Le festività infrasettimanali non rientrano nelle prestazioni richieste all'agenzia, nè sono rilevanti ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara.
L'orario di servizio è articolato su 6 giorni.
Tra le voci retributive richieste dalla gara non figura alcuna una tantum che, se ed in quanto dovuta al momento della operatività del contratto di somministrazione, sarà eventualmente trattata a parte.

Chiarimento PI204448-23

Ultimo aggiornamento: 27/06/2023 08:37

Domanda : Buongiorno, SI CHIEDE CONFERMA che nelle stringhe della piattaforma telematica denominate: "ALLEGATO 1 - SICUREZZA"; "ALLEGATO 2 - SICUREZZA"; "DUVRI" e "INFO RISCHI", andranno caricati i succitati documenti semplicemente firmati digitalmente per presa visione e accettazione. In caso di risposta affermativa, SI CHIEDE di caricare a sistema anche il file "ALLEGATO 2 - SICUREZZA" poiché non previsto tra gli atti di gara.

Risposta : Si conferma che quanto affermato è corretto; al proposito è stato ora inserito l'allegato 2 che completa il numero dei documenti da sottoscrivere digitalmente per presa visione ed accettazione.

Chiarimento PI199922-23

Ultimo aggiornamento: 23/06/2023 12:19

Domanda : Con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, di cui all’art 7 del Disciplinare di gara, e precisamente: “Aver eseguito negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando uno o più contratti per servizi di somministrazione lavoro per l’inserimento di figure analoghe, prestati all’interno di strutture sanitarie o territoriali pubbliche o private, di importo complessivo almeno pari alla base d’asta biennale”, SI CHIEDE CONFERMA CHE tra le figure analoghe possono essere ricomprese le figure di infermiere professionale. Quanto sopra in considerazione del fatto che la richiesta della sola figura specifica di "infermiere di famiglia" sarebbe fortemente restrittiva e limiterebbe il principio del favor partecipationis.

Risposta : L'interpretazione sopra indicata è da ritenersi corretta.

Chiarimento PI196990-23

Ultimo aggiornamento: 21/06/2023 08:42

Domanda : Spett.le Ente in riferimento alla procedura in oggetto si chiede: 1) se la fatturazione delle prestazioni sarà mensile 2) se i pagamenti per le prestazioni regolarmente effettuate e fatturate saranno entro 60 giorni dalla data fattura 3) se saranno riconosciuti interessi moratori in caso di ritardato pagamento secondo previsto dal D.Lgs. 231/2002 e sue successive modifiche e integrazioni. In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta :

La fatturazione dei corrispettivi dovuti avverrà mensilmente per garantire, al pari del personale dipendente, la retribuzione del personale somministrato.
Si conferma che i pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle transazioni commerciali.
Nel caso di ritardo nei suddetti pagamenti sarà applicata la disciplina del D Lgs n. 231/2022 attuativo della Direttiva UE n. 35/2000.

Ultimo aggiornamento: 13-09-2023, 10:03