Domanda : con riferimento al rischio in oggetto e relativamente al lotto All Risks siamo a chiedere ii seguenti chiarimenti: 1. Si chiede conferma che nessuno degli Enti dell’Unione sia stato interessato dai recenti eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia Romagna 2. Si chiede conferma che debbano essere emesse polizze separate per ogni singolo Ente e che per ognuno operino i limiti previsti nella tabella di cui alla Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni 3.Evidenziamo che la SCHEDA ATTUATIVA N° 2.4) COMUNE di MARANELLO non risulta compilata, si chiedono delucidazioni 4. Si chiede di trasmettere situazione sinistri ultimi tre anni relativa ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa di importi liquidati, riservati, descrizione della garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito; Si chiede di indicare il periodo di osservazione cui è riferito l’andamento tecnico fornito in gara 5.Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato (per sinistro o annuo) o solamente alla scadenza naturale; 6. Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati 7.Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene; Si chiede di indicare la M.U.R.; 8.Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione, somme assicurate e Premio lordo annuo in corso; Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale 9.Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi. 10.Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, moli ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; 11.Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza 12.Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. 13.Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. 14.Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. 15.Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro 16.Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie.
Risposta :
1. Si conferma che nessuno degli Enti committenti è stato colpito dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Romagna lo scorso mese di maggio (15/17).
2. Si conferma che dovranno essere emesse polizze separate per ciascun Ente committente, e che per ciascun contratto dovranno operare i limiti previsti nella tabella di cui alla Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni .
3. Si provvederà a rendere disponibile la versione corretta dei CC.TT. che sostituisce quella precedentemente pubblicata per mero errore.
4. I report sinistri resi disponibili agli OO.EE. contengono le indicazioni dei sinistri che hanno colpito i rischi oggetto di gara, nel periodo di osservazione indicato, e sono corredati degli importi liquidati o riservati, nonché in molti casi, della indicazione della garanzia impegnata dall’evento dannoso.
5. Alla cessazione del contratto, o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente, per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi; inoltre in caso di recesso a seguito di un sinistro, la copertura assicurativa rimarrà comunque efficace per ulteriori 180 giorni dalla data di notifica del recesso; i due periodi evidenziati poc’anzi non si sommano.
6. Come indicato nel C.T. alla Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, “in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro, e per periodo assicurativo somma maggiore di quanto di seguito indicato alla colonna “limite di indennizzo”, inteso come limite aggregato valido per tutti i beni assicurati colpiti dal sinistro.”
7. Allegati alla Relazione Tecnico Illustrativa, sono stati resi disponibili agli OO.EE. gli inventari valorizzati del patrimonio immobiliare di ciascun ente committente, corredato di valore di ricostruzione, dal quale è possibile evincere la MUR immobiliare.
8. Gli allegati denominati Relazione Tecnico Illustrativa, resi disponibili agli OO.EE, contengono al punto 4) Precedenti assicurativi, le informazioni richieste.
9. Premesso che le amministrazioni committenti non esercitano attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti, come peraltro indicato nel documento reso disponibile agli OO.EE. e denominato Relazione Tecnico Illustrativa al punto 3) Informazioni su strutture, attività e servizi e modalità di erogazione, esistono tuttavia in qualche caso beni denominati “isole ecologiche” (desumibili dagli inventari valorizzati del patrimonio degli enti committenti), la cui gestione è interamente affidata a società terze (multiutility); inoltre, nel territorio comunale di Palagano esiste stazione trasbordo rifiuti ove è presente una tramoggia di modeste dimensioni (m.4,50 x 5,80) di proprietà dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, e gestita da Hera spa, che risulta assicurata all’interno della polizza del Comune di Sassuolo per € 110.000,00, la quale risulta in fase di dismissione dall’anno corrente, in quanto con l’introduzione di un diffuso sistema di raccolta differenziata, i RSU indifferenziati risulteranno fortemente ridotti e verranno conferiti direttamente al gestore, senza transitare per l’area e la tramoggia di Palagano.
10. Si conferma, che nel novero dei beni da assicurare non risultano ferrovie, binari, rotaie, gallerie, moli ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere.
11. Si rimanda al riguardo a quanto integralmente riportato all’art 33.1 del Capitolato Tecnico – Beni esclusi dall’assicurazione.
12. Premesso che il C.T. di gara prevede apposita clausola cd. Cyber exclusion, è consentito agli OO.EE. apportare varianti al C.T. secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara e relativi allegati COT (Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica), pertanto è consentito al concorrente presentare una variante qualitativa (come stabilito alle varianti n.10 ed n.11 di cui all’allegato COT, lotto 1), che verrà valutata secondo le modalità descritte nei documenti richiamati.
13. Premesso che il C.T. di gara prevede apposita clausola “Esclusione dei danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili”, è consentito agli OO.EE. apportare varianti al C.T. secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara e relativi allegati COT (Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica), pertanto è consentito al concorrente presentare una variante qualitativa (come stabilito alle varianti n.10 ed n.11 di cui all’allegato COT lotto 1), che verrà valutata secondo le modalità descritte nei documenti richiamati.
14. Premesso che il Capitolato Tecnico di gara prevede espressa clausola denominata “Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)”, si segnala che l’art. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA di cui al Disciplinare di gara, riporta integralmente quanto segue:
Ulteriori prescrizioni relative all’Offerta Tecnica
1. Sanzioni internazionali (clausole OFAC) Premesso che tutti i Capitolati Tecnici di gara contengono apposite clausole denominate Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) è tuttavia consentito agli Operatori Economici (O.E.), nel rispetto dei provvedimenti e delle sanzioni applicati dalla Repubblica Italiana, dall'Unione Europea o da organismi internazionali, di proporre formulazioni differenti della clausola suddetta, ad integrazione o sostituzione di quanto previsto dai Capitolati Tecnici di gara, a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi.
Pertanto, la richiesta di inserimento della clausola indicata, potrà essere effettuata in ossequio a quanto sopra richiamato.
15. La garanzia Differenziale storico artistico opera nei limiti e secondo quanto previsto dall’Art.40 del C.T. di gara, denominata: Differenziale storico-artistico.
16. L’importo indicato alla Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, di cui al C.T. di gara, nonché quanto previsto in deroga alle rispettive schede attuative, alla voce “Massimo indennizzo per sinistro e anno”, costituisce il massimo indennizzo di polizza per sinistro e per annualità assicurativa, fermi gli eventuali sottolimiti previsti per le singole garanzie, stabiliti alla surrichiamata sezione.