Domanda : Buongiorno, in riferimento al sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica 1.e Flessibilità e organizzazione, in particolare alle modalità di attribuzione del punteggio indicate e qui per semplicità riportate: “…Si darà particolare rilievo alle modalità per limitare al massimo i casi di turn over del personale, la banca ore, modelli o strumenti messi a disposizione dei lavoratori per facilitare la mobilità casa lavoro….” Si chiede di chiarire se il termine limitare sia riferito esclusivamente ai casi di turn over del personale o anche alla banca ore. In riferimento, invece, al sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica 1.f Efficienza della struttura logistica, in particolare alle modalità di attribuzione del punteggio indicate e qui per semplicità riportate: “….Si darà particolare rilievo all’organizzazione logistica complessiva che tenga conto del dimensionamento del lotto, della presenza di sedi sul territorio rispetto alla dichiarazione di costituzione di nuovi sede e del prevedibile andamento di adesioni al lotto di riferimento…..” Si chiede di confermare come, sia la presenza di sedi sul territorio, sia la dichiarazione di impegno a costituire nuove sedi sia valutata in maniera paritaria senza attribuire un giudizio preferenziale alla presenza di sedi già attive rispetto all’impegno a costituire nuovi sedi. A tal proposito si rammenta che la giurisprudenza non ammette che si trasformino requisiti di esecuzione, in requisiti di partecipazione. Tra la copiosa giurisprudenza espressa sul tema, ricordiamo che il Consiglio di Stato, con riferimento all’analogo tema dei centri cottura ha affermato che “6.10. Va qui ricordato che il possesso del centro cottura esterno è requisito attinente non già alla partecipazione alla gara, ma all’esecuzione del contratto secondo il principio, del resto conforme ad consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio e correttamente ribadito dal primo giudice, secondo cui il possesso di un centro cottura si pone non come “requisito di partecipazione”, ma “di esecuzione” dell’appalto, trattandosi di un elemento materialmente necessario per l’esecuzione del contratto di appalto del servizio, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto, perché è in quel momento che si attualizza per l’amministrazione l’interesse a che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 4 gennaio 2021, n. 63, Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5929, che, a tal fine, evidenzia come, a ragionare diversamente, si avallerebbe un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, reperendo – con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario – immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile, ma non certa acquisizione della commessa)” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 759). Sebbene nel caso di specie si tratti di un sub-criterio premiante, è evidente che nel caso sia attribuito un giudizio preferenziale alle sedi già attive rispetto al mero impegno ad attivarle in futuro, ciò si pone nei medesimi termini. Infatti, analogamente al caso trattato dalla giurisprudenza, nel caso di specie, per avere parità di valutazione si chiede al concorrente di anticipare una prestazione esecutiva (attivazione di sedi, ecc.), con onere economico ed organizzativo, in una fase in cui l’aggiudicazione è meramente eventuale. Il sistema degli appalti ha espunto ogni previsione che imponesse, per l’appunto oneri economici e organizzativi anticipati, lesivi della concorrenza. Si chiede dunque di precisare che ai fine della valutazione del sub-criterio 1.f, la disponibilità di sedi sul territorio sia equiparata all’impegno ad attivare nuove sedi.
Risposta :
Con riferimento ai quesito presentato si precisa quanto segue:
-Si conferma che il termine "limitare" si riferisce esclusivamente all’istituto del turn-over del personale.
-La Commissione giudicatrice valuterà la proposta dell’Operatore economico nell’ambito di un progetto di organizzazione logistica complessiva che valorizzi un’efficiente azione dell’operatore economico. La presenza di sedi e/o la dichiarazione di costituzione di nuove sedi saranno elementi da valutare discrezionalmente in relazione al modello di organizzazione complessiva proposto .
Cordiali saluti. Il RUP