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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - SOGGETTO AGGREGATORE PROVINCIA DI VICENZA_ PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LVO 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE , DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DI IMMOBILI DI AMMINISTRAZIONI /ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART.26, COMMA 1 L.488/99_ SUDDIVISIONE IN N. 4 LOTTI
Ente appaltantePROVINCIA DI VICENZA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto180.000.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema16/09/2024
Termine richiesta chiarimenti31/10/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte15/11/2024 12:00
Apertura busta amministrativa05/12/2024 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

De Matteis Marta

telefono: 0444908454

Sardegna Francesco

telefono: 0444908493

Camerra Mariachiara

telefono: 0444908140

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Province di Verona e Vicenza_ Servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli immobili in proprietà o in uso delle Amministrazioni/Enti non sanitari nel territorio

CIG: B3094A8F4E

Lotto 2Province di Belluno e Treviso_ Servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli immobili in proprietà o in uso delle Amministrazioni/Enti non sanitari

CIG: B3094A9026

Lotto 3Provincia di Padova_ Servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli immobili in proprietà o in uso delle Amministrazioni/Enti non sanitari

CIG: B3094AA0F9

Lotto 4Province di Venezia e Rovigo_Servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli immobili in proprietà o in uso delle Amministrazioni/Enti non sanitari

CIG: B3094AB1CC

Chiarimenti

Chiarimento PI435851-24

Ultimo aggiornamento: 04/11/2024 11:40

Domanda : Considerate le richieste dei Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica (Articolo 9.2 del Disciplinare di Gara) e in particolare del Criterio 1 “Modello organizzativo per l’espletamento dei servizi” con riguardo all’adeguatezza della struttura organizzativa (Sub-criterio 1.a.), all’adeguatezza del piano di lavoro (Sub-criterio 1.b) e all’efficienza della struttura logistica (Sub criterio 1.f), si chiede di integrare gli atti di gara con l’elenco degli edifici facenti capo alle possibili Amministrazioni Contraenti, specificando ove possibile, i relativi indirizzi e l’estensione in mq. La richiesta risulta funzionale all’elaborazione di un progetto tecnico adeguato e calibrato sullo specifico contesto.

Risposta :

In ordine al quesito presentato si precisa che i dati richiesti con riferimento ai criteri di valutazione richiamati nel quesito non rilevano ai fini dell’elaborazione della Relazione tecnica , come, peraltro, esplicitato nelle Modalità di attribuzione del punteggio di cui alla Tabella contenuta al punto 9.2 del Disciplinare di gara.

Si ribadisce, inoltre, che l’adesione alla Convenzione da parte delle singole Amministrazioni/Enti è solo presunta.

Distinti saluti. Il RUP

Chiarimento PI436273-24

Ultimo aggiornamento: 31/10/2024 18:05

Domanda : Si chiede conferma che schemi, infografiche e tabelle inseriti in relazione tecnica, ovvero comprese nella 40 pagine, possano essere redatte con carattere e interlinea inferiori a quelle previste (carattere 12 punti e interlinea singola) pur garantendo la piena leggibilità

Risposta :

In ordine al quesito presentato si ribadisce che la relazione tecnica nel suo contenuto deve essere redatta nel formato indicato al punto 13.1 del Disciplinare di gara , ovvero in formato A4 con carattere Times New Roman altezza 12, interlinea singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro.

Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI435972-24

Ultimo aggiornamento: 31/10/2024 18:04

Domanda : Buongiorno. Con la presente, si richiede il chiarimento che segue. Il punto 4.4 del Disciplinare di gara, al secondo capoverso, stabilisce che: “Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 lotti, che saranno individuati sulla base del criterio dell’importanza economica dei lotti, di seguito indicato…” Allo stesso modo, nel chiarimento PI368468-24 del 20 Settembre 2024, Codesta Spettabile Stazione Appaltante dichiara che “In ordine al quesito presentato si conferma che il numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico è nel numero di due come indicato in Disciplinare di gara al punto 4.4 Nella rettifica n. 641998-2024 pubblicata il 23 Ottobre 2024, al punto 2.1.5 – Condizioni di appalto, è scritto testualmente Condizioni contrattuali Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente: 4. Alla luce di queste differenti statuizioni si chiede, pertanto, quale sia il numero massimo di lotti aggiudicabili. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta :

Si conferma che il numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico è nel numero di due come indicato in Disciplinare di gara al punto 4.4 (Partecipazione ai lotti _Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti ) e in rettifica per chiarimento effettuata con determina n. 1295 del 01/10/2024 prot. n. 45743 del 03/10/2024 e nel conseguente Avviso pubblicato il 4 ottobre 2024.

Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI435417-24

Ultimo aggiornamento: 31/10/2024 18:03

Domanda : Buon pomeriggio, con riguardo alla possibilità di inserire fogli intercalari di separazione (esclusi dal conteggio delle 40 pagine), tabelle, immagini ed altro, in merito si chiede se sia possibile utilizzare anche il formato A3. Facendo seguito ai numerosi chiarimenti pubblicati da Codesta Spettabile Stazione Appaltante, l’inserimento di intercalari di separazione, oltre a consentire la possibilità di inserire tabelle, cronoprogrammi ed immagini che non inficiano sul computo delle pagine stabilite per la redazione della relazione tecnica, comportano un maggior dispendio di tempo per la predisposizione delle stesse al fine di rendere quanto più aderente l’elaborato alle richieste capitolari. Pertanto, stante le sopracitate considerazioni, siamo chiedere una proroga dei termini di 15 giorni. In attesa di positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta :

In ordine al quesito presentato si ribadisce che dal conteggio delle 40 facciate di relazione tecnica sono escluse eventuali copertine, indici, fogli intercalari di separazione ed eventuali tabelle, che non devono necessariamente essere redatti nel formato indicato al punto 13.1 del disciplinare di gara.

Si ribadisce , comunque, che le eventuali tabelle, ulteriori rispetto alle 40 facciate della relazione tecnica di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara, devono essere meramente riassuntive, trattandosi necessariamente di riepiloghi sintetici, schematici ed esplicativi di quanto già contenuto in relazione tecnica.

Il tempo di pubblicazione della gara è ritenuto congruo per la complessità dell’intera procedura, pertanto non si intende prorogare i termini.

Distinti saluti. Il RUP

Chiarimento PI435226-24

Ultimo aggiornamento: 31/10/2024 18:01

Domanda : L’art. 2 del Capitolato prevede: “Le attività extra canone potranno essere richieste dalle Amministrazioni/Enti contraenti solamente nel caso in cui il corrispondente servizio a canone sia stato già richiesto nell'Ordinativo di Fornitura fatto salvo un diverso accordo tra le parti”. Pregasi confermare che per attività extra canone si intendano: attività erogate a richiesta, servizi ausiliari e complementari, forniture di beni di consumo. Si ringrazia

Risposta :

In ordine al quesito presentato si rinvia all’art. 4 Definizioni del Capitolato in cui si specifica che per attività extra canone si intendono tutte le attività/ servizi che esulano dai servizi compresi nel canone, ovvero i servizi a richiesta e i servizi ausiliari/complementari.

Distinti saluti. Il RUP

Chiarimento PI434868-24

Ultimo aggiornamento: 31/10/2024 18:00

Domanda : Con riferimento ai numerosi chiarimenti pubblicati in merito ai contenuti delle tabelle, si pongono i seguenti quesiti: 1. L’art. 13 del Disciplinare di Gara, punto 1 “Relazione Tecnica” prevede la possibilità di produrre tabelle non rientranti nel conteggio delle 40 facciate. Per consentire il conteggio delle 40 pagine, è dunque evidente che dette tabelle saranno inserite in coda alla Relazione, ovvero sotto forma di allegato alla medesima. Tuttavia, per esigenze di efficacia e chiarezza espositiva, all’interno delle 40 facciate di testo della Relazione Tecnica potranno comunque essere inserite delle altre tabelle (che quantifichino, ad esempio, il numero di sedi logistiche nella disponibilità dell’offerente). In merito a queste ultime tabelle, che essendo inserite nel corpo della Relazione Tecnica rientrano necessariamente nel conteggio delle 40 facciate, si chiede se possano essere redatte con carattere e interlinea inferiori a quelle previste per il testo “normale” (carattere 12 punti e interlinea singola), pur garantendone la piena leggibilità; 2. Si chiede conferma che, come da risposta fornita alla domanda 3 del Chiarimento PI429011-24, le eventuali tabelle ulteriori rispetto alle 40 facciate di testo della Relazione Tecnica possano contenere solo riepiloghi sintetici, schematici ed esplicativi di quanto già contenuto nella descrizione della Relazione stessa, e non contenuti aggiuntivi. Di conseguenza si chiede conferma che, qualora dette tabelle includano contenuti aggiuntivi rispetto a quanto già espresso nella Relazione Tecnica, detti contenuti non saranno oggetto di valutazione. I suddetti quesiti sono ritenuti essenziali ai fini dell’elaborazione, da parte dei concorrenti, di Offerte Tecniche confrontabili tra loro, in modo da garantire la par condicio tra i vari operatori economici. Cordiali saluti

Risposta :

In ordine al quesito presentato si precisa che:
1. La relazione tecnica nel suo contenuto deve essere redatta nel formato indicato al punto 13.1 del Disciplinare di gara , ovvero in formato A4 con carattere Times New Roman altezza 12, interlinea singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro .

2. Si conferma che eventuali tabelle, ulteriori rispetto alle 40 facciate della relazione tecnica di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara, rappresentano evidentemente un riepilogo sintetico, schematico ed esplicativo di quanto già contenuto nella descrizione della Relazione stessa. Pertanto, qualora le predette eventuali tabelle presentassero contenuti aggiuntivi rispetto a quanto già espresso in Relazione Tecnica, non saranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.

Distinti saluti. Il RUP


Chiarimento PI433834-24

Ultimo aggiornamento: 30/10/2024 13:37

Domanda : Buongiorno, in riferimento alla vostra risposta al chiarimento PI429011-24, punto 2, si chiede cortesemente conferma che il Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) non debba essere allegato alla relazione tecnica durante la fase di presentazione delle offerte, ma che debba essere presentato successivamente all'aggiudicazione come parte integrante della documentazione contrattuale da impiegare in fase di esecuzione della convenzione per l’adesione dei singoli Enti Contraenti. Grazie

Risposta :

In ordine al quesito presentato si conferma che il PDI (piano dettagliato degli interventi) non è un documento da allegare all’offerta tecnica . Si tratta di un documento che attiene alla fase di esecuzione della Convenzione, che certamente dovrà essere conforme ai contenuti dell’offerta tecnica ed economica. Il PDI dovrà essere redatto dal Fornitore in relazione alle esigenze dell’Ente contraente, e sottoscritto e presentato all’Ente contraente entro e non oltre 20 giorni dall’effettuazione del sopralluogo come previsto al punto 5 ter del Capitolato.

Distinti saluti. Il RUP

Chiarimento PI429011-24

Ultimo aggiornamento: 29/10/2024 16:13

Domanda : 1. Con riferimento al Sub Criterio 1.f, si chiede di confermare che la dichiarazione di costituzione di nuove sedi possa essere prodotta in allegato alla relazione tecnica e quindi al di fuori delle 40 pagine. 2. Con riferimento al Capitolato Tecnico Art. 5, ter, si chiede di confermare che la presentazione di PDI sia un refuso, in quanto tale richiesta non trova riscontro nei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica. 3. Con riferimento all’Art. 13 del Disciplinare di Gara, punto 1 Relazione Tecnica, si chiede di specificare se le “eventuali tabelle” eccedenti le 40 facciate siano oggetto di valutazione. 4. Si chiede di specificare se le tabelle inserite nella relazione tecnica possano essere redatte con carattere e interlinea inferiori a quelle previste (carattere 12 punti e interlinea singola) pur garantendo la piena leggibilità. cordiali saluti

Risposta :

In ordine al quesito presentato si precisa quanto segue:

1. Non si conferma. Come specificato al punto 13.1 del Disciplinare di gara l’operatore economico dovrà allegare relazione tecnica che sviluppi i criteri discrezionali e tabellari di cui alla tabella contenuta al punto 9.2 del Disciplinare di gara.

2. Non si tratta di refuso in quanto il PDI (Piano dettagliato degli interventi), che certamente dovrà essere conforme ai contenuti dell’offerta tecnica ed economica, è un documento che attiene alla fase di esecuzione della Convenzione e sarà costruito in relazione alle esigenze dell’Ente contraente e redatto, sottoscritto e presentato all’Ente contraente entro e non oltre 20 giorni dall’effettuazione del sopralluogo.

3. Eventuali tabelle, ulteriori rispetto alle 40 facciate di testo della relazione tecnica di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara, rappresentando evidentemente un riepilogo sintetico, schematico ed esplicativo di quanto già contenuto nella descrizione della Relazione stessa, possono essere oggetto di valutazione.

4. Eventuali tabelle, ulteriori rispetto alle 40 facciate di testo della relazione tecnica di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara, non devono essere redatte con le indicazioni di cui al punto 13.1 del disciplinare di gara.

Cordiali saluti. Il RUP



Chiarimento PI428147-24

Ultimo aggiornamento: 29/10/2024 16:11

Domanda : 1. A pagina 12 del Capitolato è riportato “lo svuotamento dei cestini deve consistere, oltre che nello svuotamento dei cestini per la carta, anche nella raccolta differenziata della carta, dell’organico, del vetro, della plastica e delle lattine, previa separazione” Si chiede conferma che “con separazione” si intenda mantenere separati rifiuti già differenziati in cestini differenti e non separare il singolo rifiuto interno ad un unico cestino. 2. Relativamente ai limiti per la redazione della relazione tecnica indicati a pagina 52 del Disciplinare, si chiede conferma che limitatamente alle tabelle sia possibile utilizzare un carattere con dimensioni inferiori, purché chiaramente leggibile. 3. In considerazione: • della complessità e dell'articolazione delle prestazioni oggetto di appalto, in particolare in relazione al criterio 1.b “Adeguatezza del piano di lavoro”, che richiede di descrivere la pianificazione e calendarizzazione di tutte le attività continuative e periodiche previste dalla Convenzione e l’articolazione delle maestranze dedicate alle attività programmate, periodiche e straordinarie; • della complessità e dell'articolazione territoriale dei diversi lotti oggetto di appalto; • della DETERMINA N° 1331 DEL 09/10/2024, che rettifica per chiarimento l’Allegato n. 2 al Disciplinare di gara; • inoltre, considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara e assicurarsi di ricevere le migliori offerte possibili, riteniamo opportuno e necessario disporre di un periodo di tempo adeguato alla complessità dell’appalto per la presentazione delle offerte.Pertanto, con la presente, richiediamo cortesemente una proroga dei termini per la presentazione delle offerte di almeno quindici giorni rispetto alla data attualmente prevista del 15/11/2024.

Risposta :

In ordine al quesito presentato si precisa quanto segue:

1. Si conferma che “con separazione” si intende mantenere separati rifiuti già differenziati in cestini differenti. L’organizzazione di raccolta differenziata sarà, comunque oggetto di valutazione ai sensi del punto 3.a della tabella di cui al punto 9.2 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara .

2.Si rimanda al Chiarimento PI421181-24 del 22/10/2024, in cui si è precisato che eventuali tabelle possono essere presentate non necessariamente con carattere Times New Roman altezza 12, essendo esclusi dal conteggio delle 40 facciate di testo della relazione tecnica , copertine, indici, fogli intercalari di separazione, eventuali tabelle e curriculum vitae, come indicato al punto 13.1 del Disciplinare di gara.

3. Il tempo di pubblicazione della gara di 64 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs 36/2023 è ritenuto congruo in relazione alla complessità dell’intera procedura. Si precisa, inoltre, che la rettifica dell’Allegato n. 2, di cui alla determina n.1331 del 09/10/2024, non incide in alcun modo sulle tempistiche, sia per il contenuto della stessa sia per il fatto che è intervenuta 35 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pertanto, la proroga non viene concessa.

Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI430769-24

Ultimo aggiornamento: 29/10/2024 10:54

Domanda : Buon pomeriggio, si segnala che a tutt'oggi nella schermata di caricamento dell'offerta economica nella colonna "prestazioni pulizia a richiesta" viene indicato importo pari a euro 20 invece di euro 30. Si chiede cortesemente di aggiornare il valore. Grazie

Risposta :

Con riferimento al quesito presentato, dopo un controllo interno e dopo aver interpellato telefonicamente in data odierna Intercenter Emilia Romagna che gestisce la piattaforma Sater, si conferma che in sezione Lotti e in sezione Elenco Lotti nella colonna denominata B_ PRESTAZIONE PULIZIA A RICHIESTA_da ribassare prezzi unitari indicati nell’Allegato n. 2 - Listino attività a richiesta ( 2 dec. ) è riportato l’importo rettificato di 30,00 euro.
Distinti saluti. Il RUP

Chiarimento PI431034-24

Ultimo aggiornamento: 29/10/2024 10:49

Domanda : si richiedono informazioni in merito al perfezionamento dei CIG in quanto, una volta inserito all'interno del portale ANAC ai fini del pagamento del contributo, viene visualizzato il seguente messaggio di errore "Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante". distinti saluti

Risposta :

In ordine al quesito posto, interpellata ANAC telefonicamente in data odierna, la stessa risponde che la procedura per il pagamento del contributo ANAC sarà possibile in un termine più prossimo alla scadenza di presentazione delle offerte. Si invita, comunque, l’operatore economico a segnalare la problematica, qualora persistesse, direttamente ad ANAC, competente per questa fase procedurale.

Distinti saluti. Il RUP

Chiarimento PI425621-24

Ultimo aggiornamento: 25/10/2024 12:52

Domanda : Buongiorno, l'art. 68 comma 11 del Codice prevede che "i raggruppamenti e i consorzi ordinari (...), abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2". Si chiede conferma che le società che partecipano in RTI debbano possedere una quota percentuale di esecuzione pari alla quota di requisiti posseduti (corrispondeza requisiti di partecipazione/requisiti di esecuzione). In attesa di Vs. cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

Risposta :

In ordine al quesito posto si rinvia al citato comma 11 dell'art. 68 del D.Lgs 36/2023 che stabilisce che l'esecutore debba essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
Distinti saluti. Il RUP

Chiarimento PI424684-24

Ultimo aggiornamento: 25/10/2024 10:52

Domanda : Spettabile Amministrazione, con riferimento al Modello Offerta economica, in caso di partecipazione in RTI, si chiede gentilmente di fornire il modello citato in formato WORD in quanto nel modello disponibile non si ravvisa la possibilità di inserire sia i dati della Mandataria che della Mandante. Viceversa, si chiede la possibilità di modificare il PDF. In attesa di Vs gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

In ordine al quesito presentato si precisa che qualora lo spazio all’interno del Modello allegato non risultasse sufficiente per indicare tutti dati relativi all’operatore economico è possibile l’integrazione dello stesso con un documento da allegarsi al modello offerta economica. Resta in ogni caso la possibilità di rendere editabile il PDF .

Distinti saluti. Il RUP

Chiarimento PI422733-24

Ultimo aggiornamento: 23/10/2024 18:06

Domanda : Spettabile Amministrazione, in riferimento agli atti di gara relativi alla procedura in oggetto, ed al fine di poter meglio definire la nostra proposta tecnica ed economica, siamo con la presente a richiederVi i seguenti chiarimenti. 1) Disciplinare di gara, art.9.2 - Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica Si chiede conferma che il criterio richiesto al punto 4.a della griglia di valutazione sia da considerarsi ottemperato in caso di possesso della certificazione ISO 45001:2023. 2) Disciplinare - art. 10.2 Regole di presentazione dell’offerta Si chiede conferma che tutti i file allegati e/o costituenti l’offerta possano essere presentati con firma digitale, oltre che nel formato pdf/a come indicato a pagina 38 del Disciplinare, anche in formato p7m. 3) Capitolato Tecnico, art.6 - Ruoli professionali Tra i profili professionali indicati nell'articolo, alla voce Esecutori, figura il Tecnico. Chiediamo conferma che tale figura corrisponda a personale con mansioni operative, incaricato anche di supportare ed assistere gli altri lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni, come ad esempio capisquadra / operatori senior e simili. In attesa di un Vs. gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

In ordine al quesito presentato si precisa quanto segue:
1) Si conferma.
2) L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata come indicato al punto 10.1 del Disciplinare di gara e devono essere nel formato previsto al punto 10.2 del Disciplinare di gara.
3) Si conferma.
Distinti saluti. Il RUP

Chiarimento PI421181-24

Ultimo aggiornamento: 22/10/2024 18:50

Domanda : • Si richiede, al fine di consentire l’elaborazione di un’Offerta Tecnica di qualità e personalizzata per i diversi Lotti, quali siano i razionali che hanno portato alla determinazione degli importi disponibili (massimali) per i diversi Lotti. Ad esempio, qualora siano state eseguite delle analisi di mercato per individuare quali Enti potranno essere indicativamente interessati ad aderire alle Convenzioni, si richiedono gli output di tali analisi. • Si richiede, qualora un Ente abbia più sedi distribuite in più Lotti aggiudicati ad appaltatori differenti, se esso dovrà stipulare più contratti attuativi con detti appaltatori, oppure se sarà necessario seguire logiche differenti (ad esempio un unico contratto con l’aggiudicatario del Lotto ove è situata la sede legale dell’Ente). • Per una rappresentazione più efficace dei contenuti, si richiede se tabelle, schemi e infografiche inseriti all’interno della Relazione Tecnica possano essere redatti con un carattere di dimensione inferiore a 12, pur garantendone comunque la piena leggibilità.

Risposta :

Con riferimento al quesito presentato siamo a precisare quanto segue:

- il valore dei diversi Lotti è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni/Enti che potranno aderire al presente appalto nel suo arco naturale di durata, sulla scorta:

1. del dato storico acquisito dalla precedente esperienza di convenzione con durata triennale e ad unico Lotto per un valore stimato di € 100 milioni;

2. dell’estensione a 5 anni della durata della Convenzione sottoscrivenda;

3. dell’incremento intervenuto nei costi del servizio (in primis il rinnovo del CCNL applicabile e l’aumento dei costi dei prodotti e delle forniture).

Si precisa, ancora, che la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni/Enti nè per il Soggetto Aggregatore. Si tratta di un importo meramente presuntivo che non attribuisce all’Aggiudicatario diritto ad alcun corrispettivo minimo o ad alcuna indennità restando, pertanto, a suo carico il rischio per la stipulazione o meno dei contratti con Amministrazioni/Enti Contraenti.

- come riportato nell’ultimo capoverso del punto 4.2 del Disciplinare di gara, nel caso di Amministrazioni contraenti che gestiscono sedi ubicate in comuni ricompresi in Lotti diversi, i servizi sono erogati, per tutte le sedi, da un unico Fornitore, ovvero dall’operatore economico aggiudicatario del Lotto in cui ricade la sede legale/amministrativa dell’Ente.

- essendo esclusi dal conteggio copertine, indici, fogli intercalari di separazione, eventuali tabelle ecurricula vitae, come indicato all’art. 13 del Disciplinare di gara tabelle, schemi e infografiche possono essere presentati non necessariamente con carattere Times New Roman altezza 12.

Distinti saluti. Il RUP

Chiarimento PI421035-24

Ultimo aggiornamento: 22/10/2024 18:48

Domanda : Nella documentazione di gara avete indicato che l'incidenza della manodopera sul valore di ogni singolo Lotto è del 85%. Si chiede qual è l'incidenza della manodopera che avete presumibilmente calcolato per le "prestazioni a canone a carattere continuativo".

Risposta :

Con riferimento al quesito presentato si è a precisare che per i servizi a canone a carattere continuativo, rientrando gli stessi nella determinazione del valore dei singoli lotti, l’incidenza della manodopera è dell’85%.

Distinti saluti. Il Rup

Chiarimento PI420707-24

Ultimo aggiornamento: 22/10/2024 18:47

Domanda : Buonasera, si richiedono gentilmente chiarimenti ai seguenti quesiti: 1) a pagina 5 del disciplinare di gara, fra le amministrazioni citate a titolo esemplificativo che potranno aderire alla convenzione viene indicata anche la Regione Veneto, si richiede di indicare a quale lotto faccia riferimento questo Ente; 2) Con riferimento ai criteri di valutazione tecnica di tipo tabellare 3.b, 3.c, 4.a, 4.b e 4.c, si richiede se sia necessario esclusivamente indicare la soluzione offerta nella relazione tecnica (punto 1 art. 13 del disciplinare) oppure se risulti necessaria la produzione di documentazione a comprova di quanto offerto (es. schede tecniche dei prodotti, certificazioni in copia conforme all’originale, ecc) e in questo caso dove debba essere allegata detta documentazione. Grazie In attesa di una risposta vogliate gradire distinti saluti.

Risposta :

Con riferimento al quesito presentato siamo a precisare che:

- Come riportato nell’ultimo capoverso del punto 4.2 del Disciplinare di gara, nel caso di Amministrazioni contraenti che gestiscono sedi ubicate in comuni ricompresi in Lotti diversi, i servizi sono erogati, per tutte le sedi, da un unico Fornitore, ovvero dall’operatore economico aggiudicatario del Lotto in cui ricade la sede legale/amministrativa dell’Ente. Pertanto, per la Regione Veneto si fa riferimento al Lotto n. 4 (Province di Venezia e Rovigo).

- Si precisa che il possesso delle certificazioni di cui ai criteri 3.b, 3.c, 4.a, 4.b e 4.c può essere fornito sia attraverso autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e subordinata a verifica in sede di aggiudicazione, sia attraverso la produzione della relativa documentazione in offerta tecnica da inserire nella sezione “eventuale ulteriore allegato tecnico”.

Distinti saluti. Il Rup

Chiarimento PI418603-24

Ultimo aggiornamento: 21/10/2024 15:58

Domanda : Relativamente a quanto riportato nel disciplinare di gara a pagina 32, al paragrafo 9.4 "Modalità di attribuzione del punteggio economico (PE)", e a pagina 53, al paragrafo 14 "Contenuto della Busta Offerta Economica", si chiede conferma che sia corretta l'interpretazione per cui al "Modello di Offerta Economica" siano da inserire 4 percentuali di sconto attribuite a: • prestazioni a canone a carattere continuativo; • prestazioni di pulizia a richiesta; • prestazioni di servizi ausiliari/complementari; • forniture; e a Portale invece siano da inserire solamente le 2 percentuali di sconto relative a: • prestazioni di pulizia a richiesta, • prestazioni di servizi ausiliari/complementari.

Risposta :

Con riferimento al quesito presentato si conferma che il concorrente dovrà inserire in Piattaforma Gare, nelle sezioni dedicate, la percentuale di ribasso unicamente per le prestazioni di pulizia a richiesta (punto 14.1 del disciplinare di gara ) e per le prestazioni di servizi ausiliari e complementari (punto 14.2 del disciplinare di gara ) .

Per quanto riguarda le prestazioni di pulizia a richiesta si ribadisce che con determinazione n. 1331 del 09/10/204 è stato rettificato per chiarimento l'Allegato n. 2_Listino attività a richiesta con l’indicazione di Euro 30, Iva esclusa, quale prezzo unitario a base d'asta e non Euro 20, come erroneamente trascritto.

Il Modello di offerta economica, da allegarsi all’offerta, dovrà essere compilato in tutte le sue parti, e dovrà riportare i quattro ribassi percentuali offerti, corrispondenti a tutte e quattro le voci indicate al punto 4.3 del disciplinare di gara.

Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI414269-24

Ultimo aggiornamento: 17/10/2024 17:10

Domanda : Buongiorno, in riferimento al sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica 1.e Flessibilità e organizzazione, in particolare alle modalità di attribuzione del punteggio indicate e qui per semplicità riportate: “…Si darà particolare rilievo alle modalità per limitare al massimo i casi di turn over del personale, la banca ore, modelli o strumenti messi a disposizione dei lavoratori per facilitare la mobilità casa lavoro….” Si chiede di chiarire se il termine limitare sia riferito esclusivamente ai casi di turn over del personale o anche alla banca ore. In riferimento, invece, al sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica 1.f Efficienza della struttura logistica, in particolare alle modalità di attribuzione del punteggio indicate e qui per semplicità riportate: “….Si darà particolare rilievo all’organizzazione logistica complessiva che tenga conto del dimensionamento del lotto, della presenza di sedi sul territorio rispetto alla dichiarazione di costituzione di nuovi sede e del prevedibile andamento di adesioni al lotto di riferimento…..” Si chiede di confermare come, sia la presenza di sedi sul territorio, sia la dichiarazione di impegno a costituire nuove sedi sia valutata in maniera paritaria senza attribuire un giudizio preferenziale alla presenza di sedi già attive rispetto all’impegno a costituire nuovi sedi. A tal proposito si rammenta che la giurisprudenza non ammette che si trasformino requisiti di esecuzione, in requisiti di partecipazione. Tra la copiosa giurisprudenza espressa sul tema, ricordiamo che il Consiglio di Stato, con riferimento all’analogo tema dei centri cottura ha affermato che “6.10. Va qui ricordato che il possesso del centro cottura esterno è requisito attinente non già alla partecipazione alla gara, ma all’esecuzione del contratto secondo il principio, del resto conforme ad consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio e correttamente ribadito dal primo giudice, secondo cui il possesso di un centro cottura si pone non come “requisito di partecipazione”, ma “di esecuzione” dell’appalto, trattandosi di un elemento materialmente necessario per l’esecuzione del contratto di appalto del servizio, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto, perché è in quel momento che si attualizza per l’amministrazione l’interesse a che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 4 gennaio 2021, n. 63, Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5929, che, a tal fine, evidenzia come, a ragionare diversamente, si avallerebbe un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, reperendo – con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario – immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile, ma non certa acquisizione della commessa)” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 759). Sebbene nel caso di specie si tratti di un sub-criterio premiante, è evidente che nel caso sia attribuito un giudizio preferenziale alle sedi già attive rispetto al mero impegno ad attivarle in futuro, ciò si pone nei medesimi termini. Infatti, analogamente al caso trattato dalla giurisprudenza, nel caso di specie, per avere parità di valutazione si chiede al concorrente di anticipare una prestazione esecutiva (attivazione di sedi, ecc.), con onere economico ed organizzativo, in una fase in cui l’aggiudicazione è meramente eventuale. Il sistema degli appalti ha espunto ogni previsione che imponesse, per l’appunto oneri economici e organizzativi anticipati, lesivi della concorrenza. Si chiede dunque di precisare che ai fine della valutazione del sub-criterio 1.f, la disponibilità di sedi sul territorio sia equiparata all’impegno ad attivare nuove sedi.

Risposta :

Con riferimento ai quesito presentato si precisa quanto segue:

-Si conferma che il termine "limitare" si riferisce esclusivamente all’istituto del turn-over del personale.

-La Commissione giudicatrice valuterà la proposta dell’Operatore economico nell’ambito di un progetto di organizzazione logistica complessiva che valorizzi un’efficiente azione dell’operatore economico. La presenza di sedi e/o la dichiarazione di costituzione di nuove sedi saranno elementi da valutare discrezionalmente in relazione al modello di organizzazione complessiva proposto .

Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI411021-24

Ultimo aggiornamento: 15/10/2024 15:53

Domanda : buongiorno, si richiede il seguente chiarimento: 1) nel caso lo scrivente voglia partecipare a due lotti e specificatamente ai lotti n.2 e n. 3 che richiedono rispettivamente un fatturato specifico medio annuo pari ad € 4.900.000 e € 5.000.000, si richiede a quanto debba ammontare il fatturato specifico medio annuo posseduto. si resta in attesa di cortese riscontro con i migliori saluti

Risposta :

In ordine al quesito posto si rileva l'errore relativo all'importo del fatturato n. 3 (non € 5.000.000,00 ma 17.400.000,00) . In ogni caso si rinvia al chiarimento n. PI391607-24 del 02/10/2024 ribadendo che, nel caso in cui l'operatore economico concorra per due lotti, il fatturato specifico medio annuo deve essere uguale alla sommatoria dei fatturati dei due lotti per cui l'operatore economico intende concorrere.
Distinti saluti. Il Rup



Chiarimento PI410601-24

Ultimo aggiornamento: 15/10/2024 15:51

Domanda : Buongiorno, con riguardo agli enti convenzionabili, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante se, oltre agli enti riportati nella lex specialis (Comuni, Camere di Commercio, ESU …), tra gli stessi sono ricomprese le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Ringraziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

Risposta :

In ordine al quesito presentato le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado non rientrano nell'ambito delle Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto che possono aderire alla Convenzione con ordinativo di fornitura anche se all'interno degli ordinativi medesimi gli standard previsti di cui all'art. 10 del Capitolato contemplano anche le pulizie per aule corsi e palestre.
Cordiali saluti. Il Rup

Chiarimento PI407511-24

Ultimo aggiornamento: 11/10/2024 16:21

Domanda : Spettabile ente, -si chiede conferma che il numero di pagine non dovrà superare le 40 (quaranta) facciate e che le 30 facciate richieste nello stesso disciplinare si tratti di un refuso. -si chiede conferma che dal conteggio delle facciate sono escluse oltre alle copertine, indici, fogli intercalari di separazione ed eventuali tabelle, i curricula vitae allegati anche le immagini. Cordiali Saluti

Risposta :

Con riferimento al quesito presentato si conferma che la relazione tecnica non dovrà superare le 40 quaranta facciate e che dal conteggio sono escluse copertine, indici, fogli intercalari di separazione, eventuali tabelle, i curricula vitae, le schede tecnico descrittive contenenti la descrizione dei prodotti, dei materiali e dei macchinari utilizzati come precisato al punto 13.1 del Disciplinare di gara.
Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI406494-24

Ultimo aggiornamento: 11/10/2024 14:44

Domanda : per quanto concerne il CRITERIO 3.b della tabella contenuta al punto 9.2 del Disciplinare di gara ai fini dell’ottenimento del punteggio tabellare pari a 1,5 Si chiede se bisognerà indicare che prodotti detergenti che verranno utilizzati siano in possesso del marchio di qualità ecologica ecolabel ue o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, privi di fragranze OPPURE che per acquisire il punteggio tabellare pari a 1,5 gli operatori economici partecipanti alla presente procedura debbano essere in possesso di Certificazione ecolabel

Risposta :

In ordine al quesito posto si precisa che il criterio di valutazione 3.b _Certificazione Ecolabel dei prodotti utilizzati, riguarda i detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, privi di fragranze.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI400124-24

Ultimo aggiornamento: 09/10/2024 12:28

Domanda : Buongiorno, siamo a sottoporre alla vostra attenzione le seguenti richieste di chiarimento / integrazione documentale: - nella documentazione di gara non risulta essere presente l’allegato relativo alle operazioni e alle relative frequenze per le prestazioni a carattere “ridotto”. Se ne chiede pertanto l’integrazione. - si chiede inoltre conferma che eventuali prestazioni a richiesta siano da quantificarsi esclusivamente a “€/ora” (come da allegato 2) e che pertanto non sono previste attività aggiuntive/integrative a “€/mq”. In attesa di gentile riscontro, porgiamo Cordiali saluti

Risposta :

Con riferimento al quesito presentato siamo a chiarire che :
- nessuna integrazione è dovuta, in quanto l'Allegato 1.b) Frequenza a livello ridotto, allegato al Capitolato tecnico, risulta tra la documentazione di gara.
- si conferma che eventuali prestazioni a richiesta sono da quantificarsi esclusivamente a Euro/ora come da documentazione di gara.
Distinti saluti.
Il RUP

Chiarimento PI401445-24

Ultimo aggiornamento: 09/10/2024 12:22

Domanda : Con riferimento alla redazione dell’offerta economica come rappresentata all’Art. 9.4 del Disciplinare di Gara, e nello specifico per quanto riguarda il sub B) "prestazioni servizi ausiliari e complementari” siamo a chiedere conferma che sia un refuso la richiesta di esprimere un ribasso unico sui prezzi unitari a base di gara indicati nell’All. 2 “listino attività a richiesta” e che sia invece corretto indicare, come per il sub C) “Prestazioni di servizi ausiliari e complementari” lo sconto sulla maggiorazione del 25% del costo della manodopera.

Risposta :

Con riferimento al quesito presentato si precisa che per le prestazioni di pulizia a richiesta il concorrente dovrà esprimere un'unica percentuale di sconto da applicarsi al prezzo unitario a base d'asta dell'Allegato n. 2_Listino attività a richiesta, allegato al Disciplinare di gara.
Tuttavia si informa che, per mero errore di trascrizione, il prezzo unitario a base d'asta, Iva esclusa, non è di 20 Euro ma di 30 Euro, Iva esclusa, fermo restando il rispetto del divieto di ribasso del costo della manodopera secondo la normativa vigente. Seguirà anche la correzione dell'errore di trascrizione in Allegato n. 2_Listino attività a richiesta, allegato al Disciplinare di gara.
In sede di valutazione dell'offerta economica la percentuale di sconto offerta verrà applicata al prezzo unitario a base d'asta di 30 euro, Iva esclusa.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI393141-24

Ultimo aggiornamento: 04/10/2024 13:59

Domanda : In riferimento alle modalità di attribuzione dei punteggi Tabellari indicate nel Disciplinare di gara, “PUNTO 4. - Possesso certificazioni - punti 6” si chiede di confermare che per l’ottenimento del relativo punteggio, in caso di partecipazione da parte di un Consorzio che indica una consorziata esecutrice, sia sufficiente il possesso della Certificazione da parte del solo Consorzio.

Risposta :

Non si conferma in quanto le certificazioni richieste al punto 4.a, 4.b e 4.c della Tabella contenuta al punto 9.2 del Disciplinare di gara devono essere possedute, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, dal Consorzio e dall’impresa o imprese consorziate indicate come esecutrici.

Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI392200-24

Ultimo aggiornamento: 04/10/2024 13:58

Domanda : Atteso che la domanda di partecipazione è unica per tutti i lotti, si chiede che il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 sia da effettuare una sola volta anche in caso di partecipazione a più lotti. Si ringrazia.

Risposta :

Si conferma che in considerazione dell'unicità della domanda di partecipazione il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 si effettua una sola volta.
Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI391856-24

Ultimo aggiornamento: 04/10/2024 13:58

Domanda : In relazione alla procedura di gara in oggetto: si chiede conferma che il requisito di cui all'art. 5.3 del Disciplinare di gara (fatturato specifico medio annuo) sia assolto dall'avvenuta esecuzione di servizi di pulizia in genere svolti sia per enti pubblici che a favore di privati; si chiede conferma che la comprova del requisito di cui all'art. 5.3 del Disciplinare di gara (fatturato specifico medio annuo) possa avvenire, in alternativa alla presentazione dei bilanci, mediante presentazione delle attestazioni di servizio rilasciate dalle Stazioni appaltanti o mediante copia delle fatture. In attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente porgiamo distinti saluti

Risposta :

In ordine al quesito presentato si precisa quanto segue:
1. Si conferma che per servizi oggetto del presente appalto si intendono tutti i servizi di pulizia analoghi resi sia a Enti pubblici che a privati.
2.Si rimanda alla tabella del punto 5.3 del Disciplinare di gara che disciplina la comprova del requisito, che dovrà essere fornita mediante i documenti ivi indicati.
Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI388478-24

Ultimo aggiornamento: 04/10/2024 13:56

Domanda : Spett.le Ente, relativamente alla "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lvo 36/2023 per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della Regione Veneto finalizzato alla convenzione di cui all'art. 26, comma 1 l. 488/99", siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1) in riferimento al requisito di capacità economico e finanziaria di cui all'art. 5.3 del Disciplinare di gara "possesso nell'ultimo triennio (2021-2022-2023) di un fatturato specifico medio annuo nella prestazione dei Servizi oggetto del presente appalto, al netto dell'IVA, non inferiore a Lotto 1 € 8.700.000,00 - Lotto 2 € 4.900.000,00 - Lotto 3 € 17.400.000,00 - Lotto 4 € 5.000.000,00", si chiede conferma che sia soddisfatto possedendo un fatturato pari a quello del lotto di maggior valore tra quelli per cui si partecipa; 2) In caso di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) D.Lgs. 36/2023 con denominazione di una o più consorziate esecutrici, si chiede conferma che ai fini dell'attribuzione del punteggio delle certificazioni premiali (punto 4.a ISO45001, punto 4.b SA8000, punto 4.c Parità di genere) sia sufficiente il possesso da parte del solo consorzio e non anche da parte delle proprie consorziate esecutrici. Cordiali saluti

Risposta :

In ordine al quesito presentato si precisa quanto segue:
1) Non si intende soddisfatto il requisito di capacità economico- finanziaria come configurato nel quesito medesimo. Si rimanda al chiarimento PI367773-24 del 01/10/2024.
2) Non si conferma in quanto le certificazioni richieste al punto 4.a, 4.b e 4.c della Tabella contenuta al punto 9.2 del Disciplinare di gara devono essere possedute, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, dal Consorzio e dall’impresa o imprese consorziate indicate come esecutrici.
Cordiali saluti. Il RUP


Chiarimento PI385984-24

Ultimo aggiornamento: 04/10/2024 13:55

Domanda : Spett.le SA, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1. con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica Art. 9.2. del Disciplinare di gara, per quanto riguarda i criteri premiali relativi al punto 4 lettere a) b) c), in caso di partecipazione di Consorzio di cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 65 co.2 lett. b), del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., vogliate confermare che, ai fini dell’attribuzione del punteggio tabellare, le certificazioni ISO 45001, SA 8000 e UNI PdR 125, siano richieste al solo Consorzio e non anche alle consorziate designate come esecutrici. 2. con riferimento al requisito di capacità economico e finanziaria di cui all’art. 5.3 del Disciplinare di gara, vogliate cortesemente confermare, anche ai fini della produzione della relativa comprova, che il fatturato specifico medio annuo nella prestazione dei Servizi oggetto del presente appalto, sia riferito, in generale, per gli importi e il triennio di riferimento richiesti, ai soli “servizi di pulizia” e non più specificatamente ai “servizi di pulizia immobili”. 3. In caso di partecipazione del concorrente a più lotti, vogliate cortesemente confermare che sia sufficiente comprovare il possesso del fatturato specifico medio annuo nella prestazione dei Servizi oggetto del presente appalto, per l’ importo e il triennio di riferimento richiesti, relativi al lotto partecipato di MAGGIOR VALORE. 4. L’ art 20 Clausola sociale del Disciplinare di Gara riporta l’impegno dell’aggiudicatario e a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 4.2 del disciplinare di gara (CCNL Pulizia e Multiservizi). Tuttavia, nella documentazione pubblicata non risulta presente elenco del personale uscente. Vogliate cortesemente confermare se trattasi di refuso oppure, in caso contrario, pubblicare l’elenco del personale uscente e relative specifiche (Impresa uscente, CCNL applicato, ore, livelli, etc.) con riferimento ad ogni Lotto. Distinti saluti.

Risposta :

Con riferimento ai quesiti presentati si precisa quanto segue:
1.Non si conferma in quanto le certificazioni richieste al punto 4.a, 4.b e 4.c della Tabella contenuta al punto 9.2 del Disciplinare di gara devono essere possedute, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, dal Consorzio e dall’impresa o imprese consorziate indicate come esecutrici.
2. Si rimanda al chiarimento PI385707-24 pubblicato il 04/10/2024 con riferimento al punto 2 della risposta.
3. Non si intende soddisfatto il requisito di capacità economico- finanziaria come configurato nel quesito medesimo. Si rimanda al chiarimento PI367773-24 del 01/10/2024.
4. Si rimanda al chiarimento PI368407-24 del 27/09/2024 in cui si chiarisce che, trattandosi di una gara con importo meramente presuntivo in quanto l’adesione alla Convenzione di Amministrazioni/Enti è solo presunta, si ritiene non necessario e nemmeno di utilità fornire in detta fase di gara l’elenco del personale uscente.
Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI385707-24

Ultimo aggiornamento: 04/10/2024 12:36

Domanda : La scrivente chiede di chiarire i seguenti punti: In merito al requisito di cui all’art. 5.3 - Requisiti di CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA – del Disciplinare di gara: 1) si chiede conferma che in caso di partecipazione a più lotti, il requisito possa essere soddisfatto prendendo in riferimento il lotto maggiore fra quelli per cui si presenta offerta o in subordine, visto il limite di aggiudicazione di massimo 2 Lotti, la somma dei due lotti di maggior importo; 2) si chiede inoltre conferma che per servizi oggetto del presente appalto si intendano compresi tutti i servizi di pulizia analoghi, inclusi quelli svolti in ambito sanitario (ospedali, Asl, etc.), che comportano una più’ elevata complessità delle aree di rischio, tenendo conto che secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, la nozione “va intesa “non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.” (recentemente, a conferma TAR Napoli, 10.09.2024 n. 4906).

Risposta :

In ordine ai quesiti presentati si precisa quanto segue.

1.Non si intende soddisfatto il requisito di capacità economico- finanziaria come configurato nel quesito medesimo. Si rimanda al chiarimento PI367773-24 del 01/10/2024.

2. Si conferma che per servizi oggetto del presente appalto si intendono tutti i servizi di pulizia analoghi, inclusi i servizi svolti in ambito sanitario. I servizi analoghi si intendono come una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi simili ed omogenei in quanto appartengono allo stesso genus che è quello della pulizia. In tal modo si rispetta anche il principio della massima partecipazione .

Distimti saluti. Il RUP


Chiarimento PI391607-24

Ultimo aggiornamento: 02/10/2024 12:10

Domanda : Buongiorno, La presente per avere una delucidazione in merito ai chiarimenti PI379194-24 e PI386924-24, con i quali è stato chiarito che in caso di partecipazione a più di due lotti, al fine di soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 5.3, Disciplinare, il fatturato specifico medio annuo debba essere uguale alla sommatoria dei fatturati riferiti ai due lotti di maggior valore a cui l’operatore economico concorre. Il presente quesito riguarda, invece, l’ipotesi in cui l’operatore economico concorra per due soli lotti: in tale caso il fatturato specifico medio annuo deve essere uguale alla somma dei fatturati riferiti ad entrambi i due lotti o deve essere uguale a quello riferito al lotto di maggior valore a cui concorre l’operatore economico? Si porgono distinti saluti.

Risposta :

Si conferma che, nel caso in cui l'operatore economico concorra per due lotti, il fatturato specifico medio annuo deve essere uguale alla sommatoria dei fatturati dei due lotti per cui l'operatore economico intende concorrere .
Cordiali saluti.
Il RUP


Chiarimento PI386924-24

Ultimo aggiornamento: 01/10/2024 18:12

Domanda : Buongiorno, in riferimento al paragrafo 5.3 Requisiti di CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA siamo a chiedere conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, il requisito possa ritenersi soddisfatto mediante il possesso del fatturato specifico medio annuo relativo al lotto di maggior valore. Rimaniamo in attesa di gentile riscontro, cordiali saluti.

Risposta :

Non si intende soddisfatto il requisito di capacità economico- finanziaria come configurato nel quesito medesimo.

Si rimanda, pertanto, al chiarimento n. PI367773-24 del 01/10/2024, in cui si precisa che , nel caso di partecipazione a più di due lotti, il fatturato specifico medio annuo richiesto al punto 5.3 lett. a) del Disciplinare di gara deve essere uguale alla sommatoria dei fatturati riferiti ai 2 lotti di maggiore valore a cui il concorrente intende partecipare.
Distinti saluti.
Il RUP


Chiarimento PI379194-24

Ultimo aggiornamento: 01/10/2024 18:11

Domanda : Buongiorno, si pongono i seguenti requisiti: - In relazione ai requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al punto 5.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che in caso di partecipazione a più lotti, basti possedere il fatturato di maggior valore; - in relazione ai Criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 9.2 del Disciplinare di gara, ed in particolare in relazione al criterio 4. Possesso certificazioni, si chiede conferma che, in caso di RTI, il punteggio venga assegnato all'RTI nel complesso, e pertanto dette certificazioni debbano essere posseduta da una delle imprese componenti l'RTI. In attesa di un cortese riscontro, si porgono Cordiali saluti

Risposta :

In ordine ai quesiti presentati si precisa quanto segue.

Non si intende soddisfatto il requisito di capacità economico- finanziaria come configurato nel quesito medesimo. Si rimanda, pertanto, al chiarimento PI367773-24 del 01/10/2024, in cui si precisa che, nel caso di partecipazione a più di due lotti, il fatturato specifico medio annuo richiesto al punto 5.3 lett. a) del Disciplinare di gara deve essere uguale alla sommatoria dei fatturati riferiti ai due lotti di maggiore valore a cui il concorrente intende partecipare.

Non si conferma l'interpretazione data in ordine ai criteri di valutazione delle certificazioni nella seconda parte del quesito posto. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione, di cui alla sezione 4 "Possesso delle certificazioni" della Tabella contenuta al punto 9.2 del Disciplinare di gara , le certificazioni relative richieste al punto 4.a, 4.b e 4.c devono essere possedute da tutti i componenti del RTI, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al Raggruppamento stesso del singolo componente .

Cordiali saluti.

Il RUP

Chiarimento PI377833-24

Ultimo aggiornamento: 01/10/2024 18:09

Domanda : Con riferimento al disciplinare, art. 9.2, relativamente alla tabella della sezione 4 "Possesso certificazioni", si chiede come vengano valutati raggruppamenti in cui la mandante possieda le certificazioni richieste e non i mandatari e se sia influente la percentuale di partecipazione al RTI nel determinare il punteggio complessivo relativo alle certificazioni.

Risposta :

In ordine al quesito presentato si precisa che ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla sezione 4 "Possesso delle certificazioni" della Tabella contenuta al punto 9.2 del Disciplinare di gara , le certificazioni relative richieste al punto 4.a, 4.b e 4.c devono essere possedute da tutti i componenti dell'eventuale RTI, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione del singolo componente al Raggruppamento stesso.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI377555-24

Ultimo aggiornamento: 01/10/2024 18:05

Domanda : Buongiorno, con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria, si chiede di precisare se in caso di partecipazione a più lotti, il requisito si intenda soddisfatto se il fatturato medio corrisponda al fatturato del lotto di maggiore importo o se debba considerarsi la somma dei fatturati previsti per tutti i lotti di partecipazione, Cordiali Saluti.

Risposta :

Non si intende soddisfatto il requisito di capacità economico finanziaria come configuato nel quesito medesimo. Si rimanda, pertanto, al chiarimento PI367773-24 del 01/10/2024, in cui si precisa che, nel caso di partecipazione a più di due lotti, il fatturato specifico medio annuo richiesto al punto 5.3 lett. a) del Disciplinare di gara deve essere uguale alla sommatoria dei fatturati riferiti ai due lotti di maggiore valore a cui il concorrente intende partecipare.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI377450-24

Ultimo aggiornamento: 01/10/2024 17:53

Domanda : Buongiorno in riferimento al punto 5.3 del Disciplinare di gara - Requisiti di capacità economica e finanziaria - si chiede se in caso di partecipazione a piu lotti , il dato relativo al fatturato deve intendersi quale somma dei fatturati richiesti per la partecipazione al singolo lotto, oppure all'importo richiesto per la partecipazione al lotto di maggiore importo Distinti saluti

Risposta :

Non si intende soddisfatto il requisito di capacità economico- finanziaria come configurato nel quesito medesimo.

Si rimanda, pertanto, al chiarimento PI367773-24 del 01/10/2024, in cui si precisa che, nel caso di partecipazione a più di due lotti, il fatturato specifico medio annuo richiesto al punto 5.3 lett. a) del Disciplinare di gara deve essere uguale alla sommatoria dei fatturati riferiti ai due lotti di maggior valore a cui il concorrente intende partecipare.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI370224-24

Ultimo aggiornamento: 01/10/2024 17:51

Domanda : Spettabile Amministrazione, si chiede conferma che, in caso di partecipazione a tutti i lotti, il concorrente deve possedere l'iscrizione al Registro delle Imprese con appartenenza alla fascia di classificazione L e deve possedere, nell'ultimo triennio, un fatturato specifico medio anno pari € 17.400.000 (Lotto 3 di maggior valore economico). In attesa di Vs gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta :

In riferimento ai quesiti presentati si conferma che il concorrente deve avere l' iscrizione alla fascia di classificazione L come precisato al punto 5.2 lett. b) del disciplinare di gara .
Mentre, per quanto riguarda il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 5.3 del Disciplinare di gara si rimanda al chiarimento PI367773-24 del 01/10/2024 , in cui si precisa che, nel caso di partecipazione a più di due lotti, il fatturato specifico medio annuo richiesto al punto 5.3 lett. a) del Disciplinare di gara deve essere uguale alla sommatoria dei fatturati riferiti ai due lotti di maggiore valore a cui il concorrente intende partecipare.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI370046-24

Ultimo aggiornamento: 01/10/2024 17:49

Domanda : Buongiorno, La presente per porre un quesito per quanto concerne il requisito di cui all'art. 5.3, lett a), del Disciplinare: in caso l'o.e. dovesse concorrere per due o più lotti, come verrebbe soddisfatto il requisito ora in esame? Si porgono distinti saluti.

Risposta :

Con riferimento al quesito presentato si rimanda al chiarimento n. PI367773-24 del 01/10/2024.
Distinti saluti.
Il RUP

Chiarimento PI367773-24

Ultimo aggiornamento: 01/10/2024 12:29

Domanda : Requisiti di partecipazione: in caso di partecipazione a tutti e 4 i lotti occorre avere un fatturato specifico medio annuo pari alla somma dei due lotti di maggior valore in attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta :

In ordine al quesito presentato si chiarisce che, essendo previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito di capacità economica finanziaria di cui al punto 5.3 lett. a) del Disciplinare di gara è commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili di maggior valore come previsto al Bando tipo n. 1/2023.

Pertanto, nel caso di partecipazione a più di due lotti, il fatturato specifico annuo richiesto deve essere uguale alla sommatoria dei fatturati riferiti ai 2 lotti di maggiore valore a cui il concorrente intende partecipare.

Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI377907-24

Ultimo aggiornamento: 27/09/2024 14:39

Domanda : Buonasera, con riferimento alla risposta al chiarimento PI368468-24, siamo con la presente a chiedervi conferma che per la partecipazione alla gara, sia possibile presentare due cauzioni provvisorie riferite ai due lotti di maggior valore tra quelli per cui si intede presentare offerta. In attesa di un cortese riscontro in merito, porgiamo distinti saluti.

Risposta :

In ordine al quesito presentato si risponde negativamente in quanto al punto 11.5 del Disciplinare di gara è stabilito che in caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

- prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI368407-24

Ultimo aggiornamento: 27/09/2024 14:37

Domanda : Elenco personale : con la presente siamo a chiedervi l'elenco personale con relativo monte ore della ditta/e uscente/i in attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti

Risposta :

In ordine al quesito presentato si precisa che trattandosi di una gara con importo meramente presuntivo in quanto l’adesione alla Convenzione di Amministrazioni/Enti è solo presunta, si ritiene non necessario e nemmeno di utilità fornire in detta fase di gara l’elenco del personale uscente.

Sarà ciascuna amministrazione, poi, in sede di emissione dell’ordinativo per il singolo contratto, che fornirà all’affidatario della convenzione le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e, sulla base di tali dati, l’aggiudicatario presenterà all’Amministrazione richiedente il Progetto di assorbimento del personale come previsto ai punti 8 e 20 del Disciplinare di gara.

L’aggiudicatario del singolo contratto di appalto è tenuto, infatti, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 4.2 del Disciplinare di gara, fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI367437-24

Ultimo aggiornamento: 27/09/2024 14:37

Domanda : Buongiorno. Esiste un monte ore minimo effettivamente lavorato per singolo lotto, al di sotto del quale le offerte verranno escluse?

Risposta :

In ordine al quesito presentato si precisa che non esiste un monte ore minimo in quanto i valori dei n. 4 lotti sono meramente presuntivi e non attribuiscono all’Aggiudicatario diritto ad alcun corrispettivo minimo o ad alcuna indennità, restando, pertanto, a suo carico il rischio per la stipulazione o meno dei contratti con le Amministrazioni/Enti Contraenti.

L’unico dato che si può fornire è che la manodopera incide per l’85% sul valore di ogni singolo Lotto, come stabilito in disciplinare di gara al punto 4.2.

Inoltre, le singole Amministrazioni contraenti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a € 40.000,00.

Cordiali saluti. Il RUP

Chiarimento PI368468-24

Ultimo aggiornamento: 20/09/2024 16:55

Domanda : Si chiede conferma che il numero massimo di lotti aggiudicabili allo stesso operatore sia 2, come indicato nel disciplinare, e non 4 come indicato nel bando al punto 2.1.5 (Condizioni contrattuali: Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente: 4). Grazie.

Risposta :

In ordine al quesito presentato si conferma che il numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico è nel numero di due come indicato in Disciplinare di gara al punto 4.4 Partecipazione ai lotti _Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti. Cordiali saluti. Il RUP


Ultimo aggiornamento: 30-01-2026, 12:51